Il militare usa il telefono di servizio per fini privati: non è peculato se la chiamata è breve

Il dipendente pubblico, che utilizza per fini personali il telefono di sevizio, può essere condannato per peculato, soltanto quando sia provata l'effettiva esistenza di un danno economico per la P.A.

Il dipendente pubblico, che utilizza per fini personali il telefono di sevizio, può essere condannato per peculato, soltanto quando sia provata l'effettiva esistenza di un danno economico per la P.A Lo ha confermato la Suprema Corte, con la sentenza n. 256 del 10 gennaio 2011. Il caso. Nel maggio 2010 la Corte di Appello di Catania - riformando in parte la decisione del giudice di primo grado - ha dichiarato colpevole del reato di peculato continuato un funzionario pubblico, nel caso di specie un sottoufficiale dei carabinieri, colpevole di aver utilizzato il telefono di servizio per numerose telefonate private. Contro tale decisione i legali del militare hanno proposto ricorso in Cassazione. Rinvio ai giudici di merito. La Suprema Corte ha annullato la condanna e rinviato la decisione ai giudici di appello, affinchè questi verifichino se la condotta di abusiva appropriazione abbia avuto ad oggetto cose di valore intrinsecamente rilevante, tali da far scattare il reato di peculato. Danno lieve per la Pubblica Amministrazione. Al riguardo, la S.C. ha comunque ribadito che ai fini della configurazione del reato di cui si tratta, le cose oggetto di peculato devono necessariamente avere un valore economico rilevante. Ne deriva che il reato di peculato non sussiste laddove queste cose abbiano un valore di modesta entità tale da non arrecare alcuna lesione all'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione.