



risarcimento danni | 15 Novembre 2019
Sulla liquidazione del danno biologico derivato da contrazione del virus HCV e successiva morte del paziente
di La Redazione
Nel caso in cui debba esser liquidato il danno biologico derivato dalla contrazione del virus HCV per un fatto colposo da addebitare alla struttura sanitaria, alla cui produzione abbia concorso anche la pubblica amministrazione, per aver trascurato la dovuta diligenza, «la sopravvenuta morte del soggetto in conseguenza della evoluzione o della ripresa della patologia epatica non determina un “nuovo” danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accertato e liquidato, atteso che l’exitus deve essere considerato come prevedibile estremo rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta con l’infezione HCV».

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 29492/19; depositata il 14 novembre)








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