S'infortuna mentre cerca di recuperare il cellulare: datore di lavoro e capo cantiere responsabili

Il cellulare diventa fatale. L'operaio lo perde, scende nella fossa a recuperarlo, ma viene investito dallo smottamento del terreno. È salvo, ma responsabili dell'infortunio restano datore di lavoro e capo cantiere.

Il datore di lavoro e il capo cantiere sono titolari di autonome posizioni di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro in quanto egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme antinfortunistiche. Il caso. Nel caso di specie un operaio, intento a misurare la pendenza del piano di appoggio all'interno di uno scavo per la posa in opera di tubazioni per fognatura, viene investito dalla frana di una delle pareti, riportando gravi lesioni. Gli imputati vengono condannati sia in primo che in secondo grado per lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Gli si addebita l'omessa informazione dei rischi specifici inerenti all'attività lavorativa svolta dall'operaio infortunato e l'omessa adozione di qualsivoglia opera provvisionale antismottamento volte ad impedire i prevedibili franamenti del terreno argilloso. Obbligo di tutela e garanzia nei confronti degli operai. Con la sentenza n. 13749 della IV sezione penale, la Cassazione conferma il giudizio di responsabilità in capo a datore di lavoro e capo cantiere, ribadendo che in tema di infortuni sul lavoro, se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia. Nel caso di specie, dagli atti della causa, emerge proprio la responsabilità derivante da condotte mancate omessa informazione dei rischi specifici inerenti all'attività lavorativa e omessa adozione di opere di sicurezza antismottamento. Irrilevanza della condotta dell'operaio. A nulla vale far leva sulla condotta incosciente del lavoratore che sarebbe sceso nella fossa a riprendere il cellulare che gli era caduto. Il sindacato di merito sui mezzi di prova è assolutamente precluso in sede di legittimità a fronte di una motivazione di merito analitica e puntuale.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 gennaio - 7 aprile 2011, n. 13749 Presidente Zecca - Relatore Piccialli Fatto e diritto La Corte di appello di Palermo confermava il giudizio di responsabilità a carico di C.V. , C.A. e B.C. , rispettivamente nella qualità di legale rappresentante della C& C Costruzioni srl nonché di capi del cantiere Cooperativa Speranza di C. d Fontanelle di Agrigento, per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, in danno del dipendente M.D. nonché per le contravvenzioni previste dagli artt. 77, lett. c DPR 164/56 in relazione agli artt. 4 e 389 lett. C DPR 547/55 e artt. 13, comma 1 e 77 lett. b , DPR 164/56 cfr., ora, articoli 118-119 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 , fatti del OMISSIS . L'operaio, mentre si trovava all'interno di uno scavo per la posa in opera di tubazioni per fognatura, profondo mt. 2,20, intento a misurare la pendenza del piano di appoggio, veniva investito dalla frana di una delle pareti, riportando gravi lesioni. Agli imputati si addebitava l'omessa informazione dei rischi specifici inerenti all'attività lavorativa svolta dall'operaio infortunato e l'omessa adozione di qualsivoglia opera provvisionale antismottamento paratie di contenimento diffuse, armature di sostegno, puntellameli volte ad impedire i prevedibili franamenti del terreno argilloso. La Corte di merito ha argomentato l'infondatezza dei motivi di appello diretti ad ottenere l'assoluzione degli imputati sul rilievo della carenza dei presupposti normativi dei reati contestati e del nesso causale per l'abnormità della condotta del lavoratore, evidenziando che la causa determinante dell'infortunio era da individuarsi nella mancata predisposizione di un'adeguata progettualità informativa sui rischi lavoristici ed i parametri di sicurezza da impiegare nonché nell'omessa adozione di cautele antismottamento. I giudici di merito hanno escluso l'abnormità della condotta del lavoratore, disattendendo la tesi difensiva, fondata sulle dichiarazioni rese in dibattimento dalla stessa parte offesa, che fornendo una versione dei fatti diversa rispetto a quella offerta nel corso delle indagini preliminari e dell'inchiesta amministrativa, aveva affermato di essere sceso giù nella fossa perché vi era caduto il cellulare. Incorrenti articolano tre motivi. Con il primo lamentano la carenza di motivazione con riferimento alle deduzioni difensive svolte con i motivi di appello, rimarcando anche in questa sede che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, dall'istruttoria espletata era emerso che tutti i