Danno al terzo trasportato congiunto del conducente e azione di surrogazione

In tema di risarcimento del danno del terzo trasportato derivante da sinistro stradale, laddove sussiste la responsabilità dell’assicurato, sussiste anche quella dell’assicuratore ed è, pertanto, possibile che questi sia sottoposto all’esercizio del diritto di surroga. La solidarietà tra assicuratore per la r.c.a. ed assicurato, infatti, è una solidarietà c.d. sbilanciata o imperfetta, a tutela della finalità sociale che essa è chiamata ad assolvere.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 26300/19 depositata il 17 ottobre. Il caso. A seguito di un sinistro stradale, l’INAIL erogava nei confronti del terzo trasportato, nonché fratello convivente del conducente dell’autovettura coinvolta, le prestazioni assistenziali a suo carico, poiché si trattava di infortunio in itinere , e si surrogava nei diritti del danneggiato agendo in giudizio per ottenere la condanna in solido della Unipol s.p.a. insieme a quella dei conducenti/proprietari dei due veicoli coinvolti. Accertata la responsabilità paritaria di questi ultimi da parte del Tribunale, che li condannava in solido a rifondere all’INAIL la cifra corrisposta al danneggiato, la Unipol s.p.a. proponeva appello, deducendo l’inammissibilità dell’azione di surrogazione ex art. 1916, comma 2, c.c Avverso la decisione con cui la Corte d’Appello ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società e l’appello incidentale dei conducenti, l’INAIL propone ricorso in Cassazione. Diritto del terzo danneggiato a conseguire il risarcimento dall’assicuratore. In primis , l’INAIL si duole del fatto che la pronuncia della Corte territoriale abbia fatto proprio l’insegnamento di cui alla sentenza n. 25470/2007 della Cassazione che, in contrasto con quanto affermato dalle SS.UU. con sentenza n. 14486/2003, sanciva che i danni alla persona derivanti da sinistri stradali avvenuti prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 188/1991, riportati dai prossimi congiunti dell’assicurati, dovessero essere indennizzati dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e non dalla compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto. Tale doglianza, agli occhi della Cassazione, appare fondata, in quanto il dictum delle Sezioni Unite avrebbe dovuto prevalere su quello delle Sezioni semplici e, dunque, la Corte d’Appello avrebbe dovuto far proprio il principio di diritto secondo cui la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n. 188/1991, dell’art. 4, lett. b . l. n. 990//1969, ha comportato che, quanto al contratto stipulato in epoca anteriore a detta sentenza e ai danni prodotti dal veicolo nel periodo di vigenza del contratto, anche i terzi danneggiati congiunti dell’assicurato, prima esclusi, abbiano diritto a conseguire dall’assicuratore l’intero risarcimento dovuto. Responsabilità dell’assicurato e dell’assicuratore possibile la sottoposizione all’esercizio del diritto di surroga. Circa poi la doglianza relativa alla violazione del principio generale di solidarietà tra i coautori del fatto illecito, secondo cui ciascuno di questi deve essere condannato al risarcimento complessivo del danno, a prescindere dal grado di colpa, la Cassazione afferma che la solidarietà passiva è un principio generale posto a tutela del creditore, in questo caso il danneggiato, e non può esserne circoscritta l’operatività in dipendenza della condizione di uno dei danneggiati . Tanto è vero che persino quando il danno sia concausato da veicolo non identificato o non assicurato, e per questo risponde il FGVS, sussiste la corresponsabilità tra questo e l’altro veicolo responsabile. Inoltre, prosegue la Corte, la responsabilità dell’assicuratore verrebbe meno solo laddove manchi la responsabilità dell’assicurato, cosa che nel caso di specie non è più neppure in considerazione. Pertanto, secondo la Cassazione, sussistendo la responsabilità dell’assicurato, sussiste anche la responsabilità dell’assicuratore e la possibilità che questi sia sottoposto all’esercizio del diritto di surroga. Per tutti questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello per nuova decisione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 giugno – 17 ottobre 2019, n. 26300 Presidente Vivaldi – Relatore Rubino I fatti di causa 1. - A seguito di un sinistro stradale avvenuto nel tra una autovettura Land Rover, di proprietà e condotta da M.M. , assicurata con la Unipol s.p.a., su cui viaggiava quale terzo trasportato il fratello convivente del conducente, M.D. , e