Distratta alla guida, invade la carreggiata opposta. Esclusiva e totale la colpa per l’incidente

Il sinistro ha visto coinvolti due veicoli, entrambi con donne al volante. Esclusa dai Giudici l’ipotesi di una corresponsabilità delle due conducenti. A inchiodare la vera colpevole è la distrazione che l’ha portata ad invadere la carreggiata opposta. A certificarlo anche il fatto che solo lei sia stata sanzionata con una contravvenzione.

Decisivo un attimo di distrazione alla guida. Decisivo per causare un brutto incidente stradale e per vedersi attribuire tutta la colpa. Una volta ricostruito l’episodio, difatti, è evidente per i Giudici che a provocare il fattaccio sia stata l’invasione di corsia realizzata dall’automobile a seguito del comportamento disattento della donna al volante. Esclusa, di conseguenza, l’ipotesi di una corresponsabilità dell’altra conducente Cassazione, ordinanza n. 13672/19, sez. VI Civile - 3, depositata oggi . Colpa. Linea di pensiero comune per il Giudice di pace e per i Giudici del Tribunale l’incidente che ha visto coinvolte due macchine, entrambe guidate da donne, è addebitabile in toto alla conducente – Nadia, nome di fantasia – che per distrazione ha invaso l’altra carreggiata , quella percorsa da Barbara – altro nome di fantasia –. Esclusa l’ipotesi di un uguale concorso di colpa delle due automobiliste. E su questo punto concordano anche i giudici della Cassazione, respingendo il ricorso proposto dal legale di Nadia, ritenuta colpevole per l’incidente. Anche nel contesto del ‘Palazzaccio’ viene riproposta la linea difensiva già tracciata tra primo e secondo grado, quella centrata cioè sulla messa in discussione della esclusiva responsabilità di Nadia. A questo proposito, il legale sottolinea che non sono stati svolti accertamenti sulla condotta tenuta dall’altra conducente , cioè Barbara. Queste ulteriori verifiche non sono però ritenute necessarie dai giudici della Cassazione. Questi ultimi ricordano che nel caso di scontro tra veicoli l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno . A questo quadro va però aggiunto un dettaglio la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente , specificano i giudici. Quest’ultimo passaggio è decisivo, poiché bene si attaglia alla vicenda in esame. Difatti, l’esclusiva responsabilità di Nadia è stata poggiata sulla assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro , cioè l’invasione improvvisa causa distrazione della carreggiata in cui procedeva Barbara . E non è un caso, concludono i giudici della Cassazione, che soltanto Nadia sia stata attinta da una contravvenzione per avere violato la norma riguardante la posizione dei veicoli sulla carreggiata .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 21 febbraio – 21 maggio 2019, n. 13672 Presidente De Stefano – Relatore Vincenti Ritenuto che con ricorso affidato a quattro motivi, Ri. Ma. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Asti, in data 27 luglio 2017, che ne rigettava l'appello, con conseguente condanna alle spese di lite, avverso la decisione del Giudice di Pace di Alba, il quale, a sua volta, ne respingeva la domanda proposta nei confronti di Or. An. e della Vittoria Assicurazioni S.p.A. al fine di ottenere la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di sinistro stradale che il Tribunale nel rigettare il gravame segnatamente osservava che 1 la sussidiarietà della presunzione di uguale concorso ex art. 2054, comma secondo, c.c., e dunque l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, liberava quest'ultimo dalla suddetta presunzione e dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno 2 l'esclusiva responsabilità dell'appellante risultava dagli esiti dell'istruttoria svolta deposizione testimoniale Me., c.t.u. sulla dinamica del sinistro, dichiarazioni della Ri. verbalizzate nell'immediatezza dei fatti di causa e, dunque, era da condividere l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di primo grado nella formazione del proprio convincimento 3 la liquidazione delle spese processuali era corretta, in quanto, da un lato, il Giudice di pace aveva provveduto alla condanna alle spese in favore di entrambe le parti vittoriose costituite separatamente e, dall'altro, la mancanza delle precisazioni delle conclusioni della parte regolarmente costituita non importava alcuna volontà di rinuncia alle domande ed eccezioni proposte che resistono con controricorso Or. An. e Vittoria Assicurazioni S.p.A. che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380- bis c.p.c. è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente e la controricorrente Or. hanno depositato memoria che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata Considerato che a con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 , primo comma, n. 4, c.p.c. nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sui motivi di gravame, limitandosi a parafrasare i passi salienti della sentenza di primo grado, senza in alcun modo verificare la fondatezza del proposto motivo di appello, che dunque non è stato preso in considerazione a.1 il motivo è inammissibile, non fornendo la memoria di parte ricorrente argomenti per indurre ad un diverso avviso. Posto che la sentenza impugnata dà contezza dei motivi di gravame proposti dalla Ri. cfr. pp. 1 e 2 delle medesima sentenza e, segnatamente, di quello volto all'accertamento della responsabilità pari e/o concorrente nella causazione del sinistro della stessa Ri. e dell'Or. con conseguente condanna solidale dei convenuti in primo grado al risarcimento dei danni , la censura si risolve in una critica della sufficienza della motivazione fornita dal giudice di appello rispetto agli argomenti a sostegno del motivo anzidetto peraltro, sinteticamente vagliati dal Tribunale , che neppure risulta più veicolabile in questa sede ai sensi del vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. là dove, inoltre, la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata è comunque desumibile complessivamente dalla motivazione, che, dunque, non deve necessariamente soffermarsi su ogni singolo argomento della parte b con il secondo mezzo è denunziata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132 e 352 c.p.c. per aver il Giudice di secondo grado motivato sostanzialmente per relationem limitandosi a richiamare le argomentazioni svolte dal Giudice di Pace di Alba, senza specificare le ragioni della conferma della pronuncia impugnata in relazione ai motivi di impugnazione proposti b.1 il motivo è manifestamente infondato. La sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame tra le molte, Cass. n. 15483/2008, Cass. n. 28139/2018 . Nella specie, il giudice di secondo grado cfr. pp. 3 e 4 della sentenza impugnata ha analizzato i motivi di gravame, per poi, dalla disamina delle risultanze istruttorie, ritenerli privi di fondamento e, dunque, in tal modo venendo a condividere, con propria e intelligibile motivazione, l'impostazione giuridico fattuale seguita dal giudice di primo grado. La memoria di parte ricorrente non è idonea a scalfire i rilievi che precedono, insistendo su una carente sufficienza e incongruità della motivazione, quali profili non eccedenti rispetto alla portata delle originarie censure di violazione di legge e, comunque, integranti vizi motivazionali non più denunciabili ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. c con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. e degli artt. 143, 141 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 258, per aver il Tribunale escluso l'operatività della presunzione di responsabilità concorrente ex art. 2054 , secondo comma, c.c., e dunque attribuendo la responsabilità esclusiva a carico della Sig.ra Ri., senza aver svolto accertamenti sulla regolare condotta tenuta dall'altro conducente e segnatamente in relazione agli artt. 143 e 141 d.lgs. 30 aprile 1992 c.1. il motivo è manifestamente infondato. Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno tra le tante, Cass. n. 4648/1999 . Con la precisazione che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente Cass. n. 5226/2006, Cass. n. 9550/2009 . Il giudice di appello, sulla scorta di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie e condividendo il convincimento raggiunto dal primo giudice, ha accertato l'esclusiva responsabilità della Ri., evidenziando l'assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro, per invasione improvvisa causa distrazione della carreggiata in cui procedeva l'Or., tanto da essere stata essa Ri. soltanto attinta da contravvenzione ex art. 143 c.d.s. . Trattasi di valutazione in fatto che armonicamente si sussume nella fattispecie legale, interpretata alla luce del ricordato principio di diritto, che non è scalfita dalle argomentazioni spese dalla ricorrente con la memoria successivamente depositata, che, là dove non inammissibile per non essere solo illustrativa delle originarie censure ma anche integrativa e/o emendativa di esse tra le molte, Cass. n. 30760/2018 , si sofferma eminentemente sulla quaestio farti, la cui delibazione rientra nei poteri riservati al giudice del merito, neppure idoneamente fatti oggetto di doglianza ai sensi del vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Né i precedenti ivi citati tra cui, Cass. n. 477/2003 e Cass. n. 343/1996 - secondo cui, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso -configgono con i principi sopra ricordati, posto che questi ultimi consentono di ritenere comunque raggiunta la prova liberatoria anche in via indiretta, ciò che, nella specie, il giudice di appello ha reputato in base alle anzidette circostanze come detto, in forza di valutazione di fatto non fatta oggetto di specifica e idonea doglianza , tra cui anche quella, inerente direttamente alla condotta della danneggiata, non attinta, proprio nell'immediatezza del sinistro, da alcuna contestazione di infrazione al codice della strada d con il quarto motivo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 83 e 91 c.p.c. in relazione al D.M. n. 55/2014, per aver il Tribunale di Asti erroneamente confermato le statuizioni del Giudice di Pace che, da un lato, aveva duplicato la liquidazione delle spese di lite di primo grado a favore della convenuta Or., in quanto costituita in giudizio tramite due diversi difensori e, dall'altro, aveva liquidato alla suddetta convenuta le spese legali per la fase decisionale del giudizio, ancorché il procuratore non vi avesse partecipato d.1. il motivo è inammissibile. Per un verso, con esso non si dà contezza specifica, e idonea localizzazione processuale ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c , del contenuto degli atti processuali su cui il motivo stesso si fonda ossia le comparse di costituzione dei convenuti in primo grado , giacché la stessa sentenza impugnata ha evidenziato la duplicità e autonomia delle rispettive della Or. e della Vittoria Assicurazioni S.p.A. posizioni processuali, che giustificavano una liquidazione in favore di ciascuna parte vittoriosa. Per altro verso, la doglianza omette di specificare se la liquidazione in concreto operata dal giudice di primo grado in favore della Or., con il patrocinio dell'avv. Be., fosse effettivamente superiore al compenso liquidabile, in quel giudizio, per solo due fasi e, per converso, se la liquidazione concretamente effettuata in favore dell'altra parte fosse esclusivamente pertinente a compenso dovuto soltanto per tre fasi , così da non palesare quale sia l'effettivo interesse ad ottenere la cassazione della sentenza impugnata in parte qua. I rilievi della memoria di parte ricorrente là dove non inammissibili per essere integrativi e/o emendativi delle originarie censure non sono tali da scalfire le considerazioni che precedono. Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente Or. in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente Vittoria Assicurazioni S.p.A. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.