Albergo lontano dal mare e in precarie condizioni igieniche: escluso il risarcimento del danno

Respinta la richiesta di risarcimento presentata da una donna nei confronti del tour operator che le aveva venduto un pacchetto all inclusive” a Santorini. Nonostante le lamentele della donna, i Giudici ritengono che il prodotto fornito era conforme a quello indicato nel contratto, lì dove si parlava di piccolo hotel.

Optare per un pacchetto turistico all inclusive” in un piccolo hotel – pur nella splendida cornice di Santorini – comporta un logico abbassamento delle proprie aspettative da viaggiatore in vacanza. Ciò significa che non può esserci risarcimento se la struttura alberghiera offre precarie condizioni igieniche e si trova distante dal mare. Cassazione, ordinanza n. 11758/20, sezione sesta civile, depositata oggi . La vicenda ha origine quando una donna parte per una vacanza a Santorini, dopo avere acquistato un pacchetto turistico da un’agenzia di viaggi. Una volta arrivata in albergo, però, la prima sorpresa negativa la notevole distanza dal mare. Poi, a soggiorno in corso, la constatazione di quelle che, secondo la donna, sono precarie condizioni igieniche. Finito il soggiorno, e ultimato il rientro in Italia, scattano le rimostranze contro l’agenzia di viaggi, rimostranze che sfociano poi in un’azione legale finalizzata ad ottenere un ristoro economico per l’insoddisfacente vacanza. In Tribunale alla donna viene riconosciuto, a titolo di risarcimento , il costo del pacchetto turistico con l’aggiunta delle spese relative al viaggio di ritorno e a quelle legali per la fase stragiudiziale . Respinta, invece, la richiesta concernente il danno da vacanza rovinata . In appello, invece, i Giudici accolgono il ricorso proposto dall’agenzia che ha venduto il pacchetto turistico all inclusive” a Santorini alla donna, che viene perciò condannata a restituire il denaro già ricevuto come risarcimento. Decisiva in secondo grado una semplice constatazione il tenore letterale della descrizione del prodotto acquistato, e, in particolare, la locuzione ‘piccolo hotel’ sono sufficienti per ipotizzare quali potevano essere le aspettative della turista . Per i giudici, in sostanza, la donna non aveva alcun diritto di lamentarsi, poiché il prodotto fornito era conforme a quello indicato nel contratto siglato col tour operator. A confermare la beffa per la donna sono i Magistrati della Cassazione . Inutile il ricorso da lei presentato. Impossibile, quindi, anche un minimo ristoro economico per una vacanza che lei ha ritenuto non soddisfacente e non all’altezza dei propri desideri. Per i giudici del ‘Palazzaccio’ è corretto il ragionamento seguito in appello e centrato, come detto, anche sulla locuzione ‘piccolo hotel’ e sulle connesse plausibili aspettative della turista. Priva di peso specifico, poi, la produzione fotografica con cui la donna ha provato a dimostrare le precarie condizioni della struttura alberghiera in cui era stata ospitata durante il soggiorno a Santorini. Su questo fronte i Giudici spiegano che, una volta acclarato che il prodotto fornito era conforme a quello indicato nel contratto con l’agenzia di viaggi, non possono essere rilevanti per provare le presunte pessime condizioni igieniche dell’hotel le fotografie prive di data prodotte dalla donna. Così come non può essere significativo il richiamo alla presenza di scarafaggi e a un fastidioso fetore . Manca, in sostanza, una prova rigorosa e specifica che il danno sia stato conseguenza dell’inadempimento contrattuale del gestore o della sua attività .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 ottobre 2019 – 18 giugno 2020, numero 11758 Presidente Lombardo – Relatore Casadonte Fatto e Diritto Rilevato che - la signora Ma. Te. Co. chiede la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva respinto la sua impugnazione principale ed accolto quella incidentale proposta dall'agenzia tour operator In Viaggi s.r.l. che le aveva venduto un pacchetto turistico all inclusive a Santorini - il tribunale di prime cure aveva accolto in parte la domanda di accertamento dell'inadempimento proposta dalla Co. in relazione alle pessime condizioni igieniche ed alla distanza dal mare dell'albergo in cui era stata ospitata - il tribunale le aveva riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni il costo del pacchetto turistico, quelle relative al viaggio di ritorno e quelle legali per la fase stragiudiziale, mentre aveva ritenuto non provato il danno patrimoniale quale spesa per il viaggio di ritorno in aereo e quello non patrimoniale da vacanza rovinata - la corte bresciana, diversamente opinando, in accoglimento dell'appello incidentale del convenuto tour operator riformava la decisione in relazione al danno e condannava la Co. e restituire quanto ricevuto - la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dalla Co. sulla base di due motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., cui resiste con controricorso il tour operator In Viaggi s.r.l. Considerato che - il primo motivo censura in relazione all'art. 360 comma 1. numero 4 cod. proc. civ., l'assenza di motivazione intesa quale motivazione apparente, in relazione all'accertamento dell'adempimento della convenuta - la censura è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ., come pure evidenziato da parte della controricorrente - non si è in presenza di ciò che per costante giurisprudenza intergra la fattispecie della motivazione apparente e cioè l'impossibilità di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione cfr. Cass. Sez. Unumero 22232/2016 20648/2015 , atteso che a pag. 6 e 7 della sentenza impugnata è ben chiarito che il tenore letterale della descrizione del prodotto acquistato e, in particolare, la lucuzione piccolo hotel lasciava intendere quali erano le possibili aspettative - il secondo motivo censura, in relazione all'art. 360, comma 1, numero 3 cod. proc. civ., la violazione degli art. 1218,1453 e 2697 cod. civ. e cioè la ripartizione dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale per avere la corte ritenuto che la produzione fotografica con cui la Co. vorrebbe dimostrare le condizioni dei luoghi in cui era stata ospitata era di dubbia provenienza - anche questo motivo è inammissibile perchè la censura non coglie la ratio decidendi, ma richiama un principio circa la ripartizione dell'onere della prova in materia di inesatto adempimento cfr. Cass. Sez. Unumero 13533/2001 che è stato coerentemente applicato dalla corte territoriale, la quale ha invero argomentato che, una volta acclarato che il prodotto fornito era conforme a quello indicato nel contratto, non erano rilevanti a fini della prova delle allegate pessime condizioni igieniche, le fotografie prive di data prodotte dalla Co., così come non era sufficiente l'allegata presunzione semplice al fine di provare la presenza degli scarafaggi ovvero del lamentato fetore - ciò è, peraltro, conforme a precedenti di questa Corte nei quali è stato ritenuto che in tema di azione di risarcimento per i danni sofferti da un soggetto per una infezione alimentare a causa della condotta del gestore di una struttura alberghiera durante un soggiorno con trattamento di pensione complete si deve ritenere che incomba sul danneggiato la prova rigorosa e specifica che il danno sia stato conseguenza dell' inadempimento contrattuale del predetto gestore o della sua attività, conseguendone, in difetto, la declaratoria di infondatezza della relativa domanda cfr. Cass. 13082/2007 12143/2016 - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e parte ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura indicata in dispositivo - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale , a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese a favore della controricorrente e liquidate in Euro 1500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per rimborso spese generali ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.