un trattore, condotto da C.A. , di proprietà di Ca.Se. e assicurato con la Fata Ass.ni., l’INAIL erogava nei confronti del trasportato M.D. le prestazioni assistenziali a suo carico, ritenendo si trattasse di infortunio in itinere, quindi, nel 1992, si surrogava nei diritti del danneggiato proprio assistito ex art. 1916 c.c. e L. n. 990 del 1969, ex art. 28 agendo in giudizio per ottenere la condanna in solido della Unipol, nonché di conducente e proprietario dei due veicoli coinvolti nell’incidente, previa dichiarazione della loro civile responsabilità in ordine alle lesioni riportate da M.D. a seguito dell’incidente veniva chiamato in causa il FATA - Fondo Assicurativo tra Agricoltori s.p.a 2. - La Unipol eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva affermando che il trasportato sul veicolo da essa assicurato non potesse considerarsi beneficiario dell’assicurazione obbligatoria, in quanto fratello, anche convivente, del conducente e proprietario del veicolo. 3. - Il Tribunale di Nuoro accertava la responsabilità paritaria dei conducenti dei due veicoli nella provocazione del sinistro, e condannava tutte le parti, in solido, a rifondere all’Inail la cifra da questa corrisposta a M.D. , rimasto danneggiato nel sinistro stradale allorché era trasportato, per recarsi al lavoro, sulla vettura del fratello. 4. - L’Unipol proponeva appello, deducendo che, ai sensi dell’art. 1916 c.c., comma 2, l’azione di surrogazione dovesse essere dichiarata inammissibile nei confronti del M. , in forza del disposto del comma 2 della norma, che stabilisce che la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici e, di conseguenza che l’azione proposta nei confronti della compagnia di assicurazioni dovesse qualificarsi come inammissibile o improponibile. Rilevava inoltre che, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 4, lett. b il danno patito da M.D. non rientrava nella garanzia assicurativa, e di conseguenza che l’Unipol non avrebbe potuto essere evocata in giudizio. Evidenziava che l’Inail avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese verso il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada d’ora innanzi, FGVS , essendo il trasportato stato danneggiato da un veicolo non regolarmente assicurato . 5. - La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’UNIPOL e l’appello incidentale dei M. e c. richiamando i principi affermati da Cass. n. 25470 del 2007, affermava che, giacché il danneggiato trasportato per sinistro precedente alla pronuncia della Corte Cost. n. 188 del 1991 non può agire contro il congiunto che sia conducente-proprietario del veicolo ove è trasportato, nè contro la sua compagnia di assicurazioni, e giacché l’azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del FGVS, q ne traeva la conseguenza che anche l’INAIL dovesse rivolgersi per il recupero della somma erogata al FGVS mentre per quanto concerneva la situazione dei conducente e proprietario dell’altro veicolo, sempre in ragione del difetto di legittimazione passiva della avversaria compagnia di assicurazioni, escludeva la solidarietà e riduceva la condanna nei loro confronti nella misura della loro responsabilità, ovvero al 50%. 6. - L’I.N.A.I.L. propone ricorso, articolato in tre motivi, nei confronti di c.s. , C.A. , M.M. , della Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a., e della Fata Ass.ni Danni s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 264/2013, emessa in data 4 luglio 2013 dalla Corte d’Appello di Cagliari in riferimento al capo in cui è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’impresa di assicurazioni Unipol s.p.a. Resistono con controricorso la Unipol e la Fata. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede. La Fata e l’Inail hanno depositato memoria. Le ragioni della decisione Con il primo motivo, l’istituto ricorrente denuncia la violazione della L. n. 990 del 1969, art. 4, comma 1, lett. b , nel testo sostituito dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 1, comma 2, convertito in L. 26 febbraio 1077,n. 39, nel testo precedente alle modifiche introdotte con L. n. 142 del 1992. Critica la decisione impugnata laddove, facendo proprio l’insegnamento di Cass. n. 25470 del 2007, in contrasto con il dictum della precedente pronuncia a Sezioni unite n. 14486 del 2003, ha affermato che i danni alla persona derivanti da sinistri stradali avvenuti prima della pubblicazione di Corte Cost. n. 188 del 1991, riportati dai prossimi congiunti dell’assicurato, debbano essere indennizzati dal FGVS e