La pioggia rende scivolosa la banchina della metro: niente risarcimento per il capitombolo

Esclusa la responsabilità della società di trasporti. Respinta la pretesa avanzata dalla vittima del brutto capitombolo. Per i Giudici, difatti, la presenza di umidità in caso di pioggia è assolutamente ordinaria.

Pioggia e, di conseguenza, umidità sulla banchina della metropolitana. Elementi assolutamente ordinari, secondo i Giudici, e che quindi non possono porre sotto accusa la società di trasporti per il capitombolo subito da una cittadina in procinto di salire sul treno Cassazione, ordinanza n. 23189/19, sez. VI Civile, depositata oggi . Caduta non risarcibile. Scenario è la stazione Brenta della metropolitana milanese. Lì, nel febbraio del 2011, in una giornata piovosa, una donna, pronta a salire sul treno in transito, viene tradita dall’umidità presente sulla banchina e finisce rovinosamente a terra. Ripresasi fisicamente, la donna cita in giudizio l’Azienda trasporti milanesi, ritenendola colpevole per la mancanza di sicurezza della banchina, e presenta connessa richiesta di risarcimento. Per i Giudici del Tribunale la pretesa è legittima. Di parere opposto, invece, i Giudici della Corte d’Appello, i quali escludono la responsabilità dell’azienda e attribuendo la disavventura della donna a un mero caso fortuito , connesso alle condizioni climatiche di quella giornata. Posizione corretta, chiosano dalla Cassazione, quella assunta in Appello. No” definitivo, quindi, alla richiesta di risarcimento avanzata dalla donna. Decisiva l’osservazione che la presenza di umidità in una giornata di pioggia è del tutto ordinaria e ciò rende la situazione della banchina del tutto conforme alle condizioni normali che essa assume in caso di pioggia . Tutto ciò, concludono i Giudici del ‘Palazzaccio’, permette di escludere che la cosa si presentasse pericolosa, al di là di quanto connaturato all’uso pubblico in situazione di pioggia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 21 marzo – 17 settembre 2019, n. 23189 Presidente Frasca – Relatore Gianniti Rilevato che 1.Ca. Ca. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, riformando la sentenza n. 8949/2016 del Tribunale di Milano, ha rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti della società Azienda Trasporti Milanesi ATM s.p.a. , in relazione al sinistro occorsole in data 16/2/2011 presso la Stazione Brenta della Metropolitana Milanese allorquando, mentre si apprestava a salire sul treno in transito, era scivolata a causa della presenza di una sostanza liquida e viscida, che si trovava sulla banchina della predetta fermata metropolitana . 2. Ha resistito con controricorso l'Azienda. 3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. 4. In vista dell'odierna udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno dei rispettivi assunti. Considerato che 1. La Ca. con un unico motivo denuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di una norma di diritto, nonché per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Afferma che la Corte territoriale, pur avendo ricondotto i fatti di causa all'art. 2051 c.c., ha poi escluso la responsabilità dell'azienda convenuta affermando l'esistenza del caso fortuito. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la prova del caso fortuito nella specie non è stata raggiunta. Aggiunge che la Corte le ha contestato di aver con il suo comportamento concorso nella determinazione del caso fortuito sulla base di quanto riferito de relato dal teste De Fr. senza tuttavia precisare quale sarebbe stato detto suo comportamento e motivando in maniera insufficiente sulla dotazione di antiscivolo sulla banchina ove il sinistro si era verificato. Sostiene che era a carico dell'azienda convenuta dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire che la cosa determini pericolo. 2. Il ricorso, che deduce due censure, è inammissibile. 2.1. La censura in iure è manifestamente infondata, in quanto il vizio di sussunzione, che denuncia, è del tutto insussistente. La corte territoriale ha escluso che l'originaria allegazione della ricorrente cioè la presenza di macchie di vischiosità e dunque di una situazione anomala rispetto all'uso pubblico della cosa fosse stata dimostrata. La presenza di umidità, viceversa, in una giornata di pioggia, era del tutto ordinaria e tanto rendeva la situazione della res del tutto conforme alle condizioni normali che essa assume in caso di pioggia. Tanto basta ad escludere che la cosa si presentasse pericolosa al di là di quanto connaturato all'uso pubblico nella condizione di pioggia. I ragionamenti che svolge la ricorrente, citando precedenti che concernono situazioni estranee alle caratteristiche che la cosa era destinata ad assumere in caso di pioggia, sono del tutto privi di pertinenza, perché concernono la determinazione sulla cosa di condizioni eccezionali e la loro mancata rimozione da parte del custode. In definitiva, il motivo, pur essendo articolato in indiretta relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c, è finalizzato ad ottenere nella presente sede di legittimità una inammissibile rivisitazione del fatto, come ricostruito e valutato dalla Corte territoriale. 2.2. D'altra parte, il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione è stato erroneamente evocato, in quanto, a seguito della riforma del 2012 essendo stata pubblicata la sentenza impugnata dopo l'11/9/2012 , può essere denunciato l'art. 360 n. 5 c.p.c. soltanto nella formulazione vigente ed il giudizio di fatto, operato nei giudizi di merito - nel caso in cui si contesti la superficialità o le lacune nel ragionamento del giudice manifestato con la motivazione, come per l'appunto avviene nella specie - è soggetto a sindacato di legittimità soltanto laddove i giudizi di merito abbiano dato sul punto esiti contrastanti. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non si fa carico né di indicare quali siano stati detti esiti contrastanti e neppure di indicare quale sia il fatto storico essendo elementi istruttori sia il dedotto incedere a passo normale che la dedotta invisibilità della sostanza, sui quali la ricorrente ritorna in memoria , il cui omesso esame sarebbe stato decisivo ai fini del rigetto dell'appello. Donde l'inammissibilità anche di detto motivo. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte -dichiara inammissibile il ricorso -condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3900, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.