La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di giudizio risarcitorio

Qualora sia stata proposta domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice d’appello non può pronunciare condanna generica ma l’istanza di liquidazione del danno deve avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio.

Così la Cassazione con ordinanza n. 10323/20 depositata il 29 maggio. Il giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dalla banca nei confronti della convenuta con la quale veniva chiesto che fosse accertato il grave inadempimento , oltre al risarcimento dei danni , in relazione allo svolgimento di un incarico avente ad oggetto la stesura di relazioni tecniche ai fini dell’erogazione di un mutuo alla società. Soccombente dinanzi la Corte territoriale, la convenuta propone ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’ art. 2697 c.c. , degli artt. 115 e 278 c.p.c. , in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . In particolare, la ricorrente lamenta la decisione con cui la Corte territoriale ha scisso d’ufficio la domanda sull’ an da quella sul quantum pronunciando una sentenza di condanna generica laddove, in assenza di prova del danno, avrebbe dovuto rigettare la richiesta risarcitoria. Ebbene, nel ritenere il ricorso fondato , la Cassazione ricorda che l’ attore ha la possibilità, sin dall’inizio, di limitare la propria domanda all’accertamento del solo an debeatur , con riserva di chiedere la liquidazione in separato giudizio . Tale limitazione, però, deve fondarsi su un accordo , anche tacito, con il convenuto . Quest’ultimo ha infatti il diritto di opporsi alla limitazione della pronuncia sull’ an e ha la facoltà di chiedere l’accertamento del quantum nello stesso procedimento, obbligando così il giudice a procedere alla liquidazione. Nell’ambito poi delle azioni di risarcimento del danno, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è ammissibile anche la domanda dell’attore originariamente rivolta ad una condanna generica , senza che sia necessario il consenso del convenuto , la cui opposizione però configura una richiesta di accertamento di insussistenza del danno attraverso un giudizio di certezza e non di semplice probabilità. In tale contesto, ne deriva che il giudice può scindere il giudizio , di norma unitario, solo in presenza dell’ accordo tra le parti o, almeno, della mancata opposizione del convenuto . Nella fattispecie, la Corte rileva che la banca, pur consapevole di aver proposto una domanda di condanna specifica in primo grado, nell’atto di appello ha chiesto in via principale la condanna al risarcimento della convenuta, quantificandone gli importi, e in via subordinata la condanna generica. Tale ultima richiesta, secondo la Cassazione , non doveva trovare accoglimento poiché in presenza di una domanda di risarcimento specifica, la Corte non avrebbe potuto pronunciare una condanna generica. Pertanto, nel cassare la sentenza impugnata, la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui qualora sia stata proposta domanda specifica di risarcimento del danno , il giudice d’appello non può pronunciare condanna generica ma l’istanza di liquidazione del danno deve avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio , fermo restando l’onere a carico dell’istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l’eventuale applicazione dei citati artt. 279, n. 4, c.p.c. e 1226 c.c Non è consentita la proposizione, oltre che di domanda principale estesa sia all’ an che al quantum , di una domanda subordinata limitata alla condanna generica in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori , ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum , deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perché, per il principio del ne bis in idem , non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul quantum .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 11 giugno 2019 – 29 maggio 2020, n. 10323 Presidente San Giorgio – Relatore Gianaccari Fatti di causa 1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Roma dalla Banca Intesa San Paolo IMI s.p.a. nei confronti dell'arch. P.L., con la quale chiedeva accertarsi il grave inadempimento della convenuta, oltre alla condanna al risarcimento dei danni, in relazione allo svolgimento di un incarico avente ad oggetto la stesura di relazioni tecniche ai fini della erogazione di un mutuo al omissis s.r.l. 2. All'esito dei giudizi di merito, la Corte d'appello di Roma, parzialmente riformando la decisione di primo grado, condannava la P. al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. 2.1 Osservava la corte territoriale che il vincolo di inedificabilità, non segnalato dalla P., risultava trascritto presso i Registri Immobiliari di Roma, era stato notificato alla proprietaria ed era conoscibile mediante una semplice visura al nominativo della venditrice si configurava, pertanto, una condotta negligente, in quanto l'incarico aveva ad oggetto la verifica relativa all'esistenza di vincoli di carattere storico, architettonico e monumentale. La concessione del mutuo era stata, quindi, condizionata dall'esito erroneo dell'incarico, in quanto la banca, ove informata della sussistenza del vincolo, non avrebbe concesso il finanziamento. 2.2 Il pregiudizio subito era rappresentato, secondo la corte di merito, non dal fallimento della società omissis s.r.l. ma dal mancato pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, che la banca non avrebbe concesso in presenza del vincolo la sua quantificazione, sulla base delle conclusioni dell'attrice in citazione, andava determinato in un successivo giudizio. 3.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.L. sulla base di cinque motivi. 3.1 Ha resistito con controricorso la Banca Intesa San Paolo IMI s.p.a. 3.2 In prossimità dell'udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. Motivi della decisione 1. E' pregiudiziale la trattazione del quinto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 278 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale scisso d'ufficio la domanda sull'an da quella sul quantum, pronunciando una sentenza di condanna generica mentre, in assenza della prova del danno, avrebbe dovuto rigettare la richiesta risarcitoria. La ricorrente osservava che sia nel corso del giudizio di primo grado, sia nell'atto d'appello, la banca non aveva chiesto la condanna generica al risarcimento, ma aveva quantificato il danno sicchè la corte territoriale avrebbe errato nel rimettere la liquidazione del danno ad un separato giudizio. 