Brutta avventura per un centauro, che riporta serie lesioni. A finire sotto accusa sono il Comune e l’azienda che è responsabile della raccolta rifiuti. L’uomo, che comunque ha contribuito al 50 per cento a provocare l’incidente con la propria velocità, si vedrà versare 357mila euro come risarcimento.
Doloroso l’urto contro il cassonetto. Dolorose le ripercussioni per un centauro, che perde il controllo del proprio motoveicolo e finisce rovinosamente a terra. Addebitabile anche a lui, a causa dell’eccessiva velocità, l’incidente verificatosi a tarda sera lungo una strada cittadina, ma evidenti sono pure le responsabilità del Comune e della società concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e avente la disponibilità e la custodia dei cassonetti. Decisiva la discutibile posizione sulla strada del contenitore utilizzato dai cittadini per depositare l’immondizia Cassazione, sentenza numero 15860/19, sez. III Civile, depositata oggi . Cassonetto. Il fattaccio risale all’estate del 1997. All’epoca, in una serata di luglio, attorno alle 23, lungo una strada di Nuoro, un uomo, alla guida del proprio motoveicolo, «incrocia un altro mezzo proveniente dal senso opposto di marcia, si accosta in prossimità del margine destro della carreggiata, e urta la spalla e il braccio destri contro un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, posizionato, senza la prescritta segnaletica orizzontale, in posizione obliqua sulla striscia di margine della carreggiata e sporgente almeno di 40 centimetri sulla corsia di marcia da lui percorsa». A finire sotto accusa sono il Comune e la società a cui è affidato in concessione il servizio di raccolta dei rifiuti. Per i giudici del Tribunale, però, nessuna responsabilità è addebitabile all’ente locale, anche perché «il posizionamento irregolare del cassonetto era da attribuire esclusivamente al personale dipendente dell’azienda appaltatrice del servizio pubblico», e «la presenza del cassonetto non doveva essere segnalata, dovendo esso essere posizionato in uno spazio sterrato apposito». Consequenziale la condanna in primo grado della società, obbligata a versare alla vittima dell’incidente 367mila euro per il danno biologico e 122mila euro per il danno morale. Posizione. Di parere diverso, invece, i giudici d’appello – e poi quelli di Cassazione –, i quali, innanzitutto, attestano che metà della responsabilità per l’incidente va attribuita al centauro. Il restante 50 per cento di colpa va distribuito però tra Comune e azienda, che insieme dovranno versare alla persona danneggiata 313mila euro per danno morale e 46mila euro per il danno patrimoniale. La lettura dell’episodio proposta dalla Corte d’appello è ritenuta corretta, e quindi confermata, dai giudici della Cassazione, che respingono i ricorsi proposti rispettivamente dal Comune, dall’azienda e dal centauro. In sostanza, non vi sono dubbi, una volta ricostruita la dinamica dell’incidente, sulla corresponsabilità dell’ente locale e della società concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti. Centrale la valutazione della posizione irregolare, e sporgente sulla strada, del cassonetto.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 maggio – 13 giugno 2019, numero 15860 Presidente Travaglino – Relatore Scrima Fatti di causa Nell'anno 2000 Gi. Ma. convenne in giudizio la Appalti Pubblici SAP S.p.a. e il Comune di Nuoro, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti in data 17 luglio 1997 allorché l'attore, alle ore 23, mentre a bordo del suo motoveicolo percorreva una via del Comune di Nuoro diretto verso il monte Ortobene, incrociando un altro veicolo, proveniente dal senso opposto di marcia, e accostandosi in prossimità del margine destro della carreggiata, aveva urtato la spalla e il braccio destri contro un cassonetto per la raccolta dei rifiuti ivi situato, senza la prescritta segnaletica orizzontale, in posizione obliqua sulla striscia di margine della carreggiata e sporgente non meno di 40-50 cm. sulla corsia di marcia da lui percorsa in conseguenza dell'urto, il Ma. aveva perso il controllo del mezzo, era rovinato a terra ed aveva riportato lesioni gravissime. L'attore rivolse la sua domanda risarcitoria al Comune convenuto, quale ente proprietario della strada, responsabile della sua sicurezza, manutenzione e custodia, nonché titolare delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché alla società Appalti Pubblici SAP S.p.a., quale concessionaria del Comune di Nuoro, all'epoca del sinistro, del relativo servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e, pertanto, avente, parimenti, la disponibilità diretta e la custodia dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Si costituì il Comune di Nuoro, il quale eccepì preliminarmente la propria mancanza di legittimazione passiva, sul rilievo che, secondo la giurisprudenza costante, anche per l'appalto di servizi con committente una P.A. trovavano applicazione i principi generali sulla responsabilità dell'appaltatore, da ritenersi unico responsabile dei danni cagionati a terzi nel compimento del servizio, e che la responsabilità della P.A. concorreva con quella dell'appaltatore solo quando il fatto dannoso fosse conseguenza diretta delle disposizioni dalla stessa P.A. impartite in relazione allo svolgimento del servizio, per cui l'onere della prova incombeva in tal caso all'attore. L'ente convenuto dedusse, inoltre, che l'articolo 17 del contratto di appalto fra il Comune e la SAP S.p.a. prevedeva che «L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo complesso ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrice». Il Comune contestò, infine, la quantificazione dei danni effettuata ex adverso. Si costituì, a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, la Waste Italia S.p.a., società incorporante per fusione la Appalti Pubblici SAP S.p.a., la quale contestò la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attore e il sinistro del 17 luglio 1997 negò fossero derivati danni da fatto e colpa imputabili ad essa o alle sue danti causa, o quanto meno in via esclusiva a queste ultime, stante il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro che - se davvero verificatosi secondo le circostanze descritte dall'attore - non poteva spiegarsi se non con l'eccessiva velocità tenuta dal Ma. contestò l'entità dei danni e conseguentemente, della somma richiesta a titolo di risarcimento e chiese che, nel caso fosse stata ravvisata una sua responsabilità, nella quantificazione del danno si dovesse considerare la pensione a titolo di invalidità che il Ma. aveva affermato essergli stata riconosciuta proprio in conseguenza degli effetti del predetto incidente. Con la sentenza numero 233/2008 il Tribunale di Nuoro rigettò la domanda proposta nei confronti del Comune di Nuoro e condannò la Waste Italia S.p.a. al risarcimento dei danni patiti dall'attore quantificati in euro 367.519,00 per danno biologico e in euro 122.506,33 per danno morale. Affermò il Tribunale che, sulla base degli atti, doveva ritenersi accertato che a il Ma. alla guida del suo ciclomotore era andato a collidere con il cassonetto dei rifiuti che invadeva in parte la sede stradale b il posizionamento irregolare del cassonetto in parola era da addebitare esclusivamente al personale dipendente della società appaltatrice del servizio pubblico, che di tale fatto rispondeva ex articolo 17 del contratto di appalto c nessuna responsabilità poteva essere ravvisata nei confronti del Comune ex articolo 2051 cod. civ., non potendosi ritenere che avesse la custodia del cassonetto e neppure ex articolo 2043 cod. civ. , atteso che era previsto che il cassonetto dovesse essere posizionato in uno spazio sterrato apposito, oltre la sede stradale, per cui la sua presenza non doveva essere segnalata ex articolo 68 reg. CdS d neppure era concretamente concepibile una vigilanza del personale del Comune sul posizionamento dei cassonetti e nessun concorso di colpa, per eccesso di velocità, poteva essere ascritto al Ma., essendo risultato che i danni fisici lamentati erano compatibili con il tipo di urto f il danno biologico subito dal Ma. doveva essere liquidato in via equitativa con riferimento alle previsione delle tabelle di Milano e quello morale in una percentuale del danno biologico g il danno patrimoniale determinato dal non poter svolgere una proficua attività lavorativa non poteva essere riconosciuto, essendo risultato che l'attore era titolare di un assegno quale invalido civile. Avverso detta sentenza la Unendo S.p.a., incorporante la Waste Italia S.p.a., propose gravame, cui resistette il Ma., che propose appello incidentale. Si costituì pure il Comune di Nuoro chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata in data 4 luglio 2015, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in parziale riforma delta sentenza appellata, che confermò nel resto, dichiarò che il sinistro in questione era avvenuto per responsabilità concorrente, ex articolo 2043 cod. civ., del Comune di Nuoro e della SAP S.p.a. poi