In quanto tempo si prescrive l’azione risarcitoria per i danni da inumana detenzione?

Ai fini del risarcimento danni da detenzione in stato degrado, il d.l. n. 92/2014 ha introdotto nell’ordinamento l’art. 35-ter ord. pen., creando un rimedio compensativo di natura indennitaria soggetto a prescrizione decennale. Possono avvalersi di tale istituto anche coloro che hanno cessato di espiare la pena detentiva prima della sua entrata in vigore, salvo non siano incorsi nelle decadenze di cui all’art. 2 del decreto stesso.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26974/19 depositata il 22 ottobre. Il caso. Il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento danni subiti dall’ex detenuto durante il periodo di detenzione, in condizioni inumane, in diverse carceri italiane. L’ex detenuto ricorre per cassazione avverso la decisione con cui il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione opposta dal Ministero della Giustizia, ritenendo applicabile, in virtù della natura risarcitoria invece che indennitaria, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c Natura indennitaria. Posta la fondatezza del ricorso, la Corte di Cassazione ribadisce il dictum delle Sezioni Unite secondo cui il diritto ad una somma di denaro pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, previsto dall’art. 35- ter , comma 3, ord. pen., si prescrive in 10 anni, che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni. Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, se non sono incorsi nelle decadenze previste dall’art. 2 d.l. n. 92/2014 convertito in l. n. 117/2014, hanno anch’essi il diritto all’indennizzo ex art. 35- ter , comma 3, ord. pen., il cui termine di prescrizione in questo caso non opera prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto legge . Secondo la Suprema Corte, i Giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, considerando il rimedio azionato quale rimedio di natura risarcitoria piuttosto che indennitaria e ritenendo, di conseguenza, il diritto dell’ex detenuto ormai prescritto. Pertanto, gli Ermellini cassano l’ordinanza impugnata e rinviano al Tribunale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 23 maggio – 22 ottobre 2019, n. 26974 Presidente Frasca – Relatore Iannello Rilevato che 1. R.B. ricorre con due mezzi, nei confronti del Ministero della Giustizia che non svolge difese nella presente sede , avverso il provvedimento con il quale, in data 22/5/2017, il Tribunale di Cagliari ha rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni subiti a causa della detenzione in diverse carceri italiane, in condizioni inumane, dal 10/2/1980 al 1/6/2000, ritenendo prescritto il relativo diritto. 2. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2935 e 2964 c.c., del D.L. 26 giugno 2014, n. 922, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117, per avere il tribunale accolto l’eccezione di prescrizione opposta dal ministero, senza tener conto dell’incompatibilità tra la decadenza prevista dalla disposizione transitoria di cui all’art. 2 del menzionato decreto legge e l’istituto della prescrizione. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce poi, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione dell’art. 2947 c.c. e art. 35-ter ord. pen., per avere il giudice a quo ritenuto che il rimedio azionato abbia carattere risarcitorio e non indennitario e che pertanto ad esso fosse applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c 2. I motivi, congiuntamente esaminabili in quanto intimamente connessi, sono fondati, nei termini appresso precisati. Sulle questioni con essi poste si sono nelle more pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 11018 dell’08/05/2018. Più esattamente la questione della quale esse sono state investite con ordinanza di questa sezione n. 22764 del 2017, R.G.N. 22170 del 2015, richiamata in ricorso - sollevata in un caso analogo a quello qui in esame, in cui si verteva sulla durata e sulla decorrenza del termine prescrizionale rispetto a pretesa risarcitoria relativa a detenzione in stato di degrado protrattasi per una pluralità di periodi conclusasi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2014 -riguardava l’applicabilità alla fattispecie in esame del principio di diritto espresso dalla sentenza n. 16783 del 2012 delle Sezioni Unite civili in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo e la natura giuridica del rimedio previsto dall’art. 35-ter ord. pen Nel risolvere tale questione le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, previsto dall’art. 35-ter ord. pen., comma 3, si prescrive in dieci anni, che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni. Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, se non sono incorsi nelle decadenze previste dall’art. 2 D.L. n. 92 del 2014 convertito in L. n. 117 del 2014, hanno anch’essi diritto all’indennizzo ex art. 35-ter ord. pen., comma 3, il cui termine di prescrizione in questo caso non opera prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto legge . I passaggi argomentativi di tale decisione possono così compendiarsi - il D.L. 92 del 2014, introducendo nell’ordinamento l’art. 35-ter ord. pen., ha creato un rimedio nuovo e distinto da quello desumibile dal contesto interordinamentale previgente, di natura prettamente indennitaria v. § § 47 e 51 della sentenza trattasi di istituto applicabile retroattivamente, per espressa indicazione desumibile dalle norme, anche a situazioni pregresse v. § 50 data la natura indennitaria, non risarcitoria, del rimedio compensativo introdotto nell’ordinamento, lo stesso è soggetto a prescrizione decennale § 54 la prescrizione non è in via generale incompatibile con la decadenza se nell’ambito della disciplina transitoria dettata dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2 la prescrizione decorre dall’entrata in vigore della legge, questa forma di estinzione rimarrà assorbita in tutti i casi in cui il diritto viene meno perché l’azione non è stata proposta nel termine di decadenza di sei mesi dalla entrata in vigore della legge § § 57-58 . 3. Il provvedimento impugnato ha applicato regole di giudizio opposte a quelle sopra esposte, avendo invero espressamente ritenuto che il rimedio evocato abbia natura risarcitoria e non indennitaria che la prescrizione conseguentemente matura nel termine di cinque anni ex art. 2947 c.c. che la stessa decorra giorno per giorno, anche anteriormente alla entrata in vigore della citata legge. Lo stesso pertanto va cassato, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione cassa l’ordinanza impugnata rinvia al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.