Incidente aereo: al trasporto amichevole non si applica la Convenzione di Montreal

L’ambito di operatività della Convenzione di Montreal del 28/05/1999 deve ritenersi circoscritto a tutti i casi di trasporto oneroso, nonché ai casi di trasporto gratuito, purché effettuato da un imprenditore attivo nell’ambito dei servizi di trasporto aereo.

Così la sez. III Civile della Cassazione nella sentenza n. 32778/19, depositata il 13 dicembre. Il fatto. La Corte d’Appello aveva escluso che in caso di un trasporto amichevole, o anche detto di cortesia, trovasse applicazione la Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo. Conseguentemente aveva respinto la richiesta dalla società responsabile, e dalla di lei compagnia assicuratrice applicabilità all’incidente aereo dedotto in giudizio, e da cui era derivata la morte di un uomo, dell’art. 35 di tale Convenzione, vale a dire dell’articolo che limita in due anni il termine di prescrizione per l’esercizio dei diritti risarcitori. La questione, poi giunta all’attenzione della Corte di Cassazione, era quella, appunto, del decesso di un uomo avvenuto a seguito di un incidente aereo, effettuato a titolo di cortesia, e della successiva richiesta risarcitoria avanzata dai parenti della vittima rappresentati da una società di infortunistica, che ha agito quale rappresentante dei parenti . Inapplicabile la disciplina della Convenzione di Montreal. La Terza Sezione, respingendo il ricorso, ha ribadito come non si possa ampliare il campo di applicabilità come definito dall’art. 1 della Convenzione citata La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un’impresa di trasporto aereo . Ha anzi ricordato come, al di fuori delle due ipotesi previste a - assunzione di un impegno obbligatorio all’esecuzione di un trasporto aereo di carattere oneroso b – impegno obbligatorio all’esecuzione di una prestazione di trasporto aereo assunto a titolo gratuito da un imprenditore di trasporto aereo , non sia in alcun modo possibile pervenire ad un applicabilità delle norme convenzionali, tanto da definire la tesi opposta come minata da radicale infondatezza”. Pertanto, è stato enunciato il principio secondo cui il trasporto amichevole o di cortesia , in quanto reso al di fuori di ogni obbligo di prestazione siccome non inquadrato in alcun contesto negoziale, o comunque genericamente obbligatorio, bensì governato dai principi della responsabilità extracontrattuale , sfugge all’applicazione della Convenzione di Montreal, con la conseguente inapplicabilità, al caso di specie, del termine di prescrizione biennale fissato dall’art. 35 di detta Convenzione . E’ stato quindi confermato il risarcimento disposto dalla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 settembre – 13 dicembre 2019, n. 32778 Presidente Spirito – Relatore Dell’Utri Fatti di causa 1. Con sentenza resa in data 5/6/2017, la Corte d’appello di Venezia, respingendo l’appello principale proposto dalla Vittoria Assicurazioni s.p.a., e accogliendo per quanto di ragione l’appello incidentale proposto dalla Studio Gestione Sinistri s.r.l., in qualità di rappresentante di P.G. , C.L. , P.A. e P.P. , in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato l’accertamento della responsabilità della Nord Est Aeroservizi s.r.l. in relazione all’incidente aereo dedotto in giudizio, a seguito del quale era intervenuto il decesso di P.P. , con la conseguente rideterminazione in aumento degli importi già individuati dal primo giudice a oggetto della condanna pronunciata, in favore di P.G. , C.L. , P.A. e P.P. rispettivamente, genitori e sorelle della vittima , nei confronti della Nord Est Aeroservizi s.r.l., e con il corrispondente adeguamento della responsabilità di rimborso riconosciuta, in via di manleva della Nord Est Aeroservizi s.r.l., in capo alla Vittoria Assicurazioni s.p.a 2. Con tale decisione, la corte territoriale, riconosciuta la validità e l’efficacia dell’atto con il quale i parenti della vittima avevano conferito alla Studio Gestione Sinistri s.r.l. la rappresentanza sostanziale per l’esercizio dell’azione risarcitoria oggetto di lite, ha escluso che, al caso di specie relativo a un trasporto amichevole di cortesia , trovasse applicazione la Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 35 di detta Convenzione che fissa in due anni il termine di prescrizione per l’esercizio dei diritti connessi ai rapporti ad essa riconducibili. 