Anche i figli maschi possono accudire i genitori anziani: no all’ampliamento del risarcimento al padre per la morte dell’unica figlia

Respinta la richiesta avanzata dall’uomo e poggiata sul legame con la figlia e sul fatto che ella era destinata a fungere da sostegno al padre quando quest’ultimo sarebbe diventato vecchio. Confermata la decisione d’appello, che ha riconosciuto il risarcimento in favore dei genitori e dei fratelli della ragazzina morta a seguito di un incidente stradale.

Addio alla arcaica visione secondo cui solo una figlia può prendersi cura del genitore divenuto ormai vecchio. Di conseguenza, va respinta la richiesta avanzata da un uomo che, distrutto dalla prematura morte – a seguito di un incidente stradale – della sua bambina, ritiene doveroso un risarcimento più corposo proprio alla luce del fatto che quella era la sua unica figlia e da lei si attendeva assistenza e conforto negli anni della vecchiaia Cassazione, ordinanza n. 14477/20, sez. Vi Civile - 3, depositata oggi A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria è un drammatico incidente stradale , che provoca la morte, dopo alcuni giorni di coma, di una ragazzina. I suoi genitori e i suoi fratelli citano in giudizio i responsabili del sinistro e la loro società di assicurazione, e si vedono riconosciuto un ristoro economico per il gravissimo lutto familiare. Nonostante le concordi decisioni dei Giudici di merito, nonostante l’ottenimento del risarcimento dei danni provocato dalla morte della ragazzina, il padre decide comunque di portare – da solo – il caso in Cassazione, chiedendo di vedere ampliato il ristoro economico a lui riconosciuto. In questa ottica l’uomo pone in evidenza l’intensità affettiva tra un padre e una figlia , la particolare sofferenza patita durante i giorni di coma della giovane figlia e, infine, il fatto che quella era la sua unica figlia, quindi idonea a costituire un valido aiuto morale e materiale durante l’età senile del padre, come notoriamente avviene nei piccoli paesi del Meridione . Per i Giudici della Cassazione, però, va confermata senza tentennamenti la decisione pronunciata in Appello. Impossibile, quindi, un ricalcolo del risarcimento, contrariamente a quanto richiesto dall’uomo. In particolare, i Magistrati osservano che il richiamo al sesso della vittima è privo di rilevanza. E allo stesso modo non ha peso specifico la circostanza che la bambina era l’unica figlia dell’uomo e che quest’ultimo si attendeva assistenza e conforto da lei negli anni della vecchiaia . Ciò perché è impensabile affermare che solo le figlie, e non i figli, possano accudire i genitori anziani . Di conseguenza, non si può sostenere che l’uomo, che ha altri due figli, abbia perduto, per effetto della morte dell’unica figlia, la ragionevole probabilità di un sostegno morale e materiale negli anni a venire, negli anni della vecchiaia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 20 febbraio – 9 luglio 2020, n. 14477 Presidente Scoditti – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Ma. Po., Ro. Ci., To. Po. e Pi. Po. quest'ultimo minorenne e rappresentato ex art. 320 c.c. dai genitori Ma. Po. e Ro. Ci. nel 2000 convennero dinanzi al Tribunale di Matera Ma. Ca., Ad. Co. e la società di assicurazioni La Piemontese s.p.a. che in seguito muterà ragione sociale in Italiana Assicurazioni s.p.a. d'ora in avanti, la Italiana , chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza di un sinistro stradale in cui perse la vita Ma. Te. Po., figlia di Ma. Po. e Ro. Ci., e sorella degli altri attori. 2. Con sentenza 20 luglio 2012 n. 204 il Tribunale di Matera accolse la domanda. La sentenza venne appellata dalle parti vittoriose, le quali censurarono, ritenendola erronea per difetto, la stima del danno compiuta dal Tribunale. 3. Con sentenza 19 ottobre 2017 n. 529 la Corte d'appello di Potenza accolse parzialmente il gravame, accordando agli appellanti una più cospicua liquidazione del danno non patrimoniale, sia pure non nella misura invocata da essi. 4. La sentenza d'appello viene ora impugnata per cassazione dal solo Ma. Po., con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso l'Italiana Assicurazioni. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c. la violazione di dieci norme del codice civile e cinque norme della Costituzione. Al di là di tali riferimenti normativi, non tutti pertinenti, nell'illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d'appello, nel liquidare il danno non patrimoniale sofferto da Ma. Po., ha applicato le tabelle diffuse dal Tribunale di Milano, ed ha scelto per tutti i congiunti della vittima il valore medio della forbice suggerita da tale tabella per la stima del danno non patrimoniale, ad eccezione però dell'odierno ricorrente, al quale è stato accordato un risarcimento inferiore alla misura media. Espongono che la Corte d'appello ha motivato tale decisione fondandosi sulla circostanza che il padre della minore deceduta da tempo risiedeva in altro Comune . Sostiene per contro il ricorrente che, così giudicando, la Corte d'appello avrebbe erroneamente devalorizzato l'intensità affettiva tra padre e figlia sulla base soltanto del dato anagrafico di residenza. Assume non essere ragionevole ritenere un minus affettivo nel rapporto tra padre e figlia minorenne per il semplice fatto che quest'ultima risulti residente in luogo diverso dal proprio padre . 