La prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati in solido decorre dall’avvenuto pagamento

Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2055 c.c., la prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall’avvenuto pagamento e non già dal giorno dell’evento dannoso, poiché, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto al regresso non può essere fatto valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione.

La fattispecie. Nel caso in esame, il Tribunale di Milano aveva rigettato il ricorso presentato da una società avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danno nei confronti di un istituto di credito, il quale aveva ordinato il pagamento di un assegno non trasferibile ma contraffatto sia nel nome del beneficiario che nel quantum . L’istituto di credito chiedeva il rigetto della pretesa attorea, chiamando in garanzia la banca negoziatrice. Quest’ultima costituendosi in giudizio, eccepiva la prescrizione dell’azione di manleva sollevata dalla banca trattaria. La Corte d’Appello di Milano riformava la sentenza del Giudice di prime cure e, accogliendo la domanda di manleva, ravvisava una responsabilità solidale, seppur in diversa misura, in capo sia alla banca trattaria 1/3 che alla banca negoziatrice 2/3 . Avverso tale sentenza, la banca negoziatrice proponeva ricorso per cassazione sostenendo l’improcedibilità dell’azione di regresso presentata dalla banca trattaria per decorrenza del termine di prescrizione. La banca trattaria proponeva a sua volta controricorso. Responsabilità solidale di banca trattaria e banca negoziatrice. La Corte d’Appello di Milano, conformandosi ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di assegni alterati, riconosceva una responsabilità solidale in capo ai due istituti di credito per omesso controllo delle regolarità formali del titolo. A parere della Corte territoriale, la banca negoziatrice avrebbe dovuto effettuare un controllo circa il soggetto legittimato alla riscossione dell’assegno, mentre la banca trattaria avrebbe dovuto accertarne l’irregolarità e bloccarne la riscossione. La Suprema Corte pur ritenendo anch’essa la sussistenza di responsabilità solidale in capo alle due banche, fornisce una differente argomentazione. La stessa, richiamando l’articolo 43, comma 2, l. a. secondo cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento , chiarisce che è già insita nell’articolo la responsabilità congiunta di banca girataria e trattaria. In particolare, quest’ultima, quando l’assegno le viene rimesso in stanza di compensazione, è tenuta a rilevare la sua eventuale alterazione o falsificazione usando la diligenza media. Responsabilità ex articolo 2055 c.c. e diritto di regresso. La Suprema Corte ha ritenuto corretto l’assunto sostenuto dalla banca controricorrente. Per cui, essendo stato accertato che nel caso di specie vi è una responsabilità solidale tra i due istituti di credito, ben potrà dirsi applicabile il disposto di cui all’articolo 2055, comma 2, c.c. colui che ha risarcito il danno, ha diritto di regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa . La domanda di manleva presentata dalla banca trattaria era finalizzata a far valere il proprio diritto di regresso nei confronti della banca negoziatrice. Come giustamente asserito dalla Corte di Appello, essendo i due istituti di credito solidalmente responsabili del danno arrecato, la banca trattaria ha pieno diritto di manleva nei confronti della banca negoziatrice. Decorrenza del termine ordinario di prescrizione. Il ricorso presentato dalla banca negoziatrice era incentrato sulla corretta interpretazione dell’articolo 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere . Il dies a quo da cui doveva iniziare a decorrere il termine di prescrizione, a parere della ricorrente, era quello in cui veniva denunciato il fatto dannoso, con la necessaria conseguenza che essendo decorsi dieci anni, l’azione di regresso era ormai prescritta. Da quando decorre il termine di prescrizione per l’esperimento della domanda di manleva? Questo è l’interrogativo su cui la Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi. Orbene, alla luce del combinato disposto degli artt. 2055 e 2935 c.c. il ricorso della banca negoziatrice è stato rigettato in toto. Gli Ermellini hanno statuito che il momento iniziale dal quale decorre il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto di regresso non decorre dal verificarsi dell’evento dannoso, bensì dal momento dell’avvenuto pagamento finché non si è verificato l’evento estintivo dell’obbligazione”, ossia il pagamento, nulla avrà a che pretendere un coobbligato in solido nei confronti dell’altro.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 30 aprile – 11 ottobre 2019, n. 25698 Presidente Genovese – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - Auchan s.p.a. conveniva in giudizio Unicredit s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro, 51.146,51, oltre interessi, per aver disposto il pagamento di un assegno bancario contraffatto, nell’importo e nel nome del beneficiario. L’assegno, secondo quanto dedotto, era stato emesso nel 1998, con clausola di non trasferibilità, da B. s.r.l., dante causa di Auchan, per l’importo di L. 49.033.469 a favore di Rochi Supertoys s.r.l. sul conto aperto presso Cariverona s.p.a. poi Unicredit . Il titolo era stato posto all’incasso alterato nell’importo L. 99.033.469 in luogo di L. 49.033.469 , oltre che nel nominativo del creditore cartolare L.P.F. anziché Rochi Supertoys s.r.l. . Unicredit si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice e domandando la chiamata in causa della banca negoziatrice, per esserne manlevata. Quest’ultima si costituiva aderiva alla tesi difensiva di Unicredit ed eccepiva la prescrizione dell’azione di manleva. Il Tribunale di Milano respingeva la domanda di Auchan. 