Bottiglia colpisce il cliente: niente risarcimento dalla discoteca

A salvare i proprietari della struttura è la ricostruzione dell’assurdo episodio. In sostanza, si è appurato che l’oggetto è stato lanciato da un altro cliente, rimasto sconosciuto, dal privé posizionato sul piano superiore rispetto alla pista da ballo. Impossibile, quindi, considerare l’incidente come frutto della vendita effettuata dalla discoteca.

Assurdo incidente in discoteca una bottiglia colpisce un cliente impegnato a ballare. Il pericoloso lancio, si scopre subito, è stato effettuato da un altro cliente – rimasto sconosciuto –, posizionato, assieme ad altre persone, nel privé collocato sul piano superiore rispetto alla pista. A finire sotto accusa è la società proprietaria del locale, ma, a sorpresa, viene esclusa una sua responsabilità per l’increscioso episodio verificatosi nella struttura. Respinta, di conseguenza, la richiesta di risarcimento avanzata dal cliente colpito dalla bottiglia Cassazione, ordinanza n. 15249/19, sez. VI Civile-3, depositata oggi . Uso. Decisivo, e favorevole ai proprietari della discoteca, è il passaggio in Tribunale. Lì, ribaltando la prospettiva adottata dal Giudice di Pace, viene esclusa ogni ipotetica responsabilità dei titolari del locale per la disavventura vissuta da un cliente, colpito da una bottiglia lanciata dal privé posizionato sul piano superiore rispetto alla pista da ballo . Nessun cono d’ombra nella ricostruzione dell’episodio, verificatosi in una struttura in provincia di Lecce. E proprio gli elementi a disposizione consentono ai giudici di ritenere non addebitabile al locale il danno subito dal cliente. Inutile si rivela il ricorso in Cassazione proprio dalla parte lesa. Per i Giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, è corretta la lettura data in Tribunale, laddove si è osservato che l’evento dannoso era stato provocato dall’uso della bottiglia fatto dall’avventore rimasto sconosciuto e si è aggiunto che, non sussistendo un divieto di vendita di bottiglie ed alcolici all’interno della discoteca e non potendo il personale della struttura governare ogni possibile fonte di rischio , il fatto doloso addebitabile a una terza persona – cioè il cliente sconosciuto – ha eliso ogni nesso causale tra la vendita della bottiglia – vendita compiuta dalla discoteca – e l’evento lesivo occorso al cliente danneggiato. Tirando le somme, nessuna responsabilità è addebitabile alla società proprietaria della struttura, e quindi perde consistenza la richiesta di risarcimento presentata dalla persona colpita dalla bottiglia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 28 febbraio – 4 giugno 2019, numero 15249 Presidente Frasca – Relatore Gianniti Rilevato che Ma. Sc. ha proposto ricorso avverso la sentenza numero 6391/2017 del Tribunale di Lecce, che, in accoglimento dell'appello proposto da Opuntia s.r.l., ha riformato la sentenza numero 4411/2012 del Giudice di Pace di Lecce e per l'effetto ha rigettato la domanda risarcitoria spiegata dallo Sc. in procedimento avente ad oggetto il risarcimento del danno subito in occasione di un incidente occorso mentre, trovandosi a ballare in pista, era stato colpito da una bottiglia lanciata dal prive posizionato sul piano superiore rispetto alla pista . La società Opuntia s.r.l. ha resistito con controricorso. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza nessuna delle parti ha presentato memoria. Considerato che Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione nonché falsa ed errata applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. nella parte in cui il Tribunale, quale giudice di appello, incorrendo nel vizio denunciato, ha escluso la responsabilità della società, da lui convenuta in primo grado, quale soggetto che aveva il possesso o la detenzione della discoteca all'interno della quale si era verificato il sinistro, argomentando sul fatto che il personale della struttura non poteva governare ogni possibile fonte di rischio e, d'altra parte, il fatto doloso del terzo cioè dell'avventore della discoteca che aveva lanciato la bottiglia dal prive aveva avuto efficacia causale esclusiva del danno da lui patito. Con il secondo motivo, denuncia contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sul presupposto del possibile rilievo officioso del fortuito quale eccezione in senso lato sostiene che, versandosi nella specie in un caso di fortuito incidentale ossia di cosa in custodia che ha causato danni per l'azione su di essa esercitata da un terzo e non di fortuito autonomo cioè di avvenimento che abbia da solo determinato le condizioni dell'evento dannoso , per fatti accaduti all'interno di un locale custodito, ad opera di uno dei fruitori a danno di altro fruitore, nell'asserito fatto del terzo difettava per l'appunto la terzietà e la società convenuta avrebbe dovuto provare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare tale accadimento in termini di sorveglianza e di vigilanza. I motivi - che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente - sono inammissibili. Il ricorrente, sotto diversi profili, lamenta che il fatto doloso del terzo non esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c. del titolare del locale ove si è verificato l'evento dannoso. Il Tribunale, quale giudice di appello, argomentando sul fatto che l'evento dannoso era stato provocato non dal dinamismo della bottiglia in se, ma dall'uso della bottiglia fatta dall'avventore rimasto sconosciuto , ha correttamente ritenuto che - non sussistendo un divieto di vendita di bottiglie ed alcoolici all'interno della discoteca di proprietà della società convenuta come invece è ora previsto negli stadi e non potendo il personale della struttura obiettivamente governare ogni possibile fonte di rischio - il fatto doloso del terzo rientrante nel caso fortuito aveva eliso ogni nesso causale tra la vendita della bottiglia e l'evento lesivo occorso allo Sc A fronte della motivazione che precede, immune da vizi logici e giuridici, il primo motivo si palesa generico, in quanto si concreta nell'enunciazione di principi di diritto astratti, riguardo ai quali il ricorrente non passa a spiegare come e perché detti principi, in relazione alla dinamica del fatto in concreto verificatosi, dovrebbero portare a conseguenze diverse da quelle ritenute dal Giudice d'appello, inficiando la motivazione della sentenza impugnata. Peraltro, il secondo motivo, laddove censura motivazione contraddittoria, è dedotto secondo il paradigma dell'art. 360 numero 5. c.c. antecedente alla riforma operata dal D.L. 83/2012, che, come è noto, consente il controllo motivazionale soltanto sotto il profilo di omesso esame di fatto decisivo e controverso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte -dichiara inammissibile il ricorso -condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2500, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della L. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.