Valida la richiesta risarcitoria pervenuta all’assicuratore anche fuori dalle forme richieste quando…

La giurisprudenza ammette che l’onere imposto al danneggiato di cui all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private possa ritenersi soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata purché siano altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito, cioè quello di consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire domande giudiziali premature.

Questo il contenuto dell’ordinanza della Suprema Corte n. 1699/21, depositata il 26 gennaio. A seguito di un sinistro stradale , il danneggiante veniva assolto dal reato di cui all’art. 590 c.p. dal Giudice di Pace. A seguito di gravame proposto dalla danneggiata per i soli effetti civili , il Tribunale riformava la decisione di primo grado, ritenendo l’automobilista responsabile dell’incidente in misura pari all’80% e condannandolo in solito con la compagnia assicurativa al risarcimento dei danni a favore della ricorrente. Quest’ultima, poi, proponeva ricorso per ottenere la liquidazione del danno . Tuttavia, il Giudice aveva accolto l’eccezione formulata dalla compagnia assicurativa a proposito dell’omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure circa l’ eccezione di improcedibilità della domanda , poiché la danneggiata non aveva inviato la preliminare richiesta risarcitoria nelle forme previste dagli artt. 145, 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private, dichiarando conseguentemente improcedibile la domanda della danneggiata. Quest’ultima, allora, propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della pronuncia per violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., poiché l’invio della richiesta risarcitoria avrebbe dovuto essere considerata ultronea , visto che la compagnia assicurativa già prima che fosse iniziato il giudizio civile aveva ricevuto un atto il cui oggetto era da ritenersi più esaustivo rispetto a quanto prescritto nel menzionato Codice, sia in relazione all’oggetto della richiesta, sia in relazione alle ragioni della domanda. La Corte di Cassazione accoglie il suddetto motivo di ricorso, richiamando il principio di diritto in base al quale, quando la compagnia assicurativa venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde , seppur in assenza della raccomandata prevista dall’art. 148 Codice delle Assicurazioni Private, deve ritenersi che la ratio della norma sia ugualmente soddisfatta. La giurisprudenza, infatti, ha ammesso che l’onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata , purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito quello di consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste . Inoltre, gli Ermellini rilevano che una volta che sia stata esercitata l’azione civile, non sussiste più il problema relativo all’avviso all’assicuratore e al decorso del termine ex art. 148, poiché tali adempimenti necessitano che la domanda giudiziale non sia stata utilmente proposta nei confronti del responsabile del danno o del predetto. Da ciò deriva che, quando il giudizio sul danno si sia risolto con condanna definitiva circa l’ an debeatur , non è più invocabile il rispetto dei menzionati adempimenti per l’ulteriore fase di liquidazione del quantum , non essendo di fronte ad una nuova azione risarcitoria. Per tali ragioni, il Collegio accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 29 ottobre 2020 – 26 gennaio 2021, n. 1699 Presidente De Stefano – Relatore Gorgoni Rilevato che M.M.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 737-2018 del Tribunale di Viterbo, pubblicata il 9 maggio 2018, articolando un solo motivo, illustrato con memoria. Resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni S.p.A. La ricorrente espone in fatto di avere riportato lesioni personali e danni materiali nell’incidente stradale verificatosi il 23 gennaio 2007, perché, mentre era alla guida dell’Audi A3, di proprietà del padre, nell’intento di sorpassarla, la Renault Clio condotta da S.F. , di proprietà di T.C. , assicurata dalla Unipolsai, le tagliava improvvisamente la strada per svoltare a sinistra in una stradina di campagna non segnalata. S.F. , tratto a giudizio dinanzi al Giudice penale di Pace di Montefiascone per rispondere del reato di cui all’art. 590 c.p., veniva assolto, con sentenza n. 24/2011. Il Tribunale Penale di Montefiascone, investito del gravame ai soli effetti civili dall’odierna ricorrente, costituitasi parte civile, con sentenza n. 55/14 riformava la sentenza di prime cure, riteneva S.F. responsabile nella misura dell’80% del verificarsi dell’incidente, lo condannava in solido con Unipolsai Assicurazioni, responsabile civile, al risarcimento dei danni a favore della parte civile, rimetteva la liquidazione degli stessi ad altra separata sede. M.M.A. proponeva ricorso ex art. 702 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, per ottenere la liquidazione del danno. Il Tribunale, accogliendo l’eccezione della Unipolsai, dichiarava la propria incompetenza, con ordinanza concedeva il temine di tre mesi per riassumere il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Montefiascone. Con sentenza n. 165/2015 il Giudice di Pace in parziale accoglimento della domanda