Perdita della capacità lavorativa specifica del fallito in un sinistro: quanto spetta alla curatela?

Nelle ipotesi ove la curatela fallimentare subentri nella richiesta del danno patrimoniale subito dal fallito in un sinistro stradale, e sia stata accertata una corresponsabilità nella relativa causazione, anche il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, dallo stesso danneggiato subito, deve essere attribuito alla curatela stessa in misura inferiore, ricalcolato sulla base delle ascritte percentuali di colpa, e quindi con minore esborso da parte della compagnia.

Lo ha stabilito la III Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 23983 depositata il 26 settembre 2019. La vicenda. Un uomo citava in giudizio la compagnia di assicurazione designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale, asserendo la responsabilità di un veicolo rimasto non identificato. Più in dettaglio, l’attore si era visto costretto ad eseguire una manovra di emergenza in quanto il veicolo non identificato aveva invaso la corsia dal medesimo percorsa, pertanto il mezzo dallo stesso condotto aveva urtato il guard-rail della mezzeria opposta. L'assicurazione contestava la domanda formulata dall’uomo, affermando l'inesistenza del veicolo antagonista e l'inattendibilità dell'unico testimone escusso, quindi assumendo l’esclusiva responsabilità dell’attore per aver perso il controllo della propria vettura, a cui si era aggiunto il mancato utilizzo le cinture di sicurezza. L’intervento volontario. Nel giudizio incardinato dall’attore in veste di danneggiato nel sinistro stradale, interveniva volontariamente la curatela del fallimento dell’impresa individuale facente a lui capo, chiedendo il risarcimento, in proprio favore, del danno patrimoniale subito dall'uomo per perdita della capacità lavorativa. Il verdetto in primo grado. Il Tribunale accoglieva le domande formulate dall’attore e dalla curatela intervenuta, condannando la compagnia di assicurazione convenuta a risarcire - all’uomo il danno non patrimoniale, - alla Curatela fallimentare il danno patrimoniale. L’accertamento della corresponsabilità in appello. La Corte d'Appello riformava parzialmente la sentenza di prime cure, accertando un concorso di colpa, in capo al danneggiato, pari al 40%, quindi ricalcolando gli importi della liquidazione del danno in favore dello stesso, mentre confermava la somma, per il danno patrimoniale, già liquidata in primo grado a favore della Curatela fallimentare. Il ricorso della compagnia. In sede di legittimità, la compagnia di assicurazione ha denunciato la violazione dell'articolo 1227, comma 1, c.c. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” , per la contraddittoria attribuzione della globalità del risarcimento del danno patrimoniale, pur in presenza del dichiarato concorso di colpa, dell’uomo, nel sinistro. Più in dettaglio, la Curatela fallimentare era subentrata nella richiesta del danno patrimoniale subito dal fallito, quindi la compagnia di assicurazione ha rilevato che, essendosi statuito che l’uomo fosse corresponsabile nella causazione dell’incidente stradale nella misura pari al 40%, di conseguenza anche l’importo del danno patrimoniale, dal medesimo subito, per la perdita della capacità lavorativa specifica, doveva essere attribuito alla Curatela fallimentare in misura pari al 60% non al 100% , e quindi con minore esborso da parte della stessa società di assicurazione ricorrente. Il ricalcolo degli importi in base alla percentuale di corresponsabilità. La III Sezione Civile della Corte di Cassazione, condividendo la tesi esposta dalla compagnia di assicurazione, ha chiarito che il riconoscimento integrale del danno patrimoniale, confermato dalla Corte d’Appello, non risulta congruente con l'affermazione della responsabilità concorsuale di ambedue i conducenti e con l'individuazione di un concorso colposo pari al 40% a carico del danneggiato. Il collegio di legittimità, cassando la pronuncia di seconde cure sul punto, ha pertanto condannato la compagnia di assicurazione a corrispondere, in favore della Curatela fallimentare, il minor importo, pari al 60% rectius, percentuale di responsabilità ascritta al veicolo antagonista anziché del 100%.