Cliente risarcito per la merce risultata di qualità inferiore a quella indicata dal venditore

Casus belli è una fornitura di gres porcellanato. La resa del prodotto non è sufficiente, secondo il compratore, anche perché il venditore aveva garantito fosse ‘di prima scelta’. Per i Giudici il commerciante ha tratto in inganno il cliente. Significativo anche il prezzo occasionale praticato.

Risarcimento per il consumatore per avere acquistato un materiale che si è rivelato di qualità inferiore a quella indicata dal venditore. Significativo anche il dato rappresentato dalla eccezionalità del prezzo Cassazione, ordinanza n. 20977/20, sez. VI Civile - 3, depositata oggi . A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria è l’insoddisfazione di un compratore per la non sufficiente qualità del gres porcellanato – 100 metri quadrati, per la precisione – destinato alla pavimentazione della propria abitazione. A suo dire, dopo la posa in opera, il materiale si è rivelato non essere ‘di prima scelta’, come invece garantito dalla società venditrice . Consequenziale l’atto di citazione con cui il consumatore porta in Tribunale il commerciante chiedendo un adeguato ristoro economico . E per i Giudici di merito la pretesa avanzata dall’uomo è assolutamente legittima. Ecco spiegata la condanna della società venditrice, obbligata a versare al consumatore oltre 26mila euro come risarcimento. Inutile il ricorso proposto in Cassazione dal negoziante che ha ‘piazzato’ l’incriminata fornitura di gres porcellanato. Inutile la considerazione secondo cui l’occasionalità del prezzo non contrasta con la qualità di prima scelta delle piastrelle , qualità che, sostiene il legale della società venditrice, non può escludersi nel caso, appunto, di un prezzo occasionale . Inutile anche il richiamo al fatto che le piastrelle, come rilevato dal consulente tecnico d’ufficio, erano contenute in una confezione con sopra impresso il simbolo di ‘prima scelta’ . Per i Giudici della Cassazione, difatti, in Appello si è ampiamente motivato sugli elementi probatori nel senso della qualità di seconda scelta delle piastrelle , così conferendo legittimità alle lamentele del consumatore . Di conseguenza, è corretto trarre la conclusione che l’acquirente è stato tratto in inganno dalla società venditrice, che ha spacciato per piastrelle di prima scelta quelle che, in realtà, erano piastrelle di qualità inferiore . Definitivo perciò il risarcimento, quantificato, come detto, in oltre 26mila euro, in favore del consumatore rimasto insoddisfatto per la qualità della merce.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 giugno – 1 ottobre 2020, n. 20977 Presidente Amendola – Relatore Graziosi Rilevato che Con atto di citazione notificato il 30 aprile 2004 Gi. Za. conveniva davanti al Tribunale di Rossano Jonica Cementi S.r.l. perché fosse condannata a risarcirgli i danni che avrebbe subito per una fornitura di mq 100 di gres porcellanato destinata alla pavimentazione della propria abitazione, e che dopo la posa in opera aveva manifestato di non essere di prima scelta come era stato invece garantito dalla convenuta quale venditrice. Jonica Cementi si costituiva, resistendo e ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa Marazzi Gruppo Ceramiche S.p.A. quale esclusiva responsabile di quanto lamentato. Quest'ultima si costituiva, resistendo e tra l'altro adducendo che il materiale venduto a Jonica Cementi non era di prima scelta, bensì un'occasione. Il Tribunale, con sentenza del 14 febbraio 2012, condannava la convenuta a risarcire l'attore nella misura di Euro 26.503,57 e rigettava ogni sua domanda nei confronti della chiamata. Jonica Cementi proponeva appello, cui resistevano le controparti. Con sentenza del 7 febbraio 2018 la Corte d'appello di Catanzaro rigettava il gravame. Jonica Cementi ha proposto ricorso, basato su un unico motivo. Si è difesa soltanto la parte chiamata, nelle more divenuta Marazzi Group S.r.l., con controricorso, illustrato poi anche con memoria. Considerato che L'unico motivo del ricorso denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché omesso esame di un fatto decisivo e discusso. Lamenta la ricorrente che entrambi i giudici di merito siano giunti alla conclusione che l'acquirente Za. sarebbe stato tratto in inganno da Jonica Cementi, la quale avrebbe spacciato per piastrelle di prima scelta quelle che, in realtà, erano piastrelle di qualità inferiore. Ciò costituirebbe frutto solo di presunzioni non giustificate da alcun dato fattuale ed entrambe le sentenze, pur avendo chiaramente citati quelli che sarebbero elementi di fatto decisivi , li avrebbero bypassati . Il motivo, a questo punto, procede articolandosi in tre censure ictu oculi direttamente fattuali sulla occasionalità del prezzo delle piastrelle - che non contrasterebbe con la qualità di prima scelta delle piastrelle, la quale non potrebbe escludersi nel caso appunto di un prezzo occasionale evidente valutazione di merito -, sul simbolo prima scelta apposta sulla confezione delle piastrelle - in ordine al fatto che le piastrelle, secondo quanto rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, sarebbero state contenute in una confezione con sopra impresso il simbolo di prima scelta in realtà il giudice d'appello ha ampiamente motivato sugli elementi probatori nel senso della qualità di seconda scelta delle piastrelle - e sul riscontro della Marazzi s.p.a. alle lamentele del consumatore che peraltro, secondo la stessa doglianza in esame, non hanno incluso nessun riferimento alla qualità del prodotto e alcun accoglimento delle contestazioni -. Tali censure costituiscono con somma evidenza una critica alla valutazione fattuale operata dalla Corte d'appello, perseguendo il ricorso, tramite la diversa valutazione prospettata, e richiesta in sostanza al giudice di legittimità, un vero e proprio terzo grado di merito, non confacente alla giurisdizione di questa Suprema Corte. Tale conformazione conduce il ricorso alla inammissibilità, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado - liquidate come da dispositivo - alla controricorrente. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3500, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.