Il danno non patrimoniale nella class action tra astratta possibilità e rischi operativi

Nuova tappa dell’azione di classe che era stata promossa nei confronti di Trenord da alcune associazioni di consumatori.

La sentenza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione del 31 maggio 2019, n. 14886 rappresenta una nuova tappa dell’azione di classe che era stata promossa nei confronti di Trenord da alcune associazioni di consumatori. Tutto partì dai disservizi che si erano verificati nel 2012 allorquando andò in tilt il servizio informatico di Trenord rendendo la vita difficile alle migliaia di pendolari che subirono ritardi, cancellazioni dei treni senza avere informazioni tempestive e precise sulla situazione che li coinvolgeva. Se l’ultima tappa era stata la vittoria degli aderenti su Trenord condannata a pagare 100 euro per ognuno di quei viaggiatori rispetto a cui la prescrizione non si era verificata, oggi la Cassazione annulla quella condanna rinviando il fascicolo al Giudice di appello. Le precedenti pronunce. Il processo di classe aveva visto una prima fase e, cioè, quella dell’ammissibilità conclusa con un’ordinanza della Corte di Appello di Milano che, in riforma dell’ordinanza di primo grado, aveva riconosciuto l’omogeneità dei diritti azionati e, quindi, aveva ammesso la percorribilità della class action. Per la Corte di Appello, infatti, unica non solo è la causa, disfunzione organizzativa della convenuta, ma unico è anche l’inadempimento lamentato, ovvero la non corretta gestione del servizio di trasporto, avente valenza pluri-offensiva sulle singole posizioni individuali, rispetto alle quali esplica comunque in maniera analoga i propri effetti e variamente si atteggia solo in termini di specifica consistenza delle conseguenze pregiudizievoli . Dunque – proseguiva la Corte di Appello – le singole posizioni dei ricorrenti e dei possibili aderenti alla classe sono certamente omogenee sotto il profilo dell’ an e la diversificazione sotto il citato profilo delle specifiche conseguenze non fa venir meno l’omogeneità, potendo al più incidere sul quantum spettante a ciascuno ed essendo espressamente previsto a riguardo il ricorso oltre che alla liquidazione equitativa , anche all’applicazione di rigidi e predeterminati criteri oggettivi di calcolo . Dopo il via libera dell’ammissibilità dell’azione, il processo era giunto alla sentenza della Corte di Appello di merito la cui impugnazione ha dato origine alla sentenza qui in commento che aveva riconosciuto Trenord responsabile condannandola a versare, oltre l’indennizzo, un risarcimento danno non patrimoniale per aderente pari a 100 Euro. Ma nuovamente la questione dell’omogeneità dei diritti azionati viene esaminata questa volta, però, con riferimento alla questione del danno non patrimoniale sollevata da Trenord con il proprio ricorso per cassazione. Danni non patrimoniali compatibili con la class action A tal proposito la Suprema Corte mette l’accento sulle peculiarità del danno non patrimoniale nell’azione di classe ed infatti, in questi casi, il giudice di merito deve accertare che le situazioni soggettive lese e i diritti concretamente pregiudicati di necessaria rilevanza costituzionale [così come affermato dalle Sezioni Unite nel 2008] siano caratterizzati non solo dalla gravità e serietà della relativa lesione, bensì anche dall’essenziale requisito della relativa omogeneità ex art. 140- bis TU Consumo . Per la Cassazione, quindi, se il singolo consumatore intende far valere il proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale dovrà valutare attentamente la propria strategia a seconda che voglia, per così dire, accontentarsi” di una forfettizzazione del danno oppure abbia interesse ad un accertamento su misura” ovvero personalizzato del danno. Ed infatti, non vi è dubbio che in linea generale ed astratta non vi sia nessuna preclusione a poter dedurre in un processo di classe i danni non patrimoniali, ma non quando occorrono accertamenti calibrati su specifiche situazioni personali ovvero quando occorra soffermarsi sulla consistenza specifica della sfera emotiva o dell’esperienza dinamico-relazione di singoli danneggiati . a patto che Ecco allora che l’azione di class rimane pur sempre compatibile con la rivendicazione della tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali là dove questi ultimi siano tuttavia posti rigorosamente in risalto i tratti in qualche modo comuni a tutti i membri della classe purché adeguatamente specificati e comprovati con la