2. - Questa proponeva appello, in esito al quale, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte distrettuale di Milano dichiarava la responsabilità di Unicredit per il pagamento dell’assegno bancario e la condannava al pagamento della somma di Euro 51.146,51, oltre interessi. Accoglieva, poi, la domanda di manleva, respingendo l’eccezione di prescrizione riteneva, in particolare, che il termine prescrizionale decorresse dal momento in cui Auchan aveva fatto valere il proprio diritto al risarcimento del danno con due diffide dirette alla banca trattaria risalenti, rispettivamente, al 14 settembre 2004 e al 30 agosto 2006. Pertanto dichiarava la Cassa di Risparmio di Civitavecchia obbligata a tenere indenne Unicredit dagli esborsi che questa fosse tenuta a sostenere nei confronti di Auchan per effetto della resa pronuncia ciò in misura di due terzi, reputando che la responsabilità per omesso controllo fosse riferibile in misura maggiore alla banca negoziatrice . 3. - Contro tale pronuncia ricorre per cassazione Intesa Sanpaolo incorporante la Cassa di Risparmio di Civitavecchia . Hanno notificato controricorso Unicredit e Auchan. Intesa e Unicredit hanno depositato memoria. Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. - Col primo motivo è lamentato l’omesso esame ci un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti. Rileva l’istante che la Corte territoriale, nell’accogliere, nei propri confronti, la domanda di manleva, avrebbe mancato di considerare la diffida intimata da B. s.r.l. in data 6 maggio 1998, la quale era di per sé idonea a far decorrere il termine prescrizionale. Col secondo mezzo viene denunciata la violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c Ad avviso della ricorrente, male avrebbe fatto la Corte territoriale ad ancorare la decorrenza della prescrizione alle due comunicazioni di Auchan del 14 settembre 2004 e del 30 agosto 2006 infatti - assume - l’art. 2935 c.c. ha riguardo alla sola possibilità legale di esercizio del diritto, risultando perciò irrilevante l’impossibilità di fatto di agire determinata dall’incertezza, ancorché incolpevole, nell’identificazione del debitore. 2. - I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, non sono fondati, anche se la motivazione della sentenza impugnata è da correggere a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 4. La Corte di appello ha nella sostanza riconosciuto, sia in capo alla banca girataria per l’incasso che in capo alla banca trattaria, una responsabilità per l’omesso controllo delle regolarità formale del titolo cfr. sentenza impugnata, pag. 9 , rilevando, poi, che tale responsabilità andava riconosciuta in misura inferiore per Unicredit la quale si trovava ad operare in stanza di compensazione, dove affluiscono i titoli scambiati fra gli istituti aderenti e già sottoposti ad un primo vaglio della banca negoziatrice, sulla cui diligenza il sistema si trova a fare naturale affidamento . In tal senso, la Corte di merito ha nella sostanza ha accertato che il danno prodottosi fosse ascrivibile sia alla condotta della banca negoziatrice, che aveva reso possibile la riscossione dell’assegno da parte di soggetto non legittimato, sia alla banca trattaria, alla quale era dunque riconducibile un concorrente comportamento negligente idoneo ad integrare gli estremi del fatto causalmente rilevante per la determinazione dell’evento dannoso, giacché il diligente compimento di tale verifica avrebbe condotto all’accertamento della irregolarità dell’assegno e al blocco del medesimo, scongiurando, così, l’addebito dell’importo portato dal titolo di credito sul conto corrente del traente. Come è noto, infatti, l’art. 43, comma 2, L. Ass. R.D. n. 1736 del 1933 , nell’attribuire la responsabilità a colui che paga a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, si riferisce sia alla banca girataria che alla banca trattaria, essendo quest’ultima tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l’eventuale alterazione o falsificazione, quando ciò sia verificabile con la diligenza media Cass. 18 marzo 2010, n. 6624 Cass. 26 gennaio 2016, n. 1377 . La Corte di appello ha dunque riconosciuto che i due istituti di credito fossero solidalmente responsabili anche se in diversa misura, per il differente grado di responsabilità, come si è visto del danno lamentato la responsabilità solidale della banca negoziatrice e della banca trattaria, in caso di alterazione dell’assegno è esplicitamente affermata da Cass. 9 febbraio 1999, n. 1087 e da Cass. 28 luglio 2000, n. 9902 . È corretto allora l’assunto della controricorrente Unicredit, secondo cui, venendo in questione una responsabilità solidale, la domanda di manleva della banca trattaria era intesa a far valere il proprio diritto di regresso. Trova dunque applicazione il principio per cui nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2055 c.c., la prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall’avvenuto pagamento e non già dal giorno dell’evento dannoso, poiché, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto al regresso non può esser fatto valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione Cass. 3 novembre 2004, n. 21056 Cass. 29 agosto 1995, n. 9100 . Ciò comporta che il fatto di cui si assume l’omesso esame la diffida del 1998 sia da considerare non decisivo per il giudizio e che risulti vana qualsiasi discettazione sulla portata precettiva dell’art. 2935 c.c., in assenza di deduzione circa il maturarsi del decennio di prescrizione dall’avvenuto pagamento da parte di Intesa Sanpaolo. 3. - Il ricorso è rigettato. 4. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra la ricorrente e Unicredit. Tra Intesa e Auchan nulla deve invece disporsi, dal momento che l’impugnazione investe il solo capo della pronuncia che riguarda la manleva, onde non vi è soccombenza della ricorrente nei confronti della controricorrente da ultimo indicata. La notificazione del ricorso per cassazione ad Auchan deve ritenersi del resto effettuata, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., con la mera efficacia di una provocatio ad agendum, onde consentire l’unicità del procedimento di impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Unicredit, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.