La valenza processuale del modulo CAI a doppia firma nei confronti (anche) del fondo di garanzia vittime della strada

La denuncia di sinistro stradale deve essere trasmessa all’assicuratore prima di citarlo in giudizio non solo per informarlo delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione fino a prova contraria della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute.

Due persone danneggiate da un occorso incidente stradale convenivano in giudizio coloro che erano stati i responsabili del fatto assieme alla compagnia assicurativa designata alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto nel 2012, tra la loro autovettura e quella condotta, per l'appunto, dai danneggianti, priva di copertura assicurativa per la responsabilità civile auto. Nella contumacia dei responsabili, nel corso del primo grado di giudizio dinanzi al competente Ufficio del giudice di pace, si costituiva la società impresa designata alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di garanzia. L'Ufficio del giudice di pace, a conclusione della vertenza, rigettava la domanda poiché dal giudizio non era emerso alcun elemento istruttorio idoneo ad accertare il verificarsi dell'evento con le modalità descritte dagli attori. Avverso questa decisione, i danneggiati proponevano appello. Ma il tribunale competente, confermando la sentenza di primo grado, rigettava il gravame sia nell' an che nel quantum , sulla base di una integrale contestazione da parte della compagnia convenuta. Per il giudice dell’appello non appariva ravvisabile alcuna violazione da parte del giudice di primo grado nella valutazione del materiale probatorio disponibile. Ed infatti, la mera mancata comparizione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale non poteva efficacemente integrare il valore indiziario delle dichiarazioni rese nel modulo di contestazione dei due conducenti delle auto in assenza, peraltro, di testimoni del sinistro. A questo punto, i due danneggiati ricorrevano per la cassazione della pronuncia sulla base di diversi motivi. Il principale motivo di doglianza dinanzi la Suprema Corte. Secondo parte ricorrente, tra le altre cose, sia il giudice di primo grado che quello di appello avrebbero erroneamente valutato il modello CAI a doppia firma in cui si descrive la dinamica del sinistro stradale. Mentre il primo non avrebbe in alcun modo preso in considerazione tale modello, il Tribunale gli avrebbe attribuito un mero valore indiziario e non di presunzione legale. Invero, il ricorrente afferma che il modulo di constatazione amichevole, quando comunicato all'assicurazione in sede stragiudiziale -come avvenuto nel caso di specie ha valore di presunzione legale fino a prova contraria della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. Solo nel caso in cui il suddetto modulo venga presentato esclusivamente in sede giudiziale esso avrà mero valore indiziario. La compagnia assicurativa, d’altro canto, non avrebbe fornito alcuna prova contraria per contestare i fatti così come descritti nel modulo, pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare la dinamica del sinistro così come ivi esposta. La decisione della Corte di Cassazione. Ebbene, tale motivo viene ritenuto fondato dalla Suprema Corte. Gli Ermellini ricordano che la valenza processuale del modulo di contestazione amichevole di incidente è una questione controversa nell'ambito del contenzioso di responsabilità civile automobilistica. A livello normativo, la disciplina rilevante è l'art. 143, comma 2, del codice delle assicurazioni private che prevede che, quando il modulo sia firmato congiuntamente da ambo i conducenti coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. I problemi interpretativi sono sorti in merito all’opponibilità di tale dichiarazione all'assicuratore, soggetto diverso dei conducenti che hanno firmato la dichiarazione. In merito la Suprema Corte ricorda che sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il modulo CAI a doppia firma , pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria. Inoltre, gli Ermellini hanno chiarito che il giudizio debba essere uniforme ed unitario per tutte le parti, danneggiato, responsabile ed assicuratore, senza che il modulo possa valere in maniera differente tra questi. Inoltre, con una sentenza del 2017 la Suprema Corte ha avuto ulteriormente modo di chiarire che la denuncia di sinistro stradale deve essere trasmessa, pur senza la previsione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione fino a prova contraria a carico del detto assicuratore della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute. Se, invece, il modulo di constatazione amichevole viene portato per la prima volta conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario. Nel caso di specie , la Corte di cassazione ha precisato che il modello CAI a doppia firma è stato comunicato alla compagnia assicurativa in fase stragiudiziale, secondo quanto indicato dal ricorrente che ha segnalato con precisione il documento ed il luogo della produzione. Pertanto, decisivo è tale documento per averlo il ricorrente posto a base della censura. Con la conseguenza che viene accolta la complessa doglianza posta in questo motivo ed il giudice del rinvio dovrà prima di tutto accertare il fatto dell'invio del modello CAI prima della citazione e successivamente dovrà verificare se il giudice di primo grado ha esaminato il verbale di constatazione amichevole. Dichiarati assorbiti due altri motivi del ricorso dall'accoglimento del primo, e dichiarati gli altri inammissibili o non infondati per carenza di interesse, la Suprema Corte accoglie il primo motivo, cassando la sentenza impugnata in relazione e rinviando al Tribunale competente in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 1° ottobre – 12 novembre 2020, n. 25468 Presidente Scoditti – Relatore Pellecchia Rilevato che 1. Nel 2015, I.F. e T.D. convenivano in giudizio C.A. , C.S. e la Compagnia di Ass.ni Fondiaria Sai oggi UnipolSAi , quale imprese designata alla liquidazione dei danni di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro stradale avvenuto il 5.7.12 in Paceco, fra l’autovettura degli attori e quella condotta da C.S. , priva di copertura assicurativa per la R.C.A Nella contumacia di C.A. e C.S. , si costituiva la Fondaria Sai. Il Giudice di Pace di Trapani, con sentenza n. 283/2015, rigettava la domanda poiché dal giudizio non era emerso alcun elemento istruttorio idoneo ad accertare il verificarsi dell’evento con le modalità descritte dagli attori. 2. Avverso questa decisione, I.F. e T.D. proponevano appello. Con sentenza n. 318/2018 del 15/03/2018, il Tribunale di Trapani, confermando la sentenza di primo grado, rigettava il gravame, sia nell’an che nel quantum, sulla base di un’integrale contestazione da parte della Compagnia convenuta. Infatti, non appariva ravvisabile alcuna violazione da parte del giudice di primo grado, nella valutazione del materiale probatorio disponibile. Ed infatti, la mera mancata comparizione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale non poteva efficacemente integrare il valore indiziario Cass. n. 22415 del 26/09/2017 delle dichiarazioni rese nel modulo di contestazione dai due conducenti delle auto tra i quali, appunto, la medesima C.S. , in assenza, peraltro, di testimoni del sinistro. 3. I.F. e T.D. ricorrono in cassazione, sulla base di cinque motivi. 4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso. Considerato che 5. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in tema di valutazione delle prove sulla responsabilità del sinistro stradale, in particolare la violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 143, comma 2 con conseguente omissione o erronea valutazione delle prove acquisite essenziali circa un fatto controverso e decisivo . Secondo parte ricorrente, sia il giudice di pace che il Tribunale avrebbero erroneamente valutato il modello CAI a doppia firma, in cui si descrive la dinamica del sinistro stradale. Mentre il primo non avrebbe in alcun modo preso in considerazione tale modello, il Tribunale gli avrebbe attribuito un mero valore indiziario e non di presunzione legale. Invero, il ricorrente afferma che il modulo di constatazione amichevole, quando comunicato all’assicuratore in sede stragiudiziale, come avvenuto nel caso di specie, ha valore di presunzione legale fino a prova contraria della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute, secondo quanto affermato dalla sentenza Cass. n. 22415/2017. Solo nel caso in cui il suddetto modulo venga presentato esclusivamente in sede giudiziale esso avrà mero valore indiziario. La Fondiaria Sai non avrebbe fornito alcuna prova contraria per contestare i fatti così come descritti nel modulo, pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto considerare la dinamica del sinistro così come ivi esposta. Il motivo è fondato. La valenza processuale del modulo di contestazione amichevole di incidente C.A.I. è una questione controversa nell’ambito del contenzioso di responsabilità civile automobilistica. A livello normativo, la disciplina rilevante è l’art. 143, comma 2, Codice Assicurazioni Private, il quale prevede che Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso . I problemi interpretativi sono sorti in merito alla opponibilità di tale dichiarazione all’assicuratore, soggetto diverso dai conducenti che hanno firmato la dichiarazione. In merito sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10311/2006, chiarendo che il modulo C.A.I. a doppia firma, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria. Hanno inoltre chiarito che il giudizio debba essere uniforme e unitario per tutte le parti, danneggiato, responsabile e assicuratore, senza che il modulo possa valere in maniera differente tra questi, alla luce dell’art. 2733 c.p.c., comma 3 secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice. Questa Corte poi, nella sentenza n. 22415/2017 ha ulteriormente chiarito che la denuncia di sinistro stradale cui sia applicabile ratione temporis - la L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5 deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo artt. 1334 e 1913 c.c. delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 16/04/1997 . Nel caso di specie occorre precisare quanto segue. Il modello C.A.I. a doppia firma è stato comunicato alla compagnia assicurativa in fase stragiudiziale, secondo quanto indicato dal ricorrente in assolvimento dell’art. 366 c.p.c., n. 6 che ha indicato con precisione il documento ed il luogo della produzione pp. 5 e 13 . Pertanto decisivo è il documento per averlo il ricorrente posto a base della censura. Pertanto è da accogliere la complessa doglianza posta nel primo motivo ed il giudice del rinvio dovrà prima di tutto accertare il fatto dell’invio del modello Cai prima della citazione e successivamente dovrà verificare se il giudice di pace ha esaminato il verbale di constatazione amichevole. 5.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la omessa od insufficiente motivazione in tema di applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 per la prova di una responsabilità quantomeno paritaria nella determinazione del sinistro, e, dunque, su un punto decisivo della controversia . Secondo il ricorrente, data la contestazione da parte di Fondiaria Sai solo in merito alla dinamica del sinistro ma non anche in merito alla sua esistenza, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il regime di presunzioni di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., comma. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, è assorbito dall’accoglimento del precedente. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in tema di valutazione delle prove sull’effettiva esistenza del danno, in particolare violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 143, comma 2 e dell’art. 115, comma 1, con conseguente omessa o erronea valutazione delle prove acquisite essenziali circa un fatto controverso e decisivo . Il giudice di appello avrebbe errato non riconoscendo al modello CAI a doppia firma il valore di prova sulla sussistenza del danno. Inoltre, si duole della violazione dell’art. 115 c.p.c. poiché il Tribunale non avrebbe posto a fondamento della decisione le ritrazioni fotografiche prodotte dai ricorrenti, anche se non specificamente contestate da Fondiaria Sai. Il terzo motivo è infondato perché il giudice ha ritenuto inidonee dal punto di vista probatorio per mancanza di riferimenti di tempo e di luogo le fotografie prodotte e l’onere di contestazione sorge solo se dall’allegazione risulti il riferimento spazio-temporale Cass. 28665/17 . 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta omessa e insufficiente motivazione in tema di mancata nomina di un consulente tecnico d’ufficio, regolarmente sollecitata dalla parte, per ottenere la prova del quantum debeatur, con conseguente assunzione di prova essenziale circa un fatto decisivo e controverso . Si duole della mancata nomina, da parte del giudice d’appello, di un consulente tecnico di ufficio per la stima del danno. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse perché il giudice di merito ha dichiarato assorbita la questione del quantum. Infatti nessuna rilevanza ha la motivazione secondo cui mancavano i riscontri dei costi di listino nel preventivo in atti perché una volta assorbita la questione, così come accade per i casi di inammissibilità, il giudice assorbendo la questione si era spogliato della potestas iudicandi. 5.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di liquidazione delle spese di lite . Chiede quindi, in seguito alla riforma della sentenza impugnata, la diversa statuizione delle spese di lite di primo e di secondo grado. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo. 6. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quinto, infondato il terzo motivo e dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al Tribunale di Trapani in diversa composizione. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quinto, infondato il terzo motivo e dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al Tribunale di Trapani in diversa composizione.