conseguenza che l’originario proponente ha l’onere di domandare la riparazione di un danno non patrimoniale che non sia individualizzato, ma sia fondato su circostante comuni a tutti i membri della classe . Diversamente, quando le doglianze dei danneggiati siano tali da non lasciare prefigurare la possibilità di una valutazione tendenzialmente standardizzata anche delle relative conseguenze pregiudizievoli sia per quel che specificamente riguarda l’ an che il quantum del danno il meccanismo della tutela di classe deve ritenersi per ciò stesso impraticabile . Per la Suprema Corte, quindi, è stato inevitabile cassare la sentenza della Corte di Appello di Milano per non aver svolto quei passaggi necessari per poter, prima accertare l’esistenza del danno non patrimoniale e, poi, se quel danno fosse causalmente collegato con la condotta e, soprattutto, se il danno superasse il limite minimo del mero disagio che occorre rebbe sopportare in nome dell’art. 2 Cost. ed infine se fossero i pregiudizi caratterizzati dall’omogeneità richiesta dalla norma. Adesione all’azione di classe e interruzione della prescrizione. Un’ulteriore importante questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento ed infatti, l’Associazione Altroconsumo aveva proposto anch’essa ricorso avverso la sentenza della Corte di appello con riferimento alla prescrizione di molte posizioni. Tuttavia, per la Suprema Corte la normativa in materia di prescrizione derivante da inadempimento del contratto di trasporto è stata correttamente applicata dai giudici di merito dal momento che le prestazioni contestate a Trenord in termini di protezione, assistenza e informazione degli utenti devono ritenersi di carattere accessorio con conseguente applicazione del termine annuale di prescrizione che non è certamente incompatibile con il diritto comunitario come era stato ipotizzato dalla ricorrente . E ciò anche perché, come ha osservato la Suprema Corte si tratta di un termine prescrizionale inevitabilmente connesso alla coerente regolamentazione di un complesso meccanismo processuale coinvolgente un numero astrattamente indefinito di parti , in ogni caso dotato di effettiva e sperimentata congruità temporale e tale da non sottrarre all’interessato, ove ritenuta più opportuna o congeniale, la scelta per una diversa strada processuale, ovvero per l’attivazione del più agevole strumento interruttivo della prescrizione attraverso l’inoltro di un’ordinaria costituzione in mora .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 marzo – 31 maggio 2019, n. 14886 Presidente Armano – Relatore Dell’Utri Fatti di causa 1. Con sentenza resa in data 25/8/2017, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto dall’Associazione Codici Onlus - Centro per i diritti del cittadino, da Codacons, Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e degli Utenti e dei Consumatori, e dall’associazione Altroconsumo, e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, ha condannato Trenord s.p.a. a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, oltre agli indennizzi già erogati, la somma di 100,00 Euro ciascuno in favore dei soggetti per conto dei quali le associazioni originarie attrici avevano agito con azione di classe, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140-bis c.d. del codice del consumo , a seguito dei gravi disagi sofferti dagli utenti del servizio di trasporto ferroviario gestito dalla società convenuta nel periodo dedotto in giudizio. 2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, premessa la natura minima degli indennizzi contrattualmente previsti in caso di ritardo nell’effettuazione delle prestazioni di trasporto in favore degli utenti con la conseguente riconoscibilità del risarcimento dei danni ulteriori e diversi da quelli coperti da tali indennizzi , ha ritenuto che la straordinarietà dei disagi e dei fastidi arrecati agli utenti nel periodo considerato, giustificasse il riconoscimento, in favore degli stessi, del risarcimento generalizzato di per sé suscettibile di conservare i caratteri di omogeneità richiesti dall’art. 140-bis cit. ai fini dell’esercizio dell’azione di classe nella specie esperita del danno non patrimoniale sofferto dagli utenti del servizio ferroviario, nella specie commisurato all’importo di Euro 100,00 equitativamente individuato per ciascun utente. 3. Con la stessa sentenza, la corte territoriale ha disatteso la medesima domanda risarcitoria avanzata dagli oltre tremila aderenti all’associazione Altroconsumo specificamente individuati per relationem, trattandosi di domande riferite a diritti estinti per prescrizione. 