Post critico ma offensiva è la singola emoticon: va rimossa

Scontro tra un consigliere comunale e un avvocato impegnato nell’associazionismo ambientalista. Il primo rivolge forti critiche su Facebook al secondo fatale però l’emoticon che ha caratterizzato una delle frasi. Dal giudice è arrivato l’ordine di rimuoverla ogni giorno in più di presenza online di essa costerà 150 euro al consigliere comunale.

Per offendere la dignità e l’immagine di una persona può bastare anche una sola emoticon. Questo il paletto fissato dalla clamorosa decisione con cui un giudice di Verona ha ordinato la rimozione di una emoticon offensiva da un post condiviso da una donna su Facebook Tribunale di Verona, decreto depositato il 27 gennaio 2020 . Social network. Il caso esplode con la condivisione sul noto social network di un post carico di critiche verso un avvocato che ha un ruolo di rilievo nell’azione dell’associazionismo ambientale. A buttare giù il testo online è un consigliere comunale. Il retroscena della vicenda, caratterizzata da una fortissima polemica tra rappresentante del Comune ed esponente dell’ambientalismo, ha un grosso valore poiché consente di inquadrare meglio le diverse frasi critiche condivise sul web, frasi che, pur essendo forti, non vengono considerate offensive per la persona destinataria. Per il giudice del Tribunale di Verona, però, il discorso cambia completamente quando ci si sofferma su un dettaglio importante, cioè l’emoticon che ha ‘impreziosito’ il post su Facebook e che è destinato a rappresentare un escremento. A questo proposito, difatti, è ritenuto non sussistente il criterio della continenza” della critica. Di conseguenza, al consigliere comunale è stata ordinata l’immediata rimozione dell’emoticon dal post, accompagnata dalla possibile aggiunta di una penale, cioè 150 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento del giudice . Disvalore. A rendere significativo il provvedimento adottato a Verona è non solo il contesto virtuale del social network, ma anche, anzi soprattutto, il disvalore riconosciuto alla singola emoticon. E anche per questo sono rari precedenti simili. Si può valutare quindi la decisione del giudice veronese come un fatto nuovo. Anche perché essa apre la strada alla possibilità che si possa concretizzare una diffamazione anche con una semplice emoticon, tale cioè da ledere la dignità della persona destinataria della piccola immaginetta.

Tribunale di Verona decreto 27 gennaio 2020 Il Giudice Delegato rilevato che parte ricorrente si duole dell'uso di termini altamente lesivi della dignità , nonché diffamatori v. pag. 2 dell'immane discredito da ciò derivante v. pag. 3 del fatto che tali termini vadano oltre il diritto di critica v. pag. 4 e siano una mera manifestazione di odio v. pag. 4 rilevato che i presupposti per il legittima esercizio del diritto di critica sono stati così condivisibilmente tratteggiati in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto ai quale consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono a l'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa b fa correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in argumenta ad hominem né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro c La corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo. Va fatto ricorso al criterio della verità ragionevolmente putativa e va esclusa la ravvisabilità della scriminante dei diritto di critica, allorché, ad esempio, l'intervistato in una trasmissione televisiva attribuisca a terzi un fatto oggettivamente falso v. Corte appello Torino sez. III, 28/01/2019, numero 170 rilevato che, potendosi adottare, nell'esercizio del diritto di critica -come nel caso di specie - un linguaggio più pungente ed incisivo, allo stato si ravvisano nelle allegazioni di parte ricorrente 1. sussistenza dello interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa v. § § da 1 a 5, nonché 8 della narrativa del ricorso 2. sussistenza della continenza, salvo quanto di dirà appresso le espressioni censurate da pag, 3 sino a pag. 4 del ricorso appaiono più che altro come ricorso ad un linguaggio più pungente ed incisivo, proprio dell'esercizio del diritto di critica 3 mancanza di allegazioni di parte ricorrente circa la non sussistenza della corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti rilevato peraltro che appare viceversa assente il criterio della continenza in relazione all'inserimento al VI rigo di pag. 1 del docomma 5 dell'emoticon censurato da parte ricorrente a pag 4 del ricorso rilevato che, quanto a questo, sussistono i presupposti del periculum in mora e della necessità di agire inaudita altera parte v. pag. 4 del ricorso ORDINA alla resistente Bo. La. l'immediata rimozione dal post datato 29.12.19 e pubblicato su Facebook - v. docomma 5 del ricorso dell'emoticon censurato da parte ricorrente a pag. 4 del ricorso, con la fissazione della somma di Euro 150 ex art. 614 bis CPC per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a far data dall'avvenuta sua notifica alla resistente RESPINGE nel resto FISSA ex art. 669/6 II co. CPC l'udienza dell'11.2.2020, ore 10, con termine per la notifica sino al 3.2.2020.