Incendio divampato nell’immobile locato: chi risponde?

Ai sensi dell’art. 1588 c.c., il conduttore è responsabile nei riguardi del locatore dei danni causati dall’incendio dell’immobile locato, anche se causato da terzi che egli abbia ammesso all’uso o al godimento della cosa stessa, anche temporaneamente.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 25779/19, depositata il 14 ottobre. La vicenda. A seguito di un incendio divampato in un appartamento concesso in locazione, probabilmente originato dal malfunzionamento di una macchina del caffè attaccata alla spina e lasciata accesa, la locatrice proprietaria dell’immobile citava in giudizio la conduttrice e anche la signora cui quest’ultima concedeva saltuariamente l’uso dell’immobile, poiché era emerso che al momento dell’incendio c’era questa nella casa. Il Tribunale riconosceva la responsabilità della conduttrice e dell’occupante in base agli artt. 1588 e 2051 c.c. e risarciva la locatrice. Anche i giudici di secondo grado confermano quanto statuito dal Tribunale così l’occupante ricorre in Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 2051 c.c., in quanto non poteva essere considerata custode del bene vista la sua temporanea e saltuaria disponibilità dell’immobile stesso. La responsabilità del conduttore. In realtà, la tesi sostenuta dai Giudici di merito secondo cui la responsabilità dell’incendio debba ricadere sulla ricorrente, che occupava l’appartamento al momento dell’incendio non è valida, posto che l’art. 2051 c.c. attiene ai danni che la cosa provoca a terzi, per difetto di custodia, invece l’art. 1588 c.c. si applica nel caso in cui i danni sono provocati alla cosa ad opera di chi la detiene. È dunque da escludere che l’occupante, cui è stato concesso l’uso temporaneo dell’immobile, possa rispondere dei danni nei confronti del locatore, se la cosa subisce un incendio ai sensi dell’art. 2051, poiché tale norma si riferisce, come detto, ai danni causati dalla cosa ai terzi e non a quelli che il conduttore causa alla cosa stessa. La responsabilità invece ricade sulla conduttrice, ex art. 1588 c.c., responsabile dell’incendio della cosa locata nei confronti del locatore, anche se l’incendio stesso è stato causato da persone che ella abbia ammesso all’uso o al godimento della cosa.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 9 luglio – 14 ottobre 2019, n. 25779 Presidente Travaglino – Relatore Cricenti Fatti di causa L.C. ha concesso in locazione un immobile a E.M. , la quale saltuariamente concedeva l’uso del bene a D.R. , che ne disponeva per esercitarvi il mestiere di cartomante. Il 26.2.2010 è divampato un incendio nell’appartamento in questione, probabilmente originato dal difettoso funzionamento di una macchina del caffè attaccata alla spina e lasciata accesa. La locatrice proprietaria dell’immobile ha dunque citato in giudizio la conduttrice, E.M. , nonché la signora D.R. , in quanto era emerso che, al momento dell’incendio, nell’appartamento c’era quest’ultima. Il Tribunale ha ritenuto la responsabilità della conduttrice in base all’art. 1588 c.c. e della occupante D. in base all’art. 2051 c.c., ed ha liquidato a favore della locatrice una somma complessiva pari a 12.318,00 Euro anziché quella originariamente richiesta di 38.937,42 Euro. La D. ha proposto appello deducendo la propria estraneità al fatto, e comunque contestando l’ammontare dei danni subiti, ma i giudici di secondo grado hanno confermato integralmente la decisione delle prime cure. Ricorre la D. con quattro motivi. V’è controricorso della locatrice. Ragioni della decisione 1.- La decisione impugnata conferma la qualificazione del fatto operata dal giudice di primo grado, che ha ritenuto la responsabilità della conduttrice in ragione dell’art. 1588 c.c., e quella della occupante in ragione dell’art. 2051 c.c Conferma hanno altresì avuto le statuizioni sul quantum, ritenuto sufficientemente provato dai documenti versati in atti, ed esclusa la compensazione con la cauzione iniziale. 2.- La ricorrente propone quattro motivi. Con il primo lamenta violazione dell’art. 2051 c.c. obiettando di non poter essere considerata custode del bene ai sensi di quella norma, per via della temporanea e saltuaria disponibilità che ne aveva, su concessione della conduttrice. Con il secondo motivo contesta la parte della decisione di primo grado violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. , in quanto richiamata in appello, o quivi confermata, che ha ritenuto la conseguente custodia ex art. 2051 c.c. dell’impianto elettrico da cui è originato l’incendio, da parte sempre della ricorrente, la quale invece obietta che la custodia dell’impianto elettrico compete al proprietario locatore. Conseguentemente la censura investe anche il regime dell’onere della prova, ripartito dai giudici di appello in conseguenza della norma di riferimento sulla responsabilità art. 2051 c.c. . Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. in tema di preventivi di spesa, ossia del loro valore probatorio, e con il quarto motivo omesso esame di un fatto controverso che altro non sarebbe se non quello costituito dall’avvenuto pagamento da parte della compagnia di assicurazione del danno subito. 3.- Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe tutti gli altri. Come accennato, la corte ritiene che il danno da incendio della cosa locata vada attribuito alla occupante, la ricorrente, in quanto era lei presente in quel momento nell’immobile, in ciò confermando la qualificazione della responsabilità di quest’ultima come responsabilità da custodia, già ritenuta tale dal giudice di primo grado. Questa tesi è erronea ed ha condotto alla erronea attribuzione di responsabilità in capo alla ricorrente, che invece deve dirsene estranea. Va ricordato che l’art. 2051 c.c. attiene ai danni che la cosa provoca ai terzi, per difetto di custodia invece si applica l’art. 1588 c.c. quando i danni sono provocati alla cosa ad opera di chi la detiene Cass. 15721 / 2015 . È dunque da escludersi, in primo luogo, che l’occupante dell’immobile cui il conduttore abbia concesso l’uso momentaneo o anche continuativo della cosa locata, possa rispondere nei confronti del locatore, se la cosa subisce un incendio, ai sensi dell’art. 2051 c.c., posto che, come detto, tale norma attiene esclusivamente ai danni causati dalla cosa ai terzi, e non già a quelli che il conduttore causa alla cosa stessa. Ciò detto, e posto che alla fattispecie è riferibile, per contro, l’art. 1588 c.c. si applica chiaramente il comma 2 di tale norma, che rende il conduttore responsabile nei riguardi del locatore dell’incendio della cosa locata, anche se causato da persone che egli abbia ammesso, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa. La responsabilità ricade sul conduttore, essendo imputabile a lui la scelta di consentire l’uso della cosa a terzi, ed ovviamente nella misura in cui egli vi abbia, per l’appunto, acconsentito, ed il godimento da parte di terzi non sia avvenuto senza il suo consenso o contro la sua volontà Cass. 12706/2015 Cass. 19185/2003 . Risulta pacifico che la ricorrente utilizzava, tra l’altro saltuariamente, l’immobile, con il consenso della conduttrice, che deve dunque ritenersi l’unica responsabile del danno subito dalla locatrice per l’incendio del bene locato. Il ricorso va dunque accolto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda nei confronti di D.R. . Condanna la controricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 3200,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali, ponendo a carico della L. altresì le spese dei giudizi di merito, fatte, in quei giudizi, gravare sulla odierna ricorrente.