Sopravvisse tre giorni all’incidente e poi morì: troppo poco liquidare 2500 euro al giorno quale danno catastrofale

Il danno catastrofale è comprensivo sia del danno biologico da invalidità temporanea totale che di una componente di sofferenza interiore psichica di massimo livello.

Così la Terza Sezione Civile nell’ordinanza n. 16592/2019, depositata il 20 giugno 2019. Il fatto. Non sono bastate due sentenze di Corte d’Appello, ce ne vorrà almeno una terza. Quel che è peggio, l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel secondo giudizio d'appello è infatti lo stesso in cui era incorsa in occasione del primo. Nel primo caso, con decisione cassata dalla pronuncia n. 13198/2015, la Corte d'Appello aveva infatti liquidato in € 1000 il danno cosiddetto terminale o catastrofale” patito da un diciassettenne rimasto vittima di un incidente stradale e politraumatizzato, per i tre giorni di sopravvivenza prima della morte. La Corte di legittimità aveva annullato la sentenza di appello per l'irrisorietà delle somme liquidate. Nel nuovo giudizio d'appello è stata ritenuta, dai Giudici del rinvio, congrua la somma di euro 2500 al giorno, per un totale quindi di euro 7500. In tale liquidazione era inclusa sia la componente di danno biologico terminale, nella misura massima tabellare di euro 144 al giorno, per invalidità temporanea totale, e sia il risarcimento del danno catastrofe propriamente inteso, per la restante gran parte della somma liquidata. I genitori del ragazzo, non ritenendo congrua tale liquidazione, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza. Il danno catastrofale non è liquidabile tramite tabelle. La Terza Sezione ha accolto il ricorso decretando quindi la necessità di una terza pronuncia da parte della Corte d'Appello, ritenendo anche in questo caso la liquidazione del danno effettuata dal Giudice del rinvio non conforme ai principi affermati dalla cassazione in sede rescindente, peraltro corrispondenti a molti precedenti in materia di liquidazione del danno temporaneo si veda, per tutte, Cass. n. 21060/2016, pubblicata su queste pagine con commento dello scrivente , secondo cui il danno catastrofale, se pure temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte . Di conseguenza necessita di fattori di personalizzazione una simile sofferenza e va invece esclusa una liquidazione effettuata attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti tabelle generalmente predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti che siano, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso. La Terza Sezione della Cassazione ha altresì precisato che il danno catastrofale è comprensivo sia di un danno biologico da invalidità temporanea totale sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso sia di una componente di sofferenza interiore psichica di massimo livello danno catastrofale , correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, che deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità che tengano conto della sua particolare rilevanza ed entità . Nel caso di specie hanno errato i Giudici di merito a ritenere presumibile la insussistenza di una completa lucida consapevolezza dell'approssimarsi del fine vita da parte dell'adolescente laddove un diverso giudizio che doveva quindi essere tenuto come punto fermo! era già stato formulato nella precedente pronuncia della Corte di Cassazione, che aveva ritenuto invece sussistere tale consapevolezza nell'arco dei tre giorni in cui egli era rimasto in vita, già valutando come irrisoria la pregressa valutazione svolta dalla Corte territoriale. La Cassazione ha dunque ritenuto viziato sin dall'origine il giudizio di congruità espresso dalla Corte d'appello che risiedeva su una valutazione di minore intensità del danno da sofferenza psichica catastrofale che era già preclusa in virtù delle di costume espresso dalla Corte di Cassazione in sede rescindente.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 11 dicembre 2018 – 20 giugno 2018, n. 16592 Presidente Amendola – Relatore Fiecconi Rilevato che 1. Con ricorso notificato il 13 aprile 2017 C.A. e D.V.I. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 3845/16 pronunciata dalla Corte d’appello di Milano, depositata il 17 ottobre 2016, nei confronti di Axa ass.ni s.p.a. in relazione a un secondo giudizio di rinvio disposto da questa Corte, che con pronuncia n. 13198/2015 aveva annullato la precedente sentenza della Corte d’appello pronunciatasi sul danno alla persona di tipo terminale o catastrofale , subito dal figlio dei ricorrenti in prossimità del decesso, ritenuto dal giudice di legittimità essere stato liquidato in misura simbolica e irrisoria Euro 1.000,00 complessivi per tre giorni di agonia a fronte di una richiesta complessiva di Euro 100.000,00 avanzata dai genitori della vittima poli-traumatizzata , perché in palese contrasto con i criteri di cui all’art. 1226 c.c La Corte di legittimità aveva annullato la sentenza della Corte d’appello di Milano con rinvio sia per la parte relativa alla liquidazione del danno, a motivo della irrisorietà delle somme liquidate, sia per quanto riguarda la liquidazione delle spese del giudizio di rinvio. 