non dall’assicurazione del veicolo sul quale sono trasportati. Ricostruisce il dibattito giurisprudenziale sorto subito dopo la pronuncia della Corte costituzionale, in cui si è posto il problema se essa si applicasse anche ai contratti di assicurazione precedenti, e ricorda che a fronte del formarsi di due contrapposti orientamenti, rappresentati da Cass. n. 12723 del 1997 e da Cass. n. 10542 del 2000, la Cassazione intervenne a Sezioni unite, componendo il contrasto, con la pronuncia n. 14486 del 2003, il cui principio di diritto così recita La parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n. 188 del 1991, della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. b , - nella parte in cui escludeva, dal diritto ai benefici dell’assicurazione obbligatoria, quanto ai danni alle persone, coniuge, ascendenti, discendenti, parenti od affini fino al terzo grado del proprietario del veicolo - ha comportato, quanto al contratto stipulato in epoca anteriore alla predetta sentenza della Corte costituzionale ed ai danni prodotti dalla circolazione del veicolo assicurato nel periodo di vigenza del contratto, che anche i terzi danneggiati congiunti dell’assicurato, prima esclusi dai benefici dell’assicurazione obbligatoria, abbiano diritto a conseguire dall’assicuratore, nei limiti del massimale di polizza convenuto nel contratto, l’intero risarcimento dovuto, senza diritto dell’assicuratore a rivalsa verso l’assicurato . Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia operato una ricostruzione normativa inesatta e contrastante con il decisum delle Sezioni unite, adottata facendo esclusivo riferimento all’unica decisione di legittimità successiva, che si è discostata dal punto di arresto delle Sezioni unite, ed evidenzia che la sezione semplice non avrebbe dovuto pronunciarsi in difformità avendo l’obbligo, ex art. 374 c.p.c., di rimettere nuovamente alle Sezioni unite, con ordinanza motivata, la decisione sul ricorso, se non si fosse trovata d’accordo con il principio affermato dall’organo di nomofilachia. Il primo motivo è fondato. La Corte costituzionale, con sentenza n. 188 del 2 maggio 1991 ha affermato l’illegittimità costituzionale della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. b , Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti , modificato dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in L. 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell’assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lett. a , nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico, fondando la decisione sulla necessità di rimuovere una disparità di trattamento incompatibile con la necessità di tutelare il preminente diritto alla salute. La tutela dei congiunti trasportati è stata imposta anche a livello Europeo, dalla direttiva Europea n. 84/5/CEE, che ha imposto un termine di definitiva conformazione del diritto nazionale al diritto comunitario che andava a scadere il 31 dicembre 1988. È stato già escluso in sede di legittimità che si tratti di direttiva self executing , applicabile ai rapporti orizzontali tra danneggiato e/o assicurato, da un lato, ed assicuratore del danneggiante, dall’altro v. Cass. n. 23430 del 2014, tra le altre quindi le sue disposizioni trovano diretta applicazione solo laddove lo Stato non si sia conformato ad essa entro il termine e per il periodo successivo alla scadenza del termine stesso v. Cass. n. 2379 del 2008 L’art. 3 della direttiva n. 84/5/CEE, che vieta di escludere, a motivo del legame di parentela, i membri della famiglia anche del conducente dal beneficio dell’assicurazione per la responsabilità civile riguardante i danni alla persona, è norma generale ed incondizionata, che concerne una fattispecie precisa e puntuale come l’illecito della circolazione di autoveicoli produttivo di danno ingiusto , non contenente alcuna deroga espressa al principio di tutela della vittima del sinistro, deroga che, nell’ambito del diritto interno italiano, non può essere rinvenuta nell’art. 2054 c.c., il cui testo è preesistente alla direttiva predetta e non è stato oggetto di successive modificazioni. Ne consegue che il suddetto art. 3 della direttiva deve trovare diretta applicazione, in luogo della L. n. 990 del 1969, art. 4, lett. a , nel testo anteriore alla novella recata dalla L. n. 142 del 1992, art. 24 nel caso di danni alla persona del coniuge trasportato comproprietario dell’autovettura in regime di comunione di beni a seguito di sinistro verificatosi nella specie, nel settembre 1989 successivamente alla