Respinta definitivamente la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della società proprietaria della struttura commerciale. Evidente per i Giudici l’imprudenza compiuta dal cliente, che non ha atteso il ripristino dell’energia elettrica e il ritorno in funzione delle luci ma ha proseguito la discesa sulle scale, prive, peraltro, di finestre.
Improvviso black-out elettrico e luci spente nell’ipermercato. Ciò nonostante, un cliente sceglie di non fermarsi e prosegue nella discesa delle scale, che sono anche prive di finestre. Pessima decisione, questa, che non solo gli costa una caduta ma viene anche catalogata dai giudici come un comportamento azzardato, tale da escludere ogni responsabilità della struttura commerciale Cassazione, ordinanza numero 4180/20, sez. III Civile, depositata oggi . Black-out. Scenario della vicenda è un ipermercato in quel di Milano. Siamo in una giornata di giugno del 2013 quando all’improvviso un black-out elettrico spenge tutte le luci, incluse quelle d’emergenza. L’evidente situazione di difficoltà, però, non convince un cliente a fermare la propria discesa sulle scale, discesa che termina purtroppo in malo modo, cioè con un ruzzolone. I danni – fisici e morali – riportati dall’uomo divengono poi oggetto di un contenzioso con la società proprietaria della struttura commerciale. Per l’uomo, difatti, la disavventura da lui vissuta è addebitabile all’inadempimento della società, che, a suo dire, avrebbe dovuto porre rimedio anche all’emergenza provocata dall’interruzione nella fornitura di energia elettrica e concretizzatasi nella “assenza di illuminazione lungo le scale”. Questa visione viene però non condivisa dai giudici di merito, che prima in Tribunale e poi in Appello respingono la “richiesta di risarcimento” presentata dall’uomo. Per i giudici, difatti, è evidente la condotta imprudente da lui tenuta durante il black-out elettrico – catalogabile, ovviamente, come “evento fortuito” – “l’avere intrapreso la discesa nonostante l’impossibilità di vedere” costituisce “volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte della persona danneggiata”. Peraltro, sempre secondo i giudici, “la situazione di pericolo” causata dal black-out elettrico “sarebbe stata superabile” facilmente, cioè “mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto” da parte dell’uomo, che “anziché attendere il ripristino della fornitura di energia elettrica, si era avventurato per le scale in discesa al buio”, finendo poi rovinosamente a terra. Azzardo. La linea tracciata tra primo e secondo grado viene condivisa e confermata dalla Cassazione la condotta dell’uomo, caratterizzata da “grave imprudenza”, è stata “la sola causa della caduta”. Inutile il ricorso proposto dal legale dell’uomo e centrato anche sul presunto “mancato funzionamento delle luci di emergenza” durante il black-out elettrico. Per i Supremi Giudici è evidente, difatti, l’azzardo compiuto dall’uomo, che non ha atteso “il ripristino della fornitura di energia elettrica” ma, pur essendo consapevole del black-out, “si è avventurato per le scale, prive di finestre e di illuminazione”. Quella condotta imprudente, concludono i magistrati, ha provocato la caduta, e quindi nessun addebito è possibile nei confronti della società proprietaria della struttura commerciale.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 5 novembre 2019 – 19 febbraio 2020, numero 4180 Presidente Spirito – Relatore Pellecchia Rilevato che 1. Nel 2015, Anumero Ma. e Gi. Bo. convenivano in giudizio la Ipermontebello S.p.A., per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della caduta dalle scale del Ma. avvenuta nell'immobile di proprietà della convenuta, sito in omissis . A sostegno della propria domanda, parte attrice deduceva che, in data 19 giugno 2013, il Ma. era caduto a causa dell'assenza di illuminazione lungo le scale, anche di emergenza, provocata da un blackout elettrico e riportando gravi lesioni. La convenuta, Ipermontebello S.p.A., costituitasi contestava la domanda attorca chiedendone il rigetto stante la riconducibilità dell'assenza di luce al caso fortuito ed in considerazione della condotta colposa dello stesso danneggiato. Con sentenza numero 5414/2017, il Tribunale di Milano, respingeva la domanda sul presupposto che la mancanza di illuminazione era certamente attribuibile ad un evento fortuito tale da escludere la responsabilità di cui all'articolo 2051 ce. Black-out e l'avere intrapreso la discesa nonostante l'impossibilità di vedere, costituisce volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte dello stesso danneggiato . 