1.1 Il motivo è fondato. 1.2 L'attore può limitare sin dall'inizio la propria domanda all'accertamento del solo an debeatur , con riserva di chiedere la liquidazione in separato giudizio, purchè la limitazione si fondi su un accordo, anche tacito, con il convenuto, il quale ha il diritto di opporsi alla limitazione della pronuncia allo an , chiedendo l'accertamento del quantum nello stesso processo, così obbligando il giudice a procedere alla liquidazione. 1.3 Con riguardo alle azioni di risarcimento del danno, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso, espresso o tacito del convenuto, quale espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare o speciale quale l'iscrizione di ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c. o l'azione risarcitoria in materia di concorrenza sleale di cui all'art. 2600 c.c. . Rispetto a siffatta domanda, l'opposizione del convenuto si configura come richiesta anche implicita di accertamento di insussistenza del danno attraverso un giudizio di certezza e non di semplice probabilità ed è ricollegabile all'interesse del convenuto medesimo ad ottenere una tutela preventiva contrapposta a quella richiesta dall'attore Cassazione civile sez. un., 23/11/1995, n. 12103, Cassazione civile sez. II, 21/03/2016, n. 5551 . Ne consegue che, solo in presenza dell'accordo delle parti o, quanto meno, della mancata opposizione del convenuto, il giudice può scindere il giudizio medesimo, che è di norma unitario, e limitare la pronuncia all'an. In mancanza di una delle due condizioni, egli deve decidere anche la domanda di quantificazione del danno, per accoglierla o per respingerla, restando sempre esclusa la possibilità di pronunciare una condanna generica di risarcimento con rinvio della liquidazione ad altro giudizio Cassazione civile sez. II, 24/09/2014 n. 20127 Cassazione civile sez. II, 09/11/2009, n. 23707 . In tal caso, infatti, riprende vigore l'istanza di liquidazione del danno secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione dei citati art. 279 c.p.c., n. 4 e art. 1226 c.c. v. Cass., S.U., sent. n. 1324 del 1997 Cass., Sez. 2, sent. n. 10256 del 1998 . 1.4 Corollario di tale principio è che non è consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all'an che al quantum, di una domanda subordinata limitata alla condanna generica in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perchè, per il principio del ne bis in idem , non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul quantum Cassazione civile sez. lav., 10/08/1998, n. 7847 . 1.5 Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura del vizio di carattere processuale, emerge l'errata applicazione, da parte della corte di merito, dei consolidati principi in materia di condanna generica e delle condizioni previste per la scissione del giudizio sull'an da quello sul quantum. 1.6 Dalla lettura dell'atto di citazione, emerge che la banca aveva chiesto la condanna della P. al risarcimento del danno, la cui quantificazione ci si riserva di effettuare in prosieguo, ovvero in separato giudizio . 1.7 Nel corso del giudizio, la banca aveva specificato i pretesi danni derivanti dall'inadempimento della P., indicandoli dettagliatamente nella comparsa conclusionale, sicchè il giudice di primo grado aveva ritenuto, sulla base dell'interpretazione della domanda e del comportamento processuale della banca nel corso del giudizio, che la richiesta di risarcimento non fosse limitata all' an debeatur , ma che vi fosse una richiesta di condanna specifica, anche in relazione al quantum debeatur . 1.8 Il Tribunale aveva quindi rigettato la domanda attrice per l'assenza del nesso di causalità e per la mancata prova del danno, ritenendo che il fallimento della OMISSIS s.r.l. fosse stato determinato in via assorbente ed esclusiva dall'annullamento della concessione edilizia e che l'ammissione al passivo per gli interi importi dei finanziamenti erogati alla società fallita non individuassero in tutto o in parte il contenuto della pretesa risarcitoria, ben potendo la banca soddisfare il proprio credito in sede di ripartizione dell'attivo. 1.9 Nell'atto d'appello, la Banca Intesa San Paolo s.p.a., ben consapevole che la domanda proposta in primo grado era di condanna specifica e non generica, ha chiesto, in via principale, la condanna della P. al risarcimento del danno, quantificandone gli importi e, in via subordinata, la condanna generica. 1.10 Tale richiesta subordinata non era accoglibile, in quanto, in presenza di una domanda di risarcimento specifica, non è consentito al giudice pronunciare una condanna generica, rimettendo la liquidazione del danno ad altro separato giudizio Cassazione civile sez. II, 24/09/2014 n. 20127 cit. Cassazione civile sez. II, 09/11/2009, n. 23707 cit. . 1.11 La Corte di merito, in violazione di detto principio di diritto, ha riformato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda della banca, qualificata come richiesta di condanna specifica al risarcimento del danno, pronunciando una richiesta di condanna generica mentre avrebbe dovuto esaminare se vi fosse la prova del danno, derivante dal comportamento della convenuta e decidere conseguentemente sul quantum, rigettando la domanda in caso di carenza di prova, determinando il danno in via equitativa, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 1226 c.c., ovvero, in caso di ulteriori indagini, rimettendo la causa sul ruolo per ulteriori adempimenti istruttori. 1.12 E' quindi, errata, la scissione del giudizio sull'an da quello sul quantum, del quale la banca avrebbe dovuto fornire la prova. 1.13 La sentenza va, pertanto cassata in relazione al quinto motivo e rinviata innanzi alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto Qualora sia stata proposta domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice d'appello non può pronunciare condanna generica ma l'istanza di liquidazione del danno deve avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione dei citati art. 279 c.p.c., n. 4, e art. 1226 c.c Non è consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all'an che al quantum, di una domanda subordinata limitata alla condanna generica in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perchè, per il principio del ne bis in idem , non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul quantum . 2. Vanno dichiarati assorbiti i primi quattro motivi di ricorso, che attengono all'interpretazione del contratto ed alla conseguente responsabilità per inadempimento della P P.Q.M. Accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.