3. Sempre in parziale riforma della decisione del primo giudice, la corte d’appello ha altresì disposto la condanna della Vittoria Assicurazioni s.p.a., in solido con la Nord Est Aeroservizi s.r.l., al rimborso, in favore degli attori, delle spese di entrambi i gradi del giudizio condanna che il primo giudice aveva limitato alla sola Nord Est Aeroservizi s.r.l 4. Avverso la sentenza d’appello, la Vittoria Assicurazioni s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione. 5. La Studio Gestione Sinistri s.r.l., in qualità di rappresentante di P.G. , C.L. , P.A. e P.P. , resiste con controricorso. 6. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede. 7. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, la Vittoria Assicurazioni s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto la legittimazione attiva della Studio Gestione Sinistri s.r.l., in qualità di rappresentante sostanziale di P.G. , C.L. , P.A. e P.P. , avendo il giudice d’appello condotto, l’interpretazione della procura conferita da questi ultimi alla Studio Gestione Sinistri s.r.l., in contrasto con i canoni legali di ermeneutica negoziale richiamati in ricorso. 2. Il motivo è infondato. 3. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3. 4. In tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253 . 5. Nel caso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti ai sensi dell’art. 1362 c.c. , orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito al testo soggetto a interpretazione, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito. 6. Sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, nè spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, valorizzando coerentemente le espressioni utilizzate dalle parti al fine di contrassegnare il potere del mandatario di avviare e svolgere qualunque procedura funzionale all’ottenimento del risarcimento dei danni conseguiti all’incidente aereonautico, nonché di occuparsi della scelta del difensore per l’azione giudiziaria, in tal modo avvalendosi di spunti testuali suscettibili di rendere l’interpretazione fornita adeguatamente plausibile in relazione al rispetto dei canoni di ermeneutica negoziale imposti dalla legge, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità. 7. Con il secondo motivo, la Vittoria Assicurazioni s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 29, 30 e 35 della Convenzione di Montreal, così come richiamata dal Regolamento CE n. 2027/97, come modificato dal Regolamento CE n. 889/2002, nonché dell’art. 941 c.n., come modificato dal D.Lgs. n. 96 del 2005, art. 17 e dal D.Lgs. n. 151 del 2006, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , per avere la corte territoriale erroneamente escluso che la fattispecie del trasporto amichevole o di cortesia ravvisato alla base della fattispecie oggetto d’esame sfugga all’applicazione della Convenzione di Montreal, con il conseguente erroneo mancato riconoscimento dell’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria avanzata dagli originari attori, ai sensi dell’art. 35 della ridetta Convenzione. 8. La censura è infondata. 9. Ai sensi del comma 1 dell’art. 1 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 ratificata in Italia con L. n. 12 del 2004 , a sua volta recepita dal Regolamento CE n. 889/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002 che modifica il regolamento CE n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti , l’ambito di operatività della Convenzione di Montreal deve ritenersi circoscritto a tutti i casi di trasporto oneroso, nonché ai casi di trasporto gratuito, purché quest’ultimo sia effettuato da un imprenditore attivo nell’ambito dei servizi di trasporto aereo Art. 1 - Campo di applicazione - 1. La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un’impresa di trasporto aereo . 10. Il diretto riferimento, operato dalla norma richiamata, alle categorie dell’onerosità e della gratuità del trasporto quest’ultima, a sua volta, limitata ai soli casi di prestazioni rese da un soggetto organizzato in forma d’impresa consente di affermare la limitata applicabilità della Convenzione di Montreal ai soli casi di trasporto aereo effettuati nell’adempimento di una prestazione obbligatoria, con l’ulteriore limitazione costituita dalla non applicabilità della Convenzione ai casi di trasporto effettuato nell’adempimento di un’obbligazione assunta a titolo gratuito da un soggetto non imprenditore. 