Ragazzino imprudente investe con la bici un bimbo di 4 anni: genitori colpevoli

Madre e padre del giovane ciclista devono provvedere al risarcimento dei danni subiti dal piccolo centrato dalla bici. Evidente per i Giudici la loro colpa, consistente nel non avere vigilato adeguatamente sul figlio e nel non avergli fornito una adeguata educazione.

Se il figlio è vivace e addirittura già emancipato, nonostante la tenera età – appena 7 anni –, va comunque ritenuta certa la colpa della madre e del padre per il comportamento imprudente da lui tenuto e che ha arrecato danno a un bambino di 4 anni. Fissando questo principio, i giudici hanno inchiodato due genitori alle loro responsabilità per non avere né educato adeguatamente né tenuto sotto controllo il figlio che in un parco ha investito con la propria bici un bambino Cassazione, ordinanza n. 24907/19, sez. VI Civile, depositata oggi . Autonomia. Il fattaccio si verifica nel maggio del 2003 nella provincia di Napoli. All’interno di un parco un bambino di 4 anni – Vincenzo, nome di fantasia –, che cammina tenuto per mano dalla madre, viene investito da una bici guidata da un ragazzino di 7 anni – Carlo, nome di fantasia – e riporta una frattura al gomito sinistro con postumi permanenti . L’incidente ha un inevitabile strascico giudiziario e si trasforma in una battaglia tra i genitori dei due bambini. Così, mamma e papà di Vincenzo accusano i ‘colleghi’ per la condotta imprudente del figlio Carlo. Ebbene, per i Giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’appello, è evidente la responsabilità della madre e del padre di Carlo, che vengono perciò condannati a pagare il risarcimento dei danni subiti da Vincenzo. Decisivo è il riconoscimento della loro ‘culpa in educando’. Su questo punto concordano anche i giudici della Cassazione. Inutile si rivela il ricorso proposto dal legale della coppia e centrato sull’osservazione che l’illecito compiuto da Carlo in sella alla propria bici è stato commesso nella sua sfera di autonomia, la cui attività era sottratta al costante controllo dei genitori . Irrilevante anche la sottolineatura che l’incidente è avvenuto all’interno di un parco, in bui il bambino svolgeva solite attività di svago e che quindi risultava impossibile per i genitori vigilare il figlio . Educazione. In premessa viene ricordato che si è valutata come negligente la condotta di guida della bicicletta da parte di Carlo, condotta che ha determinato lo scontro con Vincenzo . A fronte di questo dato incontestabile, legittimamente, osservano i giudici della Cassazione, si è ritenuta evidente la responsabilità dei genitori per non avere impartito al figlio una educazione sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione e per non avere svolto una vigilanza adeguata in relazione all’età, all’indole e al carattere del figlio . Allargando l’orizzonte, poi, viene preso in considerazione anche il tema – presentato dalla difesa – della precoce emancipazione dei minori, frutto del costume sociale . Su questo fronte i magistrati spiegano che tale presunta precoce emancipazione non può né escludere né attenuare la responsabilità dei genitori , i quali, anzi, hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terze persone nella loro vita di relazione e debbono rispondere delle carenze educative a cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 aprile – 4 ottobre 2019, numero 24907 Presidente Frasca – Relatore Pellecchia Rilevato che 1. Nel 2004, Ra. Scomma e Ro. Ma., nella qualità di genitori esercenti la podestà genitoriale sul minore Lu. Sc., convenivano in giudizio, Pa. Do. e Lu. Ca., per essere risarciti di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali subite dal figlio di 4 anni, in seguito al sinistro verificatosi in data 06/05/2003. La parte ricorrente esponeva che il minore Lu. Sc., mentre era tenuto per mano dalla madre, veniva investito dalla bicicletta condotta da Anumero Do., di anni omissis , figlio dei convenuti. A seguito dell'incidente, Lu. Scomma riportava lesioni personali frattura gomito sinistro dalle quali erano derivanti postumi permanenti. Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto della domanda. Il Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Marano, con sentenza numero 502 del 09/05/2012, accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti al pagamento del risarcimento dei danni subiti dal minore Lu. Sc., con refusione delle spese di lite in favore del procuratore degli attori. Avverso tale sentenza i coniugi Do. Ca. proponevano rituale appello, chiedendone l'integrale riforma. 2. La Corte di appello di Napoli, con sentenza numero 1378/2018 del 16/03/2018, rigettava l'appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio in favore degli appellanti, ritenendo sussistente la culpa in educando ex art. 2048 dei genitori di Anumero Do 3. Avverso tale pronuncia, Pa. Do. e Lu. Ca., propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ra. Scomma e Ro. Ma. resistono con controricorso. 