Danni derivanti da vizi del nuovo impianto, confermata la responsabilità extracontrattuale del produttore

Laddove sia predicabile solo la responsabilità extracontrattuale, l’ambito dei danni risarcibili deve comprendere ogni pregiudizio, in termini di danno emergente o lucro cessante, che costituisca conseguenza immediata e diretta dell’illecito.

Lo ha chiarito la Cassazione con ordinanza n. 4002/20 depositata il 18 febbraio. Il caso. La società alfa conveniva in giudizio la società beta per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dei vizi di un impianto di zincatura, acquistato dalla società gamma e di cui la società beta aveva realizzato la vasca risultata difettosa. In particolare, la società alfa chiedeva la refusione ex art. 2043 c.c. delle spese sostenute per lo svuotamento e la rimozione della vasca. La domanda risarcitoria, inizialmente accolta dal Tribunale, veniva poi rigettata dalla Corte d’Appello, che aveva ritenuto sussistente nella fattispecie in esame il concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, escludendo la risarcibilità a titolo aquiliano del danno, in quanto non collegato in nessun modo a diritti assoluti. Avverso quest’ultima decisione, la società alfa decide di proporre ricorso in Cassazione. Responsabilità extracontrattuale. Rilevato che la società alfa non aveva proposto azioni contrattuali contro la società gamma venditrice dell’impianto ma solo l’azione ex art. 2043 c.c. contro la società beta che aveva realizzato la vasca, la Corte di Cassazione afferma che il cumulo dell’azione contrattuale ed extracontrattuale operata dalla Corte d’Appello sulla base dell’assimilazione della responsabilità delle due società, nel caso di specie, non appare corretta. Secondo la Cassazione, infatti, la Corte territoriale ha erroneamente applicato il principio secondo cui l’inadempimento del venditore può far sorgere una responsabilità anche extracontrattuale ove siano stati lesi interessi del compratore che, essendo sorti fuori dal contratto, abbiano consistenza di diritti assoluti . Non solo, secondo la Corte è errata anche l’affermazione secondo cui i danni derivanti dal pregiudizio ascritto alla convenuta non potevano essere correlati alla violazione di diritti assoluti, ma costituivano solo i tipici danni la cui tutela è prevista dall’art. 1494 c.c Pertanto, secondo la Suprema Corte, l’azione promossa dalla società alfa atteneva esclusivamente alla responsabilità extracontrattuale del produttore della vasca dell’impianto e non anche al venditore, difettando di qualsiasi ipotesi di coesistenza di responsabilità contrattuale. Inutile, quindi, la distinzione tra diritti relativi e diritti assoluti operata dai Giudici territoriali. Sulla scorta di tali motivi, la Cassazione accoglie il ricorso della società e cassa con rinvio la sentenza per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 24 ottobre 2019 – 18 febbraio 2020, n. 4002 Presidente Amendola – Relatore Sestini Rilevato in fatto che la Zinco L.A.S.A. s.r.l. convenne in giudizio la Ghirardelli Officine Meccaniche s.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dei vizi di un impianto di zincatura, che l’attrice aveva acquistato dalla Ak Steel già Armco SMM s.r.l. e di cui la Ghirardelli aveva realizzato la vasca risultata difettosa espose che detta vasca aveva mostrato un’anomala riduzione dello spessore delle saldature e che, stante il pericolo di scoppio, la società attrice aveva dovuto interrompere l’utilizzo dell’impianto, sostenendo spese per lo svuotamento e la rimozione di cui richiese la refusione ex art. 2043 c.c. il Tribunale accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento di oltre 199.000,00 Euro pronunciando sul gravame della Ghirardelli Officine Meccaniche, la Corte di Appello di Cagliari ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda risarcitoria la Corte territoriale ha osservato, fra l’altro, che pur nella indiscussa astratta concorrenza tra le due fonti di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quest’ultima copre non qualunque danno vantato ma solo quelli derivanti dalla lesione dei diritti cd. assoluti salute, onore, proprietà di beni diversi da quello compravenduto, etc. , non già quelli per i quali spetta l’azione contrattuale ex art. 1494 c.c., contro il venditore nel caso di specie, pare non discutibile che i danni vantati