Rettifica della notizia con provvedimento ex art. 700 c.p.c.: non sempre ne consegue anche la pubblicazione della sentenza per estratto

Tale, ulteriore, pubblicazione è una sanzione processuale, di natura discrezionale e subordinata all’accertamento che la prima rettifica non abbia avuto piena efficacia riparatrice.

Così la Terza Sezione della Cassazione Civile nell’ordinanza n. 5840 del 28 febbraio 2019. Il caso. Ritenendosi diffamato dall’informazione pubblicata su un quotidiano locale, un caporedattore di altro quotidiano locale agiva nei confronti del direttore del primo dapprima con ricorso cautelare, ottenendo un ordine di pubblicare la rettifica in testa alla stessa pagina 4 in cui era stata pubblicata la notizia inesatta, dopo che una prima rettifica era stata pubblicata in pagina diversa 5 e, secondo la tesi del caporedattore, pure in ritardo. Non pienamente soddisfatto, il danneggiato proponeva l’azione di merito, sostenendo che anche questa seconda rettifica fosse in realtà stata pubblicata con ritardo e in modo da non rendere associabile la stessa con l’originaria notizia, volta ad accertare la violazione degli obblighi imposti dall’art. 8, Legge n. 47/1948, chiedendo il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza di accertamento della violazione degli obblighi in diversi giornali locali di lingua tedesca. Il Tribunale accoglieva le richieste, tranne il richiesto risarcimento del danno in quanto carente di prova. Nel successivo giudizio d’appello la sentenza di primo grado veniva annullata per vizio di citazione e, nel merito, veniva accertata la violazione degli obblighi di cui all’art. 8 Legge n. 47/1948 solo relativamente alla pubblicazione avvenuta a pagina 5 anziché 4, rigettando le ulteriori domande. La questione è quindi giunta all’attenzione della Cassazione. Quale rapporto tra la pubblicazione della rettifica effettuata ai sensi dell’art. 8 L. n. 47/1948 e la pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 120 c.p.c È stato anzitutto ricordato il consolidato orientamento secondo cui la pubblicazione di una rettifica è circostanza di per sé idonea a ridurre l’ammontare del danno non patrimoniale causato da un articolo diffamatorio, a nulla rilevando che la rettifica sia avvenuta volontariamente piuttosto che in adempimento di un obbligo . Inoltre, altrettanto pacifica è l’affermazione per cui l’irrogazione della sanzione processuale della condanna è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice. Da un punto di vista generale, poi, dopo la riforma del 2005 i provvedimenti cautelari potenzialmente possono essere risolutivi della controversia, e tra questi rientra anche il provvedimento cautelare che abbia ordinato la rettifica della notizia pubblicata. Su queste premesse, è stato affermato il seguente principio di diritto la pubblicazione della sentenza per estratto di cui all’ultimo comma dell’articolo 8 della legge sulla stampa n. 47/78 è una sanzione processuale, di natura discrezionale, che consegue all’accertamento dell’illecito ove il provvedimento giudiziale che impone la rettifica della notizia, ingiunto in via interinale e anticipata ex art. 700 c.p.c., per quanto puntualmente adempiuto dalla parte intimata, non abbia avuto efficacia pienamente riparatrice, in via preventiva, rispetto all’ulteriore rischio di propagazione degli effetti nocivi della notizia . Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la decisione della Corte d’Appello di ritenere che tale rischio non fosse sussistente non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità, in quanto attinente alle circostanze del caso valutate dal giudice del merito nell’ambito della proprio discrezionalità. Il ricorso, anche nei motivi relativi alla pronuncia sulle spese di lite, è stato quindi respinto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 gennaio – 28 febbraio 2019, n. 5840 Presidente Spirito – Relatore Fiecconi Rilevato Che 1. Con ricorso notificato il 16 settembre 2017 E.T. , caporedattore del quotidiano omissis , chiede la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello di Trenton - sez. distaccata di Bolzano, numero 97/2016, pubblicata il 20 giugno 2016 ed emessa nei confronti del ricorrente e T.A. , in relazione a un giudizio avviato dal ricorrente per ottenere la rettifica di una notizia pubblicata, in lingua tedesca, su un altro quotidiano locale omissis di cui il convenuto è direttore, e ritenuta avere contenuto inesatto e diffamante. 2. L’assunto del ricorrente è che vi sia stato un ritardo nella pubblicazione della rettifica, pubblicata solamente in data 5 novembre 2013 mentre la notizia risaliva al 10 ottobre , e dunque oltre il termine di 2 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via e.mail il 29 ottobre 2013 e per via postale , come prescritto dalla L. n. 47 del 1948, art. 8 rileva anche che la rettifica sia stata fatta su di una pagina diversa da quella ove la prima notizia era stata pubblicata a pagina 5 anziché a pagina 4 , in violazione della norma di settore. 