Per le tabelle di Milano il rapporto fondato sulla convivenza equivale a quello matrimoniale

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, le tabelle di Milano, che ai sensi dell’art. 1226 c.c. costituiscono parametro per la valutazione equitativa, prevedono espressamente l’equiparazione tra convivenza more uxorio e convivenza coniugale fondata sul matrimonio.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14746/19, depositata il 29 maggio. La vicenda. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di prime cure, liquidava a favore dell’appellante i danni da lei subiti a seguito del sinistro stradale nel quale aveva perso la vita il proprio convivente more uxorio , riconoscendo la sussistenza effettiva di un rapporto di convivenza dotato di stabilità e intensità affettiva assimilabili a quelli di un rapporto matrimoniale. Veniva invece confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dai figli della donna. La donna impugna la sentenza con ricorso per cassazione dolendosi per aver ottenuto una liquidazione del danno penalizzante rispetto al parametro ordinariamente seguito per la liquidazione del danno da perdita del rapporto coniugale. Rilevanza delle tabelle di Milano. Il Collegio coglie l’occasione per osservare che le c.d. tabelle di Milano costituiscono, ai sensi dell’art. 1226 c.c., parametro per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona. Conseguentemente, la loro erronea applicazione da parte del giudice di merito configura una violazione di legge censurabile in sede di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c Laddove invece il giudice di merito proceda alla liquidazione del danno applicando le suddette tabelle, è tenuto ad esplicitare in motivazione se e come abbia considerato tutte le circostanze del caso concreto per assicurare un integrale risarcimento del pregiudizio sofferto dal danneggiato. Nel caso di specie, pur avendo la Corte capitolina dichiarato di volersi uniformare alla misure di liquidazione previste dalle tabelle di Milano, ha tuttavia fissato il risarcimento a favore della convivente del defunto in un importo pari a circa la metà della misura minima prevista dalla corrispondente forbice tabellare, giustificando tale determinazione in ragione del ritenuto normale consolidamento dei rapporti di affetto e di condivisione, nell’ambito delle convivenza di fatto, in tempi molto più ampi che nei legami affettivi tra i componenti di una coppia unita in matrimonio” . Tale motivazione risulta fondata su una specifica discriminazione ontologica tra le convivenze di fatto e i rapporti coniugali fondati sul matrimonio e risulta dunque in contrasto con i criteri adottati dalle tabelle di Milano che espressamente prevedono l’equiparazione tra convivenze more uxorio e convivenze coniugali fondate sul matrimonio. In conclusione, la Corte ritiene la decisione impugnata in contrasto con gli artt. 1226 e 2056 c.c. nonché con il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nell’effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alla circostanza del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti da dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in estratto in base all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l’id quod plerumque accidit , dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate . La sentenza impugnata viene dunque cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 14 febbraio – 29 maggio 2019, n. 14746 Presidente Frasca – Relatore Dell’Utri Rilevato che con sentenza resa in data 4/7/2017, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da C.A.I. , e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Generali Italia s.p.a. al risarcimento, in favore della C. , dei danni da quest’ultima subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale aveva perso la vita il proprio convivente more uxorio, S.N. che, con la medesima sentenza, la corte d’appello ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato le domande proposte da C.F. e C.M. entrambi figli di C.A.I. per la condanna dei responsabili al risarcimento, in loro favore, dei danni agli stessi derivati dalla perdita del rapporto affettivo con il convivente della madre che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come fosse stata raggiunta la prova dell’effettiva sussistenza di un rapporto di convivenza, tra il S. e C.A.I. , dotato dei caratteri di stabilità e intensità affettiva assimilabili a un rapporto di natura matrimoniale, sì da giustificare il riconoscimento, in favore della C. , del risarcimento dei danni dalla stessa sofferti nella misura liquidata che, sotto altro profilo, il giudice d’appello ha escluso che fosse stata raggiunta una prova sufficiente o adeguata di un rapporto di stabilità e di intensità affettiva di uguale natura tra il S. e i due figli della C. , sì da escludere la riconoscibilità, in loro favore, del risarcimento del danno dagli stessi invocato che, avverso la sentenza d’appello, E.L. , quale procuratore speciale di C.A.I. , C.F. e C.M. , propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione che la Generali Italia s.p.a. resiste con controricorso che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis, le parti hanno presentato memoria. Considerato che con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 2043, 2059, 1226 c.c. e degli artt. 3 e 29 Cost., nonché del principio dell’integrale risarcimento del danno ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 , per avere la corte territoriale illegittimamente liquidato, in favore di C.A.I. , un importo a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto con il convivente