attrice, accertata la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, condannava in solido S.F. , T.C. e Unipolsai Assicurazioni a risarcire M.M.A. al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 4.497,92. La decisione veniva impugnata in via principale dall’odierna ricorrente che lamentava la non applicabilità in sede civile delle risultanze del processo penale d’appello, da cui era emerso un concorso di colpa di S.F. dell’80%, il mancato superamento della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., la riduzione della liquidazione della somma sborsata per riparare l’autovettura, la compensazione delle spese di lite. Accogliendo l’eccezione formulata da Unipolsai circa l’omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sull’eccezione di improcedibilità della domanda per non avere M.M.A. inviato la preliminare richiesta risarcitoria alla Unipolsai nelle forme previste dal Codice delle Assicurazioni Private, artt. 145, 148 e 149, il Tribunale, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, dichiarava improcedibile la domanda, sull’assunto che il mancato previo esperi amento dell’iter suddetto desse luogo ad una paralisi del procedimento, trattandosi di una eccezione di improcedibilità rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, che l’attrice non avesse contestato specificamente l’eccezione e non avesse provato in via documentale di aver provveduto ad inviare la suddetta raccomandata. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che 1. La ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del Codice delle Assicurazioni Private, artt. 145 e 148, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché l’invio della richiesta avrebbe dovuto, nel caso concreto, essere considerata ultronea, atteso che la compagnia di assicurazione, prima che fosse incardinato il giudizio civile, aveva ricevuto un atto, il cui contenuto, sia con riferimento all’oggetto della richiesta sia con riferimento alle ragioni della domanda, era da ritenersi più esaustivo rispetto a quanto prescritto dal Codice delle Assicurazioni. Nell’ambito del precedente processo penale, infatti, Unipolsai era stata citata in giudizio quale responsabile civile, ricevendo atto di citazione a giudizio, nel quale risultavano descritte l’intera dinamica del sinistro, le ragioni e l’entità della richiesta di risarcimento articolata della parte civile costituita di talché l’invio di una successiva richiesta stragiudiziale, secondo le forme indicate dal Codice delle Assicurazioni Private, art. 148, sarebbe risultato assolutamente inutile, essendo già stato realizzato lo scopo della norma consistente nel favorire le conciliazioni stragiudiziali lo spirito della disposizione, in combinato disposto con il medesimo codice, artt. 145 e 148, è quello di consentire una completa conoscenza dei dati utili alla valutazione della responsabilità e all’accertamento del danno, in vista della richiesta stragiudiziale di risarcimento. Pertanto, se Unipolsai avesse avuto intenzione di formulare un’offerta risarcitoria avrebbe potuto procedere in tal senso, avendo non solo ricevuto, attraverso la citazione quale responsabile civile, tutti gli elementi di valutazione, ma avendo addirittura partecipato allo svolgimento del processo penale,- e, quindi, avendo assistito alla ricostruzione della dinamica del sinistro, condotta dinanzi ad un giudice. 2. Il motivo merita accoglimento. Trova applicazione, infatti, il principio di diritto, secondo cui ove l’istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui al Codice delle Assicurazioni Private, art. 148, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ammette che l’onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito quello di consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste Cass. n. 22883 del 30/10/2007 Cass. n. 10371 del 22/04/2008 Cass. n. 14385 del 27/05/2019 . Va osservato, inoltre, che una volta validamente esercitata l’azione civile, non si pone più il problema dell’avviso all’assicuratore e del decorso del termine di cui all’art. 148, in quanto questi adempimenti postulano necessariamente - per la ratio innanzi ricordata - che la domanda giudiziale non sia stata utilmente proposta nei confronti del predetto o del responsabile del danno. Conseguentemente, qualora il giudizio sul danno si sia risolto - indifferentemente in sede penale o in quella civile con condanna definitiva sull’an debeatur, non è invocabile, per la ulteriore fase di liquidazione del quantum, il rispetto degli adempimenti predetti, non vertendosi nell’ipotesi di esercizio di nuova azione risarcitoria Cass. n. 3278 del 16/04/1997 Cass. n. 10889 del 01/10/1999 Cass. n. 20651 del 25/09/2009 . 3. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto la sentenza va cassata con rinvio, atteso che il gravame è stato malamente definito in rito per una causa di improponbilità dell’azione erroneamente reputata sussistente ed andrà allora esaminato sotto ogni altro aspetto, in rito e se del caso nel merito, dal Tribunale di Viterbo in persona di diverso Magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata. Rinvia la controversia al Tribunale di Viterbo in persona di diverso magistrato che provvederà anche alla liquidazione del presente giudizio.