Chi è il responsabile se il cartellone pubblicitario cade addosso all’utente della strada?

La responsabilità per i danni causati da cose in custodia, che opera anche nei confronti degli enti locali in relazione alle strade su cui vi è competenza comunale, è ravvisabile con riguardo alla causa concreta del danno pertanto, la P.A. è liberata dalla responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato causato da ragioni intrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, per avere questo esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento del custode.

Il contenuto degli obblighi di diligenza dev’essere dedotto dalla normativa, anche secondaria, che nel complesso li regolamenta. Il giudice di merito deve motivare la eventuale esclusione di responsabilità in base alla valutazione delle prove, fondata anche su presunzioni, che parta dalle normative applicabili al caso concreto. Tale in sintesi il contenuto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16295, depositata il 18 giugno 2019, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. Il caso. Una donna, mentre era alla guida del proprio motorino, veniva colpita da un cartellone pubblicitario per via di una fortissima folata di vento da qui l’azione civile di risarcimento danni nei confronti dell’ente Roma Capitale e della società che aveva la gestione del servizio di pubblicità sui cartelloni stradali, chiamata in causa. La domanda giudiziale era fondata sulla violazione dell’obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. e, in subordine, sulla norma generale sulla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c La tesi viene però respinta nei primi due gradi di giudizio, dove si riconosce esclusivamente la responsabilità della concessionaria, la quale viene condannata al pagamento della residua somma rispetto a quanto già corrisposto dall’Ente alla donna in via transattiva. In particolare, in grado di appello viene aumentato il quantum del dovuto a titolo risarcitorio. La ricostruzione degli obblighi di diligenza. In grado di Cassazione il ricorso è affidato a otto motivi viene accolto il primo, con assorbenza di tutti gli altri. Con tale censura, si contesta la violazione dell’art. 2051 c.c. secondo il ricorrente, la sentenza dell’appello, pur avendo riconosciuto la legittimazione passiva del Comune, ciononostante, ne esclude la responsabilità per omessa vigilanza ed invece, si afferma, l’impianto pubblicitario, pur affidato alla gestione della società, rimaneva nella custodia dell’ente, secondo la previsione dell’art. 14 c.d.s., nonché dello specifico dovere di vigilanza previsto nell’art. 28 della delibera comunale sulle affissioni. Ed invero, in primis la Corte richiama il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui il dovere di custodia sancito dall’art. 2051 c.c. vale anche per le pubbliche amministrazioni con riguardo ai beni demaniali, la cui responsabilità va accertata nel caso concreto, ed esclusa ove la stessa dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode tra tante, la sentenza cita Cass. 7805/2017 e Cass. n. 6703/2018 . In secundis , rileva che la Corte territoriale si è limitata ad applicare la norma codicistica senza coordinarla con le altre norme di rango secondario interessate, le quali sono l’art. 14 del codice della strada, l’art. 28 della delibera sulle affissioni, e l’art. 56 Reg. esecuzione e attuazione del Codice della Strada, richiamato dalla delibera che impone agli enti proprietari delle strade di vigilare sulla realizzazione ed il posizionamento dei mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Il generico richiamo alla giurisprudenza operato in sentenza si è quindi rivelato privo di significato rispetto alle peculiarità del caso concreto . Gli obblighi di diligenza dell’ente andavano dunque ricostruiti alla luce di tutte le norme volte a regolamentarli. Ne consegue dunque, che il contratto non libera affatto l’ente convenuto dal dovere di custodia. Era ragionevolmente esigibile nel caso concreto l’intervento riparatore del custode? Delineato dunque il quadro giuridico entro il quale il Comune doveva attivarsi diligentemente, la Corte passa verificare se, nel caso concreto come risultante accertato nella fase del merito, la dovuta diligenza vi è stata. Ed invero, il vento e gli altri elementi di fatto accertati nella fase del merito non liberano l’ente dalla responsabilità. Ebbene, viene escluso sin dal primo grado – la statuizione non è contestata e dunque è divenuta definitiva - che il vento possa considerarsi quale caso fortuito dunque, ai sensi dell’art. 2051 c.c., esso non è un fattore utile a scagionare il custode al contrario, il fatto che non si tratti di un elemento imprevedibile e eccezionale, costituisce un elemento a sostegno della esigibilità della condotta da parte dell’ente viene altresì escluso un ulteriore elemento, che avrebbe potuto escludere la responsabilità dell’ente o ridurne l’entità – e cioè un comportamento anomalo da parte della danneggiata resta dunque da valutare, conclude la Corte la