Non è esperibile l’azione diretta nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia in caso di liquidazione dell’assicurazione del veicolo utilizzato

Nel caso in cui venga posta in stato di liquidazione l’impresa che copre l’assicurazione del veicolo utilizzato, il danneggiato non può in sede di procedura di risarcimento diretto agire nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Con la pronuncia del 31 maggio 2019, n. 14910, il S.C. stabilisce un importante principio di tema di r.c.a. ed indennizzo diretto, precisando che non è ammessa l’azione di indennizzo diretto nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia in caso di liquidazione dell’impresa che copre il veicolo utilizzato. Il caso. La vicenda decisa dalla Cassazione con la sentenza in commento prende le mosse da un’azione diretta ai sensi dell’art. 149 d.lgs. n. 209/2009 codice delle assicurazioni private da parte del proprietario del veicolo utilizzato. Nelle more del giudizio, l’impresa assicurativa viene posta in liquidazione ed il Fondo di Garanzia interviene designando l’impresa assicurativa chiamata a rispondere del danno. Il giudizio viene quindi interrotto e riassunto nei confronti di quest’ultima impresa. La domanda di risarcimento viene accolta in primo e secondo grado, seppur con alcune modifiche per quanto riguarda le spese legali. Per contro, viene promosso ricorso per Cassazione sul rilievo che l’art. 149 d.lgs. n. 209/2009 non trova applicazione nei casi di impresa designata dal Fondo di Garanzia ma solo in caso di azione promossa verso compagnia di assicurativa in bonis . Indennizzo diretto r.c.a. come e perché. Come noto, l’art. 149 d.lgs. n. 209/2009, prevede che, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. Viene così data la facoltà al danneggiato di agire direttamente nei confronti della propria compagnia, con alcune limitazioni descritte dal secondo comma dell’art. 149 soprattutto per quanto attiene all’entità dei danni patiti . Indennizzo diretto anche in caso di collisione di più veicoli. Le tematiche legate all’indennizzo diretto sono state anche di recente oggetto di importanti provvedimenti giurisprudenziali, a conferma della complessità dell’istituto e delle conseguenze che possono prodursi in sede giudiziaria. Di recente, in tema, la giurisprudenza ha precisato che la procedura di indennizzo diretto, prevista dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private, è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno. Indennizzo diretto e terzo danneggiato. Analogamente, con riferimento al delicato tema dell’azione esperibile dal terzo danneggiato, si è di recente precisato che l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, anche nell'ipotesi in cui l'indennità venga materialmente pagata al terzo ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c Ne consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, questi, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore. Risarcimento del danno al conducente in forza di polizza accessoria no all’indennizzo diretto. La sentenza in commento riprende, in larga parte, gli spunti offerti in precedenza dalla giurisprudenza che si è occupata delle questioni in parola. Con riferimento, infatti, ad una problematica per certi versi analoga, già la Cassazione aveva precisato che la disciplina prevista dall’art. 283 d.lgs. n. 209/2005 concerne i soli casi in cui il sinistro sia stato cagionato o da veicolo non identificato, o da veicolo non coperto da assicurazione, oppure, ancora, da veicolo assicurato presso impresa che si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro, o vi venga posta successivamente. Da ciò discende che, ove il danneggiato agisca in forza di polizza accessoria per danni al conducente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, e questa sia in seguito posta in liquidazione coatta amministrativa, l'azione non può essere proseguita né nei suoi confronti, né verso l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, occorrendo piuttosto che lo stesso danneggiato si insinui al passivo della procedura liquidatoria ed eserciti il proprio diritto in sede concorsuale. Indennizzo diretto e tutela giurisdizione. La giurisprudenza ha altresì escluso che l’azione diretta possa essere, per quanto di rilievo, lesiva dei diritti del danneggiato. La possibilità di agire in via giudiziale, infatti, non è limitata ma solo soggetta al tentativo obbligatorio di cui all'art. 145 del medesimo decreto e, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, si può proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell'impresa assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 aprile – 31 maggio 2019, n. 14910 Presidente Amendola – Relatore Scoditti Fatti di causa 1. S.M. , quale proprietaria e conducente dell’autovettura Punto, convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di San Giorgio ionico Castelli s.r.l. e la propria assicuratrice Novit Ass.ni s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno cagionato in sinistro stradale da autocarro di proprietà della convenuta. A seguito della interruzione per messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice, il giudizio venne riassunto, oltre che nei confronti di Castelli s.r.l., di Novit s.p.a. in l.c.a. in persona del commissario liquidatore e di Allianz s.p.a., quale impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il giudice adito accolse la domanda, condannando Castelli s.r.l. e Novit s.p.a. in l.c.a. in persona del commissario liquidatore al pagamento della somma di Euro 2.917,42 oltre rivalutazione ed interessi e dichiarando altresì che la sentenza era opponibile ed esecutiva nei confronti di Allianz condannò inoltre le convenute al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario dell’attrice, avv. P.G. , nella misura di complessivi Euro 4.698,55, di cui Euro 1.138,55 per spese ed Euro 3.650,00 per compensi. Avverso