Il risarcimento danni da inadempimento della direttiva europea relativa all’indennizzo delle vittime di reato

La portata applicativa della direttiva è quella di norma che non solo obbliga gli Stati membri a dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio, ma che consente anche ai soggetti residenti nello Stato membro, così obbligato, di poter usufruire dell’indennizzo.

Così la Terza Sezione Civile della Cassazione nella sentenza n. 26758/20, depositata il 25 novembre. Il fatto. Sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano rigettato la domanda relativa alla richiesta di risarcimento del danno patito da una ragazza minorenne a causa della mancata integrale attuazione della direttiva 2004/80/CE . Il giudizio promosso dai genitori della minore si fondava sulla sentenza definitiva del tribunale che aveva riconosciuto la responsabilità dell'autore del delitto di cui agli artt. 81 c.p. e 609- quater , n. 1, c.p., avendo questi, nel periodo dall'estate del 2007 al gennaio del 2008, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed abusando della condizione di inferiorità psichica della minore undicenne all’epoca , costretto la stessa a compiere e subire atti sessuali, e lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione nonché al risarcimento dei danni arrecati alla persona offesa nella misura di euro 100.000. In realtà il reo , cittadino straniero, non aveva provveduto a risarcire alcunché. Secondo al prospettazione attorea, in base alla summenzionata direttiva gli Stati membri dell'Unione Europea, a far data dal 1° luglio 2005, avrebbero dovuto prestare un rimedio risarcitorio a beneficio delle vittime dei reati violenti ed intenzionali , laddove impossibilitate a conseguire dagli autori delle condotte criminose il risarcimento dei danni. Tale tutela, in realtà, non era mai stata adottata dallo Stato Italiano , rimasto dunque inadempiente all'obbligo di recepire la direttiva nell'ordinamento interno. In particolare, la Corte di Appello aveva rilevato come la Corte di Giustizia Europea, con ordinanza del gennaio 2014, avesse affermato in un caso analogo che la direttiva 2004/80/CE prevedesse l'ipotesi di indennizzo nel solo caso di reato violento commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima abitualmente risiede, precisando dunque che tale direttiva non avesse l'obiettivo di creare una responsabilità patrimoniale, per quanto sussidiaria, degli Stati membri per tutti i reati intenzionali violenti commessi nel loro territorio, bensì solo quello di predisporre gli strumenti necessari per un contrasto delle possibili discriminazioni derivanti dal carattere transfrontaliero delle violazioni di norme penali. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la figlia degli originari attori, nel frattempo divenuta maggiorenne. Il diritto all’indennizzo ex l. n. 122/2016 è ontologicamente diverso dal diritto al risarcimento del danno per mancato recepimento di direttiva europea. Prima di tutto la Cassazione ha respinto la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere in virtù dello jus superveniens che ha attribuito effetti retroattivi alla legge 7 luglio 2016 n. 122, che tra le altre ha finalmente disciplinato l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti Ha infatti precisato come la pretesa azionata in giudizio sia quella del diritto al risarcimento del danno per l' inadempimento statuale all'obbligo di trasposizione tempestiva del diritto dell'Unione e non la pretesa di conseguire, in base al diritto nazionale, l'indennizzo attualmente stabilito dalla legge n. 122/2016 che ha introdotto, appunto, l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti . Il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla direttiva stessa, va ricondotto nello schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria. Per quanto concerne la quantificazione del danno, la stessa è riservata al giudice del merito. Nel caso di specie, la Terza Sezione si è però concentrata non sul momento liquidativo bensì su quello, logicamente antecedente, dell' an debeatur , escluso in entrambi i giudizi di merito. Anche i soggetti residenti nello Stato membro hanno diritto all’indennizzo. Nell'accogliere i motivi di ricorso, ponendosi esplicitamente nel solco della precedente propria sentenza n. 26757 del 2020, la Cassazione ha anzitutto delineato, per poi sconfessarne la fondatezza, la duplice ratio decidendi su cui si fondava la sentenza della Corte di merito, ovvero 1 lo Stato avrebbe ampia discrezionalità nell'attuare la direttiva 2004/80/CE, e da ciò deriverebbe una insussistenza di inadempimento agli obblighi attuazione del diritto dell'Unione europea derivato nella mancata inclusione tra detti reati di quello di violenza sessuale 2 l'art. 12, par. 2 della direttiva disciplinerebbe solo le situazioni transfrontaliere , per cui non imporrebbe alcun obbligo di attuare il sistema indennitario in favore delle vittime