Sulla partecipazione attiva del giudice all’escussione testimoniale

Accolto il ricorso del danneggiato da un sinistro stradale che lamentava l’atteggiamento passivo assunto dal Giudice di merito durante la deposizione resa in giudizio dall’unico teste escusso. Egli, infatti, non solo non aveva rivolto ulteriori domande a quest’ultimo per ottenere chiarimenti, ma non aveva nemmeno provveduto ad esaminare l’ulteriore documentazione prodotta in atti, fondando la sua decisione solo sulla devalutazione della deposizione testimoniale.

Così si esprime la Suprema Corte con l’ordinanza n. 17981/20, depositata il 28 agosto. L’attuale ricorrente convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendola non sufficientemente provata . A seguito di impugnazione, la Corte d’Appello di Salerno respingeva il gravame, affermando che, nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato come accaduto nel caso concreto , la prova del fatto storico doveva valutarsi in modo più rigoroso , rilevando che il Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto la domanda carente di tale rigorosità. Contro tale decisione, il danneggiato propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che la Corte avesse esaminato solo la prova testimoniale espletata, senza confrontarsi con nessuna documentazione prodotta in atti. La Corte di Cassazione dichiara il motivo di ricorso fondato , osservando come il Giudice di seconde cure avesse basato la sua decisione di rigetto sulla base di una devalutazione della deposizione resa dall’unico teste sentito in giudizio. Peraltro, il suddetto testimone si era limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze oggetto dei capitoli di prova e, nonostante ciò, il Giudice si era astenuto dal porre ulteriori domande, rilevando che il teste non aveva fornito alcuni dettagli che non gli erano mai stati richiesti. A tal proposito, la Suprema Corte richiama il principio in base al quale il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell’escussione testimoniale . Proprio per questo motivo, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia gli atti alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 2 luglio – 28 agosto 2020, n. 17981 Presidente Amendola – Relatore Cigna Rilevato che S.M. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno l’Assicurazione Generali SpA, quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada FGVS , per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorsogli in data omissis alle ore 12,15 circa, allorché, mentre percorreva a bordo del suo motociclo MBK Why 50 cc la via omissis , era stato urtato da un’autovettura di colore blue, che, dalla posizione di sosta sul margine dx della strada, si era immessa nel flusso di marcia senza alcuna segnalazione e senza concedere la precedenza a seguito dell’urto era caduto a terra, riportando lesioni personali, mentre il conducente della detta autovettura era andato via senza neanche fermarsi a prestare il dovuto soccorso aveva sporto denuncia contro ignoti, ma le indagini erano state archiviate per essere risultato ignoto l’autore del reato. Con sentenza 1614/2012 l’adito Tribunale rigettò la domanda, ritenendola non sufficientemente provata. Con sentenza 1924/2018 del 14-12-2018 la Corte d’Appello di Salerno ha rigettato il gravame proposto da S.M. in particolare la Corte territoriale, premesso che, in caso quale quello di specie di sinistro causato da veicolo non identificato, la prova del fatto storico doveva essere valutata in modo più rigoroso, ha rilevato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto la domanda sfornita della detta rigorosa prova nello specifico, infatti 1 l’unico teste escusso tale M.A. si era limitato a rispondere è vero alle articolate circostanze di fatto, senza aggiungere alcun suo concreto ricordo dette circostanze di fatto, articolate in maniera tale da dare al teste la possibilità di precisare qualcosa al riguardo, non erano sufficienti a far ritenere fondata la domanda in ipotesi quale quella di specie di sinistro causato da veicolo non identificato 2 non era stata fornita alcuna descrizione del veicolo investitore, all’infuori di un labile riferimento al colore blue del mezzo 3 non vi erano altri riscontri probatori e non era stato richiesto alcun intervento delle Autorità 4 la presentazione di denuncia-querela contro ignoti poteva al più costituire mero indizio dell’effettivo avveramento del sinistro 5 correttamente il Tribunale non aveva disposto la integrazione ex officio della prova ex art. 257 c.p.c. siffatto potere, infatti, poteva essere esercitato solo se la conoscenza del fatto da parte di un terzo si fosse palesata nel corso di una testimonianza, e non nel caso di conoscenza già emersa dall’allegazioni di una delle parti nella specie la conoscenza dei fatti da parte di un terzo non si era palesata solo in corso di causa, in quanto l’attore già nell’atto di citazione aveva dedotto che subito dopo l’incidente egli era stato soccorso da altra persona è vero che il teste M. aveva dichiarato che all’arrivo dell’ambulanza era presente anche tal G.M. , ma non aveva dato alcuna certezza che quest’ultimo avesse assistito direttamente all’incidente. Avverso detta sentenza S.M. propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato anche da successiva memoria. Generali Italia SpA non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata. Considerato che Con il primo motivo il ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 3, - violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c nonché artt. 116, 253 e 257 c.p.c., si duole che la Corte territoriale abbia inopinatamente esaminato la sola prova testimoniale espletata, interpretandola in maniera errata e ritenendola inammissibile non già alla luce di altri elementi di prova acquisiti al processo, bensì in ragione di personali ed arbitrarie congetture, peraltro prive della pur necessaria concludenza, e di meri sospetti circa la mancata produzione in giudizio di un rapporto dell’Autorità in particolare la Corte non si era confrontata con nessuna documentazione prodotta in atti referto di pronto soccorso, contenuto della denuncia querela, certificazione di chiusa inchiesta la deposizione del teste M.A. non poteva che essere ritenuta più che sufficiente a comprovare i fatti di cui in citazione, ma la Corte territoriale aveva svalutato la detta deposizione, senza indicare per quali ragioni concrete ed oggettive detta dichiarazione doveva ritenersi non veritiera. Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, - violazione e falsa applicazione dell’art. 257 c.p.c., comma 1, si duole che la Corte territoriale abbia inopinatamente condiviso l’erronea scelta del primo Giudice di non avvalersi della facoltà discrezionale di integrazione ex officio della prova testimoniale ex art. 257 c.p.c., comma 1 tanto sul presupposto, non documentato ed erroneo, che la conoscenza del fatto da parte del terzo fosse già emersa dall’allegazione di parte attrice in citazione. Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando omessa pronunzia circa una questione decisiva. Mancata autorizzazione alla sostituzione del teste deceduto. Nullità della sentenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 104 disp. att. c.p.c., comma 2, e del diritto di difesa , si duole che la Corte territoriale abbia omesso di pronunziarsi sull’alternativa e contestuale richiesta di autorizzazione di parte attrice alla sostituzione del teste V.R. , tempestivamente indicato ma poi non escusso in quanto deceduto sostituzione asseritamente consentita in applicazione analogica del disposto dell’art. 104 disp. att. c.p.c., che, in caso di morte del teste regolarmente citato, consente di ritenere giustificata l’omessa chiamata del teste e legittima il giudice a fissare, con successiva ordinanza, una nuova udienza per l’assunzione della prova, previa sostituzione del teste deceduto . I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati. La Corte territoriale ha fondato la sua decisione di rigetto principalmente in base ad una devalutazione della deposizione resa in giudizio dall’unico teste escusso Manzi Andrea devalutazione incentrata sulla circostanza che quest’ultimo aveva risposto alle domande rivoltegli affermando solo è vero , senza aggiungere alcun concreto riscontro siffatta scarsa considerazione della deposizione in questione si fonda, tuttavia, su argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente in tal senso va inteso il denunziato vizio Cass. 20112/2009 Cass. sez. unite 8053/2014 ed invero, a fronte di un testimone che si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova, il giudice di merito, dopo essersi astenuto dal porre domande a chiarimento, ha rilevato che il teste non aveva fornito dettagli mai richiestigli conf , in particolare, Cass. 18896/2015, che, in motivazione, richiamando i principi di cui a Cass. S.U. 789/1963, ha precisato che il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell’escussione testimoniale, al quale l’ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l’attendibilità del testimone, ed in secondo luogo di acquisire dal testimone vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo e dall’altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire la scarsa considerazione della detta testimonianza appare, inoltre, incomprensibile anche in relazione alla circostanza che il teste ha ricordato solo il colore dell’auto investitrice, non potendosi invero pretendere da tutti il preciso ricordo anche del modello dell’auto altrettanto incomprensibile appare, anche la operata svalutazione delle circostanze capitolate ai fini dell’affermazione della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, non potendosi in alcun modo comprendere la ragione per la quale le dette circostanze, ove confermate, non potessero portare all’affermazione della responsabilità del detto conducente, eventualmente anche concorrente, tenuto conto dell’operatività della presunzione di cui all’art. 2054 c.c. inconferente, e comunque poco comprensibile, appare infine anche il rilievo del mancato intervento della Pubblica Autorità, non potendo logicamente di per sé addossarsi all’attore le conseguenze di siffatto mancato intervento. Obiettivamente incomprensibile è altresì la motivazione del mancato esercizio del potere di integrazione istruttoria officiosa in ragione del fatto che, secondo il giudice di merito, l’attore poteva bene indicare altri testi, essendo stato soccorso da più di una persona. A prescindere dalla circostanza che l’infortunato poteva a ragione non conoscere i suoi soccorritori, va al riguardo evidenziato che lo stesso aveva comunque indicato anche un’altra persona da assumere come teste, purtroppo deceduta prima della convocazione. E in proposito è fondato il rilievo del ricorrente quando lamenta che la Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione del teste esplicitazione tanto più necessaria in presenza di contrastanti orientamenti sull’ammissibilità della sostituzione del teste deceduto cfr. Cass. civ. 21 luglio 2006, n. 16764 Cass. civ. 20 giugno 2014, n. 14080 Cass. civ. 29 marzo 2019, n. 8929 . In conclusione, quindi, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, per nuova valutazione, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia, per nuova valutazione, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.