Licenziamento collettivo, tra responsabilità dello Stato e onere della prova

In materia di licenziamento collettivo, profilandosi il danno in termini di perdita da chances, il lavoratore deve assolvere ad un preciso onere probatorio, sia pure in modo presuntivo e sulla base di un calcolo delle probabilità, circa la reale possibilità che avrebbe avuto di conseguire i vantaggi derivanti dall'assoggettamento a un procedimento selettivo” di licenziamento collettivo o, addirittura, di non essere ricompreso nel novero dei soggetti da licenziare, per la posizione acquisita all'interno dell'impresa a confronto di altri lavoratori.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8889, depositata il 13 maggio 2020. Licenziamenti collettivi per il diritto europeo i datori di lavoro pari sono”. La pronuncia in commento trae origine da un precedente giudizio promosso dal medesimo ricorrente al fine di far accertare dal giudice del lavoro l’illegittimità del licenziamento intimato nei suoi confronti, insieme ad altri 24 dipendenti, dall’associazione di categoria per la quale lavorava in quella occasione, il ricorrente aveva sostenuto che dovesse trovare applicazione la procedura di licenziamento collettivo, secondo quanto indicato dalla direttiva 75/129/CE, all’epoca non recepita nell’ordinamento italiano. La sua domanda era stata respinta dal giudice del lavoro sull’assunto che la normativa sul licenziamento collettivo non potesse riguardare una società senza scopo di lucro – come nella fattispecie – nonostante fosse già intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia che, nel caso C-32/02, aveva già statuito che la legge italiana n. 223/1991 conteneva una distinzione inaccettabile tra il licenziamento operato da un datore di lavoro organizzato in forma di impresa e quello intimato da un datore di lavoro non imprenditore . Pertanto, esaurito ogni grado di giudizio, il lavoratore adiva il tribunale ordinario per far accertare la responsabilità dello Stato italiano conseguente alla mancata trasposizione della direttiva in questione e per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni. Sennonché, i giudici di merito respingevano la domanda risarcitoria, non avendo il ricorrente provato gli elementi idonei a far ritenere che la corretta trasposizione della direttiva avrebbe impedito il licenziamento. Lo Stato non recepisce una direttiva europea è responsabilità contrattuale. La pronuncia in commento ricorda che, in generale, ove lo Stato non adempia agli obblighi di agire o di mettere in esecuzione la normativa europea, ledendo le posizioni soggettive altrui nel frattempo maturate, si configura una responsabilità contrattuale per violazione di un obbligo ex lege . Ed, infatti, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia della UE, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni va sempre ricondotto - anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria - allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege” dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario, ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno Cass. Civ., n. 9147/2009 . Ne consegue che il relativo risarcimento , pur avendo natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un'idonea compensazione della perdita subita in ragione del danno oggettivamente apprezzabile. La pretesa risarcitoria nei confronti dello Stato, sul piano dell’ordinamento interno, si pone in termini di violazione di un’obbligazione prevista ex lege ex art. 1173 c.c., soggetta alle regole di risarcibilità del danno derivante da un’obbligazione inadempiuta, ai sensi dell’art. 1223 c.c. cfr., ad es., Cass. Civ., 16321/2018 . Responsabilità dello Stato inadempiente” il danno va provato. Tanto chiarito, la Suprema Corte ritiene corretta la decisione di merito nella parte in cui ha affermato che, profilandosi il danno preteso in termini di perdita da chances , il ricorrente avrebbe dovuto assolvere ad un preciso onere probatorio, sia pure in modo presuntivo e sulla base di un calcolo delle probabilità , circa la reale possibilità che il lavoratore avrebbe avuto di conseguire i vantaggi derivanti dall'assoggettamento a un procedimento selettivo” e gradato di licenziamento collettivo o, addirittura, di non essere ricompreso nel novero dei soggetti da licenziare, per la posizione acquisita all'interno dell'impresa a confronto di altri lavoratori. Perdita da chance cosa deve provare il lavoratore? Nella fattispecie, trova, quindi, applicazione il principio secondo cui il lavoratore che lamenti la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di osservare la par condicio e chieda il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance, deve fornire gli elementi atti a dimostrare , seppure in modo presuntivo, e sulla base di un calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato utile cfr. Cass. Civ., n. 495/2016 . I Giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente non avesse allegato, prima ancora che provato, elementi idonei a ritenere, anche presuntivamente, che la corretta trasposizione della direttiva avrebbe impedito in concreto il licenziamento e determinato la definitiva reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore. Il ricorso del