Riconosciuto il danno catastrofale se la vittima è lucida, anche se solo per poche ore

Nella vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita, la capacità giuridica è riconoscibile soltanto in favore di un soggetto esistente. I danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili jure hereditatis, sono il danno biologico c.d. danno terminale, dunque la lesione del bene della salute - consistente nei postumi invalidanti che caratterizzano il periodo intercorrente tra l’evento lesivo e il decesso - per la configurabilità del quale è necessario il protrarsi di un apprezzabile lasso di tempo, da accertarsi nel caso concreto, trattandosi di danno conseguenza ed il danno morale c.d. soggettivo c.d. catastrofale o da lucida agonia , consistente nella sofferenza sopportata dalla vittima nel comprendere l’inevitabilità della fine imminente.

Anche in questo caso, trattandosi di danno-conseguenza, l’accertamento dell’ an presuppone la prova della cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della fine . Ai fini del riconoscimento del danno catastrofale, due ore e mezza costituiscono quell’apprezzabile lasso di tempo previsto dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 15350/15. Infatti, in tale lasso di tempo, la vittima è inserita nel sistema giuridico come soggetto capace” di essere titolare di diritti. Tale in sintesi il contenuto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23153/19, depositata il 17 settembre, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. Il motivo di ricorso la lucidità è l’elemento essenziale per la configurabilità del danno catastrofale. Il motivo di ricorso in cassazione attiene alla violazione in sentenza di appello, degli artt. 2056 e 2059 c.c In particolare, si censura l’esclusione, in sentenza, del diritto al risarcimento jure hereditatis del danno morale catastrofale subito dal defunto in quanto avente motivazione apparente, errata o, comunque, incompleta . L’esclusione del diritto è motivata con l’assenza di un lasso di tempo adeguato sarebbe trascorso troppo poco tempo fra l’evento lesivo e la morte, perché possa configurarsi il danno e dunque la trasmissibilità agli eredi del diritto al relativo risarcimento . Il ricorrente afferma invece che elemento centrale dell’analisi della sentenza di appello avrebbe dovuto essere la lucidità della vittima tra l’evento lesivo e la morte. Nel caso di specie, afferma ancora il ricorrente, è provato, e non contestato dalle altre parti, che la vittima era deceduta dopo più di due ore di agonia, e che durante tale lasso di tempo era rimasta perfettamente lucida, consapevole della drammaticità della situazione che stava vivendo, con conseguente configurabilità di un danno morale o da lucida agonia . La sentenza di appello, nel rigettare la richiesta, richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 15350/15 , affermando che nel caso concreto manca il lasso di tempo apprezzabile ivi menzionato, senza fare alcun riferimento all’elemento della lucidità. L’accoglimento del ricorso ammesso il danno catastrofale se vi è lucidità, anche per poco più di due ore. La Corte accoglie il ricorso con il seguente percorso logico-giuridico. Come risulta dall’ excursus dei più recenti approdi giurisprudenziali, anche a Sezioni Unite cioè Cass. SS. UU. n. 15350/15 , alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene avente natura non patrimoniale nella misura in cui ella sia ancora in vita. Infatti, si afferma che nella vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita, la capacità giuridica è riconoscibile soltanto in favore di un soggetto esistente conseguentemente, afferma la Corte, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili jure hereditatis , sono i seguenti. Il danno biologico c.d. danno terminale, dunque la lesione del bene della salute - consistente nei postumi invalidanti che caratterizzano il periodo intercorrente tra l’evento lesivo e il decesso - per la configurabilità del quale è necessario il protrarsi di un apprezzabile lasso di tempo, da accertarsi nel caso concreto, trattandosi di danno conseguenza la giurisprudenza è vasta la sentenza qui cita Cass. n. 1877/06, Cass. n. 15491/14, Cass. n. 22228/14, Cass. n. 23183/14 . L’altro danno risarcibile alla vittima e trasmissibile jure hereditatis è il danno morale c.d. soggettivo c.d. catastrofale o da lucida agonia , consistente nella sofferenza sopportata dalla vittima nel comprendere l’inevitabilità della fine imminente. Anche in questo caso, trattandosi di danno-conseguenza, l’accertamento dell’ an presuppone la prova della cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della fine i precedenti citati sono numerosi Cass. n. 6754/11, Cass. n. 7126/13, Cass. n. 13537/14 . La sentenza in commento richiama recenti precedenti Cass. n. 5684/16 e Cass. n. 21060/16 conformi alla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 15350, nei quali viene distinto il danno biologico terminale dal danno psicologico-morale, e affermato che, ai fini del riconoscimento del danno biologico terminale, elemento rilevante è il trascorrere del tempo tra la lesione e il decesso, mentre non ha importanza la presenza della lucidità della vittima, presupposto al contrario essenziale per il riconoscimento del danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico per tali decisioni ciò che rileva ai fini del riconoscimento del danno morale catastrofale è l’intensità della sofferenza morale, a prescindere dall’apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso Cass. n. 21060/16 e nel danno biologico terminale, il lasso di tempo secondo Cass. n. 22541/17 sono sufficienti tre ore e mezza è ritenuto elemento essenziale. Se, osserva la sentenza in commento, le Sezioni Unite nella sentenza n. 15350 affermarono, come da orientamento costante, la necessità ai fini del riconoscimento del danno jure hereditatis , che il decesso non si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo, in quanto viene meno il soggetto cui sia riferibile il danno e al cui patrimonio sia acquisibile il credito risarcitorio, ove, come nel caso di specie, invece, un certo lasso di tempo tra l’evento e il decesso esiste, il discorso cambia infatti, la persona è inserita nel sistema giuridico come soggetto capace” di essere titolare di diritti mantenendo la capacità giuridica, ex art. 2 con la sussistenza di un danno rapportato alla durata del tempo che separa la lesione – inferita a soggetto titolare di capacità giuridica - dalla morte, evento che, giuridicamente, sopprime la capacità giuridica . Dunque, si continua, nell’intervallo di tempo tra la lesione ed il decesso sussiste sempre un danno biologico strictu sensu inteso, al quale può aggiungersi un danno morale dato dalla consapevolezza dell’imminente decesso. Si utilizza il verbo ausiliare potere” perché tale ultimo danno esiste in caso di coscienza della vittima. La Corte conclude dunque di volere dare continuità all’orientamento giurisprudenziale espresso di recente dalla sentenza n. 26727/18, e cioè di voler dare rilievo all’elemento della lucidità e dunque alla risarcibilità di entrambi gli aspetti del danno, quello biologico e quello psicologico-morale e sottolinea, infine, come nel caso di specie due ore e mezza non integrano l’assenza di tempo indicato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite del 2015. Dunque, il ricorso è accolto con rinvio al giudice del merito che dovrà verificare se la vittima era lucida tanto da perlomeno fortemente temere la morte imminente e l’abbandono dei congiunti.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 aprile – 17 settembre 2019, n. 23153 Presidente Frasca – Relatore Positano Rilevato che con atto di citazione notificato il 5 marzo 2004, R.G. e V.B. convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Fermo, M.G. e la società [] Srl, unitamente alla compagnia Levante Assicurazioni S.p.A., per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti, deducendo che il giorno 29 dicembre 1995 il loro prossimo congiunto, R.I. , era deceduto a causa delle lesioni subite dallo schiacciamento provocato dal veicolo motopala di proprietà della società [] Srl, condotto dal M. si costituiva la società Carige Assicurazioni, già Levante Nord Italia S.p.A., eccependo l’inoperatività della polizza stipulata dalla società in relazione al luogo ed alle modalità di accadimento dell’evento nel merito contestava ogni responsabilità e chiedeva il rigetto della domanda ritenuta superflua l’attività istruttoria alla luce della documentazione in atti, la causa veniva decisa con sentenza non definitiva del 30 dicembre 2006 e con successiva sentenza definitiva del 12 luglio 2008 con la quale il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 190.000 in favore di R.G. , e di Euro 180.000 in favore di V.B. , a titolo di danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale, riconoscendo altresì il danno patrimoniale da compensare con la rendita Inail con atto di citazione del 28 settembre 2009, R.G. e V.B. proponevano appello avverso le sentenze del Tribunale. Si costituivano le parti convenute contestando l’impugnazione. M. e l’assicuratore Carige spiegavano appello incidentale, il primo con riferimento alla liquidazione del danno riconosciuto a controparte iure proprio, al fine di ottenere la riduzione della liquidazione in proporzione al grado di colpa del deceduto nella causazione del sinistro la seconda, riguardo alla responsabilità della società da ritenere del tutto assente, ovvero prospettando un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art. 1227 c.c., con conseguente restituzione di quanto corrisposto in esecuzione delle sentenze appellate interrotto il processo a seguito della dichiarazione di fallimento della società [] Srl, che non si costituiva nella prosecuzione del giudizio, la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 27 settembre 2016, rigettava l’impugnazione principale e quella incidentale, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del grado avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione, R.G. e V.B. , affidandosi a un unico motivo. Resiste con controricorso Amissima Assicurazioni