Visibile la buca presente sulla strada: niente risarcimento per l’automobilista

Respinta la richiesta avanzata nei confronti di una Provincia. Decisiva per i giudici la constatazione che l’insidia era percepibile. Ciò significa che l’automobilista non si è accorto della buca a causa del proprio comportamento.

L’improvviso passaggio sulla buca stradale provoca seri danni alla vettura . Niente risarcimento, però, per l’automobilista, poiché la precaria condizione dell’asfalto era facilmente percepibile – come attestato anche dal resoconto dei carabinieri –. Cassazione, ordinanza n. 21323/20, sez. VI Civile, depositata oggi . Scenario della vicenda è una strada provinciale in quel di Salerno. Protagonista, suo malgrado, un automobilista, vittima di un incidente causato, a suo dire, da una imprevedibile buca presente sul manto stradale . Consequenziale è la richiesta di risarcimento nei confronti della Provincia. L’automobilista punta una cifra precisa, 1.600 euro, sostenendo che i danni subiti alla vettura sono frutto dell’improvviso passaggio sulla fatidica buca. Prima il Giudice di pace e poi i giudici del Tribunale respingono però l’ ipotesi risarcitoria , escludendo ogni possibile addebito nei confronti della Provincia e ritenendo invece evidente la responsabilità dell’automobilista, che, secondo i giudici, avrebbe potuto avvedersi delle precarie condizioni dell’asfalto. In particolare, in secondo grado, si è esclusa la responsabilità della Provincia poiché non è emersa una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva di esso , mentre, allo stesso tempo, il verbale dei Carabinieri ha solo attestato l’esistenza della buca, senza descriverne le caratteristiche della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva di esso . Questa visione, contestata dal legale dell’automobilista, viene però condivisa dai Giudici della Cassazione. Dal Palazzaccio ritengono decisiva la constatazione, compiuta in Tribunale, che la buca era ben percepibile come insidia . Ciò significa che la buca non è stata percepita dalla persona danneggiata a causa del suo comportamento colposo , e, quindi, va escluso il nesso causale coi danno riportati dalla vettura.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 settembre – 5 ottobre 2020, numero 21323 Presidente Scoditti – Relatore Graziosi Fatto e Diritto Rilevato che Fr. De Vi. conveniva davanti al Giudice di pace di Vallo della Lucania la Provincia di Salerno per ottenere il risarcimento ai sensi dell'articolo 2051 c.c. di danni che avrebbe subito alla sua vettura per una buca presente nella strada provinciale in data 8 gennaio 2015, nella misura di Euro 1600,59 o diversa somma di giustizia, oltre accessori e spese la convenuta si costituiva, resistendo. Il Giudice di pace rigettava con sentenza numero 135/2016. Il De Vi. proponeva appello, in cui controparte rimaneva contumace. Il Tribunale d'appello di Vallo della Lucania rigettava il gravame con sentenza del 30 luglio 2018. Ha proposto ricorso - illustrato anche con memoria - Fr. De Vi. con controricorso si è difesa la Provincia di Salerno. Considerato che Il ricorso si basa su due motivi. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c. per avere il Tribunale erroneamente escluso la responsabilità del custode per non essere emersa una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva di esso, stante l'assenza di prova per testi sul punto , e rilevando pure che il verbale dei carabinieri avrebbe solo attestato l'esistenza della buca, senza descriverne le caratteristiche della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva di esso . Il giudice d'appello avrebbe dunque creato una commistione tra il criterio di imputazione della responsabilità per colpa di cui all'articolo 2043 c.c. e il criterio di responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2051 c.c., come se spettasse al danneggiato dimostrare la situazione come insidiosa, in conseguenza del duplice e concorrente requisito. Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento, nonché violazione dell'articolo 132, primo comma, numero 4 c.p.c. Avendo il Tribunale affermato che il verbale dei carabinieri avrebbe solo attestato l'esistenza della buca, senza descriverne le caratteristiche della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva di esso , non avrebbe tenuto conto delle fotografie che lo integrerebbero, per cui avrebbe fornito una motivazione inferiore al minimum costituzionale. Si tratta, complessivamente, di una estrapolazione artificiosa che costituisce la sostanza di entrambi motivi il Tribunale, in realtà, ha seguito la giurisprudenza di legittimità sull'articolo 2051 c.c., e ha escluso il nesso causale tra la buca e l'evento dannoso o comunque il danno perché ha ritenuto ben percepibile la buca come insidia, e quindi l'ha reputata non percepita dal danneggiato per comportamento colposo dello stesso. La non corrispondenza delle doglianze all'affettivo contenuto dell'impugnata pronuncia conduce, a tacer d'altro - tra cui la stabilità di certa lex della giurisprudenza di legittimità a cui il giudice di merito ha aderito, e quindi l'articolo 360 bis numero 1 c.p.c. -, il ricorso all'inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado - liquidate come da dispositivo - alla controricorrente. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 numero 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 800, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.