lavoratore, pertanto, viene respinto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 11 febbraio – 13 maggio 2020, n. 8889 Presidente Travaglino – Relatore Fiecconi Rilevato che Con ricorso notificato via PEC il 20 febbraio 2018 L.G. ricorre per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d’appello di Roma il 25 luglio 2017 che, riformando in parte sentenza di 10 grado che aveva ritenuto prescritto il diritto di risarcimento preteso, ha respinto nel merito la domanda volta ad accertare la responsabilità Stato per mancata corretta ricezione della direttiva comunitaria 75/129/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, secondo il principio indicato dalla Corte di Giustizia, che nel caso C-32/02 concernente l’accertamento della infrazione dello Stato italiano aveva già statuito che la Legge Italiana n. 223 del 1991, conteneva una distinzione inaccettabile tra licenziamento operato dal datore di lavoro organizzato in forma di impresa e quello operato da un datore di lavoro non imprenditore. Nella specie la Corte di merito riteneva non allegato e provato il danno dedotto. La vicenda di riferisce all’esito di un pregresso giudizio svoltosi innanzi al Giudice del lavoro, ove il ricorrente aveva visto reiteratamente respinta, fino al giudizio di legittimità, l’impugnativa del licenziamento operato nei suoi confronti in data 27 dicembre 1997 dalla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti Coldiretti , che lo aveva coinvolto unitamente ad altri 24 dipendenti a causa di un’ asserita, ma in tesi indimostrata, ristrutturazione aziendale in quell’occasione egli aveva sostenuto che dovesse essere applicata la procedura del licenziamento collettivo, secondo quanto indicato dalla direttiva Europea 75/129/CE, allora non recepita dall’ordinamento italiano. La sua domanda era stata respinta sull’assunto che la normativa sul licenziamento collettivo non potesse riguardare una società senza scopo di lucro, come Coldiretti, nonostante fosse già intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia che impedisce di operare tale distinzione. Pertanto, esaurito ogni grado di giudizio, nel 2007 aveva avviato una controversia innanzi al Tribunale di Roma affinché venisse affermata la responsabilità dello Stato conseguente alla non corretta trasposizione della direttiva in questione, o comunque la non diretta applicazione della normativa comunitaria in parola. Nel giudizio di 1^ grado il Tribunale aveva ritenuto prescritto il diritto risarcitorio. Nel giudizio di 2^ grado, avviato nel 2012, la Corte d’appello di Roma, dopo aver riformato la sentenza in punto di prescrizione del diritto, nel merito rigettava la domanda risarcitoria in quanto non riteneva allegati, ancor prima che provati, gli elementi idonei a ritenere, anche presuntivamente, che la corretta trasposizione della direttiva avrebbe impedito in concreto il licenziamento e determinato la definitiva reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore, che aveva chiesto un danno equivalente al mancato guadagno e alla mancata ricezione dei benefici accessori collegati alla cassa integrazione. Il ricorrente affida il ricorso a tre motivi la Presidenza del Consiglio resistente non si è costituita, ma in una nota depositata ha chiesto che sia fissata pubblica udienza. Considerato che 1. Preliminarmente deve osservarsi che non sussistono le ragioni per determinare la traslatio iudicii alla pubblica udienza, essendo la materia della responsabilità dello Stato per mancata attuazione delle direttive sufficientemente inquadrata dalla giurisprudenza di questa Corte, non presentando la questione de qua il carattere di novità o di particolarità dedotto dalla Presidenza del Consiglio. 2. Con il 1^ motivo si deduce l’omessa considerazione degli elementi probatori prodotti dal ricorrente ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, in sostanza deducendo che la Corte avrebbe omesso di considerare tutte le allegazioni svolte in sede di appello, attestanti che la deduzione di danno concerneva il mancato avvio delle procedure di consultazione preventive idonee a evitare o ridurre gli effetti del licenziamento collettivo, e comunque a operare una effettiva comparazione della propria posizione rispetto a quella degli altri lavoratori coinvolti nel licenziamento, posso che la L. n. 223 del 1991, prevede che il personale eccedente debba essere individuato per categorie omogenee, in base all’applicazione di criteri oggettivi. 2.1. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi, e dunque non integra il requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4. La Corte d’appello, pur considerando violata la normativa Europea di settore, per come interpretata dalla Corte di giustizia nel procedimento C-32/02, e fondata la prospettazione di una responsabilità contrattuale dello Stato per mancata corretta trasposizione di una direttiva Europea non self executing, ha tuttavia ritenuto che sia mancata non solo la prova del danno causalmente riferibile alla condotta inadempiente, ma anche un’idonea allegazione del danno patrimoniale, indicato dal ricorrente in termini di mancato guadagno lucro cessante conseguente all’intimato licenziamento, quantificato nella misura di Euro 471 896,46 per retribuzioni non percepite, rivalutazione, interessi e differenze pensionistiche-, oltre a Euro 250.000 per danno non patrimoniale pagina 4 sentenza . 