4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 380-bis cod. procomma civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. 1 ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che 5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore. 6. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la Violazione dell'art. 2048 c.comma in relazione all'art. 360 numero 3 c.p.c. in riferimento alle conseguenze derivanti dall'assenza di prova certa in ordine alle modalità dell'evento, nonché alla falsa applicazione dell'art. 2048 c.comma concernente la responsabilità genitoriale . La Corte non avrebbe interpretato correttamente l'art. 2048, il quale presuppone l'esistenza di un fatto illecito commesso dal figlio minore. Nel caso di specie, parte ricorrente ritiene che non si sia raggiunta la prova dell'illiceità dell'accaduto. Inoltre, si sostiene che la responsabilità genitoriale, prevista dal 2048 c.c., fondata su una presunzione di cupla in educando o in vigilando, verrebbe superata quando l'illecito del figlio minore sia commesso nell'ambito della sua sfera di autonomia, la cui attività è sottratta al costante controllo dei genitori. Pertanto, essendo il sinistro avvenuto all'interno di un parco, in cui il bambino svolgeva solite attività di svago, risultava impossibile per il genitore vigilare il proprio figlio. 6.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente si duole della Violazione e falsa applicazione degli artt. 352, 357, 115 e 116 c.p.comma 2697 c.c., omessa e contraddittoria motivazione su di un punto controverso del giudizio artt. 360 numero 3 e numero 5 c.p.c. . La Corte avrebbe commesso un'ulteriore violazione dell'art. 2048, nella parte in cui ritiene che l'evento si sia verificato per unica e sola responsabilità del piccolo Anumero Do Si sostiene che non si sarebbe raggiunta prova certa della causazione dell'evento dannoso, il cui onere è a carico degli attori. Il Giudicante non avrebbe soddisfatto le condizioni di cui all'art. 2697 c.comma nel ragionamento logico-giuridico articolato nella impugnata sentenza, nonché di quelle di cui all'art. 116 c.p.comma in quanto lacunosa e contraddittoria. 7. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto volti ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei dati processuali e a contestare sul piano meramente fattuale al di là della veste formale conferita alla censura il contenuto della motivazione della sentenza di appello che appare, di converso, immune da vizi logico-giuridici. Sono anche fuori dai limiti posti da Cass. S.U. 8053-8054/2014, e si traducono in una critica generica alla sentenza d'appello, peraltro diretta ad ottenere una rivalutazione dei fatti, attività che oltrepassa i limiti del sindacato di legittimità. La Corte di cassazione ha più volte affermato che il vizio di motivazione deducibile con il ricorso ex art. 360 c.p.comma numero 5, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato al giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, essendo riservati esclusivamente al Giudicante l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e la scelta fra le risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, con l'unico limite di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento od a confutare ogni deduzione difensiva Cass. 1554/2004 129/2004 16034/2002 . Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell'art. 360 c.p.comma numero 5 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza , nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili , nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, numero 19881 . Inoltre i motivi sarebbero comunque inammissibili per violazione dell'art. 366 numero 6 c.p.comma Cass. S.U. numero 7161/2010 Cass. S.U. numero 28547/2008 Cass. numero 19157/12 Cass. numero 22726/11 Cass. numero 19069/2011 . Invero, non è dato riscontrare vizi dell'iter argomentativo della sentenza di appello, avendo il giudice interpretato correttamente la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità genitoriale ex art. 2048, applicandola al caso di specie. Infatti sulla base dell'istruttoria, il giudice del merito ha valutato come negligente la condotta di guida della bicicletta da parte del Do. che ha determinato lo scontro con il minore Scomma Lu. ed ha ritenuto, sulla base dei principi di questa Corte, i genitori responsabili di non aver impartito al figlio un'educazione sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione né di aver svolto una vigilanza adeguata in relazione all'età all'indole e al carattere del figlio. La precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l'art. 2048 cod. civ. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile Cass. numero 3964/2014 . Né alcun rilievo ha la sentenza Cass. numero 10516/2017 indicata nella memoria ex art. 378 c.p.comma depositata dai ricorrenti in quanto il giudice del merito ha accertato il nesso causale tra la condotta del Do. e l'evento dannoso senza che ci sia stata alcuna interruzione dello stesso. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.300,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.