scadenza del termine 31 dicembre 1988 , imposto dall’art. 5 della stessa direttiva, per la definitiva conformazione del diritto nazionale a quello comunitario, ma prima dell’entrata in vigore della citata L. n. 142 del 1992. . Poiché nel caso di specie, i fatti si sono verificati nel XXXX, e quindi prima della scadenza del termine entro il quale lo Stato italiano avrebbe dovuto conformarsi al disposto della direttiva, essi si situano in uno spazio di tempo sottratto alla immediata applicazione della direttiva. Rimane quindi da chiarire quale sia la tutela spettante ai congiunti dell’autore del sinistro, trasportati sulla sua vettura, ed in particolare se essi beneficino della tutela offerta dall’assicurazione obbligatoria del veicolo del loro congiunto, in questo ristretto arco temporale, concernente i sinistri verificatisi prima della scadenza del termine di attuazione della direttiva CEE, e prima della pronuncia della Corte Cost. Con il codice delle assicurazioni, la posizione dei terzi trasportati è stata risolta attribuendo anche ad essi l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del trasportante-responsabile del sinistro art. 141 cod. ass. . La questione va risolta recependo integralmente il principio di diritto adottato, a risoluzione del precedente contrasto, dalle Sezioni unite con la sentenza n. 14486 del 2003, secondo il quale la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n. 188 del 1991, della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. b , - nella parte in cui escludeva, dal diritto ai benefici dell’assicurazione obbligatoria, quanto ai danni alle persone, coniuge, ascendenti, discendenti, parenti od affini fino al terzo grado del proprietario del veicolo - ha comportato, quanto al contratto stipulato in epoca anteriore alla predetta sentenza della Corte costituzionale ed ai danni prodotti dalla circolazione del veicolo assicurato nel periodo di vigenza del contratto, che anche i terzi danneggiati congiunti dell’assicurato, prima esclusi dai benefici dell’assicurazione obbligatoria, abbiano diritto a conseguire dall’assicuratore, nei limiti del massimale di polizza convenuto nel contratto, l’intero risarcimento dovuto, senza diritto dell’assicuratore a rivalsa verso l’assicurato . La sentenza impugnata si rifà all’orientamento più risalente, superato dalle Sezioni unite del 2003, e ripreso, successivamente ad esse, dalla sola, isolata pronuncia n. 25470 del 2007, che non si confronta motivatamente con l’autorevole arresto precedente, nè suggerisce argomentazioni idonee a riaprire, per un diverso ordine di ragioni rispetto a quelle già vagliate dalle Sezioni unite, il contrasto ormai chiuso, secondo il quale le sentenze della Corte costituzionale sono inidonee ad incidere retroattivamente sui rapporti contrattuali interprivati che sono soggetti alla disciplina in vigore all’epoca in cui furono conclusi, e quindi per questi, tra i quali ricade il nostro caso, continua ad applicarsi il vecchio testo della L. n. 990 del 1969, art. 4 per cui i terzi trasportati sono esclusi dalla tutela della assicurazione obbligatoria, e di conseguenza l’Inail, non avendo i terzi alcuna azione verso l’assicurazione del trasportante non potrebbe utilmente surrogarsi agendo in rivalsa. La sentenza impugnata valorizza anche un passaggio motivazionale estratto dalla, ancora precedente, Cass. n. 10542 del 2000, secondo il quale qualora il contratto di assicurazione determini il rischio oggetto di copertura con esplicito riferimento al contenuto di una norma di legge, la norma medesima viene recepita con il valore di patto negoziale, per cui è irrilevante la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma, al fine di dedurne un diverso contenuto delle obbligazioni contrattuali a carico dell’assicuratore . L’esigenza, imposta ormai a livello Europeo, di assicurare una tutela uniforme alla condizione del terzo trasportato, sia o meno esso un congiunto del conducente e del proprietario, si coniuga con il superamento delle argomentazioni richiamate, contenuto già nell’ampia motivazione di S.U. n. 14486 del 2003 poiché nei contratti di assicurazione la regola convenzionale che escludeva la copertura del terzo trasportato ove congiunto dell’assicurato si rifaceva al contenuto della legge, qualora il contenuto della legge sia cambiato a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale, è immediatamente cambiato anche il contenuto della regola convenzionale che ad essa faceva riferimento, sicché come la norma escludeva in precedenza la possibilità di