Unendo S.p.a. per il 50%, da ripartirsi in quote paritarie tra il Comune e la Unendo S.p.a. e che all'evento avesse concorso pure il Ma. per il restante 50% e, tenuto conto della percentuale di colpa loro ascritta, condannò, in solido, il Comune di Nuoro e la Unendo S.p.a. a risarcire al Ma. il danno non patrimoniale che quantificò nella quota del 50%, in euro 313.706,00, alla data di quella sentenza, con interessi secondo i criteri di cui alla motivazione di quella decisione sempre tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato, condannò il Comune di Nuoro e la Unendo S.p.a., in solido, a risarcire al Ma. il danno patrimoniale che quantificò, alla data del gennaio del 1998, in euro 47.672,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria su base ISTAT dal gennaio 1998 al saldo infine, condannò il Comune di Nuoro e la Unendo S.p.a. al pagamento del 50% delle spese legali dei due gradi del giudizio di merito e compensò la residua metà. Avverso la sentenza della Corte territoriale il Comune di Nuoro ha proposto ricorso per cassazione basato su cinque motivi. Gi. Ma. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su quattro motivi, cui ha resistito con controricorso Daneco Impianti S.p.a. società che ha incorporato Unendo S.p.a. . Pure Daneco Impianti S.p.a. ha resistito al ricorso principale con controricorso contenente ricorso incidentale articolato in quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il Ma All'udienza del 18 novembre 2016 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per procedere alla comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza anche al difensore del Comune di Nuoro che risultava ritualmente costituito, avv. Giovanna Augias. In prossimità dell'udienza da ultimo fissata è stato depositato atto di costituzione di nuovo difensore del Comune di Nuoro e comparsa di costituzione di nuovo difensore di Daneco Impianti S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo già Daneco Impianti S.p.a. . Ragioni della decisione Ricorso principale 1. Con il primo motivo si lamenta «violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.comma in relazione all'articolo 360 comma 1, numero 3 c.p.comma nonché per insanabile contraddittorietà della motivazione ex articolo 360 numero 5 c.p.c». Il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha correttamente escluso la responsabilità ex articolo 2051 cod. civ. del Comune e ha, invece, errato nell'escludere tale responsabilità in capo alla SAP S.p.a., atteso che il danno patito dal Ma., come affermato dalla stessa Corte di merito, non è stato provocato dalla strada, di cui il Comune è custode, bensì dal cassonetto dei rifiuti, di proprietà della detta società, utilizzato da quest'ultima, che ne aveva, ad avviso del ricorrente, la custodia. Il Comune censura la Corte territoriale per aver ritenuto che la già indicata società non possa essere considerata custode dei cassonetti perché essi, dopo che vengono svuotati al mattino presto, restano nella disponibilità d'uso dell'utenza, evidenziando che nella specie non sarebbe stato dimostrato che il cassonetto in questione sia stato spostato dagli utenti ma, anzi, la Corte di merito sarebbe pervenuta alla conclusione che gli stessi dipendenti della SAP non provvedessero, dopo il quotidiano svuotamento, a ricollocare il cassonetto nel sito ad hoc predisposto. 2. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione di legge -violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.comma in relazione all'art 360 comma 1, numero 3 c.p.comma nonché per insanabile contraddittorietà della motivazione ex articolo 360, numero 5 c.p.c.», il Comune lamenta di essere stato ritenuto responsabile ex articolo 2043 cod. civ., per non aver ottemperato alle disposizioni del CdS e del relativo regolamento in ordine alla sicurezza della circolazione stradale. Ad avviso del ricorrente, nel ritenere la responsabilità del Comune di Nuoro ex articolo 2043 cod. civ., la Corte di merito avrebbe violato tale norma per aver affermato apoditticamente l'esistenza del nesso causale tra l'omissione degli obblighi di vigilanza dell'Ente pubblico tenuto a «garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione» e l'incidente stradale da cui è derivato il danno patito dal Ma. e per aver omesso di verificare la ricorrenza dell'insidia o del trabocchetto costituenti, nel caso di specie, una situazione di pericolo occulto non visibile e non prevedibile dell'utente della strada. Evidenzia il Comune che il cassonetto in questione non si trovava al centro della strada ma sporgeva per circa 40-50 cm. sul ciglio destro della stessa ed era posizionato dopo una semicurva a destra che non impediva la visuale, come rilevato dalla stessa Corte di merito. Ad avviso del ricorrente, la ricostruzione del fatto emergente dalla sentenza impugnata escluderebbe che la condotta omissiva del Comune di Nuoro possa aver costituito causa efficiente del sinistro mentre lo stesso ragionamento seguito dalla Corte di merito porterebbe «a concludere che la causa efficiente, unitamente alla condotta del Ma., sia da ricondurre al comportamento dei dipendenti della SAP», dovendosi ritenere, in base alle prove acquisite, che sarebbero stati questi ultimi a posizionare i cassonetti secondo le riferite modalità e non gli utenti a spostarli. Ulteriore motivo di censura della sentenza impugnata viene ravvisato dal Comune nella mancanza di insidia e/o trabocchetto che giustificherebbero l'affermazione di responsabilità ex articolo 2043 cod. civ. 3. Con il terzo motivo si lamenta «Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell'articolo 25 numero 3 CDS, articolo 68 del Reg. CDS in relazione all'articolo 360 comma 1, numero 3 c.p.comma nonché per insanabile contraddittorietà della motivazione ex articolo 360 numero 5 c.p.c.», sul rilievo che la stessa Corte di merito aveva evidenziato che il Comune aveva provveduto a predisporre un idoneo alloggiamento del contenitore fuori dalla sede stradale mentre non era stato dato di sapere se il cassonetto in questione fosse dotato dei regolamentari catarifrangenti e a tale ultimo incombente avrebbe dovuto, a parere del Comune, provvedere la SAP S.p.a., sicché non sussisterebbe la violazione della normativa richiamata da parte dell'Ente locale. 4. Con il quarto motivo si deduce «Violazione di legge - violazione e falsa applicazione degli articolo 1321 c.comma e 1229 c.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 del contratto d'appalto stipulato dal Comune di Nuoro con la SAP spa in relazione all'articolo 360 comma 1, numero 3 c.p.c.». Rappresenta il ricorrente di aver, in virtù dell'articolo 17 del contratto di appalto, chiesto, in ogni caso, che la società convenuta fosse dichiarata tenuta a manlevare il Comune di Nuoro da ogni conseguenza dannosa derivante dalla domanda attorea e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso tale domanda sul rilievo che la previsione contrattuale richiamata «ha come presupposto applicativo che l'evento dannoso sia derivato unicamente da fatto riferibile all'impresa mentre nel caso in considerazione l'evento è frutto di una serie di cause indipendenti una delle quali è stata posta in essere dall'Amministrazione che non ha adeguatamente vigilato affinché la sede stradale indicata fosse di sicura percorribilità per i cittadini». Ad avviso del Comune, la clausola in questione impegnerebbe l'impresa a rispondere direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa, a nulla rilevando l'eventuale concorso di colpa dell'Ente committente nella causazione dell'evento dannoso. 5. Con il quinto motivo si deduce «Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.comma 345 c.p.comma in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c.». Deduce il ricorrente che la Corte di merito, disattendendo una espressa domanda formulata dall'appellato, non si sarebbe pronunciata sull'eccezione di inammissibilità della domanda nuova proposta, in subordine, in sede di appello da UNEDO S.p.a. e volta alla declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza della domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti della Waste Italia S.p.a. e, per l'effetto, all'accertamento e alla declaratoria di responsabilità solidale del Comune in relazione ai danni eventualmente imputabili anche all'appellante, salve le reciproche eventuali azioni di regresso. Ricorso incidentale proposto da Gi. Ma. 6. Con il primo motivo, deducendo «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 2051 c.comma e 40-41 c.p.c. e 115 c.p.c. », il Ma., pur non contestando l'applicazione al caso di specie dell'articolo 2043 cod. civ. operata dalla Corte di merito, lamenta che non sia stato applicato l'articolo 2051 cod. civ., ricorrendone, a suo avviso, i fatti costitutivi, e rappresenta che la questione non sarebbe irrilevante non solo per il diverso regime probatorio ma anche in ragione dell'impugnazione principale proposta dal Comune e volta ad escludere la sua responsabilità ex articolo 2043 cod. civ., unica ritenuta sussistente dalla Corte di merito. 7. Con il secondo motivo, rubricato « articolo 360 co. 1 numero 3 Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 2051 c.comma e articolo 14, 25 comma 3, 42 C.d.S. D.lgs. numero 285/92 , articolo 68, 174 e 175 Reg. Cds D.P.R. 495/92 articolo 360 co. 1 numero 5 -Omesso esame fatto decisivo », sostiene il Ma. che, risultando, a suo avviso, sussistente il nesso causale con la res strada, la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la custodia in capo al Comune ex articolo 2051 cod. civ., evidenziando di aver proposto tale questione con il secondo motivo dell'appello incidentale. 8. Con il terzo motivo, rubricato « articolo 360 co. 1 numero 3 Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 2051 c.comma in ordine alla responsabilità di Unedo », il Ma. lamenta che, nella sentenza impugnata, pur essendo «affermato . che la SAP poi Unendo era proprietaria del cassonetto, appaltatrice dal Comune del servizio di nettezza urbana al tempo del fatto, e che il cassonetto sarebbe persino unica res causa dell'evento di danno», «a tali dati, esaur[i]enti gli elementi costitutivi custodia e nesso causale della fattispecie ex art 2051 c.comma - inesistente fortuito nei fatti e in sentenza, mai provato e allegato - non segue invece l'applicazione dell'articolo 2051 e relativa responsabilità neppure nei confronti di Unendo». Il ricorrente incidentale sostiene che l'affermata responsabilità ex articolo 2043 cod. civ. anche a carico di Unendo ben potrebbe coesistere con il titolo ex articolo 2051 cod. civ. e non ne potrebbe escludere l'applicazione, ricorrendone gli estremi rappresenta che, al di là del rilievo che l'accertamento ex articolo 2043 cod. civ., col suo diverso e più gravoso onere probatorio, sarebbe reso superfluo dalla riconducibilità della fattispecie all'articolo 2051 cod. civ., la questione sarebbe rilevante anzitutto in ragione dell'impugnazione che pure la Unendo potrebbe esperire in ordine all'unico titolo di responsabilità ex articolo 2043 cod. civ. a suo carico ritenuto nella sentenza impugnata in questa sede. 9. Con il quarto motivo, rubricato « articolo 360 co. 1 numero 3 c.p.c. Violazione 0 falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articolo 2043 e 1227 c.c., 115 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c. e articolo 143 CdS, e 43 cp.», il ricorrente incidentale sostiene che anche l'affermazione di corresponsabilità al 50 % del Ma., da parte della Corte di merito, sarebbe frutto in tutto 0 in parte dell'adozione di orientamento giurisprudenziale riconosciuto contra legem e superato, che, da un lato, non applicava l'articolo 2051 cod. civ. nei confronti della RA. e, dall'altro, limitava, nei medesimi casi e in un'ottica di favore verso la stessa RA-, l'applicazione, nei confronti di quest'ultima, dell'articolo 2043 cod. civ., ricorrendo alla figura della ed. insidia o trabocchetto, non normativamente prevista. Ed invero sostiene il Ma. che «la pretesa non in toto esauriente dimostrazione dell'insidia 0 trabocchetto che la corte ventila, di fatto addossando l'onere al danneggiato secondo la vecchia impostazione, si traduca in buona sostanza nel concorso colposo del medesimo», il che, se non porta ad escludere la responsabilità dei convenuti perfino ex articolo 2043 cod. civ., affermata in sentenza, comunque la riduce del 50 % con l'asserito concorso. Peraltro, sostiene il ricorrente incidentale che, pur prescindendo dall'insidia 0 trabocchetto e negandosi che la Corte di merito vi abbia fatto un «distorto ricorso» per affermare la corresponsabilità del Ma., comunque la Corte di merito ha ritenuto sussistente tale concorso senza prova al riguardo. Ricorso incidentale proposto da Daneco Impianti S.p.a. ora Daneco Impianti S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo. 10. Con il primo motivo, lamentando «Omessa insufficiente insanabile contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio ex articolo 360 numero 5», si propongono censure alla motivazione della sentenza impugnata che avrebbe in modo illogico, apodittico e contraddittorio ritenuto fondata la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della P.A. e della ditta appaltatrice. 11. Con il secondo motivo, rubricato «Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti omessa insufficiente insanabile contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio ex articolo 360 c.p.comma numero 5 articolo 360 c.p.comma numero 5 », la società ricorrente incidentale sostiene che, in relazione all'affermata sua concorrente responsabilità, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe lacunosa, insufficiente, fondata sulle sole generiche deposizioni dei testi circa il non corretto posizionamento del cassonetto, il che non sarebbe sufficiente a giustificare la convinzione che siano stati gli addetti della SAP S.p.a. a posizionare malamente il contenitore e che, pur richiamandosi in sentenza la deposizione di Ma. Ma., autista di mezzi per il servizio di raccolta rifiuti, di tale deposizione sarebbe stata obliterata la parte in cui il medesimo aveva sostenuto di aver verificato quotidianamente e dato apposite istruzioni affinché il cassonetto in questione fosse posizionato nel sito ad esso destinato. Inoltre, la Corte di merito avrebbe, nel motivare la sentenza sul punto in questione, operato un «inspiegabile salto logico» e avrebbe fatto ricorso, nella «non convincente» motivazione in parola, «al criterio della verosimiglianza e a massime di esperienza per conferire valore probatorio non al dato emerso dalle testimonianze ovvero il cattivo posizionamento del cassonetto ma al , dato presunto e non provato del posizionamento del contenitore da parte dei dipendenti della SAP che invece non emerge dall'esame delle deposizioni». 12. Con il terzo motivo, lamentando «Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti omessa insufficiente insanabile contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio ex articolo 30 c.p.comma numero 5», si sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria e incoerente laddove ha ritenuto che il Comune debba ritenersi responsabile per non aver espletato un regolare servizio di sorveglianza sulla sicurezza delle strade comunali e in particolare dei tratti interessati da possibili anomalie dovute al posizionamento dei cassonetti e ciononostante abbia ritenuto responsabile pure la SAP in ragione del presunto originario cattivo posizionamento del cassonetto in questione, pur se, quindi, altri avevano la responsabilità di sorvegliarne il corretto posizionamento durante la giornata. 13. Con il quarto motivo, rubricato «Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti omessa insufficiente e insanabile contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio ex articolo 360 c.p.comma numero 5», la società ricorrente incidentale sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica, non corretta e contraddittoria nella parte in cui la Corte di merito, pur avendo appurato che il cassonetto invadeva la carreggiata per circa quaranta-cinquanta centimetri e che l'urto, considerate le condizioni di visibilità e viabilità, ben avrebbe potuto essere evitato se il motociclista avesse usato una condotta di guida conforme ai canoni di prudenza, abbia poi ritenuto la corresponsabilità dei convenuti. Lamenta, altresì, che non siano stati resi noti i motivi per i quali l'accertata non conforme velocità del motoveicolo al momento dell'impatto, in relazione alle condizioni di visibilità notturne e allo stato dei luoghi, abbia solo contribuito alla causazione del sinistro e non sia stata considerata elemento idoneo a mandare esenti da responsabilità i soggetti tenuti alla sorveglianza della strada e delle sue pertinenze. 14. Le doglianze proposte vanno esaminate seguendo l'ordine logico. 15. Tutti i motivi del ricorso incidentale proposto dalla Daneco Impianti S.p.a. ora Daneco Impianti S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo sono inammissibili. Risultano, infatti, inammissibili le censure motivazionali proposte, evidenziandosi al riguardo che, essendo la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata in data 4 luglio 2013, nella specie trova applicazione l'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. procomma civ., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b , dell'articolo 54 del D.L. 22 giugno 2012, numero 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, numero 134. Alla luce del nuovo testo della richiamata norma del codice di rito, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del numero 4 del medesimo articolo 360 cod. procomma civ. Cass., ord., 6/07/2015, numero 13928 v. pure Cass., ord., 16/07/2014, numero 16300 e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione Cass., ord., 8/10/2014, numero 21257 . E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza numero 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell'articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.comma deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia - nella specie all'esame non sussistente - si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l'articolo 360, primo comma, numero 5 cod. procomma civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia . Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articolo 366, primo comma, numero 6, e 369, secondo comma, numero 4, cod. procomma civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nella specie, con le censure formulate nell'illustrazione del motivo all'esame, la controricorrente incidentale non propone doglianze motivazionali nel rispetto del paradigma legale di cui al novellato numero 5 dell'articolo 360 del codice di rito né può ravvisarsi nella specie un omesso esame di fatti decisivi, pure indicato nella rubrica del mezzo, vizio, questo, effettivamente riconducibile al vigente numero 5 del citato articolo 360, ma non dedotto in conformità all'interpretazione di detta norma operata dalla giurisprudenza di legittimità. 15.1. Le censure proposte risultano, peraltro, pure inammissibili in quanto volte, in sostanza, ad una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. 16. Il ricorso incidentale proposto dalla società è, alla luce delle considerazioni che precedono, inammissibile. 17. I motivi primo e secondo del ricorso principale e i motivi primo secondo e terzo del ricorso incidentale Ma., i quali, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, vanno disattesi. 17.1. Osserva il Collegio che vanno rigettate le censure motivazionali di cui ai motivi primo, secondo e terzo del ricorso principale, non ricorrendo nella specie la lamentata insanabile contraddittorietà della decisione impugnata. 17.2. Va poi evidenziato che risulta irrilevante, ai fini della decisione sui ricorsi all'esame della responsabilità ascritta agli originari convenuti. Per mera precisione va, comunque, corretta, ex articolo 384 u.c., cod. procomma civ., la motivazione della sentenza impugnata, dovendosi ritenere, sulla base di quanto accertato in fatto dai giudici del merito e alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sussistente la responsabilità non ex articolo 2043 cod. civ. bensì ex all'articolo 2051 cod. civ., sia della società controricorrente, appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e proprietaria e custode dei cassonetti, sia del Comune, ente proprietario e custode della strada, il quale ha contravvenuto peraltro alle norme del codice della strada articolo 14 e 25 e del relativo regolamento articolo 68, non essendo comunque rilevante, ai fini che qui rilevano, l'allegata mera predisposizione di un alloggiamento ad hoc per il cassonetto . 18. Risulta pure infondato il quarto motivo del ricorso principale, alla luce di quanto evidenziato circa la corresponsabilità posta a carico del Comune ricorrente, riferendosi l'invocato articolo 17 del contratto di appalto ai soli «danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio». 19. Il quinto motivo del ricorso incidentale va rigettato, non sussistendo la lamentata omessa pronuncia, avendo la Corte di merito al riguardo, stante il rigetto della domanda di manleva del Comune, ritenuto irrilevanti le questioni processuali in materia sollevate dalla Unendo v. sentenza impugnata, p. 27 , con evidente palese assorbimento dell'eccezione proposta dal Comune e di cui al motivo all'esame. 20. Il ricorso principale va, quindi, rigettato. 21. Va disatteso, infine, il quarto motivo del ricorso incidentale del Ma., avendo la Corte di merito ritenuto l'evento dannoso di cui si discute in causa causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, in base ad una valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità. 22. Alla luce di quanto precede, anche il ricorso incidentale proposto da Gi. Ma. va rigettato. 23. In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale proposto dal Ma. e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto Daneco Impianti S.p.a. ora Daneco Impianti S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo . 24. Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate per intero tra le parti. 25. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei controricorrenti ricorrenti incidentali, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale , rigetta il ricorso incidentale del Ma. e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Daneco Impianti S.p.a. ora Daneco Impianti S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e i ricorsi incidentali, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.