3. Con provvedimento cautelare del 25 febbraio 2014 emesso ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Bolzano ordinava al direttore di giornale convenuto di pubblicare la rettifica in testa alla pagina 4, ordine che veniva eseguito in data 5 marzo 2014 il Tribunale provvedeva a compensare le spese tra le parti. Sull’assunto che anche questa rettifica fosse avvenuta con ritardo, in modo da non rendere associabile la rettifica alla notizia data molto tempo addietro e da costituire riparazione del danno, il ricorrente avviava il giudizio di merito teso ad accertare la violazione degli obblighi imposti dall’art. 8 L. n. 47 del 1948, chiedendo il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza di accertamento della violazione degli obblighi in diversi giornali locali di lingua tedesca, e ciò al fine di ottenere piena riparazione del danno sofferto. Il convenuto rimaneva contumace. Il Tribunale accoglieva le richieste della parte attrice, rigettando solo la richiesta di risarcimento del danno per equivalente in quanto priva di prova. 4. Con atto di appello il direttore del giornale convenuto chiedeva la riforma della sentenza in quanto pronunciata in sua assenza nonostante un vizio contenuto nella citazione e, nel merito, chiedeva il rigetto delle pretese si costituiva l’appellato per resistere all’appello, aderendo tuttavia all’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per vizio di citazione. La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, annullava la sentenza e, pronunciandosi rei merito, da un lato, accertava la violazione degli obblighi previsti dall’art. 8 della predetta legge solo in un punto, e precisamente laddove era avvenuta la pubblicazione a pagina 5 e non a pagina 4 della testata, e dall’altro riteneva che non vi fosse la prova della tardività della prima pubblicazione, in quanto le missive inviate per la richiesta di rettifica non avevano data certa quanto alla loro ricezione in merito alla domanda di ordinare la pubblicazione della sentenza di accertamento della violazione, riteneva che la seconda pubblicazione della rettifica, resa a seguito del provvedimento giurisdizionale d’urgenza, fosse corretta e pienamente riparatrice del danno, rigettando le ulteriori pretese risarcitorie di pagamento del danno per equivalente e di pubblicazione della sentenza. 5. Il ricorrente deduce quattro motivi di censura. Il resistente intimato ha notificato controricorso per chiedere la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha prodotto memoria. Considerato Che 1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 47 del 1948, art. 8 in relazione all’art. 700 c.p.c. e art. 120 c.p.c Il ricorrente assume che il provvedimento di urgenza emesso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. non ha effetti riparatori, ma semmai anticipatori della sentenza di merito e che il risarcimento del danno per fatto illecito ex art. 2043 c.c., nella norma di legge in questione, è previsto in termini di condanna a pubblicare la sentenza di condanna per estratto nel quotidiano, nel periodico o nell’agenzia e deve essere pronunciata una volta accertato l’inadempimento dell’obbligo di correzione. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. La sentenza impugnata ha ritenuto che non vi fosse prova della intempestività della rettifica fatta spontaneamente dal direttore del giornale pochi giorni dopo aver ricevuto le missive con le richieste di rettifica da parte del ricorrente non aventi data certa quanto alla rivezione delle medesime , ma che tuttavia la rettifica operata fosse inesatta in quanto pubblicata su un fronte pagina diverso da quello della prima pubblicazione pagina 5 anziché pagina 4 , e ciò in difformità di quanto sancito dall’art. 8 legge sulla stampa che impone al direttore, una volta ricevuta la richiesta dalla parte lesa, di rettificare tempestivamente e nello si esso spazio della testata la notizia illecita, in modo da neutralizzarne gli effetti. Sicché, nel rilevare che la seconda rettifica è avvenuta in modo corretto, ha ritenuto che tale adempimento sia stato pienamente reintegrativo del danno da diffusione di notizia falsa o illecita e che non fossero stati provati altri danni da risarcire. 1.3. Innanzitutto, il motivo vorrebbe indurre questa Corte a rivisitare valutazioni di merito e discrezionali in ordine alla sussistenza o meno di un danno riservate al giudice del merito e non deducibili in questa sede di legittimità. Sotto il profilo giuridico, poi, la norma sostanziale in discussione deve confrontarsi con la ratio dei c.d. provvedimenti cautelari di natura anticipatoria e non conservativa , come differentemente regolati dal legislatore mediante le modifiche introdotte con la L. n. 80 del 2005, e con la sanzione processuale della pubblicazione della sentenza di condanna regolata dall’art. 120 c.p.c. in rapporto alla norma specifica di settore. 