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 11 giugno – 26 settembre 2019, n. 23983 Presidente Amendola – Relatore Sestini Fatti di causa M.A. agì in giudizio nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate in un sinistro stradale avvenuto il 29.10.2009 per asserita responsabilità di un veicolo rimasto non identificato che, invadendo la corsia percorsa dall’attore, l’aveva costretto ad una manovra di emergenza a seguito della quale l’auto del M. era andata ad urtare il guard-rail della mezzeria opposta . La Generali Italia s.p.a. contestò la domanda sostenendo l’inesistenza del veicolo antagonista e l’inattendibilità dell’unico teste escusso ed assumendo l’esclusiva responsabilità del M. per aver perso il controllo della sua vettura e per non aver usato le cinture di sicurezza. Nel giudizio intervenne volontariamente la Curatela del Fallimento M.A. impresa individuale richiedendo il risarcimento, in proprio favore, del danno patrimoniale subito dal M. . Il Tribunale di Latina, Sez. Distaccata di Terracina accolse entrambe le domande, condannando la società convenuta a risarcire al M. il danno non patrimoniale liquidato in 859.764,00 Euro, oltre accessori e alla curatela fallimentare il danno patrimoniale, nella misura di 414.417,09 Euro. Provvedendo sul gravame proposto dalla Generali Italia, la Corte di Appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza, accertando un concorso colposo del 40% a carico del M. , liquidando il danno non patrimoniale in 741.764,51 Euro previa esclusione dell’aumento di 1/3 per danno morale che era stato applicato dal primo giudice sul danno calcolato sulla base delle tabelle milanesi e personalizzato nella misura del 15% e riconoscendo all’attore la somma di 445.058,71 tenuto conto della riduzione conseguente al concorso colposo ha invece confermato nell’importo di 414.471,10 Euro il danno patrimoniale liquidato alla curatela fallimentare. Ha proposto ricorso per cassazione la Generali Italia s.p.a., affidandosi a due motivi ha resistito M.A. con controricorso contenente ricorso incidentale basato su tre motivi di cui il primo articolato in due sotto-motivi ad esso ha resistito, con controricorso, la Generali Italia. Il M. ha depositato memoria. Ragioni della decisione QUESTIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DALLA CONTRORICORRENTE AL RICORSO INCIDENTALE. 1. Circa l’asserito difetto, nella procura rilasciata dal M. , dei requisiti della posteriorità alla sentenza e della specialità, si osserva che l’indicazione contenuta nella procura giudizio-procedura ad oggetto ricorso x cassazione, contro Generali Italia s.p.a. n. q. + 1 consente di ritenere che il rilascio è stato successivo alla notifica del ricorso per cassazione da parte della Generali Italia e, quindi, alla sentenza e che il mandato di assistenza e difesa comprendeva la facoltà di proporre sia il controricorso che il ricorso incidentale, quali atti integranti esercizio della difesa rispetto al ricorso principale. 2. Circa la mancanza di data nella procura, deve considerarsi che, in quanto spillata e facente corpo unico col controricorso/ricorso incidentale, la stessa non poteva che essere coeva ad esso cfr. Cass. n. 15538/2015 , considerata anche la sequenza degli atti controricorso/ricorso incidentale-procura-relata 3. Quanto, infine, alla dedotta carenza di interesse del M. a proporre il controricorso e il ricorso incidentale non essendo il detto M. parte contro cui il ricorso è diretto , deve ritenersi che il difetto di interesse, al pari della perdita della capacità processuale del fallito relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, abbia carattere relativo e possa essere eccepito solo dal curatore laddove come nel caso la curatela non abbia dimostrato il proprio interesse a resistere in giudizio cfr. Cass. n. 13991/2017 e Cass. n. 27277/2016 . IL PRIMO MOTIVO DEL RICORSO INCIDENTALE. 