di reati intenzionali violenti residenti nel territorio dello Stato membro nel quale il reato stesso è stato commesso. Relativamente al primo aspetto, la Terza Sezione ha ricordato come già nel 2016 la Corte di giustizia dell'Unione europea CGUE nella sentenza dell'11/10/2016, Commissione europea c. Repubblica Italiana , avesse chiarito come l'obbligo nascente dall'art. 12, par. 2 della direttiva riguardi qualsiasi reato intenzionale violento commesso sul territorio dello Stato membro, e quindi anche il reato di violenza sessuale . Sul secondo, basandosi questa volta sulla sentenza della CGUE del 16/07/2020, la Cassazione ha chiarito che l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE abbia imposto a ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo che comprenda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nei loro territori e non solo le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera. La portata applicativa della direttiva è dunque quella di norma che non solo obbliga gli Stati membri a dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio, ma che consente anche ai soggetti residenti nello Stato membro, così obbligato, di poter usufruire dell'indennizzo, essendo quindi anch'essi titolari del diritto conferito dal diritto derivato dell'Unione. Pertanto la Cassazione ha accolto il ricorso rinviando alla Corte di merito.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 – 25 novembre 2020, n. 26758 Presidente Travaglino – Relatore Vincenti Fatti di causa 1. - Nell’ottobre 2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri di seguito anche solo P.C.M. fu convenuta in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trieste, affinché venisse condannata a risarcire il danno patito da una ragazza minorenne a causa della mancata o non integrale attuazione della direttiva 2004/80/CE di seguito anche solo direttiva . A tal fine gli attori, nella qualità di genitori della minore, allegarono che a il Tribunale penale di Pordenone, con sentenza del 2008 divenuta definitiva nel 2010 , aveva riconosciuto la responsabilità dell’autore del delitto di cui all’art. 81 c.p. e art. 609 quater c.p., n. 1 - per avere questi, nel periodo dall’ omissis al omissis , con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando della condizione di inferiorità psichica della minore di anni XX all’epoca dei fatti , costrettala a compiere e a subire atti sessuali -, condannandolo alla pena di anni 8 di reclusione, nonché al risarcimento dei danni arrecati alla persona offesa, nella misura di Euro 100.000,00, oltre accessori b il reo, cittadino straniero, non aveva provveduto a risarcire alcunché c in base alla menzionata direttiva, gli Stati membri dell’Unione Europea, a far data dal 1 luglio 2005, dovevano apprestare una tutela rimediale-risarcitoria a beneficio delle vittime dei reati violenti ed intenzionali, laddove impossibilitate a conseguire dagli autori delle condotte criminose il risarcimento dei danni d tale tutela non era mai stata adottata dallo Stato italiano, che era rimasto inadempiente all’obbligo di recepire la direttiva nell’ordinamento interno e la Presidenza del Consigli dei Ministri era, pertanto, tenuta a risarcire il danno, sussistendo il nesso di causalità tra il citato inadempimento ed il pregiudizio lamentato. Si costituì la convenuta Presidenza del Consiglio dei Ministri che, nel contestare la fondatezza della pretesa attorea, evidenziò che a la finalità della direttiva 2004/80/CE era di disciplinare le situazioni cd. transfrontaliere b l’art. 12 della medesima direttiva attribuiva ampia discrezionalità agli Stati di predisporre un sistema di indennizzo c lo Stato aveva esercitato tale discrezionalità riconoscendo l’equo indennizzo ad alcune tipologie di reato d la citata direttiva non era self-executing e nemmeno attribuiva immediatamente diritti al singolo. 1.1. - Il Tribunale di Trieste, con sentenza del maggio 2013, respinse la domanda attorea. 2. - Il gravame proposto dai genitori della minore, svoltosi nel contraddittorio con l’appellata P.C.M., veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Trieste con sentenza del 16 marzo 2015. 2.1. - Il giudice di secondo grado osservava che la Corte di Giustizia Europea di seguito anche solo CGUE , con ordinanza del gennaio 2014, aveva affermato, in un caso analogo ossia di vittima di reato intenzionale violento residente in Italia che la direttiva 2004/80/CE prevedeva l’ipotesi di indennizzo solo nel caso di reato violento commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima abitualmente risiede, precisando, poi, di non essere competente a statuire su questione puramente interna . Con ciò la CGUE confortava il rilievo per cui la direttiva non aveva l’obiettivo di creare una responsabilità patrimoniale, sia pure sussidiaria, degli Stati membri per tutti i reati intenzionali violenti commessi nel loro territorio, ma solo quello di predisporre gli