2.2. In generale, ove lo Stato non adempia agli obblighi di agire o di mettere in esecuzione la normativa Europea, ledendo le posizioni soggettive altrui nel frattempo maturate, questa Corte ha già statuito che si versa in materia di responsabilità contrattuale per violazione di un obbligo ex lege. E, difatti, quanto al rapporto tra Stato inadempiente e cittadino Europeo, secondo Cass. Sez. U, Sentenza n. 9147 del 17/04/2009, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia della UE, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni va sempre ricondotto anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario, ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno . Ne consegue che il relativo risarcimento, pur avendo natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del danno oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata, la pretesa risarcitoria in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale , all’ordinario termine decennale di prescrizione. 2.3. Da tale autorevole precedente delle Sezioni Unite si arguisce che la pretesa risarcitoria, sul piano dell’ordinamento interno, trae titolo dall’inadempimento statuale di un obbligo di recepimento di una direttiva o di esecuzione di regolamenti esecutivi secondari, e si pone in termini di violazione di una obbligazione prevista ex lege ex art. 1173 c.c., soggetta alle regole di risarcibilità del danno inteso come conseguenza diretta dell’obbligazione rimasta inadempiuta, ai sensi dell’art. 1223 c.c. v. Cass. sez. 3, n. 16321/2018 del 7 marzo 2018 Cass. Sez. 3 Sentenza n. 19384 del 30/09/2016 Cass. Sez. 3. N. 16321/2018, in materia di direttiva non autoapplicativa . 2.4. Trattandosi di responsabilità assimilabile a quella contrattuale , per inadempimento dell’obbligo statuale di trasporre una direttiva Europea, la Corte di merito ha quindi esaminato il profilo della prova del danno direttamente riferibile all’inadempimento dello Stato, e non propriamente quello inerente alla valutazione della condotta dello Stato che è stata accertata come inadempiente dalla stessa Corte di Giustizia nel precedente sopra richiamato. Quindi la ratio decidendi non attiene tanto alla valutazione dell’inadempimento dello Stato al riguardo, quanto alla mancata dimostrazione del nesso causale tra il danno allegato e la condotta inadempiente dello Stato, posto che in tale caso occorre considerare più il lato del contenuto della pretesa risarcitoria conseguente all’inadempimento statuale che quello della violazione pura e semplice di un diritto. 2.5. Sul punto, la denuncia di mancata considerazione delle questioni affrontate innanzi al Giudice del lavoro e di quelle trattate nel giudizio di primo grado con riguardo alle posizioni di vantaggio derivanti dall’applicazione di un procedimento di licenziamento collettivo regolato dalla direttiva, non coglie nel segno, poiché il Giudice di merito ha valutato la fattispecie dalla giusta prospettiva giuridica, ritenendo che il danno si profilava in termini di perdita di chances, e pertanto, avrebbe richiesto l’assolvimento di un preciso onere probatorio da parte dell’attore, seppur in modo presuntivo e sulla base di un calcolo delle probabilità, circa la reale possibilità che il lavoratore avrebbe avuto di conseguire i vantaggi derivanti dall’assoggettamento a un procedimento selettivo e gradato di licenziamento collettivo, o addirittura di non essere ricompreso nel novero dei soggetti da licenziare, per la posizione acquisita all’interno dell’impresa a confronto di altri lavoratori. 2.6. La Corte di merito, pertanto, ha correttamente richiamato il precedente reso da Cass. Sez. L, nella sentenza n. 495 del 14/01/2016, nella sentenza n. 495/2016, ove ha ritenuto che il lavoratore che lamenti la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di osservare la par condicio fra gli aspiranti alla promozione e chieda il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance deve fornire gli elementi atti a dimostrare, seppure in modo presuntivo, e sulla base di un calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, che non può derivare dal calcolo matematico tra numero dei concorrenti e funzioni da assegnare, dovendo essere comparati titoli e requisiti posseduti dai candidati. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria per perdita di chance di un docente, al quale era stata negata l’assegnazione della funzione obiettivo di cui all’art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 26 maggio 1999, che a detto fine prevede la valutazione comparativa delle esperienze professionali e culturali e la frequenza di corsi di formazione, non avendo il ricorrente allegato elementi, neppure di carattere presuntivo, idonei ad avvalorare l’ipotesi di sua prevalenza sugli altri concorrenti . 2.7. Considerando quindi che la allegazione dei danni non si rapportava a tale diversa prospettiva, ma a un calcolo in termini di certa perdita del lavoro imputabile all’amministrazione inadempiente, ha ritenuto, quindi, che nella fattispecie non sono stati allegati, prima ancora che provati, elementi idonei a ritenere, anche presuntivamente, che la corretta trasposizione della direttiva avrebbe impedito in concreto il licenziamento e determinato la definitiva reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore . 2.8. Sul tema, rileva sottolineare che il margine di valutazione del danno conseguenza nel campo delle procedure selettive che riguardano i licenziamenti collettivi è ancora più ristretto di quello considerato nel precedente richiamato dalla Corte di merito, riguardanti le mancate promozioni dei lavoratori dipendenti. Infatti, in materia di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5, la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione, secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. Sicché, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell’operazione ivi compresa la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra progettato ridimensionamento e singoli provvedimenti di recesso , con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, nè fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di effettive esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva, affidate alla contrattazione tra le parti sociali coinvolte e rappresentative dei due poli di interesse coinvolti Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 30550 del 26/11/2018 Sez. L, Sentenza n. 5089 del 03/03/2009 . 2.9. Pertanto, nella censura, non si coglie una specifica critica al ragionamento svolto dalla Corte, in linea con il precedente sopra richiamato, che invece avrebbe dovuto indurre il ricorrente a meglio specificare, non solo nell’appello, ma anche in sede di ricorso per cassazione, la questione collegata alla allegazione e prova di tali specifici danni, prospettabili in termini di perdita di chances, anziché insistere sul fatto che i danni siano equivalenti all’intero mancato guadagno o a un impalpabile danno non patrimoniale, come se si trattasse di un illecito extracontrattuale il che non è, come sopra visto . 3. Con il secondo motivo si denuncia l’omessa motivazione su di un punto decisivo della causa ex art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo che, in punto di assolvimento dell’onere di prova, non si è considerato che l’appellante ha offerto ampia prova documentale e chiesto l’ammissione di un certo numero di testi su quesiti specifici. 3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto si rivela del tutto aspecifico laddove non indica in quali termini le prove costituende, dedotte e non ammesse, di cui non viene neanche riportato il contenuto dei capitoli di prova, si dimostrino, in ipotesi, utili a provare che i dipendenti coinvolti nel licenziamento, o anche quelli non coinvolti, avessero un inquadramento lavorativo uguale o inferiore a quello del ricorrente, e che pertanto un licenziamento collettivo svolto secondo le regole avrebbe determinato un esito diverso nei confronti del ricorrente cui è stato intimato il licenziamento nel motivo non appare neanche indicato il danno specificamente riferito ai benefici di cui il lavoratore avrebbe potuto usufruire in caso di licenziamento collettivo operato in conformità alla legge allora vigente, erroneamente ritenuta non applicabile al caso in questione. Quanto alle prove documentali costituite , il ricorrente fa riferimento alla mancata considerazione di documenti, non contestati, che attesterebbero che all’epoca erano impiegati 25 dipendenti all’interno dell’impresa tutto ciò però sarebbe, in tesi, comprovato dalla produzione di un elenco telefonico della società di cui non si indica la specifica idoneità a provare i fatti oggetto di causa. 3.2. Tali carenze in termini di deduzione probatoria non sono superabili in base all’invocato principio di non contestazione delle allegazioni o dei fatti oggetto di prova. Anche in questo caso la deduzione del motivo è generica, perché non indica il fatto specifico su cui è mancata una contestazione di parte, valevole ex art. 115 c.p.c In virtù del principio di autosufficienza, il principio di non contestazione non può valere con riferimento a fatti allegati genericamente il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell’avversario dall’onere probatorio, postula infatti che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20637 del 13/10/2016 Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15961 del 18/07/2007 . Difatti, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata o non la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l’onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova Sez. 3 -, Sentenza n. 20637 del 13/10/2016 . 3.3. In ogni caso, l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni assertive della controparte e non anche il contenuto dei capitoli della prova testimoniale, posto che da questi ultimi è possibile trarre elementi di prova solo in quanto siano stati ammessi e confermati dal teste Sez. 3 -, Ordinanza n. 16908 del 27/06/2018 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12748 del 21/06/2016 . Conseguentemente, in mancanza di una puntuale specificazione delle circostanze poste a supporto del motivo di censura, deve ritenersi che il Giudice di merito, nel ritenere le allegazioni e le prove dedotte non solo generiche, ma anche non idonee a provare i fatti di rilievo ai fini dell’affermazione della sussistenza di un danno risarcibile derivante dall’inadempimento dello Stato, abbia operato correttamente la sua valutazione discrezionale, prevalentemente insindacabile in quanto guidata dal suo libero convincimento. 4. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in tema di responsabilità dello Stato per mancato recepimento della direttiva Europea, con richiamo alle pronunce in tema di responsabilità dello Stato. 4.1. Il motivo è in parte assorbito da quanto detto al punto 2 in tema di responsabilità dello Stato, la cui sussistenza in astratto non viene in messa in discussione dal giudice del merito, essendo lo Stato italiano risultato sotto più profili inadempiente all’obbligo di corretto recepimento e di applicazione della normativa Europea in parola. Difatti, non è qui in discussione che nel caso in cui, a motivo dell’assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva, il risultato prescritto da quest’ultimo non sia raggiunto per via interpretativa, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità e applicando i metodi di interpretazione da questo riconosciuti, il diritto dell’Unione impone allo Stato membro di risarcire i danni che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione o corretta interpretazione della direttiva Europea. Nell’ambito di ripartizione delle competenze tra Unione Europea e Stati membri, spetta infatti al giudice nazionale verificare se l’insieme delle condizioni enunciate in proposito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sia soddisfatto affinché, in forza del diritto dell’Unione, sorga la responsabilità di tale Stato membro in riferimento al caso concreto. 4.2. I principi dettati dalla Corte di Giustizia nel caso Frankovich C 6/90 e C-9/90, ove ha affermato la responsabilità dello Stato per la violazione di diritti soggettivi determinati dal mancato adeguamento della normativa interna, non vengono messi in crisi da quanto affermato dalla Corte di merito in tema di mancata allegazione del danno effettivamente subito, e dalla stessa considerazione che la tutela approntata, in tali casi di infrazione degli obblighi comunitari da parte dello Stato, deve essere effettiva. Nel caso Frankovich C6/90 e C-9/90 si è affermato che qualora uno Stato membro violi l’obbligo, ad esso incombente in forza dell’art. 189, comma 3, del Trattato allora vigente , di prendere tutti i provvedimenti necessari a conseguire il risultato prescritto da una direttiva, la piena efficacia di questa norma di diritto comunitario esige che sia riconosciuto un diritto al risarcimento ove ricorrano tre condizioni. La prima di queste condizioni è che il risultato prescritto dalla direttiva implichi l’attribuzione di diritti a favore dei singoli. La seconda condizione è che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva. Infine, la terza condizione è l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi. Tali condizioni sono sufficienti per far sorgere a vantaggio dei singoli un diritto ad ottenere un risarcimento, che trova direttamente il suo fondamento nel diritto comunitario. 4.3. Di questa stregua, nel caso specifico, per quanto riguarda la disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori che si sarebbe determinata, trattandosi di mancato recepimento di principi comunitari che devono tradursi in norme che regolano i rapporti tra privati, in via orizzontale, l’infrazione verificatasi non toglie che la sussistenza delle circostanze che danno luogo all’indennizzo da parte dello Stato deve essere allegata e provata, posto che non è detto che dalla violazione a monte, da parte dello Stato, dell’obbligo di tradurre in norme positive le direttive Europee, e di applicarle secondo la giurisprudenza resa dalla Corte di Giustizia, sia derivata una effettiva lesione della posizione soggettiva del lavoratore licenziato in assenza di apertura della procedura di licenziamento collettivo. Non è contraria ai suddetti principi, pertanto, l’affermazione del giudice del merito che, pur riconoscendo che il diritto all’indennizzo avrebbe potuto ricavarsi anche in via presuntiva, e che vi erano le condizioni per procedere a un indennizzo, ha ritenuto che le allegazioni offerte non fossero comunque idonee a provare il danno in concreto subito dal lavoratore, in relazione alla posizione soggettiva acquisita all’interno dell’impresa, da confrontarsi con quella di altri lavoratori non toccati dal licenziamento. 4.4. Oltretutto, il motivo che tende a colpire la valutazione in termini di mancata allegazione e prova, operata dal Giudice del merito, come sopra visto al punto 2, si è dimostrato del tutto aspecifico sul punto. 5. Conseguentemente, il ricorso va rigettato sotto il profilo delle spese giudiziali, data la particolarità della materia, inerente all’accertata sussistenza di una infrazione statuale in grado di incidere su diritti di rilievo costituzionale, sussistono gravi motivi per compensare le spese tra le parti per un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, cfr. Corte Cost. n. 77/2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni . P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso compensa le spese tra le parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.