4. Avverso la sentenza d’appello, Trenord s.p.a. proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione. 5. L’associazione Altroconsumo ha proposto autonomo ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, sulla base di cinque motivi d’impugnazione. 6. L’associazione Codacons, Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e degli Utenti e dei Consumatori, resiste con controricorso all’impugnazione di Trenord s.p.a 7. Trenord s.p.a. e Altroconsumo hanno depositato controricorso per resistere alle rispettive impugnazioni. 8. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede. 9. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, la Trenord s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 121 e 131 c.p.c. e del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140-bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , per avere la corte d’appello erroneamente considerato ammissibile l’appello proposto dalle associazioni avversarie, essendosi il giudice di primo grado pronunciato con ordinanza sulla manifesta infondatezza delle domande avversarie, con la conseguente inappellabilità di detto provvedimento del primo giudice, siccome unicamente soggetto a reclamo, ai sensi dell’art. 140-bis cit 2. Il motivo è infondato. 3. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo non già alla sua forma esteriore e alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che è destinato a produrre. Ciò posto, una volta riconosciuto il carattere di decisorietà e di definitività di una determinata decisione come, nel caso di specie, quella emessa dal giudice di primo grado, secondo la logica e corretta ricostruzione operata dalla corte d’appello, estesa alla ricognizione dei contenuti specificamente decisori della decisione impugnata , alla stessa dev’essere attribuito valore di sentenza, indipendentemente dalla circostanza che la stessa abbia assunto la forma dell’ordinanza, con la conseguente sua impugnabilità dinanzi al giudice di grado superiore cfr., ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 10731 del 03/08/2001, Rv. 548780 - 01 e succ. conf. . 4. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., e del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140-bis in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 , per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto tempestiva e tale da non integrare una inammissibile mutato libelli l’istanza avanzata dall’associazione Altroconsumo diretta alla contestazione dell’adeguatezza dell’indennizzo predisposto da Trenord in base al Regolamento CE n. 1371/2007. 5. Il motivo è inammissibile. 6. Al riguardo - fermo l’assorbente rilievo riferito all’inammissibilità della censura, in ragione del carente adempimento degli oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 con particolare riguardo alla mancata indicazione e allegazione degli atti depositati dall’associazione Altroconsumo nel corso del processo, suscettibili di consentire l’effettivo controllo, da parte del giudice di legittimità, della concludenza della censura legata alla qualificazione in termini di novità dell’istanza diretta alla contestazione dell’adeguatezza dell’indennizzo predisposto da Trenord in base al Regolamento CE n. 1371/2007 - varrà nella specie considerare il valore dirimente del consolidato principio sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 - 01 Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 - 01 . Peraltro, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 - 01 . 7. Nella specie, la società ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo anche della domanda giudiziale domanda che il giudice a quo ha espressamente ritenuto comprensiva della proposizione dell’istanza qui in contestazione , risulta essersi limitata ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censure proposte nel rilievo di una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità. 8. Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 17 del Regolamento CE n. 1371/2007, dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140-bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il carattere eccezionale delle circostanze dannose dedotte in giudizio valesse a giustificare il risarcimento di danni eccedenti la misura dell’indennizzo minimo previsto in caso di ritardi sporadici od occasionali dei mezzi ferroviari. 9. Il motivo è infondato. 