strumenti necessari per un contrasto delle possibili discriminazioni derivanti dal carattere transfrontaliero delle violazioni di norme penali . Ad avviso del giudice di appello, quindi, era da escludere che la direttiva avesse inteso creare nuove e distinte situazioni giuridiche soggettive in capo alle vittime di reato e, in particolare, in casi privi di carattere transfrontaliero. Sicché, l’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE, anche per la sua collocazione sistematica, andava inteso nel senso che le disposizioni riguardanti l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano all’interno degli Stati membri nei limiti in cui i singoli ordinamenti riconoscano tale diritto ai propri cittadini . La disposizione, pertanto, mancando di definire quali siano i reati intenzionali violenti, nè potendosi sostenere che avesse l’effetto di rendere indennizzabili tutti i fatti rientranti in tale generica definizione, si sarebbe limitata semplicemente a stabilire che gli Stati membri debbano predisporre un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, senza con ciò codificare i reati per i quali tale indennizzo deve essere previsto e lasciando discrezionalità sul punto . 3. - Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi illustrati da memoria, la figlia degli originari attori, vittima del reato intenzionale e violento, nel frattempo divenuta maggiorenne. Ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La causa, inizialmente fissata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., veniva rimessa, con ordinanza interlocutoria n. 19743 dell’8 agosto 2017, alla pubblica udienza in ragione della rilevanza nomofilattica delle questioni sollevate. La causa è stata ulteriormente fissata per la discussione all’udienza del 27 ottobre 2017 in prossimità della quale depositava memoria la P.C.M. e all’esito della relativa Camera di consiglio è stata emessa - in ragione dello jus superveniens costituito dalla L. 20 novembre 2017, n. 167, entrata in vigore il L2 dicembre 2017 che ha modificato la L. 7 luglio 2016, n. 122 - ordinanza interlocutoria n. 1197 del 2018, con la quale le parti ed il pubblico ministero sono stati invitati, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ad interloquire sulla portata e sugli effetti della anzidetta legge sopravvenuta. A tal fine, nel termine assegnato, hanno depositato memoria la ricorrente e la P.C.M. controricorrente. Rilevata la mancata comunicazione al pubblico ministero della precedente ordinanza interlocutoria, con ulteriore ordinanza interlocutoria del 2 novembre 2018, è stato assegnato alle parti tutte nuovo termine ai sensi dell’art. 384 c.p.c. ha, quindi, depositato memoria il pubblico ministero e la parte ricorrente. Acquisite, dunque, le osservazioni ex art. 384 c.p.c., all’esito della Camera di consiglio, in seconda riconvocazione, è stata emessa ordinanza interlocutoria n. 2965 del 31 gennaio 2019, con la quale è stato disposto rinvio a nuovo ruolo della causa a seguito del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, disposto con coeva ordinanza interlocutoria n. 2964 di questa Corte, con la quale sono stati posti due quesiti l’uno avente ad oggetto la configurabilità, in relazione alla situazione di intempestivo e/o incompleto recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE, della responsabilità dello Stato membro anche nei confronti di soggetti non transfrontalieri l’altro sulla possibilità di reputare equo ed adeguato l’indennizzo alle vittime di reato violento e intenzionale - e, segnatamente, del reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p. - stabilito in misura fissa dal D.M. 31 agosto 2017, nell’importo di Euro 4.800,00. A seguito della definizione del giudizio di rinvio pregiudiziale, avutasi con la sentenza della CGUE del 16 luglio 2020, in C-129/19, è stata fissata per la discussione l’udienza odierna, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. - Va disattesa, preliminarmente, l’eccezione della P.C.M., di cui in particolare all’ultima memoria depositata datata 16 marzo 2018 , con la quale si chiede darsi atto della cessazione della materia del contendere in conseguenza dello jus superveniens che ha attribuito effetti retroattivi alla L. 7 luglio 2016, n. 122, là dove detta la disciplina sull’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte controricorrente, non si ravvisano, nella specie, i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere, ossia il venir meno della specifica situazione di contrasto fra le parti e, dunque, anche dell’interesse della ricorrente alla definizione del giudizio con una pronuncia in questa sede di legittimità sul fondo dell’impugnazione. L’art. 11 di detta Legge che è stato è stato formulato a seguito della sentenza CGUE, Grande Sezione, 11 ottobre 2016, C-601/14, emessa all’esito della procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, in data 22 dicembre 2014, contro la Repubblica italiana Causa C-601/14 per omessa adozione di tutte le misure necessarie al fine di garantire l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio , di cui all’obbligo ex art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE , ha previsto il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all’art. 603-bis c.p., ad eccezione dei reati di cui agli artt. 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’art. 583 c.p. . La determinazione degli importi dell’indennizzo sono stati rimessi ad un decreto ministeriale art. 11, comma 3 , nei limiti dello stanziamento in apposito Fondo art. 14 , e al quale potrà accedersi in base al possesso di specifiche condizioni indicate dall’art. 12 . Per quanto ora interessa, la L. 20 novembre 2017, n. 167, art. 6, entrata in vigore il 12 dicembre 2017, ha stabilito al comma 2 che D’indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della L. 7 luglio 2016, n. 122, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della medesima legge . Il successivo comma 3 dello stesso art. 6, ha poi previsto che la presentazione della domanda di concessione dell’indennizzo venga presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tuttavia, detto termine è stato riaperto e prorogato dapprima dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 594 e poi sino al 31 dicembre 2020 dal D.L. n. 162 del 2019, art. 3, comma 2, lett. b , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020. Ne consegue che, per effetto dello jus superveniens - che non pone restrizioni alla platea dei destinatari dell’indennizzo, in termini di situazione transfrontaliera o meno - anche l’originaria attrice, vittima di violenza sessuale e di altri reati violenti nel periodo tra l’estate 2007 e il mese di gennaio 2008, ne ha diritto, alle condizioni stabilite dalla L. n. 122 del 2016 e successive modificazioni. Tuttavia, la pretesa azionata in giudizio dalla medesima attrice è quella del diritto al risarcimento del danno per l’inadempimento statuale all’obbligo di trasposizione tempestiva del diritto dell’Unione art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80 e non già la pretesa di conseguire, in base al diritto nazionale, l’indennizzo attualmente stabilito a seguito della L. n. 122 del 2016. Come messo in risalto nella sentenza di questa Corte n. 26757 del 24 novembre 2020, emessa all’esito della medesima Camera di consiglio nella quale è stato deciso il ricorso in esame, trattasi di domande aventi ad oggetto distinti causae petendi e petita. La seconda, una prestazione indennitaria stabilita dalla legge, come effetto dell’attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all’Unione Europea dunque, una obbligazione ex lege, da assolversi nei confronti degli aventi diritto, individuati dalla stessa disciplina di fonte legale e che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell’illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, sia di fonte contrattuale, che aquiliana, si pone come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno, ossia delle conseguenze pregiudizievoli da esso scaturenti cfr. anche Cass., 4 novembre 2020, n. 24474 . La prima - alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte Cass., 17 maggio 2011, n. 10813 e, più di recente, Cass., 22 novembre 2019, n. 30502 - il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla direttiva stessa, che va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria. Responsabilità che, in ragione della natura antigiuridica del comportamento omissivo dello Stato anche sul piano dell’ordinamento interno, e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c., va inquadrata nella figura della responsabilità contrattuale , in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì da un illecito ex contractu e cioè dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente. La circostanza che la consistenza del danno risarcibile trovi anzitutto corrispondenza nella misura dell’indennizzo in quanto è la relativa perdita che si manifesta come conseguenza dell’illecito contrattuale ascrivibile allo Stato così da potersi definire il ristoro del danno come surrogato della mancata erogazione dell’indennizzo non è, però, fattore che esaurisce, di per sé e indefettibilmente, la portata dell’obbligazione risarcitoria de qua, poiché, pure nel caso di un’applicazione retroattiva, regolare e completa delle misure di attuazione di una direttiva, che consenta di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della trasposizione tardiva della direttiva stessa, i relativi beneficiari possono dimostrare l’esistenza di perdite supplementari patite per il fatto stesso di non avere potuto usufruire nel momento previsto dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva e le quali andrebbero, dunque, parimenti risarcite CGUE, sentenza del 10 luglio 1997, in procedimenti riuniti C-94/95 e C-95/95, Bonifaci e a. CGUE, sentenza del 24 gennaio 2018, in procedimenti riuniti C-616/16 e C-617/16, Pantuso e a. . È riservata al giudice del merito la liquidazione del danno richiesto ed effettivamente patito dall’originaria attrice e, dunque, va esaminata nel fondo l’impugnazione da essa proposta avverso la sentenza della Corte territoriale che, ancora prima del quantum, ha escluso la sussistenza dell’an debeatur. 2. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della direttiva 2004/80/CE, per aver la Corte territoriale erroneamente adottato una interpretazione restrittiva della direttiva medesima, in contrasto con la sua ratio che - in base alla lettura dei Considerando n. 3, n. 6, n. 7 e n. 8, - sarebbe quella di istituire, in ciascuno Stato membro, un sistema tale da garantire, per i reati intenzionali violenti ivi commessi, una copertura risarcitoria rivolta a tutti i cittadini Europei, sia quelli residenti nel medesimo Stato, sia quelli solo in transito, armonizzando, quindi, le normative vigenti nei vari Stati membri, così prevenire anche eventuali discriminazioni a seconda del luogo in cui viene commesso il reato o del paese di residenza della vittima. Presupposto indispensabile sarebbe, quindi, la costituzione di un idoneo meccanismo di indennizzo interno in ciascuno Stato membro, sicché avrebbe errato il giudice di appello ad escludere che la direttiva abbia inteso creare nuove e distinte situazione giuridiche soggettive in capo alle vittime di reati intenzionali violenti. 3. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE, per aver la Corte di appello ritenuto applicabile tale disposizione ai soli casi transfrontalieri . La norma dell’art. 12, par. 2, imporrebbe, infatti, alle normative nazionali di prevedere un sistema di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori a prescindere dallo Stato di appartenenza, senza lasciare spazio ad alcun potere discrezionale degli Stati membri di circoscrivere l’ambito di applicazione solo ad alcune fattispecie di reato. La tutela risarcitoria non potrebbe, infatti, essere subordinata ai particolarismi di ciascuno Stato con inevitabile disparità di trattamento tra le vittime, per cui a seconda dello Stato membro in cui viene commesso il reato la vittima può o non può ottenere un indennizzo . La discrezionalità dei singoli Stati membri potrebbe, dunque, riguardare solo la forma di indennizzo o i criteri per determinarne l’ammontare, ma non condizionare tale diritto alla tipologia del reato commesso. Di conseguenza, la direttiva avrebbe attribuito a tutte le vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi in tutti i territori degli Stati membri il diritto di ottenere un equo e adeguato indennizzo. 4. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della Direttiva 2004/80/CE nella parte in cui stabilisce che le disposizioni riguardanti l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano all’interno degli Stati membri nei limiti in cui i singoli ordinamenti riconoscono tale diritto ai propri cittadini , con ciò denunciando anche la responsabilità dello Stato Italiano per mancato recepimento della direttiva medesima. La Corte territoriale, stante gli obblighi che la direttiva 2004/80/CE ha posto a carico degli Stati membri, avrebbe errato nell’escludere la responsabilità da inadempimento dello Stato italiano per il mancato recepimento della stessa, considerato che il D.Lgs. n. 204 del 2007, non ha costituito affatto integrale attuazione della direttiva, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza comunitaria. Alla luce dei principi evidenziati dalla Corte di giustizia con la c.d. sentenza Francovich, e ribaditi anche dalla giurisprudenza di legittimità, perché al privato possa riconoscersi la risarcibilità del danno subito a causa della mancata attuazione di una direttiva Europea, è necessario che la direttiva preveda l’attribuzione di diritti in capo a singoli soggetti, che tali diritti possano essere individuati in base alle disposizioni della direttiva, che sussista il nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo a carico dello Stato e il pregiudizio subito dal soggetto leso. Tali condizioni sarebbero presenti nel caso di specie e sarebbe, quindi, erronea la decisione del giudice di secondo grado che ha negato ad essa attrice il risarcimento del danno per la omessa trasposizione della direttiva 2004/80/CE. 5. - I motivi - da scrutinarsi congiuntamente in quanto propongono censure tra loro strettamente connesse - sono fondati e ciò alla luce di quanto già evidenziato da questa Corte con la citata sentenza n. 26757 del 2020, le cui argomentazioni vanno qui ribadite. 4.1. - La sentenza impugnata si basa, essenzialmente, su una duplice ratio decidendi. Con la prima si sostiene che lo Stato membro - e nel nostro caso l’Italia - avrebbe ampia discrezionalità nel conformare il sistema indennitario di cui alla direttiva 2004/80/CE, potendo scegliere quali reati intenzionali violenti indennizzare, con la conseguenza che non vi sarebbe inadempimento agli obblighi di attuazione del diritto Eurounitario derivato nella mancata inclusione tra detti reati di quello per quanto qui interessa di violenza sessuale. Con la seconda ratio si afferma che l’art. 12, par. 2, della direttiva disciplinerebbe soltanto le situazioni transfrontaliere e, dunque, la libertà di circolazione all’interno dell’Unione Europea, per cui non imporrebbe alcun obbligo di attuare il sistema indennitario in favore delle vittime di reati intenzionali violenti residenti nel territorio dello Stato membro nel quale il reato stesso è stato commesso. 4.2. - Anzitutto è fondata la censura che, in riferimento alla prima ratio decidendi della sentenza impugnata, denuncia l’erroneità dell’interpretazione che assume consentito dall’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE l’adozione di un sistema di indennizzo calibrato soltanto su specifiche fattispecie di reati intenzionali violenti sistema che lo Stato avrebbe già predisposto, con varie leggi, in favore di talune categorie di vittime del terrorismo, di attività estorsiva ed usura, della criminalità organizzata , poiché la direttiva avrebbe lasciato agli Stati membri piena discrezionalità al riguardo. 4.2.1. - Con la sentenza dell’11 ottobre 2016, Commissione Europea c. Repubblica italiana , in C-601/14, la CGUE Grande Sezione ha riconosciuto che la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire l’esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, è venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza dell’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato . Ciò sul presupposto - chiarito all’esito dell’interpretazione fornita dalla stessa Corte circa la complessiva portata della direttiva 2004/80 cfr. § § da 37 a 44 , che muove dalla premessa esplicitata al § 36 secondo cui, in ordine agli obblighi imposti agli Stati membri in forza dell’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale di tale disposizione, ma anche degli obiettivi perseguiti da tale direttiva, nonché del sistema istituito da detta direttiva nel quale questa disposizione si inserisce - che l’anzidetto art. 12, par. 2, debba essere interpretato nel senso che esso mira a garantire al cittadino dell’Unione il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato per le lesioni subite nel territorio di uno Stato membro nel quale si trova, nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, imponendo a ciascuno Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio § 45 . Dunque, l’obbligo nascente dall’art. 12, par. 2, della direttiva concerne qualsiasi reato intenzionale violento commesso sul territorio dello Stato membro e, quindi, anche il reato di violenza sessuale nella specie, di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. . 4.3. - È fondata anche la doglianza che, in riferimento alla seconda ratio decidendi della sentenza di appello, denuncia come erronea l’interpretazione del citato art. 12, par. 2, come rivolto soltanto alle vittime c.d. transfrontaliere e non, quindi, alle vittime residenti nel territorio dello Stato membro nel quale il reato intenzionale violento è stato commesso. 4.3.1. - Con tale censura la parte ricorrente assume che la norma anzidetta è preordinata a conferire diritti ai singoli residenti e non transfrontalieri e con ciò farne derivare come, in particolare, è dedotto con il terzo motivo di ricorso la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dello Stato per danni causati ai singoli stessi da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili nella specie, per illecito Eurounitario dello Stato - Legislatore inadempiente all’obbligo di attuare, tempestivamente, una direttiva comunitaria non self executing , in quanto detta responsabilità - come da giurisprudenza consolidata della CGUE tra le molte, sentenza del 19 novembre 1991, in procedimenti riuniti C - 6/90 e C - 9/90, Francovich, Bonifaci e altri c. Italia sentenza del 5 marzo 1996, in procedimenti riuniti C-46/93 e C-48/93, Brasserie Brasserie du Pecheur e Factortame e A., § 51 sentenza del 15 novembre 2016, in C-268/15, Ullens de Schooten - è configurabile in forza della concorrente ricorrenza di tre condizioni, tra cui la condizione anzidetta, che si aggiunge, poi, a quelle della violazione sufficientemente qualificata o caratterizzata e dell’esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi. 4.3.2. - A tal riguardo, con ordinanza interlocutoria n. 2964 del 2019, questa Corte, quale giudice di ultima istanza, ha chiesto alla CGUE di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 267, par. 3, TFUE, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell’Unione Dica la CGUE a se - in relazione alla situazione di intempestivo e/o incompleto recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime del reato , non se/f executing, quanto alla istituzione, da essa imposta, di un sistema di indennizzo delle vittime