detta sentenza propose appello Allianz s.p.a 2. Con sentenza di data 24 giugno 2016 il Tribunale di Taranto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò nei confronti di Novit in l.c.a. l’esistenza del credito e condannò Allianz s.p.a. al pagamento della somma di Euro 2.215,89, oltre rivalutazione ed interessi dispose la compensazione delle spese del giudizio di appello ed in riforma della sentenza impugnata, ritenendo che la liquidazione delle spese di primo grado era avvenuta in misura esorbitante rispetto ai parametri del D.M. n. 140 del 2012, condannò Allianz s.p.a. al pagamento nei confronti della S. di Euro 85,00 per spese non risultando documentate altre spese oltre quelle di iscrizione a ruolo e Euro 1.150,00 per compensi, con distrazione in favore dell’avv. G. P. , ordinando a quest’ultimo e a S.M. di restituire a Allianz s.p.a. le somme ricevute in eccesso. Osservò il giudice di appello, per quanto qui rileva, che, stante la messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice del veicolo della danneggiata, correttamente il processo era stato riassunto nei confronti del commissario liquidatore e dell’impresa designata dal Fondo di garanzia e che la condanna al pagamento andava pronunciata solo nei confronti dell’impresa designata, la quale dopo il pagamento si sarebbe insinuata nella procedura di liquidazione, mentre nei confronti del commissario liquidatore poteva essere emanata solo una pronuncia di mero accertamento del credito. 3. Hanno proposto ricorso per cassazione l’avv. P.G. e S.M. sulla base di due motivi e resiste con controricorso Allianz s.p.a., che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. Avverso il ricorso incidentale è stato proposto controricorso. È stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. È stata presentata memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso e violazione degli artt. 345, 100 e 101 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c Osserva la parte ricorrente in via principale che in modo inammissibile l’appello era stato proposto anche nei confronti dell’avv. P.G. nella qualità di procuratore anticipatario e che il Tribunale ha omesso di provvedere nel senso dell’inammissibilità dell’impugnazione. 1.1. Il motivo è inammissibile. È pur vero che l’impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario Cass. 25 ottobre 2017, n. 25247 , ma, posto che nel caso di specie il capo della sentenza reso sull’istanza di distrazione ha risentito della riforma del capo sulle spese e legittimamente il difensore distrattario ha subito gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, il ricorrente ha omesso di indicare in relazione alla violazione processuale in questione le specifiche ragioni di pregiudizio tali da legittimare la proposizione dell’odierno ricorso cfr. fra le tante Cass. 26 settembre 2017, n. 22341 . 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 91, 112 e 324 c.p.c., nonché dei parametri di cui alla L. n. 140 del 2012, ai sensi dell’art. 360 c.p.c Osserva la parte ricorrente che il compenso liquidato dal giudice di primo grado rientrava nei parametri dello scaglione di riferimento e che comunque vi è ampia discrezionalità del giudice in ordine alla determinazione del compenso, sicché la riquantificazione dei compensi è stata effettuata in modo arbitrario. Aggiunge che, con riferimento all’ammontare delle spese vive, ricorreva la formazione del giudicato per non essere stata proposta impugnazione rispetto alle stesse comprensive di spese per due CTU e di costi ulteriori rispetto al contributo unificato . 2.1. Il motivo è infondato. La censura è inammissibile con riferimento agli esborsi perché in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non risulta specificatamente indicato il contenuto dell’impugnazione proposta dalla controparte circa la liquidazione delle spese. È poi infondata con riferimento ai compensi professionali, dovendosi sul punto condividere la valutazione di esorbitanza del compenso liquidato in primo grado contenuta nella sentenza impugnata, avuto riguardo alla somma concretamente riconosciuta Cass. 29 febbraio 2016, n. 3903 ed alla natura di procedimento innanzi al Giudice di Pace. 3. Passando al ricorso incidentale, con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 148, 149, 283 e 289, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente in via incidentale che l’art. 283 lett. c D.Lgs. n. 209 del 2005 stabilisce che il risarcimento da parte del Fondo di garanzia intervenga solo in presenza di azione promossa nei confronti della società assicuratrice del veicolo che abbia cagionato il danno. 3.1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di carenza della procura speciale sollevata nel controricorso proposto avverso il ricorso incidentale. Quando il ricorso per cassazione presenti a margine una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l’atto, tale procura deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità di cui all’art. 365 c.p.c., anche se non contiene riferimenti specifici alla sentenza da impugnare ed al giudizio da promuovere, deponendo per la validità di siffatta procura l’art. 83 c.p.c., nel testo novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, il quale fornisce argomenti per ritenere che l’apposizione topografica della procura è idonea a dar luogo ad una presunzione di riferibilità della procura medesima al ricorso cui accede Cass. 5 gennaio 2000, n. 46 14 febbraio 2001, n. 2145 25 luglio 2006, n. 16907 . La procura alla lite per il controricorso di Allianz s.p.a. è stata conferita dal procuratore Dott. D.M.G. . È stata contestata dalla controparte la qualità di rappresentante sostanziale in capo al procuratore speciale che ha sottoscritto la procura alle liti, ma la parte rappresentata, su cui a seguito della contestazione incombeva l’onere della prova Cass. 28 settembre 2011, n. 19824 , ha documentato l’esistenza dei poteri rappresentativi spesi in ordine al rapporto dedotto in giudizio. 3.2. Secondo quanto pacificamente accertato in atti è stata convenuta in giudizio la società assicuratrice della danneggiata e dunque il giudizio è stato riassunto nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, comma 1, lett. c , ossia il caso in cui l’impresa assicurativa venga posta in liquidazione coatta successivamente al sinistro. Tale norma trova in realtà applicazione solo con riferimento all’impresa che copra l’assicurazione del veicolo che ha cagionato il sinistro e non anche per il caso di liquidazione coatta di quella che copra l’assicurazione del veicolo utilizzato. Depone in tal senso non solo la chiara lettera dell’art. 283, che nell’articolazione di ipotesi contemplate dal comma 1, si riferisce in modo inequivoco al veicolo che ha cagionato il sinistro, ma anche lo stesso fondamento dell’istituto dell’indennizzo mediante Fondo di garanzia, che mira alla tutela della parte danneggiata al cospetto di veicolo, responsabile del sinistro, non solo non identificato, ma anche non coperto da assicurazione, con l’equiparazione alla mancanza di assicurazione dello stato di liquidazione dell’impresa assicurativa all’evidente scopo di evitare il pregiudizio che possa derivare al danneggiato dall’insinuazione al passivo della liquidazione, in termini sia di tempi per la riscossione del risarcimento che di concorso degli altri creditori . L’equiparazione dello stato di liquidazione alla mancanza di copertura assicurativa assume chiaramente quale presupposto il comune riferimento al veicolo che ha cagionato il sinistro. Nel caso quindi di azione promossa ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, comma 6, per il risarcimento diretto nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, l’intervento di liquidazione coatta dell’impresa successivamente al sinistro non consente di agire o riassumere il giudizio come nella specie nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada già Cass. 20 marzo 2015, n. 5595, per il diverso caso di azione promossa dal danneggiato in forza di polizza accessoria per danni al conducente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, aveva escluso che, per l’ipotesi di liquidazione coatta di quest’ultima, l’azione potesse essere proseguita nei confronti dell’impresa designata per il Fondo di garanzia, dovendo lo stato di liquidazione riguardare l’impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro . La non estensione della disciplina del Fondo di garanzia al caso della messa in stato di liquidazione dell’impresa di assicurazione relativa al veicolo utilizzato non costituisce ragione di pregiudizio delle ragioni della vittima del sinistro stradale, alle cui esigenze di tutela è ispirato l’intero sistema dell’assicurazione obbligatoria della r.c.a Come affermato da Cass. 5 ottobre 2018, n. 24548, al seguito di Corte Cost. 19 giugno 2009, n. 180, nell’assicurazione per la responsabilità civile degli autoveicoli, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa di assicurazione, secondo il modello del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, e per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, e siano decorsi i termini di cui all’art. 145, del medesimo decreto, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, il danneggiato può proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto. Dunque la richiesta di risarcimento, per le ipotesi di cui all’art. 149, comma 2, deve essere rivolta all’impresa che copre l’assicurazione del veicolo utilizzato e con quest’ultima va svolta la procedura stragiudiziale di liquidazione del danno, ma il diritto di agire in giudizio anche nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto permane. Come si evince dalla lettera dell’art. 149, comma 6, non è previsto l’obbligo del danneggiato di proporre l’azione diretta soltanto - nel senso di esclusivamente - nei confronti della propria impresa di assicurazione, ma è prevista la mera facoltà di promuovere il giudizio nei soli confronti della propria impresa di assicurazione . Resta ferma, ove non evocata in giudizio unitamente all’impresa di assicurazione del veicolo utilizzato, la possibilità per l’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile di intervenire nel giudizio e di chiedere l’estromissione dell’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato . La possibilità di proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto previene le ragioni di pregiudizio che al danneggiato possono pervenire dalla messa in stato di liquidazione della propria impresa di assicurazione. Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto nel caso in cui venga posta in stato di liquidazione l’impresa che copre l’assicurazione del veicolo utilizzato, il danneggiato non può in sede procedura di risarcimento diretto agire nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada . 4. Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito. Vi è giudicato interno quanto al rapporto processuale relativo all’azione nei confronti del responsabile Castelli s.r.l Vanno dichiarati l’improponibilità della domanda nei confronti di Novit Ass.ni s.p.a. in liquidazione coatta, dovendo il credito essere fatto valere in sede concorsuale, ed il difetto di legittimazione passiva di Allianz s.p.a Va disposta infine la compensazione delle spese sia della presente fase di legittimità, che di quelle di merito, stante la novità della questione e l’intervento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata successivamente alla proposizione dell’odierno ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo la causa nel merito, dichiara l’improponibilità della domanda nei confronti di Novit Ass.ni s.p.a. in liquidazione coatta ed il difetto di legittimazione passiva di Allianz s.p.a. dispone la compensazione delle spese sia del giudizio di legittimità, che di quelli di merito.