10. Sul punto, ritiene il Collegio che la corte territoriale abbia correttamente interpretato le norme di diritto richiamate, avendo esattamente ritenuto in astratto superabili i minimi compensativi previsti dalla disciplina positiva del rapporto contrattuale in esame, in coerenza al disposto regolamentare di provenienza comunitaria art. 17 Reg. CE n. 1371/2007 da un lato, muovendo dalla stessa previsione formale del regolamento richiamato là dove prevede espressamente, al di là delle ipotesi di indennizzo in caso di ritardi ordinari, il diritto dei passeggeri titolari di un titolo di viaggio o di un abbonamento che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizio durante il periodo di validità dello stesso di richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo delle imprese ferroviarie e, dall’altro, rilevando correttamente l’impossibilità di escludere, in astratto, la potenziale sussistenza di danni ulteriori e diversi da quelli normalmente correlati ai pregiudizi identificati dal rimborso del costo della prestazione di trasporto promessa e non o inesattamente eseguita danni ulteriori e diversi, pur sempre caratterizzati in caso di esperimento di un’azione di classe da caratteri effettivi di omogeneità, in coerenza al disposto di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140-bis. 11. Con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 17 del Regolamento CE n. 1371/2007, degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., dell’art. 114 c.p.c. e del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140-bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , per avere la corte territoriale ritenuto risarcibile, siccome dotato del carattere di omogeneità rilevante ai sensi dell’art. 140-bis cit., il danno non patrimoniale asseritamente sofferto dagli utenti del trasporto ferroviario oggetto d’esame. 12. Il motivo è fondato nei limiti e nei termini appresso specificati. 13. Al riguardo, varrà preliminarmente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi sulle orme dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., e al di là delle ipotesi di danno derivante dalla commissione di reato, o dei casi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali - a tre condizioni a che l’interesse leso e non il pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale altrimenti pervenendosi a un’abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile b che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza c che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità, dovendo ritenersi palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in detti disagi, fastidi, disappunti, ansie e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493 - 01 . 14. Ciò posto, ferma l’applicabilità di tali principi anche nei casi come quello in esame di danno non patrimoniale derivante da inadempimento cfr. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605494 - 01 , varrà considerare come appartenga all’ambito degli oneri di indagine istruttoria e di articolazione argomentativa del giudice di merito il compito di descrivere con precisione le forme e i modi attraverso i quali i pregiudizi non patrimoniali specificamente e analiticamente individuati abbiano effettivamente superato quella soglia di sufficiente gravità individuata in via interpretativa, dalle Sezioni Unite del 2008, quale limite imprescindibile della tutela risarcitoria, spiegando in che modo i danni lamentati, necessariamente legati da un controllabile nesso di causalità materiale e giuridica all’inadempimento contestato, abbiano rappresentato l’esito di un’offesa effettivamente seria e grave dell’interesse protetto sul piano costituzionale, senza tradursi in meri benché odiosi o sgradevoli disagi, fastidi, disappunti, ansie o in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita sul punto, proprio con riguardo a fattispecie concrete di trasporto ferroviario, v. Sez. 3, Sentenza n. 3720 del 8/2/2019 Sez. 3. Sentenza n. 10596 del 4/5/2018 . 