lavoratori erano stati resi edotti dei rischi specifici cui incorrevano ed erano state attuate tutte le misure di sicurezza previste dal DPR 547/55. Si sostiene, in particolare, che avendo lo scavo un'altezza di m. 1,60 circa, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del DPR 164/56, i lavori erano stati eseguiti mediante l'utilizzo della pala meccanica, per cui la misurazione dello scavo veniva effettuata dall'alto mediante l'utilizzo della livella e che, pertanto, la mansione del M. era quella di prendere le misure da sopra per la posa dei tubi all'interno dello scavo, come del resto confermato dalla stessa parte offesa. Si sostiene, ancora, che non era stato violato l'art. 13 del DPR 164/56, giacché la natura pianeggiante e compatta del terreno escludeva la necessità di procedere all'applicazione delle armature di sostegno. Con il secondo motivo lamentano che illogicamente la Corte di merito non aveva dato rilievo alla condotta imprudente tenuta dalla stessa parte offesa, che in dibattimento aveva ammesso di essere sceso giù nella fossa perché vi era caduto il cellulare. Con il terzo motivo eccepiscono la prescrizione dei reati. I ricorsi sono manifestamente infondati, risolvendosi in una censura di merito afferente la valutazione dei mezzi di prova che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dal giudice di merito appare logica e congruamente articolata. La responsabilità degli imputati, nelle rispettive posizioni di garanzia, è stata correttamente ricondotta dai giudici di merito, valorizzando gli elementi probatori in atti, all'omessa informazione dei rischi specifici inerenti all'attività lavorativa svolta dall'operaio infortunato ed all'omessa adozione di qualsivoglia opera provvisionale antismottamento paratie di contenimento diffuse, armature di sostegno, puntellamenti volte ad impedire i prevedibili franamenti del terreno argilloso. Questa conclusione è coerente con il ruolo del datore di lavoro e di capo cantiere, incontestabilmente ricoperti dagli imputati, tutti titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. Sul punto è opportuno ricordare che in tema di infortuni sul lavoro se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia v. tra le altre Sez. IV, 22 gennaio 2008, Di Tommaso ed altro . Quanto al secondo motivo, afferente l'asserita abnormità della condotta del lavoratore, che sarebbe sceso nella fossa per riprendere il cellulare che vi era caduto, è manifestamente infondato. Il motivo si risolve, infatti, in una censura sulla valutazione compiuta dai giudici di merito delle dichiarazioni offerte nel corso del dibattimento, in qualità di teste, dalla parte offesa, difformi rispetto a quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed in sede dell'inchiesta amministrativa, - e come tali oggetto di numerose contestazioni da parte del PM nel corso dell'esame dibattimentale. Trattasi, pertanto, di un inammissibile sindacato di merito sulla valutazione dei mezzi di prova, incensurabile in questa sede a fronte di una motivazione analitica, puntuale, che regge ampiamente il vaglio di legittimità. Del resto, non è contestabile che è l'autorità giudiziaria che ha la competenza assoluta e indelegabile di valutare il compendio probatorio e, in primo luogo, di apprezzare la valenza dimostrativa delle dichiarazioni della parte offesa, che come non infrequentemente si verifica in tema di infortuni sul lavoro, sono, per ovvi motivi, edulcorate nella ricostruzione dei fatti, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata. Deve quindi ritenersi corretto l'argomentare dei giudici di merito i quali hanno escluso l'abnormità della condotta del lavoratore infortunato, non solo valorizzando le primigenie dichiarazioni rese dallo stesso e l'inverosimiglianza della versione successivamente riferita, ma evidenziando altresì, a conferma della esatta ricostruzione del fatto, il mancato rinvenimento nel cantiere della presunta strumentazione laser, che sarebbe stata usata dal M., secondo la ricostruzione difensiva a fronte delle risultanze istruttorie che deponevano per l'uso della tradizionale livella, per il quale è imprescindibile calarsi all'interno dello scavo. Quanto al terzo motivo, la declaratoria di inammissibilità prevale su quella di estinzione delle contravvenzioni per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado v., tra le altre,Sezioni unite 22 marzo 2005, Bracale , mentre non è ancora decorso il termine per la prescrizione del reato di lesioni, pari a sette anni e mezzo. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000, mille , a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende.