Validità ed operatività delle clausole claims made nelle polizze assicurative della responsabilità civile professionale

Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis” è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ex art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 29365/19 depositata il 13 novembre. Il caso. Gli attori agivano in giudizio nei confronti della struttura sanitaria e del medico per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza alla morte del figlio, avvenuta durante il parto. I convenuti chiamavano in giudizio le proprie compagnie assicuratrici. La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione del Tribunale che aveva accolto la domanda attorea e la domanda di garanzia della struttura sanitaria, provvedeva ad accogliere anche la domanda di garanzia del medico. Avverso quest’ultima decisione, ricorre per cassazione la Generali Italia s.p.a., nel frattempo subentrata nella titolarità delle situazioni soggettive oggetto del giudizio facenti capo alla Ina Assitalia s.p.a Resistono con distinti controricorsi il medico e la struttura sanitaria. Contratti di assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made. Il ricorso della compagnia assicuratrice, articolato in tre motivi logicamente connessi fra loro, censura, in particolare, la parte della sentenza con cui la Corte d’Appello ha dichiarato nulla la clausola contenuta nella polizza assicurativa della responsabilità civile professionale del medico, che fissava delle limitazioni all’operatività della garanzia in relazione alla data della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, c.d. clausola claims made . Nel dichiarare tale decisione non conforme ai principi di diritto enunciati delle Sezioni Unite in tema di validità ed operatività delle clausole claims made contenute nei contratti di assicurazione della responsabilità civile, la Cassazione ribadisce che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis ”, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale . Verifica. In particolare, prosegue la Corte, l’indagine deve riguardare, anzitutto, la causa concreta del contratto sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale e quella dell’attuazione del rapporto, con la conseguenza che la tutela invocabile dell’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati . Pertanto, essendosi la Corte d’Appello discostata da tali principi, laddove ha affermato che la clausola claims made rende atipico il contratto di assicurazione e ha ritenuto tale pattuizione soggetta al controllo di meritevolezza di cui sopra, invece di procedere alla verifica della causa in concreto del contratto tipico e del rispetto dei limiti imposti dalla legge, la Cassazione dichiara il ricorso fondato, lo accoglie e cassa la sentenza con rinvio alla Corte territoriale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 8 ottobre – 13 novembre 2019, n. 29365 Presidente Vivaldi – Relatore Tatangelo Fatti di causa B.G. e S.C. hanno agito in giudizio nei confronti della omissis S.r.l. e del medico Pe.Ca. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del figlio S.L. , avvenuta in occasione del parto, cui la Pe. aveva prestato assistenza presso la indicata struttura sanitaria. Sia la Pe. che la omissis S.r.l. hanno chiamato in giudizio, per essere manlevate, le proprie compagnie assicuratrici della responsabilità civile, Ina Assitalia S.p.A. e Unipol S.p.A. per la Pe. e Carige Assicurazioni S.p.A. per la struttura sanitaria . Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda degli attori nei confronti di entrambi i convenuti e quella di garanzia della struttura sanitaria. Ha invece rigettato la domanda di garanzia della Pe. . La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto anche la domanda di garanzia della Pe. . Ricorre Generali Italia S.p.A. subentrata nella titolarità delle situazioni soggettive oggetto del giudizio già facenti capo a Ina Assitalia S.p.A. , sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi Pe.Ca. e la omissis S.r.l Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia error in procedendo - art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. . Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto - art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nullità della sentenza per violazione degli artt. 1917, 1932 e 1322 c.c. . Con il terzo motivo si denunzia art. 360 c.p.c., n. 5 - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 vizio di motivazione in ordine alla valutazione di meritevolerzza della clausola claims made . I tre motivi del ricorso sono logicamente connessi in quanto, sostanzialmente, hanno ad oggetto la medesima censura svolta sotto diversi profili. Possono essere quindi esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. La corte territoriale ha dichiarato nulla la clausola contenuta nella polizza assicurativa della responsabilità civile professionale della Pe. , in base alla quale erano fissate limitazioni all’operatività della garanzia in relazione alla data della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato cd. clausola claims made . Ha, in particolare, affermato richiamando un precedente di questa Corte Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10506 del 28/04/2017, Rv. 644008 - 01 che una siffatta clausola, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, costituisce un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 2, atteso che realizza un ingiusto e sprop. nato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione. La compagnia assicuratrice, in primo luogo, fa presente che la clausola claims made contenuta nella polizza di assicurazione della Pe. non prevede affatto che, ai fini della copertura, tanto il danno causato dall’assicurato quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo debbano essere avvenuti nel periodo di durata dell’assicurazione, operando la garanzia anche per i fatti avvenuti nel biennio anteriore. Sostiene inoltre la piena liceità, sotto il profilo causale, della clausola claims made, richiamando la più recente giurisprudenza di questa Corte. Effettivamente, la decisione impugnata non è conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte, a Sezioni Unite, in ordine alla validità ed alla operatività delle clausole cd. claims made contenute nei contratti di assicurazione della responsabilità civile, secondo i quali il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis , quale deroga convenzionale all’art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile ai tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale in cui occorre verificare l’osservanza, da parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle claims made e quella dell’attuazione del rapporto come nel caso in cui nel regolamento contrattuale on claims made basis vengano inserite clausole abusive , con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati Cass., Sez. U, Sentenza n. 22437 del 24/09/2018, Rv. 650461 - 01 in precedenza, nel medesimo senso Cass., Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016, Rv. 639703 - 01 . La corte territoriale si è discostata da tali principi, avendo affermato che la clausola claims made rende atipico il contratto di assicurazione ed avendo ritenuto, di conseguenza, la pattuizione soggetta al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., comma 2, invece di procedere alla verifica della causa in concreto del contratto tipico e, in particolare, della liceità e dell’adeguatezza del sinallagma negoziale agli interessi perseguiti dalle parti nonché del rispetto, in quest’ottica, dei soli limiti imposti dalla legge, in base all’art. 1322 c.c., comma 1, pur dovendosi estendere tale verifica a tutti i limiti ricavabili dall’intero ordinamento, eventualmente tenendo conto anche della fase delle trattative precontrattuali e di quella dell’attuazione del rapporto, nonché di eventuali clausole abusive inserite nel regolamento contrattuale, laddove necessario in relazione agli specifici rimedi invocati dalle parti . In tal modo ha, dunque, violato gli artt. 1917, 1932 e 1322 c.c., come sostenuto dalla ricorrente. La decisione va cassata con rinvio, perché la fattispecie sia rivalutata alla luce dei principi di diritto sopra esposti. 2. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.