



impugnazioni | 14 Gennaio 2021
Vizio motivazionale e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: i diversi presupposti
di Paolo Della Noce - Avvocato
«Deve essere denunciata la violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. se il giudice, accogliendo la domanda, ometta di pronunciare in ordine al fatto mediante cui il convenuto abbia eccepito l’inefficacia del fatto costitutivo della domanda, ovvero abbia eccepito che il diritto fatto valere dell’attore si è modificato o estinto, mentre deve essere denunciato il vizio motivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. se il giudice abbia omesso l’esame del fatto secondario mediante cui il convenuto abbia contestato l’esistenza storica del fatto costitutivo della domanda o abbia omesso l’esame del fatto risultante dagli atti di causa e che tuttavia il convenuto non abbia opposto in funzione di neutralizzazione degli effetti giuridici del fatto costitutivo».

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 459/21; depositata il 13 gennaio)








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