1.4. Quanto a quest’ultima, le riforme adottate hanno certamente inciso sui possibili esiti dell’inadempimento dell’obbligo di rettifica. La L. n. 47 del 1948, art. 8 sulla stampa, all’origine disponeva che il rifiuto di ottemperare all’obbligo di pubblicazione della rettifica della notizia non corretta o illecita fosse punito con la reclusione e che la sentenza di condanna penale dovesse essere pubblicata per estratto nel periodico stesso. Inoltre disponeva e ancora dispone che il giudice, nel condannare per tale omissione, ove ne sia il caso, ordini che la pubblicazione omessa sia effettuata su varie testate. In base alla L. n. 416 del 1981, art. 42, comma 1 la norma è stata modificata e si è introdotta la possibilità che la parte offesa optasse per un procedimento penale regolato dall’art. 21, con modifica della sanzione dalla reclusione in multa, ovvero per un procedimento civile spedito quale è il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c Nello stesso anno, con la legge di depenalizzazione n. 689 del 1981, la sanzione penale è stata sostituita da quella amministrativa. La parte relativa agli effetti della condanna è rimasta intatta e, pertanto, è tuttora vigente l’ultimo paragrafo che dispone che la sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata . 1.5. Il nuovo assetto processuale di tutela a doppio binario amministrativo e civile inserito nell’art. 8 della legge sulla stampa deve confrontarsi con un’ulteriore novità sul piano processuale, inserita dalla novella del codice di rito civile del 2005 con cui è stata introdotta la categoria dei procedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. e di altri procedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, ove all’art. 668 octies c.p.c. si indica precisamente che la categoria dei provvedimenti di tipo anticipatorio deve essere seguita dal provvedimento sulle spese, proprio perché potenzialmente risolutivi della controversia, e che è quindi rimessa a ciascuna parte la decisione se iniziare il procedimento di merito o meno. Il provvedimento cautelare, anche qualora anticipi gli effetti della sentenza richiesta al giudice, in quanto atto precario e rivedibile, in linea generale non tocca il diritto della parte attrice di ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole. Il sistema processuale non esclude, tuttavia, che nel determinare l’intensità del danno, e così anche il danno non patrimoniale consistito nella sofferenza psicologica determinata dalla durata eccessiva del processo e quindi le conseguenze del ritardo, debba tenersi conto della questione dibattuta nel processo, delle aspettative riposte nel suo esito e del rapporto fra questo e la anticipata tutela interinale e provvisoria eventualmente accordata all’istante, ivi compreso il caso in cui il ricorrente abbia ottenuto immediata tutela del suo diritto di rettifica L. 8 febbraio 1948, n. 47, ex art. 8, comma 5, ed abbia, invece, nel successivo giudizio di merito, visto in via definitiva respinte le ulteriori pretese d’indole risarcitoria cfr. in tal senso Cassazione civile, Sez. 1, sent. n. 3560 del 1702-2006 . 1.6. Al riguardo occorre far riferimento anche ai successivi pronunciamenti di questa Corte, ove si è sancito che la pubblicazione di una rettifica è circostanza di per sé idonea a ridurre l’ammontare del danno non patrimoniale causato da un articolo diffamatorio, a nulla rilevando che la rettifica sia avvenuta volontariamente piuttosto che in adempimento di un obbligo Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16040 del 26/06/2013 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9038 del 15/04/2010 . Inoltre, si è ritenuto che l’irrogazione della sanzione processuale della pubblicazione della condanna è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice, avendo funzione preventiva rispetto all’ulteriore propagazione degli effetti dell’illecito, ed è quindi del tutto differente dalla condanna al risarcimento del danno per equivalente che, invece, segue all’accertamento di una lesione e ha la finalità di riparare pregiudizi, patrimoniali o non, già verificatisi Sez. 1, Sentenza n. 1091 del 21/01/2016 Sez. 1, Sentenza n. 5722 del 12/03/2014 Cass. 2491/1993 . Infine, per una corretta ricostruzione dell’istituto in questione, rileva richiamare un vecchio precedente che ha permesso di chiarire che la fattispecie della omessa pubblicazione di rettifica su un giornale, prevista dalla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8 , non integra un reato commesso mediante pubblicazione in un periodico , e pertanto non trova applicazione la norma speciale di cui all’art. 9 della legge sulla stampa - in base alla quale deve essere in ogni caso disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, integralmente o per estratto, nel periodico stesso - restando affidato al potere discrezionale del giudice ordinarla, qualora ciò può contribuire a riparare il danno, mediante inserzione per estratto in uno più giornali ed a cura e spese del soccombente, ai sensi dell’art. 120 c.p.c. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4799 del 24/07/1981 . Pertanto, la sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna, in subiecta materia, non può interpretarsi quale atto necessariamente conseguente all’accertamento giudiziale di una violazione dell’art. 8 della legge sulla stampa, ma si inscrive nel novero delle sanzioni giudiziali, di natura precipuamente discrezionale, regolate dall’art. 120 c.p.c 1.7. I principi sopra richiamati in tema di effetti anticipatori dei provvedimento giudiziali interinali, in sé potenzialmente risarcitori,e in particolare del provvedimento cautelare che ordina la rettifica della notizia pubblicata si devono pertanto coordinare con l’art. 120 c.p.c. che ammette la discrezionalità del giudice nell’irrogazione delle sanzioni giudiziali di tipo riparatorio. Pertanto, al fine di fissare il margine di discrezionalità del giudice in tale materia, si afferma il seguente principio di diritto la pubblicazione della sentenza per estratto di cui alla legge sulla stampa n. 47 del 1948, art. 8, u.c. è una sanzione processuale, di natura discrezionale, che consegue all’accertamento dell’illecito ove il provvedimento giudiziale che impone la rettifica della notizia, ingiunto in via interinale e anticipata ex art. 700 c.p.c., per quanto puntualmente adempiuto dalla parte intimata, non abbia avuto efficacia pienamente riparatrice, in via preventiva, rispetto all’ulteriore rischio di propagazione degli effetti nocivi della notizia . 1.8. Nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto che tale rischio non fosse sussistente, sull’assunto che dopo la pubblicazione ordinata dal giudice in via d’urgenza non vi fossero evidenze nè di danni pecuniari, nè di effetti negativi persistenti dovuti alla divulgazione della notizia. Tale accertamento, svolto tenendo in considerazione la particolarità della vicenda, ove la notizia risulta?a essere stata già pubblicata la prima volta spontaneamente, a semplice richiesta della parte, con un format non conforme a quanto indicato dalla legge stesso fronte pagina della pubblicazione della notizia infamante o scorretta , non è sindacabile in tale sede, in quanto attinente alle circostanze del caso già pienamente valutate dal giudice nell’ambito del proprio margine di discrezionalità. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, assoluta contraddittorietà della sentenza su un punto decisivo della vertenza, ove la Corte, nel condannare il ricorrente alle spese di giudizio, non ha tenuto conto dell’esito della controversia in cui è stata accolta la richiesta di nullità dell’atto di citazione, chiesta unitamente all’appellante. 2.1. Il motivo è inammissibile. La questione non riguarda l’omissione di un fatto rilevante ai fini del decidere, bensì eventualmente la violazione del principio di soccombenza sancito nell’art. 91 c.p.c., non ravvisabile nel caso si specie, ove il ricorrente appellato è rimasto soccombente nel merito v. sotto punto 4 . 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo riguardante la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo che non è stata considerata la domanda di accertare che la pubblicazione della rettifica del 5.11.2013 è avvenuta in modo errato. 3.1. Anche tale motivo è inammissibile in quanto non prende in considerazione la ratio decidendi. Non sono infatti proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto Sez. L -, Sentenza n. 18511 del 26/07/2017 Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9013 del 05/05/2016 . Difatti il petitum concerne il risarcimento del danno per equivalente e la pubblicazione della sentenza di condanna su varie testate locali. La pronuncia di accertamento della violazione è il presupposto logico dell’accoglimento delle domande di risarcimento per equivalente in forma pecuniaria o in forma di adempimento specifico che, invece, sono state respinte in relazione agli effetti di tutela anticipata già ottenuti mediante il provvedimento di urgenza pienamente ottemperato. 4. Con il quarto motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3 il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla condanna alle spese, sull’assunto che vi sia stata, al limite, una soccombenza reciproca che avrebbe dovuto condurre alla compensazione delle spese, posto che il ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarare nullo il procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per violazione del termine di costituzione in giudizio indicato nella citazione. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. Nel caso specifico la Corte d’appello ha ritenuto fondati i motivi d’appello e, conseguentemente, ha dichiarato nulla la sentenza nel merito, ha rigettato le pretese attoree. In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti minimi, ove previsti e massimi fissati dalle tabelle vigenti Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1572 del 23/01/2018 Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017 . 5. Conclusivamente il ricorso viene rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resiscente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.