2. La Corte d’appello adita quale giudice del rinvio ha quindi effettuato una nuova valutazione del danno morale e biologico temporaneo catastrofale , ritenendo i congrua la somma di Euro 2500,00 pro die, per un totale di Euro 7.500,00 ii inammissibile la domanda con cui i ricorrenti hanno chiesto la rifusione dell’ulteriore importo di Euro 4.117,83, pari al 50% delle spese del procedimento di appello, in quanto la statuizione del giudice del rinvio non aveva formato oggetto del ricorso per cassazione iii ha compensato quindi le spese del giudizio di rinvio tra le parti tenendo conto dell’esito della lite. 3. Il ricorso è affidato a tre motivi. La parte intimata non ha partecipato al giudizio di cassazione. Considerato che 1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 384, 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 414, 421, 1223, 1226, 2056 e 2697 c.c 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. La pronuncia della Corte d’appello è stata resa a seguito di un precedente annullamento da parte di questa Corte della decisione che aveva liquidato il danno catastrofale nella misura di Euro 1.000,00, con indicazione che il giudizio non si era conformato alle modalità di esercizio del potere equitativo del giudice di merito, sfociate in una liquidazione simbolica o irrisoria e priva della necessaria personalizzazione del danno terminale, in cui a una componente di danno da invalidità temporanea totale sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso può sommarsi una componente psichica danno catastrofale , sicché mentre nel primo caso può farsi riferimento alle tabelle di liquidazione del danno biologico relative alla invalidità temporanea, nel secondo caso la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo puro, che tenga conto della enormità del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, tanto da esitare nella morte . 1.3. Sul punto, la Corte di appello ha rilevato che, in considerazione dell’ontologica temporaneità del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale, il danno dovesse essere liquidato, in moneta attuale, in Euro 2.500,00 pro die” per i tre giorni di sopravvivenza della vittima, all’epoca diciassettenne, come ritenuto congruo dalla Corte di cassazione in un altro precedente Cass. 23183/2014 , sull’assunto che fosse del tutto irragionevole ipotizzare - in mancanza di documentazione sanitaria diversa dal referto di pronto soccorso che sarebbe stato onere degli attori produrre - che la vittima fosse rimasta lucida e consapevole della fine imminente per tutto il breve periodo della sua sopravvivenza . Nella liquidazione così globalmente effettuata pertanto era inclusa sia la componente di danno biologico terminale, rapportato nella misura massima tabellare di Euro 144,00 pro die, per invalidità temporanea totale, sia il risarcimento del danno catastrofale propriamente inteso, per la restante gran parte della somma liquidata. La Corte di merito, dunque, pur senza adottare il solo criterio tabellare dell’invalidità temporanea assoluta, ha applicato un criterio equitativo che ha ritenuto essere tutt’altro che irrisorio o simbolico rispetto ai valori tabellari riferiti alla mera invalidità temporanea totale, pari a 144,00/die o a quello indicato precedentemente in via forfettaria dalla sentenza cassata, pari a Euro 1000,00 in totale . 1.4. La conclusione cui è pervenuto il Giudice del rinvio si dimostra, ancora una volta, non conforme ai principi affermati nel dictum dalla Corte di cassazione in sede rescindente, reso in conformità a molti precedenti in materia di liquidazione del danno temporaneo di tipo catastrofale ex multis Cass. sez 3, sentenza 26727/2018 Cass., sez. 3, sentenza n. 5684/2016 Cass. sez.3 sentenza n. 21060/2016 Cass. SU 15350/2015 Cass. SU 26772/3- 2008 Cass. n. 18163/2007 Cass. n. 1877/2006 , ove si sottolinea che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte , evidenziando la necessità di tener conto di fattori di personalizzazione di una simile ò sofferenza, ed escludendo pertanto che la liquidazione possa essere effettuata attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all’evento dannoso . 1.5. Ai suddetti principi deve darsi continuità, con la precisazione che il danno catastrofale è comprensivo sia di un danno biologico da invalidità temporanea totale sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso sia di una componente di sofferenza interiore psichica di massimo livello danno catastrofale , correlata alla consapevolezza dell’approssimarsi della fine della vita, che deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità che tengano conto della sua particolare rilevanza ed entità. Pertanto, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo - denominato puro ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza. Ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo criteri di proporzionalità e di equità. 1.6. Nel caso concreto il ragionamento del Giudice del merito, in sede di rinvio, è stato influenzato dal fatto che ha ritenuto presumibile, in mancanza di idonea documentazione fornita dai ricorrenti, la insussistenza di una completa lucida consapevolezza dell’approssimarsi del fine vita da parte dell’adolescente, rimasto vittima di un incidente stradale e politraumatizzato, mentre un diverso giudizio era già stato formulato dalla Corte di cassazione che, nel cassare la sentenza per violazione di legge, aveva ritenuto sussistere tale consapevolezza nell’arco dei tre giorni in cui egli era rimasto in vita, e aveva già valutato come irrisoria la pregressa valutazione svolta dai Giudici di merito. Il ragionamento effettuato dalla Corte nel valutare come congruo l’importo di Euro 2.500,00 die è pertanto viziato all’origine, perché risiede su una valutazione di minore intensità del danno da sofferenza psichica catastrofale che era già preclusa in virtù del dictum espresso dalla Corte di cassazione in sede rescindente. 1.7. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione degli artt. 132, 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 1173 c.c. ove il giudice del rinvio ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione dell’importo di Euro 4.117,83. Sostengono i ricorrenti che la Corte d’appello abbia travisato l’effettiva domanda di restituzione di quanto versato a titolo di spese legali del giudizio d’appello, domanda che non era collegata alle spese di lite, ma che fa espresso riferimento al pagamento indebito, come condanna alle spese d’appello della sentenza n. 2124/2002 posta a carico delle parti, poi annullata. 1.8. Il motivo è infondato per una ragione diversa da quella esposta dalla Corte di merito, che tuttavia non comporta la necessità di dovere mutare il pronunciamento reso dalla Corte di merito. 1.9. Il punto è che sia la statuizione sulle spese adottata nel primo giudizio di appello che ha condannato i soggetti qui ricorrenti al pagamento di Euro 8235,66, sia quella adottata dalla Corte d’appello nel primo giudizio di rinvio sono state annullate a seguito dell’accoglimento dei motivi di ricorso concernenti la mancata primo giudizio di legittimità o insufficiente secondo giudizio di legittimità liquidazione del danno catastrofale così come deve intendersi annullata, a seguito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, la compensazione disposta dalla Corte d’appello nel secondo giudizio di rinvio, dopo la sentenza di annullamento resa nuovamente dalla Corte di cassazione. 1.10. D’altra parte è principio pacifico che allorché venga riformata in tutto o in parte la sentenza impugnata, è necessario procedere d’ufficio, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale cfr. Cass. n. 15506/2018 Cass. n. 9064/2018 . 1.11. Ciò significa, da un lato, che la pronuncia sulla restituzione delle spese pagate in esecuzione della prima sentenza d’appello - cassata in quanto connessa a quella sul governo delle spese processuali del secondo giudizio di appello - è stata anch’essa travolta dalla cassazione della relativa pronuncia e, dall’altro, che sulla domanda di restituzione, totale o parziale, delle somme pagate dai ricorrenti per spese processuali in esecuzione della sentenza pronunciata a seguito del primo giudizio di appello, dovrà provvedere la Corte d’appello nel giudizio di rinvio il terzo che andrà celebrato a seguito della presente decisione. 1.12. Poiché a norma dell’art. 384 c.p.c., u.c. non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto perché in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione , il motivo è da ritenersi infondato in ragione del rilievo che, nonostante l’apportata correzione della motivazione, è comunque corretta la scelta decisoria adottata dal giudice del merito. 2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 91, 277, 384, 112 e 115 c.p.c. e in relazione agli artt. 1226 e 20156 c.c. per avere provveduto a compensare le spese del giudizio di appello, tenendo conto del rifiuto della proposta transattiva formulata dalle compagnie assicuratrici. 2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorso, che imporrà alla Corte di rinvio di provvedere di nuovo sulle spese, sulla base dell’esito finale del giudizio. 3. Conclusivamente il ricorso è accolto quanto al primo motivo, e rigettato, in relazione, quanto al secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo conseguentemente la Corte cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia il procedimento alla Corte d’appello di Milano affinché, in diversa composizione, decida anche sulle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo rigetta il secondo motivo per quanto di ragione, e, assorbito il terzo motivo, cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché decida anche sulle spese.