Incidente in classe durante la ricreazione: evento imprevedibile e insegnante innocente

Respinta la richiesta risarcitoria avanzata dai genitori dell’alunno danneggiato nei confronti del Ministero dell’Istruzione. Decisiva la ricostruzione dell’episodio per i Giudici non vi era alcuna situazione di pericolo, e comunque vi era una adeguata vigilanza con due insegnanti in classe. Fatale la caduta di un alunno che ha così fatto sbattere un suo compagno col volto sul pavimento.

Brutto incidente in classe durante la ricreazione. Un alunno inciampa e cade addosso a un compagno che, essendosi chinato per raccogliere una penna, finisce col battere il volto sul pavimento, subendo la frattura di tre denti. L’episodio è assai doloroso per il ragazzo, ma esso non è addebitabile alla scuola, poiché frutto di un evento imprevedibile e non controllabile da parte dell’insegnante. Da respingere, quindi, la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Ministero dell’Istruzione. Cassazione, ordinanza numero 12410/20, sezione sesta civile, depositata oggi . Ricostruito l’episodio, verificatosi in un’aula scolastica all’inizio del 2008, i Giudici di merito ritengono non addebitabile alcuna responsabilità alle insegnanti, e quindi respingono la richiesta risarcitoria presentata dai genitori del ragazzo vittima del brutto incidente. Nessun dubbio sulla dinamica del fatto, poiché si è appurato che durante la ricreazione un alunno è inciampato ed è caduto addosso a un compagno che, essendosi chinato per raccogliere una penna, ha sbattuto il volto sul pavimento, riportando la frattura di tre denti. Proprio questi dettagli permettono ai Giudici di affermare che «non vi era alcuna peculiare situazione di pericolo» e che «era stata predisposta una idonea vigilanza con due insegnanti all’interno della classe», arrivando poi alla conclusione che «il danno è derivato da un gesto repentino dell’alunno, gesto non prevedibile né evitabile, neppure a mezzo di una presenza costante e attenta» da parte delle insegnanti. A escludere categoricamente la responsabilità della scuola, facendo così cadere definitivamente la richiesta risarcitoria nei confronti del Ministero dell’Istruzione, provvede la Cassazione, respingendo il ricorso proposto dai genitori dell’alunno vittima dell’incidente. Decisivo, come già correttamente evidenziato in secondo grado, il dato rappresentato dalla «assoluta repentinità e imprevedibilità dell’evento». A sostegno di questa valutazione, poi, «l’insussistenza di una condotta negligente» da parte delle insegnanti, che erano in classe durante la ricreazione, e la constatazione della «adozione di idonee misure preventive di tipo organizzativo o disciplinare».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 gennaio – 24 giugno 2020, numero 12410 Presidente De Stefano – Relatore Scrima Fatti di causa Nel 2009 i coniugi Pi. To. e Me. Pu., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Lu. To., convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Circolo Didattico Dolianova, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal minore a seguito del sinistro verificatosi in data 9 febbraio 2008. Dedussero gli attori che, nella predetta data, mentre nell'aula scolastica era in corso la ricreazione, Lu. To. si era chinato sotto il proprio banco per raccogliere una penna quando, all'improvviso, un compagno di classe, inciampando, gli era finito addosso, facendogli battere il volto sul pavimento e causandogli la frattura di tre denti. A seguito di tale sinistro, il minore era stato sottoposto a dolorose e costose cure e aveva riportato un danno permanente, il cui ammontare era stato individuato dal consulente tecnico di parte tra 0,5 e 1 punto percentuale di decremento. Costituitosi in giudizio, il Ministero chiese ed ottenne l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice e, nel merito, contestò la responsabilità del personale scolastico, essendosi il sinistro verificato in modo repentino, fortuito e imprevedibile. La società chiamata in causa, Chartis Europe S.A., si costituì e aderì alle difese del convenuto. Si costituì, altresì, in giudizio il Circolo Didattico ed eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiese il rigetto della domanda. Il Tribunale adito, con sentenza numero 1750/2016, pubblicata il 3 giugno 2016, dichiarò il difetto di legittimazione passiva del Circolo didattico, tenuto conto che «l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R 8 marzo 1999 numero 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato» e rigettò la domanda, essendo emerso dall'istruttoria che «non vi fosse alcuna peculiare situazione di pericolo, fosse stata adeguatamente predisposta una idonea vigilanza con due insegnanti all'interno della classe ed il danno sia derivato da un gesto repentino dell'alunno, non prevedibile né evitabile neppure a mezzo di una presenza costante e attenta». Avverso la sentenza di primo grado Pi. To. e Me. Pu., in proprio e nella dedotta qualità, proposero gravame del quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di seguito indicato anche M.I.U.R., per brevità e il Circolo Didattico Dolianova nonché la Aig Europe Limited già Chartis Europe S.A. chiesero il rigetto. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza numero 513/2018, pubblicata il 4 giugno 2018, aderendo alle conclusioni del Tribunale, rigettò l'impugnazione, condannò gli appellanti al pagamento delle spese di quel grado e diede atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002 e succ. mod., comportanti l'obbligo del versamento, da parte degli appellati, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Avverso la sentenza della Corte di merito Pi. To. e Me. Pu., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Lu. To., hanno proposto ricorso per cassazione basato su cinque motivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi, da una parte il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Circolo Didattico Dolianova e, dall'altra, Aig Europe S.A. già Aig Europe Limited . La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ Ragioni della decisione 1. Va rilevato che effettivamente, come eccepito dalla società assicuratrice, il ricorso risulta proposto dai genitori anche nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Lu. To., il quale, però, ben prima della proposizione del ricorso e dell'emissione della sentenza impugnata, è divenuto maggiorenne, come si evince dalla data di nascita dello stesso indicata a p. 1 del ricorso. Pertanto, il ricorso proposto nella predetta qualità dai genitori è inammissibile Cass., sez. unumero 28/07/2005, numero 15783 Cass. 21/03/2011, numero 6346 Cass., 4/04/2013, numero 8194 Cass. 26/07/2013, numero 18128 Cass., ord., 27/09/2018, numero 23189 . 1.1. Si precisa che non va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Lu. To., in quanto litisconsorte necessario, essendo già stato parte del giudizio nei precedenti gradi di merito in relazione ai riflessi patrimoniali e non patrimoniali della domanda a lui riferibili, sia pure per effetto della rappresentanza legale dei medesimi genitori, e risultando l'impugnazione così proposta inidonea a determinare la presenza del figlio nella fase di legittimità, atteso che il gravame appare prima facie infondato, rivelandosi, perciò, l'integrazione del contraddittorio attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento Cass. sez. unumero , 23/09/2013, numero 21670 v. anche Cass., sez. unumero , ord., 22/03/2010, numero 6826 Cass., 17/06/2013, numero 15106 Cass., ord., 21/05/2018, numero 12515 . 3. Si osserva, inoltre, che il ricorso nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Circolo Didattico Dolianova risulta notificato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sicché tale notifica è nulla Cass., O.I., 17/10/2014, numero 22079 Cass., O.I., 15/01/2015, numero 608 tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, qualora il ricorso per cassazione sia così notificato, il vizio della notifica è sanato, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo peraltro, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all'articolo 370 cod. proc. civ., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo Cass. 28/07/1997, numero 7033 Cass. 12/03/2015, numero 4977 ne consegue che nel caso all'esame il controricorso depositato dalla difesa erariale, alla luce del principio appena richiamata, deve ritenersi tempestivo. 4. Passando all'esame del ricorso di Pi. To. e Me. Pu., in proprio, va anzitutto evidenziato che la Corte di appello ha ribadito il difetto di legittimazione passiva del Circolo Didattico di Dolianova, nei confronti del quale la parte appellante aveva proposto impugnazione senza contestare la statuizione del primo giudice in ordine alla carenza di titolarità passiva di detto Circolo e tale statuizione della Corte di merito non è stata specificamente censurata in questa sede, con conseguente inammissibilità di ogni doglianza nei confronti di detta parte. 5. Con il primo motivo, lamentando «violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2043, 2048 c.c.» i ricorrenti asseriscono che, nel caso all'esame, occorrerebbe far riferimento all'articolo 2048 cod. civ., in base al quale l'onere probatorio del danneggiato sarebbe meno gravoso rispetto a quello previsto in caso di applicazione dell'articolo 2043 cod. civ. e si esaurirebbe nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola, mentre spetterebbe all'insegnante dimostrare di non aver potuto impedire l'evento. Sostengono che, nella specie, le decisioni di merito avrebbero «cercato di intaccare l'orientamento prevalente della giurisprudenza caratterizzato da un estremo rigore nel valutare la condotta dell'insegnante, il quale», non avrebbe, però, fornito la prova liberatoria. 6. Con il secondo motivo, deducendo «violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2697 c.c. e 115 c.p.c.», i ricorrenti sostengono di aver assolto all'onere probatorio posto a loro carico mentre, di converso, l'istituto scolastico o per lo stesso il M.I.U.R. non avrebbero fornito alcuna prova liberatoria. 7. Entrambi i motivi sopra richiamati - che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati, avendo la Corte di merito, con giudizio di fatto, incensurabile in questa sede, ritenuto l'assoluta repentinità e imprevedibilità dell'evento nonché l'insussistenza di una condotta negligente delle insegnanti e della mancata adozione di misure idonee di preventive di tipo organizzativo o disciplinare v. sentenza impugnata p. 6 e 7 arg. ex Cass. 13/11/2015, numero 23202 . Inoltre, la denuncia della violazione delle norme di cui agli articolo 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. non risulta articolata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità Cass. 10/06/2016, numero 11892 Cass., ord., 28/02/2018, numero 4699 Cass. 29/05/2018, numero 13395 Cass., ord., 23/10/2018, numero 26769 v. anche Cass., sez. unumero , 5/08/2016, numero 16598, in particolare § 14 della motivazione e lamenta, in sostanza, soltanto un'erronea valutazione delle prove. Si evidenzia, infatti, al riguardo, che la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'articolo 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 cod. proc. civ. , mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 cod. proc. civ., che non a caso è rubricato «Valutazione delle prove» v. in particolare Cass. numero 11292 del 2016, già cit. . 