15. Peraltro, ai fini del riconoscimento della fondatezza della domanda avente a oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale proposta nelle forme processuali dell’azione di classe di cui all’art. 140-bis cod. cons., spetta al giudice di merito coordinare, l’indagine condotta sulla serietà e la gravità dell’offesa inferta all’interesse costituzionalmente protetto, con le esigenze proprie dell’azione di classe disegnata dal legislatore italiano, con particolare riguardo alla necessità che le situazioni soggettive lese e i diritti concretamente pregiudicati di necessaria rilevanza costituzionale siano caratterizzati non solo dalla gravità e serietà della relativa lesione, bensì anche dall’essenziale requisito della relativa omogeneità ex art. 140-bis cit. , inteso, quest’ultimo, come il tratto proprio di pretese individuali che, vantate da un insieme di consumatori o di utenti, siano accomunate da caratteristiche tali da giustificarne un apprezzamento seriale e una gestione processuale congiunta, dovendo escludersi, sul piano logico, prima ancora che su quello giuridico, la compatibilità dello strumento processuale così delineato dal legislatore con l’esecuzione di accertamenti calibrati su specifiche situazioni personali o con valutazioni che si soffermino sulla consistenza specifica della sfera emotiva o dell’esperienza dinamico-relazionale di singoli danneggiati. Nei casi in cui, infatti, le doglianze dei danneggiati siano tali da non lasciare prefigurare la possibilità di una valutazione tendenzialmente standardizzata anche delle relative conseguenze pregiudizievoli sia per quel che specificamente riguarda l’an che il quantum del danno , il meccanismo della tutela di classe deve ritenersi per ciò stesso impraticabile. 16. Da tali premesse deriva che - lungi dall’escludere in astratto la compatibilità del risarcimento del danno non patrimoniale con il ricorso alle forme processuali dell’azione di classe una soluzione, per vero drastica, pur sostenuta da talune voci della letteratura specialistica - l’azione di classe rimane pur sempre compatibile con la rivendicazione della tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali là dove di questi ultimi siano tuttavia posti rigorosamente in risalto i tratti in qualche modo comuni a tutti i membri della classe purché adeguatamente specificati e comprovati , con la conseguenza che l’originario proponente ha l’onere di domandare la riparazione di un danno non patrimoniale che non sia individualizzato, ma sia fondato su circostanze comuni a tutti i membri della classe. Una simile soluzione nella misura in cui esclude l’obbligo di personalizzazione del danno non patrimoniale nell’ambito dell’azione di classe ha il pregio di prefigurare la possibilità, per ciascun singolo danneggiato, di scegliere liberamente se promuovere o aderire a un’azione di classe rinunciando a un’istruttoria individuale e accettando di fatto un risarcimento forfettizzato , ovvero promuovere un’azione individuale insistendo per una liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale subito. In ciascuna di tali ipotesi, tuttavia, sarà in ogni caso necessaria la precisa identificazione delle situazioni soggettive lese, della qualità della relativa protezione a livello costituzionale fuori dai casi di danni non patrimoniali da reato o da tipizzazione legislativa del fatto e dei termini concreti dell’effettiva serietà e gravità delle lesioni inferte e dei pregiudizi subiti, non confondibili con meri disagi, fastidi, disappunti, ansie o con ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita. Con l’ulteriore specificazione, nei casi di danni non patrimoniali rivendicati nelle forme dell’azione di classe e proprio al fine di scongiurare un’inammissibile declinazione in chiave punitiva della responsabilità risarcitoria, in assenza di indici legislativi suscettibili di giustificarla cfr. Sez. U -, Sentenza n. 16601 del 05/07/2017 dell’allegazione e della prova dei profili concreti dei pregiudizi lamentati capaci di valorizzarne i tratti condivisi da tutti i membri della classe, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati, bensì accomunati da caratteristiche tali da giustificarne, tanto l’apprezzamento seriale, quanto la gestione processuale congiuntamente rivendicata. 17. Nel caso di specie, la Corte d’appello di Milano, lungi dall’attenersi al rigoroso rispetto dei principi sin qui richiamati, risulta aver trascurato, tanto l’aspetto relativo all’identificazione dell’interesse costituzionalmente protetto a monte dei pregiudizi non patrimoniali risarciti salvo un generico e astratto riferimento - peraltro dedotto ad altri fini - alle limitazioni sofferte rispetto alla propria libera circolazione cfr. pag. 15 della sentenza impugnata , quanto la specifica identificazione e descrizione delle forme e dei modi in cui i pregiudizi non patrimoniali pretesamente individuati avrebbero effettivamente superato quella soglia di sufficiente gravità e serietà individuata in via interpretativa, dalle Sezioni Unite del 2008, quale limite imprescindibile della tutela risarcitoria, omettendo di spiegare in che modo i danni lamentati, necessariamente legati da un controllabile nesso di causalità materiale e giuridica all’inadempimento contestato, abbiano rappresentato l’esito di un’offesa effettivamente seria e grave dell’interesse protetto sul piano costituzionale, senza tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie o in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita. Nella sentenza impugnata, infatti, il giudice a quo risulta aver limitato la propria argomentazione al solo rilievo di ritardi prolungati, cancellazioni di corse, trasbordi da un convoglio all’altro, modifiche di itinerari, condizioni di sovraffollamento dei convogli rivelatisi tali da generare lo sviluppo, in modo asseritamente uniforme e generalizzato, di una forma di ansia e di insofferenza per gli inconvenienti i fastidi e le difficoltà, se non addirittura l’impossibilità, di effettuare i propri normali spostamenti al fine di raggiungere le sedi di lavoro, i luoghi di studio e così via , senza darsi carico di dedurre e articolare in modo concreto e specifico la dimostrazione dell’irriconducibilità di tali forme di ansia, insofferenza, fastidi e difficoltà/impossibilità, a quei meri disagi, fastidi, disappunti, ansie o ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita che, come più volte rimarcato, precludono, in forza del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c., nella misura in cui esprimono i termini di un’incidenza non adeguatamente apprezzabile della sfera personale individuale, inevitabilmente scaturente dal fatto della convivenza sociale. Nè risultano adeguatamente allegati e comprovati, nella pronuncia impugnata, i profili dei pregiudizi individuati capaci di valorizzarne i tratti effettivamente e concretamente comuni a tutti i membri della classe, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati, bensì accomunati da caratteristiche tali da giustificarne, tanto l’apprezzamento ‘serialè, quanto la gestione processuale congiuntamente rivendicata, nel rispetto del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140-bis. 18. Da tali premesse, discende l’accoglimento del motivo in esame, con la conseguente corrispondente cassazione della decisione impugnata sullo specifico punto censurato. 19. Con il quinto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , per avere la corte territoriale erroneamente omesso di procedere alla compensazione, anche parziale, delle spese di lite, in considerazione dell’esito del giudizio. 20. Il motivo in astratto inammissibile, attenendo all’esame di questioni necessariamente rimesse alla discrezionalità del giudice di merito deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del quarto motivo. 21. Con il primo motivo del proprio ricorso, l’associazione Altroconsumo censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2951 e 2946 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , per avere la corte territoriale erroneamente applicato i termini di prescrizione di cui all’art. 2951 c.c. riferiti al contratto di trasporto, nonostante il carattere complesso del rapporto contrattuale nella specie intercorso tra i singoli utenti e la società titolare della gestione del trasporto ferroviario, estesa all’esecuzione di prestazioni ulteriori e diverse da quella limitata al mero trasporto, con la conseguente applicabilità dei termini di prescrizione ordinaria di durata decennale previsti dall’art. 2946 c.c 22. Il motivo è infondato. 23. Osserva al riguardo il Collegio come le prestazioni contestate dall’associazione ricorrente come non adempiute, o inesattamente adempiute, da Trenord s.p.a. in termini di protezione, assistenza o informazione degli utenti devono ritenersi convenientemente qualificabili alla stregua di obbligazioni di carattere accessorio rispetto alla principale obbligazione avente a oggetto la prestazione di trasporto obbligazioni accessorie certamente destinate a garantire la corretta soddisfazione dell’interesse creditorio legato alla conclusione del negozio, ma per loro natura inidonee a trasfigurare la dimensione causale tipica del contratto, che rimane legata alla ragione finale del trasporto, con la conseguente applicabilità dell’art. 2951 c.c. nella parte in cui stabilisce in un anno il termine di prescrizione applicabile alle situazioni soggettive scaturenti da detto negozio. Sul punto, varrà altresì richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, là dove ha sancito come il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall’art. 2951 c.c., trovi applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto misto di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione cfr. Sez. 1, Sentenza n. 25517 del 18/12/2015, Rv. 638119 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 24265 del 30/11/2010, Rv. 614882 - 01 . 