4. È preliminare l’esame del primo motivo del ricorso incidentale che, investendo l’individuazione della responsabilità, è idoneo a incidere sull’interesse alla proposizione del ricorso principale attinente alla misura percentuale di risarcimento del danno patrimoniale da riconoscere alla Curatela fallimentare . Detto motivo -che è articolato in due punti e denuncia sub 1 la violazione e/o falsa e/o errata applicazione e/o interpretazione degli artt. 2697 e 1227 c.c. e sub 2 la violazione e/o falsa e/o errata applicazione e/o interpretazione degli artt. 2054, 2697 e 1227 c.c. censura la sentenza impugnata per avere ritenuto il concorso colposo del M. con affermazioni contrastanti col tenore degli artt. 1227, 2054 e 2697 c.c. e, in particolare, per avere posto a carico del danneggiato un onere probatorio sulla condotta del medesimo, segnatamente in merito alla velocità dallo stesso tenuta che incombeva sul danneggiante. 4.1. Il motivo è infondato, in quanto, a prescindere dal tenore di alcune espressioni di dubbia pertinenza, la ratio portante della decisione risulta immune dai vizi denunciati deve infatti considerarsi che la Corte ha affermato che -la testimonianza resa dal F. confermava il coinvolgimento di un’auto non identificata ma rimane va senza alcuna prova l’insieme della dinamica del sinistro che deve comprendere sia la situazione precedente che quella successiva all’evento, essendo ben noto come di un dato evento sono possibili anche più cause tra loro concorrenti e con diversa incidenza causale - l’aver dimostrato che l’auto che veniva in senso opposto a quello dell’appellato M. avesse invaso la corsia di quest’ultimo nulla dice sul comportamento di guida antecedente dell’appellato - non avendo a disposizione alcun elemento che era onere dell’appellato fornire per poter attribuire l’evento per intero al fatto dell’ignoto automobilista , è necessario ritenere che all’evento -e alle sue conseguenze abbia concorso anche il danneggiato che non ha provato di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l’evento . La ratio decidendi è dunque fondata sull’assunto che l’accertamento della responsabilità del conducente del mezzo non identificato non comporta, di per sé sola, la prova della esclusività di tale responsabilità laddove le modalità del sinistro non siano state del tutto chiarite, con la conseguenza che la non esaustività del quadro probatorio consente al giudice di presumere l’esistenza di condotte colpose del danneggiato, che non ha assolto all’onere di provare l’esclusiva responsabilità dell’altro conducente. Tale assunto appare corretto atteso che, in ambito di responsabilità extracontrattuale, grava sull’attore/danneggiato l’onere di provare la responsabilità del convenuto, con la conseguenza che il deficit probatorio sulla esclusività di tale responsabilità giustifica la presunzione che anche la condotta del danneggiato abbia concorso a determinare l’evento. La regola non subisce eccezioni nel caso di azione promossa nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada giacché l’intervento, nella eziologia del sinistro, di un veicolo rimasto sconosciuto non implica affatto l’addebitabilità del fatto in via esclusiva allo stesso cfr. Cass. n. 10762/1992 . Non ricorrono, pertanto, le violazioni denunciate, nè sotto il profilo dell’erroneo riparto dell’onere probatorio nè sotto quello dell’affermazione della necessità di ridurre il risarcimento in caso di ritenuto concorso colposo del danneggiato. IL RICORSO PRINCIPALE. 5. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1 per gravemente contraddittoria attribuzione del 100% del risarcimento del danno patrimoniale in presenza di dichiarato concorso di colpa del danneggiato, con carenza di motivazione in violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 premesso che la Curatela era subentrata nella richiesta di risarcimento del danno patrimoniale subito dal M. , la ricorrente rileva che, essendosi statuito che quest’ultimo è corresponsabile del sinistro al 40% , anche il danno patrimoniale da lui subito per la perdita della capacità lavorativa specifica doveva essere attribuito alla Curatela nella misura del 60%, ossia nella minor somma di Euro 248.682,66 . 