more uxorio in misura ingiustificatamente penalizzante rispetto al parametro costituito dalla misura ordinariamente seguita per la liquidazione del danno da perdita del rapporto coniugale, sulla base di una motivazione del tutto priva di fondamento logico-giuridico che il motivo è manifestamente fondato sulla base delle considerazioni che seguono, non adeguatamente o decisivamente confutate dalle argomentazioni illustrate dalla Generali Italia s.p.a. nella memoria da ultimo depositata che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l’orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte, le c.d. tabelle del Tribunale di Milano assumono rilievo, ai sensi dell’art. 1226 c.c., come parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona ne consegue che la loro erronea applicazione da parte del giudice dà luogo ad una violazione di legge, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 Sez. 3, Sentenza n. 4447 del 25/02/2014, Rv. 630336 - 01 che, inoltre, qualora il giudice, al fine di soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in applicazione delle c.d. tabelle predisposte dal Tribunale di Milano è tenuto ad esplicitare, in motivazione, se e come abbia considerato tutte le circostanze del caso concreto per assicurare un risarcimento integrale del pregiudizio subito da ciascun danneggiato Sez. 3, Sentenza n. 9231 del 17/04/2013, Rv. 626003 - 01 che, nel caso di specie, il giudice a quo, pur dichiarando espressamente di volersi uniformare nella liquidazione del danno subito da C.A.I. alle misure di liquidazione previste dalle tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano, ha tuttavia determinato, in favore della convivente del defunto, un importo pari a circa la metà della misura minima prevista dalla corrispondente forbice tabellare, giustificando tale determinazione in ragione del ritenuto normale consolidamento dei rapporti di affetto e di condivisione, nell’ambito delle convivenze di fatto, in tempi molto più ampi che nei legami affettivi tra i componenti di una coppia unita in matrimonio che tale giustificazione, nella misura risulta fondata in modo esclusivo su una specifica discriminazione ontologica tra le convivenze di fatto e i rapporti coniugali fondati sul matrimonio non potendo ascriversi alcun riconoscibile significato all’anodino e non meglio articolato riferimento alla particolarità della situazione relativa ai rapporti intessuti dal defunto con la sua compagna cfr. pag. 7 della sentenza impugnata , risulta lesiva degli stessi criteri adottati nelle c.d. tabelle di Milano utilizzate a fondamento della liquidazione operata, attesa l’espressa completa equiparazione contenuta in dette tabelle tra convivenze more uxorio e convivenze coniugali fondate sul matrimonio che, pertanto, la decisione impugnata, nel porsi in contrasto con la norma di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., risulta lesiva del principio formalmente affermato da questa Corte ai sensi del quale, in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, nell’effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti da dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l’id quod plerumque accidit, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate Sez. 3, Sentenza n. 3505 del 23/02/2016, Rv. 638919 - 01 v. altresì Sez. 3 -, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017, Rv. 645503 - 01 che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2043, 2059 e 1226 c.c., nonché dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 , per avere la corte territoriale erroneamente escluso il raggiungimento di un’adeguata dimostrazione circa la sussistenza di un rapporto di convivenza stabile e affettivamente intensa tra C.F. e C.M. e il convivente della propria madre, in contrasto con le risultanze istruttorie, anche di carattere presuntivo complessivamente acquisite al giudizio che il motivo è inammissibile che al riguardo, è appena il caso di rilevare come, con il motivo in esame, i ricorrenti - lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - alleghino un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745 Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171 , neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una tipica erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564 Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892 , non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti che, peraltro, del tutto inappropriata deve inoltre ritenersi la denuncia della pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. che, sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c. , mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla valutazione delle prove Cass. n. 11892 del 2016 cfr. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione che, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 116 c.p.c. norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193 - 01 che, peraltro, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio , nè in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 - 01 che, nella specie, i ricorrenti, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale , - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione entro lo schema di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 - si sono limitati a denunciare un pretesa cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità che, sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del primo motivo d’impugnazione esaminato e l’inammissibilità del secondo , dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo dichiara inammissibile il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.