Caduta dalle scale: nessuna colpa del condominio se la macchia scivolosa era ben visibile

In caso di caduta dalle scale del condominio per la presenza di una macchia scivolosa, il fatto colposo della vittima può escludere il nesso di causa tra la cosa e il danno se il pericolo era prevedibile ed evitabile utilizzando l’ordinaria diligenza. Dunque, la distrazione o l’imprudenza della vittima possono essere di tale intensità da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell’evento.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26258/19, depositata il 16 ottobre. Caduta dalle scale. Il Tribunale rigettava la domanda con cui una parte domandava la condanna di un condominio al risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta dalle scale causata dalla presenta di una macchia scivolosa. La decisione veniva impugnata dalla parte soccombente ma anche la Corte d’Appello rigettava la domanda del danneggiato per mancanza della prova che l’attore avesse adottato la normale diligenza nello scendere le scale. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione il soccombente, lamentando che la Corte d’Appello abbia erroneamente invertito l’onere della prova, non essendo dovere del danneggiato dimostrare di aver prestato la dovuta attenzione per evitare il danno. Ordinaria diligenza della vittima. La Cassazione, ritenendo infondato il ricorso, rileva che il ricorrente non ha letto correttamente la ratio decidendi della Corte d’appello, la quale ha ritenuto che la macchia scivolosa presente sulle scale fosse ben visibile e dunque il danneggiato non avesse usato l’ordinaria diligenza. Dunque, la condotta della vittima è stata la unica causa del danno e questo è valso ad esonerare il condominio dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c Osservano i Giudici che tale orientamento adottato in sede di appello è conforme a quello Cass. n. 2482/2018 secondo cui in tema di danni causati da cose in custodia, il fatto colposo della vittima può escludere il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell’evento . Alla luce di ciò il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 maggio – 16 ottobre 2019, n. 26258 Presidente Frasca – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2002 S.A. convenne dinanzi al Tribunale di Salerno il condominio del fabbricato X di via omissis , chiedendone la condanna risarcimento dei danni alla persona patiti in conseguenza di una caduta occorsagli mentre percorreva le scale del suddetto fabbricato, rese scivolose da una sostanza liquida . 2. Il condominio si costituì e, oltre a contestare la domanda, chiamò in causa al proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Assitalia s.p.a., che in seguito mutò ragione sociale in Generali Italia s.p.a 3. Con sentenza 9 agosto 2007 n. 1912 il Tribunale di Salerno rigettò la domanda, ritenendola non provata. La sentenza fu impugnata dalla parte soccombente. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza 26 luglio 2017, rigettò il grave. Il giudice d’appello, in ciò dissentendo dal Tribunale, affermò che doveva ritenersi veritiera la presenza della macchia di liquido sulle scale e che a causa di essa l’attore fosse scivolato e che di conseguenza doveva ritenersi dimostrato il nesso di causalità fra la caduta e le lesioni. Aggiunse, tuttavia, che la domanda non potesse essere accolta perché manca va la prova che l’attore abbia comunque adottato la normale diligenza nello scendere le scale, prestando attenzione alle stesse . 4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da S.A. con ricorso fondato su un motivo. Hanno resistito con controricorso il condominio e la Generali Italia s.p.a., che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato. Il condominio e la Generali hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Il motivo unico di ricorso. 1.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1227, 2051 e 2697 c.c Deduce che la Corte d’appello ha illegittimamente invertito l’onere della prova, non essendo onere del danneggiato dimostrare di avere prestato la dovuta attenzione per evitare il danno. 1.2. Ritiene il collegio, dissentendo dalla proposta di decisione di cui all’art. 380 bis c.p.c., che il motivo sia infondato. Esso, infatti, muove da una non corretta lettura della ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata. Sostiene il ricorrente, infatti, che la Corte di appello avrebbe preteso da lui l’onere di fornire la prova che la macchia sulla quale cadde fosse invisibile e che, non avendo egli fornito tale prova, la sua domanda sia stata per questa ragione rigettata. 1.3. In realtà, esaminando la sentenza impugnata nel suo complesso, ci si avvede che la Corte d’appello non ha affatto risolto la questione ad essa devoluta applicando il principio actore non probante, remi absolvitur. La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto a in punto di fatto, che la macchia sulla quale scivolò l’odierno ricorrente fosse ben visibile così la sentenza d’appello, p. 4, primo capoverso b in punto di diritto, che la circostanza che la vittima non si sia avveduta d’una insidia percepibile con l’ordinaria diligenza costituisca, per il proprietario della cosa dannosa, un caso fortuito , come tale idoneo a liberare il custode dalla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ibidem, p. 4, ultimo capoverso . La decisione d’appello, pertanto, non ha affatto risolto la controversia in base al criterio dell’onere della prova ha, al contrario, ritenuto che la condotta della vittima consistita nel non percepire un’insidia agevolmente percepibile abbia rappresentato la causa unica del danno, esonerando da responsabilità il condominio. 1.4. Tale valutazione è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di danni causati da cose in custodia, il fatto colposo della vittima può escludere il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell’evento per tutti i rilievi che precedono si veda, da ultimo, Sez. 3 -, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018, Rv. 647936 - 02 . Ovviamente lo stabilire, poi, se nel caso di specie il pericolo potesse o non potesse essere avvistato od evitato, e se la condotta della vittima ebbe il ruolo di causa esclusiva o mera concausa del danno, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in questa sede. 2. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. 3. Le spese. 3.1. Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate tra tutte le arti, in considerazione della oggettivamente non immediata chiarezza della formulazione della motivazione della sentenza d’appello, la quale può avere scusabilmente indotto in errore il ricorrente. 3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 . P.Q.M. - rigetta il ricorso - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità - dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.