6. Col secondo motivo, la ricorrente ribadisce la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e nullità della sentenza per assoluta inesistenza della motivazione, su fatto decisivo e controverso tra le parti, sotto il profilo della individuazione della percentuale di responsabilità nella causazione del danno patrimoniale . 7. I motivi da esaminare congiuntamente sono fondati il riconoscimento integrale del danno patrimoniale non è congruente con l’affermazione della responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti e con l’individuazione di un concorso colposo del 40% a carico del M. la Generali Italia andava pertanto condannata a risarcire il danno nella sola misura del 60%, con esclusione della quota di danno ascrivibile alla condotta dello stesso danneggiato nella cui posizione è subentrata la Curatela . 8. Cassata dunque la sentenza sul punto, può provvedersi alla decisione nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto con condanna della Generali Italia a pagare alla Curatela il minor importo di 248.682,66 Euro, oltre accessori come indicati nella sentenza impugnata. GLI ALTRI MOTIVI DEL RICORSO INCIDENTALE. 9. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., nonché del D.Lgs. n. 205 del 2005, artt. 138 e 139 rectius 209/2005 sotto il profilo della errata applicazione del principio di onnicomprensività ed unitarietà del danno non patrimoniale il ricorrente si duole che la Corte abbia riformato la statuizione di primo grado che aveva riconosciuto, oltre alla personalizzazione del 15% sulla liquidazione tabellare anche l’applicazione di un aumento pari ad 1/3 per danno morale , violando il criterio della onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale. 9.1. Al riguardo, la Corte ha ritenuto che il primo Giudice fosse incorso in duplicazione risarcitoria di voci di danno già comprese nella liquidazione tabellare e che a fronte di una percentuale di aumento tabellare massima del 25% la decisione di limitare la personalizzazione al 15% per poi aumentare la somma già liquidata di un terzo è sicuramente procedimento non corretto . 9.2. Il motivo è inammissibile per genericità della formulazione e -comunque infondato atteso che non risulta adeguatamente illustrato quanto sia stato dedotto a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, nè vengono specificamente indicate le ragioni che giustificherebbero il riconoscimento di un danno ulteriore rispetto a quello avente base organica e liquidato secondo i noti criteri tabellari , non emergendo pertanto che ricorra l’ipotesi di un pregiudizio non avente base medico-legale, tale da giustificare la separata valutazione e liquidazione di un danno morale cfr. Cass. n. 7513/2018 . 10. Il terzo motivo conseguente illegittimità ed erroneità dei motivi 7 e 8 della sentenza della Corte di Appello di Roma è inammissibile per genericità delle censure concernenti la quantificazione del danno, tenuto conto anche della rivalutazione e degli interessi applicabili , in quanto non indica in alcun modo le norme che sarebbero state violate, di cui finisce per rimettere a questa Corte l’individuazione altrettanto inammissibile è l’ultima censura concernente le statuizioni in punto di compensazione delle spese in quanto fondata sul mero assunto che il giudizio di secondo grado dovesse avere un esito diverso da quello cui è pervenuta la Corte di Appello. 11. Attesa la mancata resistenza da parte della Curatela del Fallimento M. , sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese fra la stessa e la Generali Italia. Nei rapporti fra la ricorrente principale e il M. , le spese seguono, invece, la soccombenza. 12. Sussistono, in relazione alla posizione di M.A. , le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, cassa in relazione e, decidendo nel merito, condanna la Generali Italia s.p.a. a pagare alla Curatela del Fallimento M.A. la somma di Euro 248.682,66, oltre interessi come indicati nella sentenza impugnata confermata la liquidazione delle spese processuali effettuata nei gradi di merito, compensa le spese del presente giudizio fra la ricorrente principale e la Curatela fallimentare, mentre condanna il M. al pagamento delle spese in favore della Generali Italia s.p.a., liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.