In caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, il danneggiante è litisconsorte necessario

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 d.lgs. n. 209/2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 7755/20 depositata l’8 aprile. Il caso. Il Tribunale confermava la decisione del giudice di primo grado di rigettare la domanda proposta della A.C. Soluzioni s.r.l. per la condanna della Direct Line Insurance s.p.a. al pagamento di una somma, quale quota parte del maggior credito vantato dall’assicurato a titolo di risarcimento dei danni subito a seguito del sinistro stradale. A.C. Soluzione s.r.l. ricorre per cassazione denunciando, in particolare, la violazione degli artt. 145 e 149 del cod. ass., nonché degli artt. 102 e 354 c.p.p., per omessa rilevazione da parte del Tribunale della mancata integrità del contraddittorio instaurato tra le parti. L’intero giudizio, sottolinea il ricorrente, era stato celebrato senza il coinvolgimento del soggetto responsabile del danno dedotto. Litisconsorzio necessario. La Cassazione ritiene il motivo di ricorso fondato e ribadisce il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 d.lgs. n. 209/2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, d.lgs. n. 209/2005, con la conseguenza che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ex art. 383, comma 3, c.p.c. . Ritenendo tale principio applicabile alla fattispecie in esame, in quanto l’intero giudizio è stato celebrato in assenza del proprietario del veicolo danneggiante, la Cassazione dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 gennaio – 8 aprile 2020, n. 7755 Presidente Amendola – Relatore Dell’Utri Fatti di causa 1. Con sentenza resa in data 4/1/2018, il Tribunale di Tivoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla A.C. Soluzioni s.r.l. per la condanna della Direct Line Insurance s.p.a. oggi Verti Assicurazioni s.p.a. al pagamento della somma di Euro 931,70 quale quota parte, ceduta in proprio favore da M.I. , del maggior credito da quest’ultimo vantato nei confronti della Direct Line Insurance s.p.a. a titolo di risarcimento dei danni da sinistro stradale. 2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la A.C. Soluzioni s.r.l. non avesse fornito alcuna prova del credito risarcitorio oggetto d’esame, non essendo stata fornita la prova dei danni dedotti in giudizio, con la conseguenza che la mancata dimostrazione di detti danni, e la conseguente assenza di alcuna liquidazione del corrispondente credito risarcitorio del M. , erano valsi a escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto in questa sede vantato dalla A.C. Soluzioni s.r.l 3. Avverso la sentenza d’appello, la A.C. Soluzioni s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione. 4. Nessun intimato ha svolto difese in questa sede. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , per avere la corte territoriale erroneamente deciso su un oggetto diverso da quello originariamente dedotto in giudizio, essendosi la stessa corte limitata ad accertare l’insussistenza di alcun danno a titolo di fermo tecnico in capo al M. , là dove la domanda proposta dalla A.C. Soluzioni s.r.l. aveva ad oggetto il pagamento, in proprio favore, di una quota parte dell’intero credito extracontrattuale già maturato in capo al M. e già riconosciuto dalla compagnia assicuratrice avversaria mediante l’avvenuto versamento, in favore del cedente M. , del maggior importo di Euro 2.800,00 in epoca successiva alla cessione del credito e, dunque, in modo inopponibile alla società cessionaria. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1260 il 1264 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , per avere la corte territoriale erroneamente applicato i principi in materia di cessione del credito, avendo trascurato di rilevare l’inopponibilità, alla società cessionaria del credito, del pagamento, da parte della compagnia assicuratrice avversaria, del credito ceduto, avvenuto, nelle mani del cedente, in epoca successiva alla cessione. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 145 e 149 Codice delle assicurazioni private, nonché degli artt. 102 e 354 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 , per avere la corte territoriale omesso di rilevare la mancata integrità del contraddittorio instaurato tra le parti, attesa la celebrazione dell’intero giudizio senza il coinvolgimento del soggetto responsabile del danno dedotto, da ritenersi parte necessaria nel giudizio promosso mediante l’esercizio di azione diretta nei confronti dell’assicuratore. 4. Il terzo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure. 5. Osserva il Collegio come, al caso di specie relativo a una controversia avente comunque a oggetto l’esercizio dell’azione diretta ex art. 149 del Codice delle assicurazioni cfr. pag. 3 del ricorso , trovi applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto Sez. 6-3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717-01 , con la conseguenza che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dev’essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ex art. 383 c.p.c., comma 3 Sez. 3, Sentenza n. 18724 del 09/12/2003, Rv. 568725-01 . 6. Nel caso di specie, essendosi celebrato l’intero giudizio in assenza del proprietario del veicolo danneggiante, dev’essere pronunciata la nullità della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al giudice di primo grado ex art. 383 c.p.c., comma 3, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Tivoli, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.