di reati violenti, che fa sorgere, nei confronti di soggetti transfrontalieri cui la stessa direttiva è unicamente rivolta, la responsabilità risarcitoria dello Stato membro, in forza dei principi recati dalla giurisprudenza della CGUE tra le altre, sentenze Francovich e Brasserie du Pecheur e Factortame III - il diritto Eurounitario imponga di configurare un’analoga responsabilità dello Stato membro nei confronti di soggetti non transfrontalieri dunque, residenti , i quali non sarebbero stati i destinatari diretti dei benefici derivanti dall’attuazione della direttiva, ma, per evitare una violazione del principio di uguaglianza/non discriminazione nell’ambito dello stesso diritto Eurounitario, avrebbero dovuto e potuto - ove la direttiva fosse stata tempestivamente e compiutamente recepita - beneficiare in via di estensione dell’effetto utile della direttiva stessa ossia del sistema di indennizzo anzidetto . 4.3.3. - La CGUE ha dato risposta al quesito anzidetto con la sentenza del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio c. BV, in C129/2019, affermando che i l diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per danno causato dalla violazione di tale diritto è applicabile, per il motivo che tale Stato membro non ha trasposto in tempo utile l’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, nei confronti di vittime residenti in detto Stato membro, nel cui territorio il reato intenzionale violento è stato commesso . A tale approdo la CGUE è giunta cfr. § § 39-51 in forza di una interpretazione dell’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE che ha valorizzato, eminentemente, il tenore letterale di detta norma, la sua collocazione nel contesto del capo II sui s istemi di indennizzo nazionali , la portata generalizzata dell’obbligo gravante sugli Stati membri e, quindi, i Considerando 3, 6, 7 e 10, mettendo in rilievo rispettivamente a le conclusioni del Consiglio Europeo nella riunione di Tampere dell’ottobre 1999, sollecitanti l’elaborazione di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni b il diritto all’indennizzo indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il reato è stato commesso c l’estensione del meccanismo indennitario a tutti gli Stati membri d le difficoltà spesso incontrate dalle vittime di reati intenzionali violenti per farsi risarcire dall’autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni alla vittima, oppure può non essere individuato o perseguito . Di qui, pertanto, l’affermazione che l’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 impone a ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo che ricomprenda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nei loro territori e non soltanto le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera § 52 , conferendo, dunque, il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato non solo alle vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio di uno Stato membro che si trovano in una situazione transfrontaliera, ai sensi dell’art. 1 di tale direttiva, ma anche alle vittime che risiedono abitualmente nel territorio di tale Stato membro § 55 . La stessa CGUE ha, quindi, escluso § 53 che siffatta interpretazione sia rimessa in discussione dalla propria precedente giurisprudenza quella richiamata dall’ordinanza di rimessione di questa Corte , essendosi con essa limitata a precisare che il sistema di cooperazione istituito dal capo I della direttiva 2004/80 riguarda unicamente l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, senza tuttavia determinare la portata dell’art. 12, paragrafo 2, di tale direttiva, contenuto nel capo II della stessa § 54 . 4.3.4. - La portata applicativa dell’art. 12, par. 2, della direttiva è, dunque, quella di norma che non solo obbliga gli Stati membri a dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio, ma che consente anche ai soggetti residenti nello Stato membro, così obbligato, di poter usufruire dell’indennizzo, essendo, quindi, anch’essi titolari del diritto conferito, nella specie, dal diritto derivato dell’Unione. È così integrata la prima delle tre condizioni affinché possa configurarsi la responsabilità dello Stato per violazione del diritto Eurounitario. 4.3.5. - Cadono, quindi, entrambe le rationes decidendi che sorreggono, in toto, la sentenza impugnata, la quale, esaurendo con esse la pronuncia sul gravame, non ha esaminato affatto ancor prima, come detto, dei profili della domanda relativi al quantum debeatur se ricorressero le ulteriori condizioni innanzi rammentate che consentono di affermare come sussistente la responsabilità dello Stato per il c.d. illecito comunitario. 5. - Il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, la quale, attendendosi ai principi sopra enunciati, dovrà provvedere ad una nuova e complessiva delibazione dell’appello, oltre alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 e successive modificazioni.