2. La Corte d'appello di Milano, con sentenza numero 5338 del 19/12/2017, respingeva l'appello ritenendo che la situazione di possibile pericolo, black-out, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato. Precisava la Corte, infatti, che il sinistro si era verificato perché il Ma., anziché attendere il rispristino dell'alimentazione dell'energia elettrica, si era avventurato per le scale in discesa al buio. Pertanto, la condotta, all'evidenza di grave imprudenza, era stata la sola che aveva determinato la caduta. 3. Avverso tale pronuncia Anumero Ma. e Gi. Bo. propongo ricorso in Cassazione, sulla base di quattro motivi illustrati da memoria. 3.1. Ipermontebello S.p.A. resiste con controricorso. Ha depositato anche memoria. Rilevato che 4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360, comma 1 numero 3 c.p.c. sub specie violazione dell'articolo 115 c.p.c. errore di metodo ed illogica mancanza di pronuncia su prove proposte dalla parte illogicità del Provvedimento e violazione dell'articolo 116, comma 1, c.p.c. errore di valutazione degli elementi di prova contraddittorietà sub specie travisamento di prova decisiva e omessa valutazione di prova positiva . La Corte avrebbe violato l'articolo 115 e 116 c.p.c. ove ha asserito che l'attore non ha mai offerto di provare il mancato funzionamento delle luci di emergenza che avrebbe dovuto attivarsi in caso di black-out , omettendo di esaminare capitoli di prova atti a dimostrare il mancato funzionamento delle stesse. Pertanto, il Giudice di seconde cure avrebbe ricostruito in modo illogico e apodittico i fatti. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della nullità della sentenza o del procedimento ex articolo 360, comma 1, numero 4 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'impugnazione relativo all'erronea valutazione delle istanze istruttorie in punto di accertamento del fatto-violazione articolo 112 c.p.c. . Omessa pronuncia in relazione a fatti dedotti dalla parte in relazione all'articolo 112 c.p.c. violazione 112 c.p.c. Errore di percezione e violazione articolo 115 c.p.c. decisone fondata su prova immaginaria non corrispondente al dedotto. La Corte non si sarebbe pronunciata sul terzo motivo d'impugnazione, relativo all'erronea valutazione delle istanze istruttorie in punto di accertamento del fatto, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex articolo 112. Inoltre, non avrebbe esaminato fatti dedotti a fondamento della domanda, censurabile ai sensi dell'articolo 360, 1 comma, numero 4, per omissione di pronuncia. Il giudice di seconde cure avrebbe indicato inesatti mezzi istruttori legittimamente dedotti dalla parte, comportando la nullità della pronuncia. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta Omesso esame ex articolo 360, comma 1 numero 5 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti insufficiente e/o carente valutazione degli elementi di giudizio . La Corte avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, relativo all'illuminazione di emergenza, che sarebbe stata presente nella discesa della prima rampa di scale mentre assenti nell'ultima rampa, dove appunto sarebbe avvenuta la caduta. Pertanto, la Corte, motivando la propria decisione sul presupposto che la discesa del Ma. sia avvenuta al buio, non avrebbe ricostruito correttamente l'accaduto. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360, comma 1 numero 3. c.p.c. sub specie di violazione ed errata applicazione dell'articolo 2051 ce. -onere probatorio affermazione di principio errato onere della prova in capo al danneggiato della causa concreta del danno contrarietà a principi di diritto . Il ricorrente sostiene che a seguito della prova fornita dall'attore danneggiato, dell'evento dannoso e del nesso causale, sarebbe spettato alla parte convenuta dimostrare l'imprevedibilità oggettiva ovvero l'eccezionalità del comportamento del danneggiato o il verificarsi di un fatto estraneo interruttivo di quel nesso eziologico. 5. I motivi congiuntamente esaminati sono inammissibili perché, con le doglianze in esso articolate, la parte ricorrente, in sostanza, sottopone alla Corte di legittimità inammissibili istanze di revisione di valutazioni di fatto, prevalentamente probatorie, rientranti nel sovrano apprezzamento del giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità. In ogni caso i ricorrenti non colgono la ratio decidenti della sentenza del giudice di merito che ha affermato che il Ma., anziché attendere il ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica, consapevole della presenza del black out elettrico, si avventurava per le scale, prive di finestre e di illuminazione. Ha quindi ritenuto che la condotta di grave imprudenza ha interrotto il nesso causale tra il fatto e il danno verificatosi. 6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17 della L. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato articolo 13.