1.1. Il motivo è inammissibile. Stabilire se la vittima di un fatto illecito abbia sofferto un danno non patrimoniale e quale ne sia stata l'intensità costituiscono infatti altrettanti apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, e non sindacabili in questa sede. Allo stesso modo, lo stabilire se la morte d'una figlia abbia provocato nei genitori della vittima una sofferenza di pari intensità o di intensità differente, così come lo stabilire se esistesse e quanto intenso fosse il rapporto affettivo tra la vittima e il padre, costituiscono accertamenti di fatto, non valutazioni in punto di diritto. Il motivo, pertanto, pretende inammissibilmente da questa Corte il riesame di valutazioni di merito, non consentito dall'art. 360 c.p.c 2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 5, c.p.c. l'omesso esame di fatti decisivi. Deduce che la Corte d'appello, nel liquidare il danno non patrimoniale sofferto dall'odierno ricorrente per la morte della figlia, avrebbe trascurato di considerare le seguenti circostanze 1 la coabitazione tra padre e figlia, la quale era dimostrata - al contrari di quanto ritenuto dal Tribunale - da un certificato storico di famiglia allegato al fascicolo di primo grado, dal quale risultava che la vittima ed il proprio padre coabitavano al momento del sinistro 2 il rapporto di filiazione tra la vittima ed il superstite 3 la giovane età della vittima 4 che la vittima era l'unica figlia di sesso femminile dell'odierno ricorrente, e quindi idonea a costituire un valido aiuto morale e materiale durante l'età senile del padre come notoriamente avviene nei piccoli paesi del Meridione 5 la particolare sofferenza patita dal ricorrente durante i tre giorni di coma della giovane figlia. 2.1. La prima delle suddette censure è inammissibile. Il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo, di cui all'art. 360 n. 5, c.p.c. deve essere denunciato in cassazione indicando nel ricorso, a pena di inammissibilità, quattro elementi a quale fatto sia stato trascurato b quando sia stato dedotto in giudizio c come sia stato provato d perché sia decisivo così le Sezioni Unite di questa Corte, nella nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 . Nel caso di specie il ricorrente assume che la coabitazione tra padre e figlia, al momento della morte i quest'ultima, sarebbe stata dimostrata attraverso un certificato anagrafico, depositato nel primo grado di giudizio. Tuttavia - agli atti manca il fascicolo di primo grado - è lo stesso ricorrente ad avere dichiarato cfr. la II di copertina del fascicolo d'appello che il fascicolo di primo grado non era allegato al fascicolo d'ufficio - tale carenza ovviamente non è sanata dalla richiesta alla Corte d'appello di trasmissione del fascicolo d'ufficio ex art. 369 c.p.c. dal momento che quel documento, per ammissione dello stesso ricorrente, non era contenuto in quel fascicolo. Manca, in definitiva, agli atti non solo la prova dell'esistenza del documento da cui risulterebbe la prova del fatto del cui mancato esame il ricorrente si duole, ma sinanche la prova dell'avvenuto rituale deposito di esso. 2.2. Nella parte in cui lamenta l'omesso esame del rapporto di filiazione e della giovane età della vittima il motivo è infondato, in quanto tali circostanze sono state al contrario prese in esame dal Tribunale, con valutazione confermata dalla Corte d'appello. La circostanza, poi, che esse non siano state valutate in conformità a quanto auspicato dall'odierno ricorrente non può costituire motivo di ricorso per cassazione. 2.3. Nella parte in cui lamenta l'omesso esame della circostanza rappresentata dal fatto che la vittima era l'unica figlia del ricorrente, dalla quale egli si attendeva assistenza e conforto negli anni della vecchiaia, il motivo è infondato. La circostanza che il ricorrente assume erroneamente trascurata il sesso della vittima è infatti privo di decisività. Né, infatti, il ricorso al fatto notorio né una massima di esperienza né le prove raccolte nel corso del giudizio del tutto carenti in tal senso avrebbero consentito al giudice di merito di affermare che solo le figlie, e non i figli, possano accudire i genitori anziani, e che di conseguenza l'odierno ricorrente, pur avendo altri due figli, abbia perduto per effetto della morte dell'unica figlia la ragionevole probabilità di un mutuum adiutorium negli anni a venire. 2.4. Nella parte, infine, in cui lamenta l'omesso esame da parte del fatto decisivo rappresentato dal dolore provato dal padre durante i tre giorni di sopravvivenza della figlia dopo il sinistro, il motivo è inammissibile. Il ricorso, infatti, non riferisce mai se sin dall'atto di citazione venne correttamente dedotto in punto di fatto che la sopravvivenza quodam tempore della vittima incrementò il danno non patrimoniale sofferto dai suoi genitori, e conseguentemente domandata in iure una adeguata personalizzazione del risarcimento. Il motivo pertanto è formulato i n termini non rispettosi degli oneri dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte, già ricordata n. 8053 del 2014 a carico di chi intenda denunciare in sede di legittimità il vizio di omesso esame del fatto. 3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 91 c.p.c. ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c. Deduce che la Corte d'appello avrebbe liquidato in misura ridotta rispetto al dovuto le spese legali. 3.1. Il motivo è inammissibile perché la scelta di aumentare o ridurre la misura dei compensi in funzione della complessità delle questioni trattate o del numero delle parti assistite è una facoltà discrezionale riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo. L'inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 . P.Q.M. - dichiara inammissibile il ricorso - condanna Ma. Po. alla rifusione in favore di Italiana Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. 10.3.2014 n. 55 - dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Ma. Po. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.