L’art. 145 del codice delle assicurazioni private si applica in tutte le ipotesi in cui venga esercitata l’azione risarcitoria del danno

La norma contenuta nell’art. 145 del Codice delle Assicurazioni Private, nel subordinare l’esercizio dell’azione risarcitoria diretta alla preventiva richiesta del danno dell’assicuratore e al decorso del termine di 60 giorni dalla medesima, fissa una condizione di proponibilità dell’azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d’ufficio e in sede di legittimità, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto.

Detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione tra le persone contro cui venga proposta, cumulativamente o singolarmente, per cui è improponibile anche la domanda ex art. 2054 c.c. promossa contro il proprietario e il conducente del veicolo, qualora non sia stata inviata oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento all’assicuratore. La fattispecie. Il Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice dell’appello, ha accolto parzialmente il gravame proposto da una compagnia di assicurazioni unitamente all’appello incidentale proposto dalla propria controparte avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improcedibile la domanda di condanna formulata dall’attrice nei confronti del terzo corresponsabile nella causazione di un sinistro stradale in quanto non risultava preventivamente inviata la lettera raccomandata ex art. 145 del codice delle assicurazioni private all’assicuratore del coautore dell’illecito e non era decorso utilmente il termine di 60 giorni stabilito dalla legge per l’eventuale definizione stragiudiziale della lite. Nessuna esclusione nemmeno per il convenuto che propone una domanda riconvenzionale. Per quanto qui di interesse, secondo la prospettazione della compagnia assicuratrice, la stessa non sarebbe stata tenuta all’adempimento della condizione di proponibilità dell’azione di regresso in garanzia impropria in quanto le disposizioni, indicate in rubrica, della legge sull’assicurazione della responsabilità civile automobilistica prescrivono detto onere esclusivamente all’azione risarcitoria proposta dal danneggiato. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito che la norma contenuta nell’art. 145 del codice delle assicurazioni private, nel subordinare l’esercizio dell’azione risarcitoria diretta alla preventiva richiesta del danno dell’assicuratore e al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, fissa una condizione di proponibilità dell’azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d’ufficio e in sede di legittimità, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto. Detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione tra le persone contro cui venga proposta, cumulativamente o singolarmente, per cui è improponibile anche la domanda ex art. 2054 c.c. promossa contro il proprietario e il conducente del veicolo, qualora non sia stata inviata oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento all’assicuratore. Come ricordato dagli Ermellini, la ratio sottesa alla norma, individuata dalla Corte Costituzionale, è quella porre le imprese assicuratrici di istruire la pratica e raccogliere tutti gli elementi di valutazione e favorire la possibilità di procedere alla liquidazione dell’indennizzo in via di composizione stragiudiziale, evitando una troppo sollecita proposizione di giudizi. E detta esigenza ricorre in tutte le ipotesi in cui venga esercitata l’azione risarcitoria del danno, rimanendo pertanto ininfluente, sull’onere di preventiva comunicazione ex lege, la posizione processuale - di attore, convenuto, terzo chiamato - assunta dal soggetto danneggiato che intende esercitare l’azione di condanna. Con la conseguenza che, da un lato, risultano del tutto irrilevanti le vicende inerenti l’acquisto o la cessione del diritto al risarcimento del danno, essendo quindi assoggettato alla condizione di proponibilità colui che esercita l’azione risarcitoria. Dall’altro lato, tale onere di previa comunicazione si impone anche al convenuto che rivolga contro l’attore la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da lui subìto nel medesimo sinistro, non contrastando tale condizione di proponibilità con il diritto di difesa ex art. 24 Cost. e, secondo quanto altrettanto statuito dalla Corte di Cassazione, azione per il risarcimento è anche quella avanzata in via riconvenzionale dal convenuto che, a sua volta danneggiato, mira a ottenere un provvedimento positivo a suo favore, rappresentato dal ristoro di un danno diverso da quello già richiesto dalla controparte. In tale contesto, la mera circostanza della pendenza del giudizio non assolve i soggetti già parti in causa dell’osservanza della previa comunicazione, qualora alcune di esse intendano proporre o estendere la domanda risarcitoria nei confronti di eventuali terzi chiamati.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 febbraio – 31 maggio 2019, n. 14873 Presidente Amendola – Relatore Olivieri Fatti di causa Il Tribunale di Perugia, con sentenza in data 5.10.2016 n. 2250, accoglieva parzialmente l’appello principale proposto da GROUPAMA Assicurazioni s.p.a. ed accoglieva l’appello incidentale proposto da P.M. avverso la sentenza non definitiva n. 3799/2008 che aveva rigettato la eccezione di improponibilità ex art. 145 CAP -, ed in riforma delle decisioni definitiva e non definitiva di prime cure a dichiarava improponibile la domanda di condanna formulata da Groupama Ass.ni s.p.a. nei confronti del terzo corresponsabile P. , in quanto non risultava previamente inviata la lettera raccomandata ex art. 145 Cod. Ass. Priv. all’assicuratore RCA del coautore dell’illecito e non era decorso utilmente il termine di giorni sessanta stabilito dalla legge per la eventuale definizione stragiudiziale della lite b riteneva sussistere la pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. di P.M. , F.M. e S.S. nella causazione del sinistro stradale che aveva visto coinvolti i veicoli rispettivamente condotti dai predetti liquidava, quindi, nella corrispondente misura i danni per il risarcimento dei quali, in primo grado, avevano agito F.M. che aveva subito lesioni personali e F.A. quale proprietaria del veicolo danneggiato, non avendo Groupama Ass.ni s.p.a. fornito prova che il proprio assicurato S. avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno. La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata ritualmente per cassazione con ricorso principale, affidato ad un unico motivo, da P.M. . Resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo da GROUPAMA Ass.ni s.p.a Non hanno svolto difese gli altri intimati F.M. ed A. , S.S. e T.C.R. . La parte ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative ex at. 380 bis.1 c.p.c Ragioni della decisione Con l’unico motivo del ricorso principale P.M. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 276 c.p.c., comma 2, dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 recte n. 4 , nonché in punto di insanabile contraddittorietà tra i capi in rito ed in merito della medesima pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene il ricorrente che, una volta dichiarata improcedibile la domanda di condanna svolta da Nuova Tirrena Ass.ni s.p.a. poi Groupama Ass.ni s.p.a. convenuta con azione diretta in primo grado nei suoi confronti, in qualità di terzo chiamato in causa in primo grado, il Giudice di appello era incorso in violazione dell’art. 112 c.p.c. extrapetizione e art. 276 c.p.c. ordine di trattazione delle questioni , in quanto rimaneva precluso l’esame del merito concernente l’accertamento della concorrente responsabilità ed il grado della colpa del terzo chiamato. Con l’unico motivo di ricorso incidentale Groupama Ass.ni s.p.a. censura la sentenza di appello per violazione dell’art. 145 CAP, della L. n. 990 del 1969, art. 22, e degli artt. 2054 2055 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene la società assicurativa di non essere tenuta all’adempimento della condizione di proponibilità dell’ azione di regresso in garanzia impropria in quanto le disposizioni, indicate in rubrica, della legge sull’assicurazione della responsabilità civile automobilistica prescrivono detto onere esclusivamente all’azione risarcitoria proposta dal danneggiato. I motivi dei due ricorsi debbono essere esaminati congiuntamente, in quanto dalla soluzione dell’uno dipende quella dell’altro. Il ricorso principale resta assorbito nell’accoglimento del ricorso incidentale. La norma contenuta nella L. n. 990 del 1969, art. 22, e quindi trasfusa nell’art. 145 del Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs. n. 209 del 2005 nel subordinare l’esercizio dell’azione risarcitoria diretta alla preventiva richiesta del danno all’assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, fissa una condizione di proponibilità dell’azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d’ufficio ed in sede di legittimità, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto. Detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione tra le persone contro cui venga proposta, cumulativamente o singolarmente, per cui è improponibile anche la domanda ex art. 2054 c.c., promossa contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata inviata oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all’assicuratore r.c.a. giurisprudenza consolidata Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15138 del 23/11/2000 id. Sez. 3, Sentenza n. 2336 del 16/02/2001 id. Sez. 3, Sentenza n. 18493 del 25/08/2006 id. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 08/06/2007 id. Sez. 3, Sentenza n. 12910 del 09/06/2014 . La esigenza sottesa alla norma, chiaramente individuata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 depositata in data 1 marzo 1973 la disposizione dell’art. 22 ndr della L. n. 990 del 1969 , la quale, col subordinare la proponibilità dell’azione del danneggiato alla previa comunicazione all’istituto assicuratore, o agli istituti previsti dall’art. 20, della richiesta di risarcimento del danno e al successivo decorso di sessanta giorni, intende, come precisato nei lavori preparatori della legge, porre le imprese e gli istituti predetti in grado di istruire la pratica e raccogliere tutti gli elementi di valutazione e favorire la possibilità di liquidazione dell’indennizzo in via di composizione stragiudiziale, evitando una troppo sollecita proposizione di giudizi, le cui spese, quando non finissero col gravare, almeno in parte, sullo stesso danneggiato, nel caso di eccessività delle sue pretese risarcitorie, si risolverebbero comunque in un aggravio del costo di gestione delle imprese, con riflessi pregiudizievoli per l’intero settore del servizio assicurativo . ricorre in tutte le ipotesi in cui venga esercitata l’azione risarcitoria del danno, rimanendo pertanto ininfluente, sull’onere di preventiva comunicazione ex lege, la posizione processuale di attore, convenuto, terzo chiamato assunta dal soggetto danneggiato che intende esercitare detta azione di condanna. Con la conseguenza che, da un lato, risultano del tutto irrilevanti le vicende inerenti l’acquisto o la cessione del diritto al risarcimento del danno, essendo quindi assoggettato alla condizione di proponibilità colui che esercita l’azione risarcitoria, indipendentemente dall’essere egli il soggetto danneggiato od il soggetto subentrato nella titolarità del credito, come avviene con la surrogazione ex lege dell’assicuratore che ha pagato l’indennizzo, ai sensi dell’art. 1916 c.c., comma 1, nei diritti del proprio assicurato-danneggiato contro i terzi responsabili ed il loro assicuratore RCA cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20740 del 14/10/2016, rimanendo peraltro in tal caso assolto dall’onere della formalità, l’assicuratore RCA, in quanto può avvalersi, quale successore a titolo particolare nell’identico diritto al risarcimento del danno, della comunicazione preventiva già effettuata dal proprio assicurato-danneggiato Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8617 del 23/08/1990 id. Sez. 3, Sentenza n. 338 del 14/01/2004 id. Sez. 3, Sentenza n. 10827 del 11/05/2007 dall’altro lato, tale onere di previa comunicazione si impone anche al convenuto che rivolga contro l’attore la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da lui subito nel medesimo sinistro, non contrastando tale condizione di proponibilità con il diritto di difesa ex art. 24 Cost., atteso che il legislatore non impone al convenuto, il quale intenda far valere delle pretese contro l’attore in dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio, di proporle in via riconvenzionale, ma lo lascia libero di agire in separato giudizio, salva l’applicazione ove si renda possibile il simultaneus processus della disciplina della connessione, dettata per criteri relativi di economia processuale cfr. Corte Cost. sentenza n. 24/1973 cit. . Pertanto è stato precisato che l’onere è imposto in via generale al danneggiato che voglia esperire azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti e non esclusivamente al soggetto che, instaurando il processo, riveste la posizione processuale di attore. Ed azione per il risarcimento è anche quella avanzata in via riconvenzionale dal convenuto che, a sua volta danneggiato, mira ad ottenere un provvedimento positivo a suo favore, il ristoro cioè di un danno diverso da quello già richiesto da controparte. cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 12006 del 11/11/1991 id. Sez. 3, Sentenza n. 10419 del 03/12/1994 id. Sez. 3, Sentenza n. 22597 del 26/10/2009 id. Sez. 3, Sentenza n. 22981 del 11/11/2015 . Ed ancora è stato chiarito che la mera circostanza della pendenza del giudizio non assolve i soggetti già parti in causa dall’osservanza della previa comunicazione, qualora alcuna di esse intenda proporre od estendere la domanda di risarcitoria nei confronti di eventuali terzi chiamati, ricorrendo anche in tali casi la medesima esigenza cui è preordinata la norma di legge cfr. Corte Cost., ordinanza n. 251 del 15 luglio 2003 che ha ravvisato la necessità della previa comunicazione all’assicuratore, anche nel caso in cui la necessità della chiamata in causa del terzo autore o coautore dell’illecito sia insorta, nel processo pendente, in conseguenza delle difese svolte dall’originario convenuto in tal caso l’attore che intenda chiamare in causa il terzo è onerato della previa comunicazione all’assicuratore di quello. Più oltre si è spinta Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9700 del 21/05/2004 laddove ha ritenuto che, nel caso di chiamata in causa del terzo, effettuata dal convenuto che l4 ha indicato quale esclusivo responsabile, l’attore -ove intenda estendere la domanda risarcitoria al terzo chiamato è tenuto ad osservare la condizione di proponibilità dell’azione conf. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8074 del 31/03/2007. Tali arresti vengono quindi a subordinare, nelle controversie in materia di RCA, alla condizione di proponibilità la applicazione del principio di automatica estensione della domanda risarcitoria attorea nei confronti del terzo chiamato in causa quale esclusivo autore dell’illecito dall’originario convenuto. Nella stessa linea argomentativa si pongono Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3449 del 06/03/2012 ed id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 29034 del 13/11/2018 con riguardo alla ipotesi in cui il convenuto chiami in causa, con azione contrattuale, il proprio assicuratore RCA per essere garantito in caso di soccombenza in tal caso l’attore che intenda estendere esperendo l’azione diretta la domanda risarcitoria nei confronti dell’assicuratore del convenuto, è tenuto ad assolvere all’onere della condizione di proponibilità . Tutti i precedenti giurisprudenziali passati in rassegna, sulla base della inequivoca espressione letterale della norma di legge il danneggiato abbia chiesto alla impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento . , correlano in via esclusiva la condizione di proponibilità dell’azione alla domanda proposta dal soggetto danneggiato dal sinistro, in quanto diretta ad ottenere la condanna dei soggetti civilmente responsabili conducente, proprietario o tenuti ex lege assicuratore RCA all’adempimento della obbligazione di risarcimento del danno, dato che solo in relazione a tale domanda vengono in rilievo le esigenze di natura sociale volte ad evitare la introduzione e moltiplicazione di gravose iniziative giudiziarie. Consegue che, al di fuori dell’azione risarcitoria, la condizione di proponibilità non opera per tutte quelle domande, eventualmente connesse per il titolo o per l’oggetto ovvero collegate da nessi di dipendenza alla domanda principale di condanna al risarcimento del danno, in relazione alle quali le esigenze predette non si pongono essendo stata già esercitata dal danneggiato l’azione risarcitoria in giudizio. Pertanto non debbono ritenersi assoggettate al previo adempimento della comunicazione all’assicuratore della RCA, le azioni svolte dalle parti in causa con le quali non viene fatto valere un proprio diritto al risarcimento dei danni ma, che, in via esemplificativa, possono ricondursi alle ipotesi di chiamata del terzo, effettuata dal convenuto ai fini della indicazione di esclusiva o concorrente responsabilità del terzo nella causazione del danno ovvero ai soli fini dell’opponibilità del giudicato di accertamento della quota di responsabilità, secondo il grado della colpa, in funzione di successiva azione di rivalsa/regresso od ancora ai fini della proposizione alla azione di condanna condizionata in via di regresso ex art. 2055 c.c. o per esperire le azioni contrattuali inerenti il rapporto di garanzia impropria tra il convenuto od il terzo –assicurati ed i propri assicuratori ovvero ai fini alla azione rivalsa proposta dall’assicuratore nei confronti del proprio assicurato L. n. 990 del 1969, ex art. 18, e art. 144, comma 2, CAP cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5996 del 13/10/1986, id. Sez. 3, Sentenza n. 10804 del 29/10/1998, in relazione alla domanda condizionata di regresso, tra coobbligati solidali e quindi anche tra assicuratori Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8115 del 03/04/2013 ed id. Sez. 3, Sentenza n. 7089 del 09/04/2015 con riferimento alla domanda del coobbligato solidale di mero accertamento delle rispettive quote percentuali di responsabilità Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9224 del 16/09/1997, in relazione all’azione di rivalsa dell’assicuratore inerente al proprio contratto assicurativo . Venendo ad applicare, nella controversia sottoposta all’esame del Collegio, i principi di diritto enunciati da questa Corte nella interpretazione della norma della legge sulla responsabilità civile automobilistica che impone la condizione di proponibilità della azione risarcitoria, occorre evidenziare in fatto quanto segue L’azione risarcitoria era stata proposta da F.M. ed A. nei confronti dei convenuti S. , T. e Nuova Tirrena s.p.a. rispettivamente, conducente, proprietario ed assicuratore della RCA del veicolo investitore Nuova Tirrena s.p.a., assumendo la corresponsabilità di altri soggetti, aveva chiamato in causa P.M. , esercitando un’azione qualificata dal Giudice di Pace come domanda di regresso/manleva cfr. estratto della decisione di prime cure riportato alla pag. 10 del ricorso principale e dal Tribunale come domanda di manleva cfr. sentenza appello, in motiv. pag. 8 . Tanto premesso, indipendentemente dalle equivoche indicazioni fornite dalle parti e desumibili dalla sentenza di appello, la domanda proposta da Nuova Tirrena s.p.a. era stata interpretata dal Giudice di Pace come tesa a riversare sul terzo chiamato gli effetti pregiudizievoli della sua ndr dell’assicuratore condanna al risarcimento dei danni in favore dei coniugi F. , assumendo la riferibilità totale o parziale degli stessi danni alla condotta colposa del medesimo P. . . Ne segue che l’assicuratore RCA degli originari convenuti, non ha svolto alcuna azione di risarcimento danni a non vantando alcun credito risarcitorio nei confronti del terzo chiamato b non agendo in via di surrogazione ex art. 1916 c.c., comma 1, nel diritto al risarcimento del danno, non soltanto non essendo state neppure allegate da Nuova Tirrena Ass.ni s.p.a. le condizioni legittimanti tale azione pagamento dell’indennizzo al danneggiato comunicazione all’autore del danno di volersi avvalere della surrogazione , ma non ricorrendo, nel caso concreto, la fattispecie della surroga nel credito al risarcimento del danno, non rivestendo i soggetti assicurati con Nuova Tirrena Ass.ni s.p.a. la posizione di danneggiati dal sinistro. Al riguardo è opportuno osservare come la vicenda della surrogazione, delineata dalla norma del codice, operi esclusivamente all’interno del contratto assicurativo, presupponendo l’adempimento della prestazione di indennizzo dovuta dall’assicuratore in favore del proprio assicurato stante la specialità della norma dell’art. 1916 c.c., richiamata dall’art. 1203 c.c., comma 1, n. 5, che disciplina l’istituto della surrogazione di diritto , indipendentemente dalla circostanza che il pagamento su indicazione dell’assicurato o su comunicazione a quest’ultimo effettuata dall’assicuratore debba essere o sia stato effettuato direttamente al terzo danneggiato ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 2 con la conseguenza che, anche nel caso in cui Nuova Tirrena Ass.ni s.p.a. avesse integralmente pagato il risarcimento del danno liquidato a favore dei danneggiati coniugi F. -, in tal modo assolvendo alla obbligazione contrattuale nei confronti del proprio assicurato, non si sarebbe surrogata ex art. 1916 c.c., mediante acquisto per via successoria a titolo particolare nello stesso diritto al risarcimento del danno azionato dai danneggiati F. , ma piuttosto si sarebbe surrogata nel diritto di regresso spettante al proprio assicurato, pro quota, nei confronti degli altri coobbligati solidali, venendo pertanto ulteriormente confermata la inapplicabilità della condizione di proponibilità di cui all’art. 145 CAP all’azione di regresso esercitata dalla società chiamante nei confronti del terzo chiamato P. concorrente nella produzione del danno e dunque coobbligato in via solidale . L’azione proposta non poteva, quindi, che ricondursi alle fattispecie prevista dall’art. 2055 c.c., comma 2, e cioè all’azione di mero accertamento ovvero di condanna intesa, rispettivamente, ad ottenere 1 un giudicato opponibile al terzo in ordine all’accertamento della sua quota di responsabilità concorrente nella causazione del sinistro e nella produzione del danno che la società assicurativa, in caso di soccombenza, sarebbe stata chiamata a risarcire 2 una condanna del terzo al pagamento pro quota nell’ambito dei rapporti interni tra coobbligati solidali del danno liquidato al danneggiato condizionatamente all’effettivo pagamento dell’indennizzo corrisposto dalla società assicurativa a titolo risarcitorio esercizio dell’azione di regresso . In entrambi i casi l’azione proposta non aveva ad oggetto alcuna richiesta di risarcimento del danno, trovando invece titolo nella disciplina dei rapporti interni tra coobbligati solidali in quanto tale, la domanda proposta nei confronti di P.M. da Nuova Tirrena s.p.a. che non agiva in qualità di danneggiata in proprio, o di soggetto surrogatosi ex art. 1916 c.c. nel credito risarcitorio degli attori danneggiati non doveva essere preceduta da alcuna preventiva comunicazione ex art. 145 CAP rivolta all’assicuratore RCA del terzo chiamato, non essendo sufficiente ad attivare la condizione di proponibilità l’atto del convenuto di chiamata in causa del terzo indicato quale esclusivo o concorrente responsabile del sinistro, essendo tale allegazione idonea al più a suscitare l’interesse dell’attore-danneggiato ad estendere la originaria domanda risarcitoria anche nei confronti del terzo chiamato, in questo caso soltanto essendo, invece, richiesto il previo adempimento da parte dell’attore-danneggiato dell’onere formale della previa comunicazione inviata all’assicuratore RCA del terzo. La inapplicabilità alla domanda proposta dalla Nuova Tirrena Ass.ni s.p.a. con l’atto di chiamata in causa della condizione di proponibilità prescritta dall’art. 145 CAP priva di rilevanza la censura di extrapetizione formulata dal ricorrente principale, rimanendo l’esame della stessa assorbito dalla cassazione della sentenza di appello in relazione al riscontrato vizio di legittimità della pronuncia in rito. Una volta che questa è stata cassata, viene meno l’elemento preclusivo alla decisione sul merito, anche nei confronti del terzo chiamato P. , inerente l’accertamento della responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella causazione del sinistro. Nel caso di specie, infatti, la potestas judicandi del Giudice di appello non può ritenersi correttamente esercitata nei confronti di tutte le parti in causa. Non è dubbio che, come evidenziato dalla difesa della parte resistente, il motivo di gravame principale dedotto da Groupama Ass.ni s.p.a. aveva ad oggetto la revisione delle emergenze istruttorie concernenti la incidenza causale delle singole condotte dei diversi conducenti coinvolti nel sinistro, inclusa la allegata condotta concorrente dell’attore-danneggiato F.M. , sicché il Tribunale era comunque tenuto a procedere, nella individuazione del grado delle colpe ascrivibili al F. ed allo S. , anche alla valutazione della quota di responsabilità da imputare, se pure solo virtualmente avendo dichiarato improponibile la domanda proposta dalla società assicurativa nei confronti del terzo chiamato , al conducente P. . Ma tale accertamento compiuto dal Giudice di appello, non concerneva il rapporto tra Nuova Tirrena Ass.ni e P. , non essendo opponibile e non potendo fare stato stante la statuizione di improponibilità della domanda della società chiamante nei confronti del terzo chiamato, al quale non risultava, peraltro, neppure essere stata estesa la domanda risarcitoria proposta dagli attori F. . Orbene se la verifica di legittimità demandata a questa Corte, avente ad oggetto il vizio di nullità processuale, è strumentale al ripristino del corretto svolgimento del processo in funzione del suo esito naturale la pronuncia di merito , ne segue che cassata la pronuncia in rito viziata da errore di diritto il Giudice di merito, nella competente sede del rinvio, sarà chiamato a dare pieno accesso all’esame del merito delle questioni introdotte dalle domande ed eccezioni delle parti, rinnovando l’accertamento di merito avente ad oggetto la individuazione delle singole responsabilità da ascrivere a tutti i soggetti che hanno concorso alla produzione del sinistro, non potendo frazionarsi tale accertamento di fatto che anche in considerazione del litisconsorzio processuale venutosi a creare anche nei confronti del terzo con la chiamata in corresponsabilità Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5444 del 14/03/2006 id. Sez. 3, Sentenza n. 11968 del 16/05/2013 id. Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015 deve necessariamente esser condotto in modo unitario nei confronti di tutte le parti in causa. Pertanto il Tribunale, dichiarando improcedibile l’azione proposta da Nuova Tirrena s.p.a. poi Groupama Ass.ni s.p.a. non si è attenuto ai principi di diritto sopra richiamati, dovendo in conseguenza essere cassata in parte qua la sentenza impugnata la statuizione della sentenza di appello che, decidendo sul motivo di gravame dedotto nell’atto di appello di Groupama Ass.ni s.p.a. ed accertando in base alla presunzione legale ex art. 2054 c.c., comma 2, il grado delle colpe da attribuire ai singoli coautori del danno liquidato ai coniugi F. , viene ad essere caducata quale capo di sentenza dipendente dalla cassazione della pronuncia in rito, non essendosi svolto detto accertamento anche nei confronti del terzo chiamato P. in quanto contraddittore necessario. In conclusione il ricorso incidentale deve essere accolto il ricorso principale deve essere dichiarato assorbito la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua, con rinvio della causa al Giudice di merito per nuovo esame e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale. Cassa la sentenza in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto rinvia al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.