cassazione è con rinvio al giudice del merito in diversa composizione , se alla luce dei fatti accertati, l’ente abbia rispettato i suoi obblighi di custodia sulle condizioni di gestione dell’impianto e sui pericoli che la accertata stratificazione dei manifesti avrebbe potuto provocare così come poi effettivamente è successo . Dunque, la decisione impugnata non ha tenuto conto dell’obbligo di vigilanza previsto nel caso specifico dalle norme. Del resto, osserva ancora la Corte, l’esclusione della responsabilità viene lì fondata solo sulla prova testimoniale secondo cui fino alle 13.30 l’incidente avveniva alle 17 i cartelloni erano ancora affissi tale elemento, che dovrebbe provare il breve lasso di tempo tra il distacco dalla struttura e l’incidente, osserva la Corte, non basta ad escludere l’esigibilità dell’obbligo di rimozione secondo quanto prescritto dal principio giurisprudenziale richiamato dalla Corte v. supra . La sentenza è quindi cassata con l’enunciazione del principio di diritto sinteticamente riportato in massima.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 febbraio – 18 giugno 2019, n. 16295 Presidente Travaglino – Relatore Di Florio Ritenuto Che 1. S.C. ricorre, affidandosi a sei motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale, aveva confermato l’esclusione di responsabilità di Roma Capitale per il sinistro stradale ascritto soltanto alla negligenza della Publigest Srl. 1.1. Per ciò che interessa in questa sede, l’odierna ricorrente aveva convenuto in giudizio l’ente locale per ottenere - ex art. 2051 c.c. ed, in subordine, ex art. 2043 c.c. - la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell’incidente verificatosi mentre si trovava alla guida del proprio motorino ed era stata investita da un cartellone pubblicitario che, staccatosi dall’insegna e caduto sulla strada pubblica, era stato scaraventato contro di lei da una fortissima folata di vento. 1.2. Il Tribunale, dinanzi al quale era stata chiamata in causa la Publigest Srl che aveva ottenuto in gestione dal Comune il servizio di pubblicità sui cartelloni stradali, condannò soltanto la società al pagamento di un importo che teneva conto della somma già corrisposta da Roma Capitale a titolo transattivo, assolvendo tuttavia l’ente locale dalle avverse pretese in quanto il fatto doveva essere ascritto soltanto alla condotta negligente della società. 1.3. La Corte territoriale ha confermato la sentenza in punto di responsabilità, aumentando l’importo dovuto a titolo risarcitorio. 2. Le parti intimate non si sono difese. 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte. Considerato Che 1. Tutte le censure proposte sono ricondotte all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 1.1. Con la prima, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2051 c.c. lamenta che la Corte territoriale, pur riconoscendo la legittimazione passiva del Comune, aveva escluso la sua responsabilità in relazione alla omessa vigilanza dell’impianto pubblicitario che, anche se affidato alla gestione della società, rimaneva comunque nella sua custodia in virtù dell’art. 14 C.d.S. ed in ragione dello specifico dovere di vigilanza derivante dall’art. 28 della Deliberazione n 289/1994 del Consiglio Comunale sulle affissioni. 2. Con gli altri motivi, lamenta la violazione a. dell’art. 2697 c.c., comma 2 si duole del fatto che la Corte non abbia affatto considerato che non era stato allegato dal Comune il caso fortuito e che, conseguentemente a tale omissione, doveva affermarsi la sua responsabilità oggettiva secondo motivo b. dell’art. 2043 c.c. per non aver applicato a carico del Comune il principio del neminem ledere e quindi la responsabilità per colpa derivante dall’art. 2043 c.c., visto che era stato dimostrato che la situazione di pericolo era stata constatata dai Vigili Urbani ben tre ore prima dall’incidente, senza che vi fosse stato alcun intervento per proteggere la strada terzo motivo c. dell’art. 14 C.d.S. che impone al Comune il dovere di manutenzione e vigilanza sulla viabilità con specifico obbligo di protezione anche per la fluidità e sicurezza della circolazione quarto motivo d. dell’art. 28 della Delibera sulle Affissioni del Consiglio Comunale di Roma n 289 del 1994 che conferiva specifici doveri di vigilanza sull’attività della Publigest che non erano stati mai assolti, concorrendo con ciò il Comune alla situazione di pericolo che aveva poi determinato l’incidente quinto motivo e. dell’art. 17, comma 5 della medesima delibera nella parte in cui regolava i rapporti interni fra il Comune ed i soggetti a cui era consentito di utilizzare gli impianti di proprietà comunale, e che prevedeva che il Comune si potesse rivalere sul concessionario in caso di condanna, con ciò sottendendo che la responsabilità, almeno solidale, dell’ente locale nei confronti del danneggiato fosse comunque configurabile sesto motivo . 