non avessero relazione alcuna con diritti assoluti, ma fossero piuttosto i tipici danni ricompresi dalla tutela dell’art. 1494 c.c. e che, pertanto, la Ghirardelli non fosse tenuta a ristorarli alla parte attrice, acquirente del manufatto dalla Ak Steel s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione la Zinco L.A.S.A. s.r.l., affidandosi ad un unico motivo l’intimata ha resistito con controricorso entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato in diritto che con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1494 e 2043 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. per aver la Corte d’Appello di Cagliari ritenuto che nella fattispecie oggetto della presente causa sussista concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, che il danno vantato dalla Zinco Lasa non abbia relazione alcuna con diritti assoluti, pertanto escludendo la risarcibilità a titolo aquiliano dello stesso la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la pretesa risarcitoria della Zinco traesse origine da un fatto della Ghirardelli idoneo a determinare un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo alla stessa e, altresì, laddove ha affermato che il danno lamentato dall’attrice era ricompreso fra quelli tutelati dall’art. 1494 c.c. e non fra quelli assoluti per i quali era predicabile una tutela extracontrattuale assume, all’opposto, che la convenuta non aveva alcun rapporto contrattuale con la convenuta che giustificasse l’esercizio di un’azione di tipo contrattuale e, altresì, che il danno lamentato non era riconducibile alla categoria dei pregiudizi derivanti da vizi della cosa venduta il motivo è fondato, alla luce delle considerazioni che seguono dopo aver correttamente rilevato che la parte attrice, anziché proporre le azioni contrattuali contro la venditrice Ak Steel s.r.l. per i vizi del bene acquistato, ha proposto un’azione ex art. 2043 c.c., contro la Ghirardelli, quale soggetto che aveva partecipato al processo produttivo della vasca di zincatura, la Corte è passata ad affermare la possibilità di cumulare l’azione contrattuale ed extracontrattuale seppure in relazione ad aree di pregiudizi diversificate sulla base di una assimilazione della responsabilità della Ghirardelli a quella del venditore-produttore, che tuttavia non appare corretta nel caso di specie giacché, come premesso dalla stessa Corte, la convenuta aveva partecipato alla produzione, ma non era stata anche venditrice dell’impianto a tale erronea assimilazione è conseguita l’ingiustificata applicazione dell’indirizzo di legittimità secondo cui l’inadempimento del venditore può far sorgere una responsabilità anche extracontrattuale ove siano stati lesi interessi del compratore che, essendo sorti fuori dal contratto, abbiano consistenza di diritti assoluti Cass. n. 3021/2014, fra le tante richiamate dalla sentenza impugnata e l’ulteriore affermazione secondo cui il pregiudizio, pur ascrivibile alla convenuta, non poteva dar luogo a risarcimento dei danni in quanto gli stessi non erano correlati alla violazione di diritti assoluti, ma costituivano piuttosto i tipici danni ricompresi dalla tutela dell’art. 1494 c.c. che pertanto la Ghirardelli non era tenuta a ristorare alla parte attrice la corretta lettura della vicenda avrebbe invece dovuto considerare che l’azione promossa dalla Zinco atteneva esclusivamente alla responsabilità extracontrattuale del produttore non venditore della vasca dell’impianto, difettando pertanto qualsiasi ipotesi di coesistenza di responsabilità contrattuale con la conseguenza che non aveva ragion d’essere la distinzione fra diritti relativi e diritti assoluti enucleata dalla giurisprudenza per selezionare i danni risarcibili in via extracontrattuale nei casi in cui contro lo stesso soggetto venditore-produttore siano esperibili sia l’azione contrattuale che quella extracontrattuale , giacché, essendo predicabile esclusivamente una responsabilità extracontrattuale, l’ambito dei danni risarcibili non può che comprendere ogni pregiudizio -in termini di danno emergente o lucro cessante che costituisca conseguenza immediata e diretta dell’illecito ex artt. 2056 e 1223 c.c. la sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, rivaluterà la vicenda alla luce delle considerazioni che precedono la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione.