Risarcito il danno morale se, dal fatto noto, emerge la sofferenza patita dalla vittima del sinistro

Deve essere riconosciuto anche il risarcimento del danno morale laddove, dall’analisi del fatto noto allegato, emerga con evidenza e immediatezza la sofferenza interiore soggettiva patita da colui che abbia riportato lesioni a seguito di incidente stradale.

Così ha deciso la Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 23146/19, depositata il 17 settembre. Sinistro stradale. Il Tribunale di Napoli condannava una società assicuratrice e il proprietario di un motoveicolo al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma di € 9.961,84 in favore della vittima di un sinistro stradale che, essendo trasportato sulla motocicletta di proprietà del convenuto, aveva riportato delle lesioni. La Corte d’Appello di Napoli condannava la società assicuratrice al pagamento di € 11.158,38 oltre interessi e rilevava la responsabilità del proprietario del motoveicolo, riconoscendo in capo all’attore anche il danno da cenestesi lavorativa. Tuttavia, la Corte territoriale confermava il rigetto della richiesta di risarcimento del danno morale soggettivo poiché, pur riconoscendo l’autonoma risarcibilità del danno morale in caso di lesioni colpose e la sua non necessaria ricomprensione nel danno biologico, sottolineava che la sofferenza interiore soggettiva patita a livello emotivo dovesse essere allegata e provata nella su specificità, non essendoci alcuna automaticità parametrata al patito danno biologico, soprattutto nel caso in esame in cui si era trattato di lesioni micro-permanenti. Avverso la decisione il danneggiato propone ricorso in Cassazione lamentando che la Corte di merito abbia accertato un difetto di allegazione e prova nonostante il deposito di documentazione clinica attestante le lesioni patite consistenti, tra le altre, in fratture e una ferita lacerocontusa e non abbia tenuto conto dei forti dolori e delle sofferenze da queste derivanti. Risarcimento del danno morale patito. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, rileva che la Corte d’Appello pur avendo correttamente ritenuto che il danno morale patito debba essere allegato e provato, non ha fatto corretto uso dei paradigmi normativi in tema di presunzioni, non facendo discendere dal fatto noto indicato frattura rotula sx e piede sx ed uso di potente antidolorifico la necessaria conseguenza in termini di sofferenza morale e non valutando quindi che la situazione nell’immediatezza evidenziava una sofferenza a danno del ricorrente . Per questi motivi il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile -3, ordinanza 11 aprile – 17 settembre 2019, n. 23146 Presidente Frasca – Relatore Cigna Rilevato che Con ricorso 29-6-2007 B.A. adì il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, per sentir condannare L.A.C. e la Nuova Tirrena SpA al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza delle lesioni riportate in seguito ad incidente stradale accaduto il 25 ottobre 2006, allorquando il conducente del motoveicolo Aprilia, sul quale era trasportato, di proprietà del Lucignano, nel tentativo di evitare la collisione con altro veicolo, aveva perso il controllo del mezzo, andando ad urtare contro un palo posto al margine della carreggiata. L’adito Tribunale, nel contraddittorio con la sola società assicuratrice, condannò i convenuti, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di Euro 9.961,84 al netto dell’acconto di Euro 4.230,00 già corrisposto dalla detta società , oltre interessi. Con sentenza 27 luglio 2017, n. 3242, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello proposto da B.A. ed in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Groupama Assicurazioni SpA succeduta alla Nuova Tirrena al pagamento della somma di Euro 11.158,38, oltre interessi in particolare la Corte, per quanto rileva, nel confermare la responsabilità del Lucignano, ha riconosciuto all’attore il danno da cenestesi lavorativa , non riconosciuto dal primo Giudice, ed ha invece confermato il rigetto della richiesta di risarcimento del danno morale soggettivo a tale riguardo la Corte, pur riconoscendo l’autonoma risarcibilità del danno morale in caso di lesioni colpose come nella specie e la sua non necessaria ricomprensione nel danno biologico, ha evidenziato che tuttavia tale danno e, cioè, la sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo doveva essere allegato e provato, sia pure per presunzioni secondo nozioni di comune esperienza, nella sua specificità, non potendo ritenersi in re ipsa e non sussistendo alcuna automaticità parametrata al patito danno biologico, tanto più nel caso quale quello di specie di lesioni micro permanenti. Avverso detta sentenza B.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La Groupama Assicurazioni SpA e L.A.C. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alla parte ricorrente. Considerato che Con l’unico motivo il ricorrente denunzia - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2697 e 2927 c.c In particolare, pur concordando con la Corte territoriale in ordine alla necessità che il danno morale, lungi da poter essere considerato in re ipsa, debba essere allegato e provato anche con ricorso alle presunzioni nonché al notorio ed alle massime di esperienza , si duole che la Corte di merito abbia accertato un difetto di allegazione e prova nonostante il deposito di documentazione clinica attestante le lesioni patite certificato di pronto soccorso attestante la frattura della rotula sx, la frattura del piede sx, una ferita lacerocontusa suturata con punti e contusioni multiple, e cartella clinica attestante, tra l’altro, anche la somministrazione di potente antidolorifico e non abbia considerato che, secondo le nozioni di comune esperienza ed in base all’id quod prerumque accidit, un soggetto che abbia riportato dette fratture ed una vasta ferita suturata con punti non abbia sofferto forti dolori e sofferenze, da aggiungersi al danno biologico. Il motivo è fondato. La Corte, pur esattamente ritenendo che anche il danno morale soggettivo patito in conseguenza di lesioni personali deve essere allegato e provato, non ha fatto corretto uso dei paradigmi noi nativi in tema di presunzioni, non facendo discendere dal fatto noto indicato frattura rotula sx e piede sx ed uso di potente antidolorifico la necessaria conseguenza in termini di sofferenza morale e non valutando quindi che la situazione nell’immediatezza evidenziava una sofferenza a carico del ricorrente. Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, diversa composizione.