2.1. Il primo motivo è fondato ed assorbe gli altri. Pacifica la legittimazione passiva di Roma Capitale, il ricorrente censura la statuizione della Corte territoriale che ne ha escluso la responsabilità per omessa custodia dell’impianto pubblicitario dal quale era derivato il danno alla S. , assumendo che l’affidamento in gestione di esso alla Publigest Srl valeva a far ritenere l’insussistenza della violazione del dovere di rimozione della situazione di pericolo, e che ha fondato tale decisione anche sul presumibile ridotto lasso temporale fra il momento del distacco dei cartelloni dalla struttura e quello dell’incidente. 2.2. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. cfr. Cass. 7805/2017 Cass. 6703/2018 . 2.3. Nel caso in esame la statuizione dei giudici di appello si fonda su una interpretazione della norma codicistica non coordinata con le disposizioni di rango secondario che risultano, invero, ignorate esse contribuiscono a dare contenuto ai doveri di diligenza dell’ente locale la cui responsabilità è stata esclusa attraverso un generico richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che risulta, però, privo di significato rispetto alle peculiarità del caso concreto. 2.4. Infatti, oltre all’art. 14 C.d.S., comma 1 invocato dal ricorrente che prevede genericamente per il Comune l’obbligo di manutenzione degli impianti strettamente pertinenti alla fluidità della circolazione, ricorre, nella fattispecie in esame, l’applicazione dell’art. 28 della delibera n 289/94 in materia di affissioni che richiama l’art. 56 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, il quale prevede che gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull’esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e buona manutenzione di essi . 2.5. Da ciò deriva che il contratto di gestione stipulato da Roma Capitale con la Publigest Srl, non liberava affatto l’ente locale dal dovere di vigilanza e quindi la custodia sulla corretta esecuzione di esso e dalla supervisione sulle situazioni complessive di pericolo che si potevano determinare. 2.6. E, premesso che risulta definitiva - in quanto non oggetto di censura - la statuizione del giudice di primo grado che ha ritenuto che il vento forte che ha sollevato i cartelli non fosse un evento imprevedibile o eccezionale cfr. la sentenza del Tribunale, pag. 6 primi tre cpv, richiamata in ricorso a pag. 8 e che ha fornito, con ciò, un elemento a sostegno dell’esigibilità della condotta dell’ente vigilante ed escluso altresì un comportamento anomalo della parte danneggiata, rimane da valutare l’interpretazione della norma riferita alla condotta dell’ente locale e la relativa responsabilità rispetto alla omessa vigilanza sulle condizioni di gestione dell’impianto e sui pericoli che la accertata stratificazione dei manifesti avrebbe potuto provocare e che ha poi concretamente determinato l’incidente . L’interpretazione dell’art. 2051 c.c. reso dalla Corte territoriale, pertanto, non ha tenuto conto del contenuto dell’obbligo di vigilanza, concretamente desumibile dalle disposizioni testè richiamate. E vale solo la pena di rilevare che, al riguardo, la valutazione della diligenza dell’ente locale risulta fondata su un’affermazione del tutto apodittica che ha escluso una violazione dei doveri di rimozione della situazione di pericolo essendo del tutto plausibile, come condivisibilmente affermato anche dal tribunale, che il distacco causato dal forte vento non potè che avvenire poco prima dell’incidente cfr. pag. 3, secondo cpv della sentenza anche tale argomentazione, fondata sulla deposizione del vigile urbano che ha soltanto riferito che - a fronte del sinistro avvenuto alle ore 17 - i manifesti, numerosi ed incollati gli uni sugli altri, erano ancora affissi all’impianto alle ore 13,30 cfr. pag. 22 del ricorso con richiamo alla sentenza di primo grado, pag. 5 risulta inidonea, di per se, a fondare una prova liberatoria riferibile alla sicura inesigibilità dell’obbligo di rimozione, secondo l’interpretazione dell’art. 2051 c.c. richiamata negli arresti di questa Corte sopra riportati. 2.7. Il primo motivo deve pertanto essere accolto e gli altri risultano tutti logicamente assorbiti. 3. La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che dovrà riesaminare la controversia alla luce del seguente principio di diritto La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., che opera anche nei confronti degli enti locali in relazione alle strade sulle quali esiste la competenza comunale, è configurabile con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta soltanto ove dimostri che l’evento sia stato determinato da ragioni estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. Il contenuto degli obblighi di diligenza deve essere desunto dalla complessiva normativa, anche secondaria, emanata al fine di regolamentarli . Il giudice di merito è tenuto a motivare sulla eventuale esclusione di responsabilità in base ad una valutazione delle prove, fondata anche sulle presunzioni, che prenda le mosse dalle premesse normative applicabili al caso concreto . 4. La Corte di rinvio provvederà anche in ordine alla decisione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.