S.p.A., già Carige Assicurazioni S.p.A. Considerato che con l’unico motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2056 e 2059 c.c., da parte della sentenza di appello, laddove rigettava il secondo motivo di impugnazione principale, escludendo il diritto degli eredi del defunto R.I. al risarcimento iure hereditatis del danno morale catastrofale subito dal defunto a causa della morte avvenuta dopo diverse ore dal sinistro stradale, escludendo la configurabilità del danno in capo alla vittima e la conseguente trasmissione in favore degli eredi, con motivazione apparente, errata o, comunque, incompleta. In particolare, il giudice di appello avrebbe escluso la risarcibilità di tale voce di danno ritenendo che il lasso temporale intercorso tra l’evento lesivo e la morte, pari a circa due ore e mezza, era troppo breve per la configurabilità del danno. Il punto centrale per la liquidazione di tale pregiudizio avrebbe dovuto essere, al contrario, la condizione di lucidità della vittima durante lo spazio di tempo tra l’incidente e il decesso. Nel caso di specie sarebbe provato, e non contestato dalle altre parti, che il giovane R. era deceduto dopo oltre due ore di lucida agonia, a causa di una emorragia determinata dal fatto di essere stato trafitto all’inguine con un gancio di un autotreno, mentre cercava di aiutare un’altra persona rimasta bloccata con il proprio mezzo. Durante questo intervallo, la vittima era perfettamente lucida, tanto da avere chiesto al conducente del veicolo di spostarsi in avanti con la pala. Pertanto, avrebbe certamente percepito, in tutta la sua drammaticità, la condizione che stava vivendo, con conseguente configurabilità di un danno morale terminale o da lucida agonia la Corte d’Appello ha rigettato la richiesta di danno catastrofale rilevando esclusivamente che il periodo di sopravvivenza in vita della vittima, pari a circa 2.30 ore dall’evento, non configurava l’apprezzabile lasso di tempo di cui a Cass. Sezioni Unite n. 15350 del 2015, senza alcun riferimento al profilo decisivo della lucidità e della capacità di percezione della drammaticità della condizione e della prossimità della morte come è noto, all’esito degli ultimi approdi giurisprudenziali anche a Sezioni Unite Cass. S.U. 15350/2015 , alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene avente natura non patrimoniale, nella misura in cui la stessa sia ancora in vita. Nella vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita, la capacità giuridica è riconoscibile soltanto in favore di un soggetto esistente art. 2 c.c. . Pertanto, i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili jure hereditatis , possono consistere a nel danno biologico cd. danno terminale determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all’exitus. L’accertamento del danno conseguenza è questione di fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l’evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un apprezzabile lasso temporale Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del 08/07/2014 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014 b nel danno morale cd. soggettivo cd. danno catastrofale o da lucida agonia , consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima paura o paterna d’animo sopportato dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l’ineluttabile fine-vita. Trattandosi di danno-conseguenza, l’accertamento dell’ an presuppone la prova della cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014 su tale tema, tra gli arresti giurisprudenziali massimati, conformi a Cass. S.U. 15350/2015 vanno segnalate Cass. Sez. 3, 23 marzo 2016 n. 5684 e Cass. Sez. 3, 19 ottobre 2016 n. 21060, che definiscono la distinzione tra il danno biologico e il danno psicologico-morale propri della fase terminale della vita rilevando che il diritto al risarcimento del danno biologico terminale è configurabile - e quindi trasmissibile jure hereditatis - ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la morte, essendo irrilevante che durante tale periodo la vittima abbia mantenuto lucidità, presupposto invece del diverso danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico, oggetto del presente ricorso e già rinvenibile, in S.U. 11 novembre 2008 nn. 26772 e 26773, come sofferenza che si prova per la consapevole percezione dell’ineluttabile approssimarsi della morte per quest’ultimo danno - secondo le decisioni in esame - rileva il criterio dell’intensità della sofferenza patita a prescindere dall’apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso quando ricorre l’ipotesi di morte cagionata dalla lesione , come nel caso di specie, è risarcibile il danno biologico terminale qualora le lesioni siano separate dalla morte da un apprezzabile lasso di tempo , danno questo che la vittima subisce anche se non è cosciente e che è trasmissibile jure hereditatis da ultimo Cass. sez. 3, 27 settembre 2017 n. 22541, non massimata, ha affrontato un caso in cui un incidente stradale era avvenuto di mattina alle ore 9.30 e la persona che ne era rimasta lesa era deceduta alle ore 13 dello