24. Con il secondo motivo, l’associazione ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi e per violazione degli artt. 2951 e 2947 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 , per avere la corte territoriale erroneamente escluso il ricorso, nel caso di specie, di un’ipotesi di illecito extracontrattuale, eventualmente concorrente con quello di natura contrattuale riconosciuto dal giudice a quo, suscettibile di giustificare l’applicazione dei termini di prescrizione di durata quinquennale di cui all’art. 2947 c.c 25. Il motivo è inammissibile. 26. Osserva preliminarmente il Collegio come la questione sollevata dall’associazione ricorrente con l’odierna impugnazione con particolare riguardo al tema del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata. Al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione cfr. ex plurimis, Sez. 2 -, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 - 01 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 - 01 . Nella specie, non avendo la ricorrente in alcun modo provveduto alle ridette allegazioni, il motivo deve ritenersi per ciò stesso inammissibile. 27. Varrà peraltro rilevare, in ogni caso come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’ammissibilità del concorso tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale, richieda indefettibilmente che il fatto che violi i diritti derivanti da contratto, valga a costituire, allo stesso momento, la lesione di diritti della persona offesa rilevanti sul piano aquiliano, indipendentemente dall’avvenuta conclusione del contratto dedotto in giudizio cfr. Sez. 3, Sentenza n. 418 del 19/01/1996, Rv. 495504 - 01 . Nella specie, la pretesa sussistenza di un’astratta concorrenza di un illecito aquiliano con l’azione contrattuale qui esercitata non appare in ogni caso riconoscibile, non potendo ritenersi che il danno subito dai trasportati, per come denunciato in questa sede, sia valso a determinare di per sé, al di fuori dell’inadempimento della prestazione contrattuale, una lesione di diritti della persona suscettibili di giustificare l’accostamento, alla tutela contrattuale, di quella disciplinata dagli artt. 2043 c.c. e ss 28. Con il terzo motivo, l’associazione ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2951 c.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140-bis, degli artt. 24 e 117 Cost. e degli artt. 6 e 13 CEDU, per avere la corte territoriale omesso di rilevare la non conformità e l’incompatibilità del termine prescrizionale annuale previsto dalla art. 2951 c.c. in relazione al principio comunitario di effettività della tutela, a tal fine rinnovando la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, o alla Corte Costituzionale ai sensi della L. n. 87 del 1953, art. 23. 29. Con il quarto motivo, l’associazione ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2951 c.c. e dell’art. 3 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’illegittimità costituzionale della disciplina relativa al termine prescrizionale annuale previsto per il contratto di trasporto in esame, in relazione comparativa con altre forme di trasporto, a tal fine rinnovando l’istanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale ai sensi della L. n. 87 del 1953, art. 23. 30. Con il quinto motivo, l’associazione ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140-bis, in combinato disposto con l’art. 2951 c.c., degli artt. 24 e 117 Cost. e degli artt. 6 e 13 CEDU, per avere la corte territoriale omesso di rilevare la non conformità e l’incompatibilità del previsto effetto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno a decorrere dal momento del deposito dell’adesione del singolo utente all’azione di classe, con il principio eurounitario di effettività della tutela, a tal fine rinnovando l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE ai sensi dell’art. 267 TFUE, o alla Corte Costituzionale, ai sensi della L. n. 87 del 1953, art. 23. 31. Il terzo, il quarto e il quinto motivo - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono infondati. 32. Sul punto, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia adeguatamente argomentato, sul piano motivazionale, la circostanza della piena idoneità della disciplina nazionale a garantire l’effettività della tutela dei trasportati, anche nella prospettiva della disciplina eurounitaria, avendo ragionevolmente posto in evidenza la congruità del termine annuale previsto al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale rivendicata, come peraltro di fatto confermato dalla tempestività della rivendicazione risarcitoria avanzata da oltre la metà degli aderenti all’associazione ricorrente. 33. Allo stesso modo, del tutto correttamente la corte territoriale ha indicato le ragioni che militano a sostegno della ragionevole apprezzabilità della diversa disciplina dei termini di prescrizione previsti in relazione ai diritti connessi all’esecuzione di alternative forme di trasporto come quella aerea o marittima , avendo, da un lato, sottolineato il maggior favore della disciplina di cui all’art. 2951 c.c. rispetto alle norme del codice della navigazione riferite al contratto di trasporto di persone cfr. l’art. 418, comma 1, c.n. , ed avendo, dall’altro, richiamato le ragioni della diversità della disciplina contenuta nei Regolamenti CE n. 392/2009 con il connesso richiamo all’art. 16 della Convenzione di Atene in materia di trasporto marittimo e n. 889/2002 con il connesso richiamo alla Convenzione di Montreal in materia di trasporto aereo , attesa l’inerenza di tali ultime fonti normative alle diverse ipotesi di diritti risarcitori connessi non già ai casi di mero inadempimento del contratto di trasporto, come nell’ipotesi oggetto dell’odierna controversia, bensì ai casi, di assai più grave rilevanza, di eventuali incidenti occorsi durante il viaggio. 34. Quanto, infine, alla compatibilità con il principio eurounitario e/o costituzionale di effettività della tutela del previsto effetto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno a decorrere dal momento del deposito dell’adesione del singolo utente all’azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. , del tutto correttamente il giudice a quo ha evidenziato l’insussistenza di alcuna vulnus ai richiamati principi, trattandosi della disciplina di un termine prescrizionale inevitabilmente connesso alla coerente regolamentazione di un complesso meccanismo processuale coinvolgente un numero astrattamente indefinito di parti , in ogni caso dotato di effettiva e sperimentata congruità temporale, e tale da non sottrarre all’interessato, ove ritenuta più opportuna o congeniale, la scelta per una diversa strada processuale, ovvero per l’attivazione del più agevole strumento interruttivo della prescrizione attraverso l’inoltro di un’ordinaria costituzione in mora. 35. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del quarto motivo del ricorso proposto da Trenord s.p.a. disattesi i restanti motivi di detto ricorso e disatteso il ricorso proposto da Altroconsumo - dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è rimesso di provvedere alla rinnovazione del giudizio di appello nel rispetto del seguente principio di diritto L’accertamento del danno non patrimoniale rivendicato nel quadro di un’azione di classe promossa ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140-bis - oltre all’allegazione e alla prova concreta del ricorso degli ordinari requisiti 1 della rilevanza costituzionale degli interessi lesi 2 della gravità della relativa lesione e 3 della non futilità dei danni ossia che gli stessi non consistano in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie o in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita, conformemente a quanto statuito da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493 - 01 - richiede altresì la specifica allegazione e la prova dei profili concreti dei pregiudizi lamentati, capaci di valorizzarne i tratti condivisi da tutti i membri della classe, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati, bensì accomunati da caratteristiche tali da giustificarne, tanto l’apprezzamento seriale, quanto la gestione processuale congiuntamente rivendicata. 36. Al giudice del rinvio è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il quarto motivo del ricorso proposto da Trenord s.p.a. rigetta i restanti motivi del ricorso proposto da Trenord s.p.a. e il ricorso proposto dall’associazione Altroconsumo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui è rimesso di provvedere alla rinnovazione del giudizio di appello nel rispetto del principio di diritto di cui in motivazione, oltre alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.