8. Con il terzo motivo, denunciando «violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c.», i ricorrenti censurano la sentenza impugnata sostenendo che la Corte di merito non avrebbe preso in considerazione tutti i motivi di appello. 8.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati compiutamente riportati, nel ricorso, nella loro integralità, tutti i motivi di appello, dei quali si lamenta l'omessa valutazione, si da consentire alla Corte di apprezzare l'interesse alla formulazione della censura, di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte Cass. 20/08/2015, numero 17049 . 9. Con il quarto motivo si lamenta «l'insufficiente motivazione circa l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti». 10. Con il quinto motivo si deduce «nullità della sentenza impugnata per insufficienza della motivazione». 10.1. Entrambi i predetti motivi, relativi a censure motivazionali e che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili per più ragioni. 10.2. Si evidenzia, anzitutto, che, pur essendo le doglianze di cui al quinto mezzo state veicolate dai ricorrenti ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 4, cod. proc. civ., e non ex numero 5 della stessa norma, come indicato, invece, in relazione al quarto motivo, le stesse comunque lamentano una insufficiente motivazione secondo il precedente paradigma dell'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ. , motivazione che nella specie c'è, non è meramente apparente ed è conforme ai canoni di cui all'articolo 132 cod. proc. civ 10.3. Tanto precisato, le censure all'esame, riconducibili nell'alveo dell'articolo 360, primo comma, n, 5, cod. proc. civ., sono inammissibili ex articolo 348-ter, u.c., cod. proc. civ Ed invero, nell'ipotesi di cd. doppia conforme , prevista dall'articolo 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del D.L. numero 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. numero 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 si pone in rilie vo che, nella specie, l'atto di citazione in appello è del 6 dicembre 2016, come indicato nel ricorso, v. p. 3 , il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'articolo 360, numero 5, cod. proc. civ. nel testo riformulato dall'articolo 54, comma 3, del D.L. numero 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012 , deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse Cass. 22/12/2016, numero 26774 Cass. 10/03/2014, numero 5528 . Nel caso in esame tale onere non risulta essere stato assolto dai ricorrenti. 10.4 Inoltre, si rileva che i motivi in parola sono comunque inammissibili anche perché i ricorrenti, lungi dal proporre delle doglianze che rispettino il paradigma legale di cui al novellato numero 5 dell'articolo 360 del codice di rito, ripropongono, come peraltro chiaramente indicato già nella rubrica dei mezzi all'esame, inammissibilmente lo stesso schema censorio del numero 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile ratione temporis Cass., sez. unumero , 7/04/2014, numero 8053 Cass. 12/10/2017, numero 23940 . 10.5. Ed infatti, alla luce del testo dell'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b , dell'articolo 54 del D.L. 22 giugno 2012, numero 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, numero 134, applicabile nella specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del numero 4 del medesimo articolo 360 cod. proc. civ. Cass., ord., 6/07/2015, numero 13928 v. pure Cass., ord., 16/07/2014, numero 16300 e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione Cass., ord., 8/10/2014, numero 21257 . E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza numero 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia - nella specie all'esame non sussistente - si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l'articolo 360, primo comma, numero 5 cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia . Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articolo 366, primo comma, numero 6, e 369, secondo comma, numero 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 10.6. Infine, si osserva che con entrambi i motivi in scrutinio si tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede. 11. Il ricorso proposto dai ricorrenti in proprio va, pertanto, rigettato. 12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 13. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dai ricorrenti nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio To. Lu., rigetta il ricorso dai ricorrenti in proprio e li condanna, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Circolo Didattico Dolianova in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e, in favore di AIG Europe S.A., in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.