stesso giorno dall’intervento delle Sezioni Unite del 2015, questa sentenza desume che alla vittima è risarcibile la perdita di bene non patrimoniale nella misura in cui la stessa sia ancora in vita, presupponendo la vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita la capacità giuridica riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente ai sensi dell’art. 2 c.c., comma 1 sono pertanto trasmissibili jure hereditatis il danno biologico cosiddetto terminale - nel senso dei postumi invalidanti che hanno caratterizzato il periodo di vita intercorso tra la lesione e l’exitus, periodo che deve costituire un apprezzabile lasso temporale sulla scorta, tra l’altro, di Cass. sez. 3, 31 ottobre 2014 n. 23183, Cass. sez. 3, 28 ottobre 2014 n. 22228 e Cass. sez. 3, 8 luglio 2014 n. 15491 -, e il danno morale cosiddetto soggettivo, cioè il danno catastrofale, ovvero lo stato di sofferenza spirituale od intima paura o paterna d’animo sopportato dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l’ineluttabile fine vita trattandosi di danno-conseguenza, l’accertamento dell’ an presuppone la prova della coerente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine come già puntualizzato da Cass. Sez. 3, 13 giugno 2014 n. 13537 in linea con l’orientamento costante di questa Corte, viene esclusa, in quella decisione, la risarcibilità del danno da perdita del bene vita qualora il decesso si verifichi immediatamente - venendo meno allora il soggetto cui sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio può essere acquisito il relativo credito risarcitorio - o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali in tal caso sussistendo la mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo, in base a S.U. 15350/2015. Profilo, questo, non rilevante nel caso in esame altro invece è il caso di chi subisca delle lesioni mortali che però producono l’effetto esiziale a una distanza di tempo da quando si verificano. In questo caso durante l’intervallo di tempo la persona è inserita nel sistema giuridico come soggetto capace di essere titolare di diritti mantenendo la capacità giuridica, ex art. 2 con la sussistenza di un danno rapportato alla durata del tempo che separa la lesione - inferita a soggetto titolare di capacità giuridica dalla morte - evento che, giuridicamente, sopprime la capacità giuridica nell’intervallo temporale tra la lesione mortale e la morte, matura sempre un danno biologico stricto sensu ovvero danno al bene salute , come rileva Cass. 22541/2017, già citata e a questo, può aggiungersi un danno morale peculiare, improntato alla fattispecie, ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica definita agonia derivante dall’avvertita imminenza dell’exitus se, infatti, nel tempo che intercorre tra la lesione e il decesso, la persona non è in grado di percepire la sua situazione, e in particolare l’imminenza della morte, il danno non patrimoniale sussistente è riconducibile soltanto alla species biologica se, invece, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge, sostanzialmente quale ulteriore accessorio della devastazione biologica stricto sensu, un peculiare danno morale terminale questa Corte intende dare continuità all’orientamento sopra espresso e da ultimo ribadito, con ampia motivazione, da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26727 del 2018, precisando che nella fattispecie in cui le risultanze processuali dimostrino che la persona sia rimasta lucida nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dalla lesione al diritto alla dignità della persona umana art. 2 Cost. , deriva la risarcibilità del danno non patrimoniale, che sussiste sia sotto il profilo stricto sensu biologico, sia sotto il profilo psicologico morale . Non è infatti sostenibile che la sofferenza umana possa essere un elemento giuridicamente irrilevante, vale a dire che l’assenza di sofferenza umana sia un elemento privo di utilità nel caso di specie lo spatium temporis appare tutt’altro che il brevissimo tempo cui si riferiscono le Sezioni Unite nell’intervento del 2015, per escluderne il rilievo ai fini risarcitori, trattandosi di alcune ore. Il giudice del rinvio, sulla base delle risultanze istruttorie, verificherà se la vittima era lucida, e quindi percepiva la sua tremenda situazione, tale da non poter non indurre quantomeno il forte timore della morte imminente e lo strazio per l’abbandono dei congiunti. Elementi, questi, che dovranno essere specificamente tenuti in conto nell’eventuale determinazione del quantum risarcitorio ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto la sentenza va cassata con rinvio, atteso che la Corte territoriale, dunque, ha violato come denuncia il motivo in esame - l’art. 2043 c.c., nell’escludere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale rappresentato dall’agonia del R. sotto il profilo psicologico-morale del danno catastrofale, come diritto insorto in capo a quest’ultimo quando era dotato di capacità giuridica, e pertanto trasmesso jure hereditatis agli eredi. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.