Incidente per l’alunno durante l’orario scolastico: legittima l’azione diretta contro l’assicurazione

Riprende vigore la richiesta di indennizzo avanzata dai genitori e ora dal ragazzo nei confronti della società assicuratrice che garantisce la scuola. Decisivo il richiamo al termine ‘assicurato’ utilizzato nel contratto.

Brutto incidente a scuola per uno studente. Legittima l’azione giudiziaria dei genitori per ottenere un adeguato ristoro economico dalla società assicuratrice che garantisce l’istituto scolastico Cassazione, ordinanza n. 7062/20, sez. VI Civile - 3, depositata il 12 marzo . Lesioni. Scenario del fattaccio è una scuola in Campania vittima uno studente minorenne che, a seguito di un incidente, riporta alcune lesioni personali. Logica per i genitori la decisione di citare in giudizio in Tribunale la società assicuratrice che, come da contratto, garantisce l’istituto scolastico e provare così a ottenere un indennizzo per le lesioni subite dal figlio durante l’orario scolastico. In primo grado la domanda viene accolta, e la società viene condannata a versare ai due genitori oltre 12mila euro. Ribaltamento totale, però, in Appello per i giudici di secondo grado, difatti, è emerso che assicurato era l’istituto scolastico e quindi non è configurabile un contratto a favore di terzo. Ciò comporta, sempre per i giudici di secondo grado, che la parte danneggiata non poteva agire direttamente contro l’assicuratore, ma solo contro il soggetto responsabile del fatto dannoso, il quale a sua volta poteva chiamare l’assicuratore in garanzia . Polizza. La linea tracciata in Appello viene contestata dallo studente – divenuto oramai maggiorenne – e censurata dai giudici della Cassazione. Il legale del giovane pone in rilievo un dato fondamentale del contratto assicurativo non una sola volta nella polizza il termine ‘assicurato’ viene riferito all’istituto scolastico, mentre è ripetutamente riferito per indicare lo scolaro . Questo dettaglio ha un valore decisivo, aggiunge il legale, nell’interpretazione della volontà dei contraenti” e deve condurre a ritenere l’assicurazione come stipulata per conto altrui, senza che possa ritenersi indispensabile una esplicita definizione nel contratto di ‘assicurazione per conto altrui’ . Tale osservazione è ritenuta corretta dai magistrati del ‘Palazzaccio’, alla luce della trascrizione delle parti rilevanti della polizza assicurativa . Invece, in Appello non ci si è attenuti al canone ermeneutico del senso letterale delle parole, alla luce dell’intero contesto contrattuale ma ci si è limitati ad un generico riferimento a quanto emergente dagli atti . In sostanza, le clausole della polizza, le quali richiamano ripetutamente gli assicurati in contrapposizione all’istituto contraente, non sono state sottoposte al procedimento ermeneutico che, al fine della ricerca della comune intenzione dei contraenti, attinge in primo luogo al senso letterale delle parole, ma sono state immesse in una generica valutazione di quanto emergente dagli atti, senza peraltro dare conto del criterio ermeneutico perseguito il quale appare comunque, alla stregua di quanto appena osservato, inottemperante all’evidenziato criterio ermeneutico di legge .

Corte di Cassazione sez. VI Civile – 3, ordinanza 5 novembre 2019 – 12 marzo 2020, n. 7062 Presidente Frasca – Relatore Scoditti Rilevato che An. D’Au. e Ge. Gr., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Lo., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania Assicurazioni Generali s.p.a., che garantiva la scuola elementare frequentata dal minore, chiedendo l'indennizzo dovuto per le lesioni personali riportate dal minore medesimo durante l'orario scolastico. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la società assicuratrice al pagamento della somma di Euro 12.233,09 oltre interessi. Avverso detta sentenza propose appello la società assicuratrice. Con sentenza di data 21 aprile 2017 la Corte d'appello di Salerno accolse l'appello, rigettando la domanda. Osservò la corte territoriale, premesso che dagli atti emergeva che assicurato era l'istituto scolastico sicché non configurabile era un contratto a favore di terzo, che il danneggiato non poteva agire direttamente contro l'assicuratore, ma solo contro il soggetto responsabile del fatto dannoso, il quale a sua volta poteva chiamare l'assicuratore in garanzia. Ha proposto ricorso per cassazione Lo. D’Au. sulla base di due motivi. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta fondatezza del primo motivo con assorbimento del secondo motivo di ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Considerato che con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 114 e 115 cod. proc. civ., 1362 ss., 1882 ss., 1891 e 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ Osserva il ricorrente che il dato letterale che non una sola volta nella polizza il termine assicurato viene riferito all'istituto scolastico, mentre è ripetutamente riferito per indicare lo scolaro, non può non rivestire decisivo rilievo nell'interpretazione della volontà dei contraenti, secondo quanto prescritto dagli artt. 1362 ss., e condurre a ritenere l'assicurazione come stipulata per conto altrui, senza che possa ritenersi indispensabile una esplicita definizione nel contratto di assicurazione per conto altrui. Il motivo è manifestamente fondato. Il ricorrente ha trascritto le parti rilevanti della polizza assicurativa, indicando la specifica localizzazione processuale del relativo documento. In tal modo risulta assolto l'onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ Va rammentato che in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale fra le tante Cass. n. 12400 del 2007 e n. 5102 del 2015 . La corte territoriale non si è attenuta al canone ermeneutico del senso letterale delle parole, alla luce dell'intero contesto contrattuale, essendosi limitata ad un generico riferimento a quanto emergente dagli atti. Le clausole della polizza, le quali richiamano ripetutamente gli assicurati in contrapposizione all' istituto contraente , non sono state sottoposte al procedimento ermeneutico che, al fine della ricerca della comune intenzione dei contraenti, attinge in primo luogo al senso letterale delle parole, ma sono state immesse in una generica valutazione di quanto emergente dagli atti senza peraltro dare conto del criterio ermeneutico perseguito il quale appare comunque, alla stregua di quanto appena osservato, inottemperante all'evidenziato criterio ermeneutico di legge . Il giudice di merito dovrà pertanto attenersi al principio di diritto sopra richiamato. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare il fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che la polizza qualifica come assicurato lo studente danneggiato e mai una sola volta l'istituto scolastico. L'accoglimento del precedente motivo determina l'assorbimento del motivo. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo motivo cassa la sentenza in relazione al motivo accolto rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.