ricollegare ad essa determinati effetti, così la sua parziale dichiarazione di legittimità costituzionale ha reso possibile che al contratto siano ricollegati immediatamente - anche gli effetti venuti ad inerire alla disciplina, in funzione della quale esso era stato stipulato. Come già affermato da Cass. n. 5240 del 2000 in tema di capitolati di appalti pubblici la pronuncia di incostituzionalità non sostituisce alla norma dichiarata incostituzionale una diversa normativa, ma adegua la norma ed anche la disposizione convenzionale che la recepisce ai dettami della costituzione con effetti ex tunc con eccezione delle sole situazioni già esaurite il principio è stato di recente riaffermato da Cass. n. 1644 del 2019, che ha sottolineato che l’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale incontra un limite nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze tale limite, tuttavia, non opera quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza . Da ultimo va osservato che l’obbligo per la sezione semplice di rimettere la decisione del ricorso con ordinanza motivata alle Sezioni unite, se ritiene di non condividere il principio di diritto da queste enunciato, introdotto con D.Lgs. n. 40 del 2006, si applica, sulla base dell’art. 27, comma 2 predetto Decreto, solo ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze e altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore, quindi non era ancora operativo nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza del 2007 il suo mancato rispetto non spiegherebbe comunque nessuna diretta rilevanza sulla validità della sentenza di merito impugnata, che si fondi su un principio di diritto affermato da sezione semplice che non abbia seguito la procedura vigente in caso di contrasto. La pronuncia di merito è quindi errata, laddove ha affermato la mancanza di alcun obbligo risarcitorio in capo alla compagnia di assicurazioni del trasportante della Unipol per le anzidette ragioni. Con il secondo motivo, l’Inail denuncia la violazione degli artt. 1292 e 2055 c.c. da parte della sentenza impugnata, laddove ha condannato i corresponsabili dell’illecito, ovvero il conducente, il proprietario e la compagnia assicuratrice del secondo veicolo, il trattore, solo nella misura del 50% pari al loro grado di responsabilità nell’evento dannoso, violando il principio generale di solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, in base al quale ciascun obbligato deve essere condannato al risarcimento complessivo del danno, a prescindere dal grado di colpa, che rileva soltanto sotto il profilo interno. Richiama cospicua giurisprudenza di legittimità in cui si afferma che la solidarietà passiva sussiste, a beneficio e rafforzamento delle garanzie del danneggiato, tutte le volte in cui si sia consumato un unico fatto dannoso, anche se esso sia frutto di più concause, pur autonome l’una dall’altra, e che l’accertamento della responsabilità dei singoli può essere utile solo ai fini dell’esercizio dell’azione di regresso, in questo caso non proposta. Il secondo motivo è fondato. L’affermazione su cui si fonda l’accoglimento dell’azione surrogatoria nei confronti della Fata solo nella misura del 50%, pari alla percentuale di responsabilità gravante sul veicolo da essa assicurato, è errata, in quanto la solidarietà passiva è un principio generale posto a tutela del creditore, in questo caso il danneggiato e per esso l’istituto che si surroga nei suoi diritti , e non può esserne circoscritta l’operatività in dipendenza della condizione di uno dei danneggianti. Può ricordarsi che persino quando il danno sia concausato da veicolo non identificato o non assicurato, e risponde per questo motivo il FGVS, sussiste la corresponsabilità tra questo e l’altro veicolo responsabile v. Cass. n. 643 del 1991 L’obbligazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada o per esso dell’impresa designata , secondo la previsione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 19 e 20 sussiste anche quando la responsabilità del conducente dei veicolo non identificato non sia esclusiva e concorra con quella di soggetti identificati, di modo che, pure in tale ipotesi, il Fondo può essere chiamato dal danneggiato al pagamento dell’intero debito risarcitorio, ovvero può essere sottoposto al regresso del coobbligato che abbia soddisfatto il danneggiato medesimo, secondo le regole dell’art. 2055 c.c. fermi restando i limiti dei massimali di legge v. anche Cass. n. 2313 del 1994 . È bene puntualizzare che non può farsi discendere