Strada dissestata, condizioni note alla vittima della caduta: nessuna colpa del Comune

Respinta definitivamente la richiesta di risarcimento presentata dalla vittima, protagonista di un capitombolo lungo una mulattiera. A inchiodarlo alle proprie responsabilità è la constatazione che egli era a conoscenza delle precarie condizioni della strada e l’ha percorsa senza le dovute cautele.

Pessime, purtroppo, e ben note le condizioni della strada – una mulattiera –, per altro scarsamente illuminata. Ciò rende illogica la condotta della persona che vi passa senza la dovuta cautela, e per giunta di notte, e finisce rovinosamente a terra. Di conseguenza, è priva di appigli, secondo i giudici, la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Comune per la caduta subita Cassazione, sentenza n. 17443/19, sez. III Civile, depositata il 28 giugno . Buca. Scenario della vicenda, risalente a qualche anno fa, è la Calabria. Nel territorio di un piccolo Comune in provincia di Cosenza un uomo è protagonista di una caduta, causata, a suo dire, dalla presenza sul manto stradale di una buca non visibile poiché coperta di foglie . Inevitabile la richiesta risarcitoria nei confronti dell’ente locale, richiesta che viene ritenuta legittima dal Tribunale che condanna il Comune a versare circa 45mila euro come ristoro economico in favore della vittima della disavventura. Di parere opposto, invece, la Corte d’Appello. In secondo grado, difatti, viene rilevato che la situazione di dissesto della strada – una mulattiera – era ben nota all’uomo, essendo quella da lui utilizzata per recarsi a casa della madre, e che, peraltro, lui la percorreva di notte e in condizioni di scarsa visibilità . In sostanza, secondo i Giudici, lo stato di dissesto della strada priva di illuminazione e di asfalto, coperta di buche e ricolma di acqua era immediatamente percepibile per chi vi transitava , e ancor di più per chi conosceva bene lo stato dei luoghi , come in questo caso. Di conseguenza, è ritenuto evidente che a causare l’incidente sia stato il soggetto danneggiato che, osservano i giudici, a mezzo dell’ordinaria diligenza resa necessaria dalle palesi e conosciute condizioni della strada, ben avrebbe potuto evitare la caduta . Cautela. Per la Cassazione va condivisa in toto la valutazione compiuta dai giudici d’Appello. Ciò comporta, ovviamente, la cancellazione definitiva di ogni ipotesi di risarcimento per la vittima della caduta. Decisiva è la constatazione che il grave stato di dissesto della strada era noto alla persona danneggiata. Questo dettaglio è fondamentale perché significa che l’uomo protagonista del capitombolo era consapevole delle condizioni della mulattiera e avrebbe dovuto adottare le cautele necessarie. Non averlo fatto, cioè avere scelto di percorrere in maniera imprudente quel tratto di strada, e per giunta in orario notturno – dopo mezzanotte –, rende la caduta non addebitabile al Comune.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 maggio – 28 giugno 2019, n. 17443 Presidente Vivaldi – Relatore Scoditti Fatti di causa 1. Da. Ca. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Paola il Comune di Longobardi chiedendo il risarcimento del danno determinato dalla caduta a causa della presenza sul manto stradale di una buca non visibile. Il Tribunale adito accolse la domanda condannando il Comune convenuto al pagamento della somma di Euro 45.453,38 oltre interessi. Avverso detta sentenza propose appello il Comune. Con sentenza di data 29 dicembre 2016 la Corte d'appello di Catanzaro accolse l'appello. 2. Osservò la corte territoriale, premesso che la violazione del dovere di cautela da parte del danneggiato in presenza di cosa potenzialmente pericolosa rappresenta caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, che ferma la situazione di dissesto della strada si trattava di una mulattiera era emerso che il Ca. ben conoscesse lo stato dei luoghi che percorreva peraltro di notte ed in condizioni di scarsa visibilità si trattava della strada che conduceva all'abitazione della madre del Ca. e che pur in mancanza di illuminazione lo stato diffuso di dissesto della strada priva di illuminazione e di asfalto, cosparsa di buche e ricolma di acqua tanto da non consentire il soccorso del Ca. mediante autovettura era immediatamente percepibile per chi vi transitava, vieppiù per chi conosceva bene lo stato dei luoghi. Concluse nel senso che causa del sinistro era stato il comportamento imprudente del danneggiato il quale, a mezzo dell'ordinaria diligenza resa necessaria dalle palesi e conosciute condizioni della strada, ben avrebbe potuto evitare la caduta. 3. Ha proposto ricorso per cassazione Da. Ca. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Con ordinanza di data 10 aprile 2018 è stato disposto dalla Sesta sezione civile il rinvio alla pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. Con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ Osserva il ricorrente, premesso che era obbligo del custode eliminare le situazioni di pericolo, che la corte territoriale non aveva valutato le risultanze istruttorie in base alle quali era emerso che il Ca. si recava in Longobardi solo una volta all'anno nel periodo estivo, che le buche non erano visibili perché coperte di foglie ed erano piene d'acqua e che la strada non era illuminata il passaggio del danneggiato era avvenuto dopo la mezzanotte . Aggiunge che tali circostanze fanno venir meno qualsiasi concorso del danneggiato ed escludono l'esistenza del caso fortuito. 2. Il motivo è inammissibile. Sotto le spoglie della denuncia della violazione di legge il ricorrente mira in realtà alla revisione del giudizio di fatto, senza passare peraltro attraverso la denuncia del vizio motivazionale, giudizio la cui valutazione è preclusa nella presente sede di legittimità. Il ricorrente si limita a giustapporre all'apprezzamento del giudice di appello una diversa ricostruzione del merito della controversia ed anche ove si ravvisi nella censura la denuncia di un omesso esame di fatti decisivi e controversi comunque non risulta rispettato l'onere processuale di indicazione del fatto storico , il cui esame sarebbe stato omesso, del dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del come e del quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività Cass. Sez. U. n. 8043 del 2014 . E' appena il caso di rilevare che la decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia di rilevanza della condotta del danneggiato nella fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 ce, comma 1 e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale v. Cass., 01/02/2018, n. 2477 Cass., 01/02/2018, n. 2478 Cass., 01/02/2018, n. 2479 Cass., 01/02/2018, n. 2480 Cass., 01/02/2018, n. 2481 Cass., 01/02/2018, n. 2482 . Il giudice di merito ha accertato che vi era un grave stato di dissesto della strada, noto al danneggiato. La circostanza della conoscenza da parte del Ca. dello stato dei luoghi, accertata dal giudice di merito, qualifica in senso particolare la fattispecie nel senso che, essendo il Ca. consapevole delle condizioni di dissesto, aveva il dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso. Per effetto della violazione del dovere di cautela si era interrotto pertanto, secondo il giudizio di fatto del giudice di merito, il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso. 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis, dello stesso articolo 13.