11. In breve, lo spazio di applicabilità della Convenzione di Montreal è destinato a definirsi in coincidenza con l’esercizio del trasporto di persone e/o cose come fenomeno eminentemente commerciale, ossia in un quadro per cui la considerazione della prestazione di trasporto si configuri alla stregua di un bene suscettibile di inserirsi nell’ambito di un rapporto che preveda l’assunzione di un vincolo di reciprocità nei sacrifici imposti alle parti ciò che riflette l’indole onerosa del titolo che ne giustifica l’obbligatorietà , ovvero, fuori da tali casi, nelle sole ipotesi in cui il trasporto, privo del carattere dell’onerosità e dunque assunto a titolo gratuito , valga comunque ad assumere il carattere dell’obbligatorietà della prestazione, in particolare a carico di un soggetto che svolga attività di trasporto aereo organizzata in forma d’impresa. 12. Fuori dall’assunzione di un impegno obbligatorio all’esecuzione di una prestazione di trasporto aereo di carattere oneroso, nonché dall’assunzione di un impegno obbligatorio all’esecuzione di una prestazione di trasporto aereo assunto a titolo gratuito da un imprenditore di trasporto aereo e dunque in tutti i casi di impegno al trasporto assunto gratuitamente da un soggetto non imprenditore, e in tutti i casi di trasporto di cortesia, ossia fuori da ogni pregresso vincolo obbligatorio di prestazione la Convenzione di Montreal non trova in nessun modo applicazione, da tanto derivando la radicale infondatezza della prospettazione sostenuta dall’odierna ricorrente secondo cui la Convenzione di Montreal sarebbe applicabile a ogni forma di trasporto aereo, inteso quale mero fatto materiale, pur considerato al di fuori di qualsivoglia contesto negoziale. 13. Ciò posto, varrà ribadire come l’art. 29 della Convenzione nella parte in cui stabilisce che Nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente Convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Convenzione , in quanto estraneo alla materia concernente la delimitazione o i presupposti di applicabilità della Convenzione, deve ritenersi applicabile entro i rigorosi confini stabiliti dall’art. 1 di detta Convenzione. 14. In forza di tali premesse, il trasporto amichevole o di cortesia , in quanto reso al di fuori di ogni obbligo di prestazione siccome non inquadrato in alcun contesto negoziale, o comunque genericamente obbligatorio, bensì governato dai principi della responsabilità extracontrattuale , sfugge all’applicazione della Convenzione di Montreal, con la conseguente inapplicabilità, al caso di specie, del termine di prescrizione biennale fissato dall’art. 35 di detta Convenzione. 15. Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente condannato la Vittoria s.p.a. al rimborso, in favore degli originari attori, delle spese del giudizio di primo grado, in assenza di alcuna impugnazione proposta da quest’ultimi avverso la sentenza del primo giudice che aveva pronunciato la condanna al rimborso delle spese di quel giudizio della sola Nord Est Aeroservizi s.r.l 16. Il motivo è infondato. 17. Osserva il Collegio come la caducazione della sentenza di primo grado, a seguito dell’accoglimento dell’appello proposto dai danneggiati con il conseguente aumento dell’importo del risarcimento liquidato in loro favore , ha comportato l’obiettivo aggravamento, in senso più sfavorevole, tanto della posizione del danneggiante, quanto della posizione della compagnia assicuratrice responsabile in via di manleva. 18. Da ciò deriva l’applicabilità del principio in forza del quale in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01 Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01 . 19. Nella specie, avendo il giudice d’appello riformato sia pure in parte la sentenza di primo grado, lo stesso ha ritualmente provveduto a un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, non essendovi impedito dalla pregressa formazione di alcun giudicato sul punto. 20. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi esaminati, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.