l’inammissibilità dell’azione surrogatoria dell’istituto nè tanto meno giustificare su questa base una limitazione della solidarietà passiva neppure dal disposto dell’art. 1916 c.c., comma 2 che prevede che . la surrogazione non ha luogo se il danno è causato da parenti o ad affini dell’assicurato con lui conviventi , come sembra ritenere la controricorrente Unipol, nè la questione è rimandata al giudizio di rinvio. L’esclusione del diritto alla surroga, quando il danno sia arrecato da determinate categorie di persone previste dalla legge, si fonda sulla considerazione delle ricadute sociali ed economiche della surroga ove ammessa in questo tipo di ipotesi la strettezza del legame parentale esistente tra danneggiante ed assicurato costringerebbe quest’ultimo, nella valutazione del legislatore, a sopportare il peso economico della surroga. La ratio della norma è dunque quella di evitare che sia vanificata la funzione della copertura assicurativa obbligatoria, come accadrebbe se fosse possibile per l’assicuratore agire in surrogazione nei confronti di un responsabile al quale l’assicurato debba fornire i mezzi per adempiere l’obbligazione risarcitoria. Tuttavia, l’esclusione della surroga nei confronti del congiunto in questo caso, il fratello convivente della vittima non comporta ex se l’esclusione della surroga nei confronti della assicurazione per la r.c.a di quest’ultimo, secondo il principio per cui la responsabilità dell’assicuratore viene meno solo se m. la responsabilità dell’assicurato. Poiché nel caso di specie non è più in contestazione che la responsabilità dell’assicurato sussista, sussiste anche la responsabilità del suo assicuratore e la possibilità che questi sia sottoposto all’esercizio del diritto di surroga a tutela della finalità sociale che è chiamata ad assolvere, la solidarietà tra assicuratore per la r.c.a ed assicurato è strutturata come solidarietà c.d. sbilanciata o imperfetta, ovvero l’assicuratore può essere chiamato a rispondere anche laddove l’assicurato non risponde non è del resto l’unico caso v. ad es. la circolazione prohibente domino, L. n. 990 del 1969, ex art. 1 . In definitiva, il fatto che il fratello della vittima, benché corresponsabile del sinistro, non fosse aggredibile con l’azione di surrogazione, non esclude,nè riduce la responsabilità solidale di tutti gli altri obbligati. Con il terzo motivo l’INAIL denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorrente sottolinea che a fronte della condanna di primo grado in solido nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, i soccombenti Fata e C. non ebbero a proporre appello, mentre proponeva appello il c. , ma non in relazione al profilo della solidarietà passiva quindi, la corte d’appello, laddove, come conseguenza del difetto di legittimazione passiva di Unipol e M. , ha escluso la solidarietà passiva ponendo in capo alle parti relative al secondo veicolo l’obbligo di rifondere all’INAIL solo il 50 % della somma erogata al danneggiato terzo trasportato sull’altra vettura, ovvero in misura pari alla percentuale di responsabilità accertata in capo ad essi, oltre a violare il principio di solidarietà, è incorsa anche nel vizio di ultrapetizione. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato. In mancanza di appello sul punto, il profilo della condanna solidale per l’intero dei soccombenti Fata e C. era ormai passato in giudicato, e la sentenza impugnata che ne ha ridotto l’obbligo solidale al 50% è andata oltre le domande delle parti e l’intervenuta formazione del giudicato interno. Il controricorso Unipol ripropone, oltre alle considerazioni sopra esaminate, l’eccezione di prescrizione del diritto azionato dall’INAIL, già rigettata in primo grado, riproposta in appello e ritenuta assorbita dal giudice di appello dall’accoglimento del primo motivo di appello. Trattasi di domanda non esaminabile in questa sede, e che potrà eventualmente essere esaminata nel corso del giudizio di rinvio, in quanto per essa non sussisteva l’onere di proporre ricorso incidentale, ancorché condizionato, essendo la controricorrente pienamente vincitrice in appello, v. Cass. n. 134 del 2017 Il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio. . Il ricorso è quindi accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione che dovrà tornare ad esaminare la domanda di surrogazione proposta dall’Inail nei confronti del vettore e dell’assicurazione del vettore, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati, decidendo anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.