Macchia d’olio tradisce il motociclista: si era formata da poco e il Comune è salvo

La caduta si è verificata in una strada cittadina. Sotto accusa l’Ente locale per omessa manutenzione. Per i Giudici, però, il risarcimento preteso dall’uomo va negato, poiché l’insidia presente sull’asfalto era di recente formazione e quindi il Comune non aveva avuto modo di porvi rimedio.

Macchia d’olio sull’asfalto il motociclista perde il controllo del mezzo e finisce a terra. Tutto ciò avviene in una strada di una cittadina pugliese, e conseguenziale è la richiesta di risarcimento nei confronti del Comune. Pretesa da respingere, sanciscono però i Giudici, osservando che l’insidia presente sul manto stradale si era formata” poco prima dell’incidente e, quindi, il Comune non aveva avuto la possibilità di porvi rimedio Cassazione, ordinanza n. 4963/2019, Sezione Sesta Civile, depositata il 20 febbraio . Insidia. Ricostruita facilmente la dinamica dell’episodio, che in una cittadina pugliese ha visto vittima un uomo alla guida del proprio motociclo. Per il Giudice di Pace e per i Giudici del Tribunale non vi sono dubbi sul fatto che la caduta sia stata causata dalla macchia d’olio presente sull’asfalto . Tuttavia, va respinta la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del Comune. Come si spiega questa decisione? Con una semplice osservazione, ritenuta corretta anche dai Giudici della Cassazione l’insidia che ha tradito il motociclista era di recentissima formazione. Ciò significa che l’ente custode della strada, preposto alla sua manutenzione, non aveva avuto la possibilità di porvi rimedio in alcun modo . Nessuna responsabilità è addebitabile, quindi, al Comune pugliese, che non dovrà versare alcun risarcimento per i danni riportati dal motociclista a seguito della caduta. Decisiva l’applicazione del principio secondo cui le modifiche improvvise , tra cui anche le macchie d’olio, divengono, col trascorrere del tempo, nuove intrinseche condizioni della cosa , come una strada, di cui deve rispondere il custode .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 13 dicembre 2018 – 20 febbraio 2019, n. 4963 Presidente De Stefano - Relatore Tatangelo Fatti di causa Ma. Ch. ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Brindisi per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale avvenuto in una via cittadina, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo. La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Brindisi. Il Tribunale di Brindisi ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Ch., sulla base di un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede il comune intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c, in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia error in iudicando ex art. 360 co, 1 nn. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. responsabilità per danni cagionati da cose in custodia , che si traduce anche in vizio di motivazione per contraddittorietà o illogicità della stessa . Il ricorso è in parte inammissibile, in parte manifestamente infondato. È senz'altro inammissibile la censura di vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella sua formulazione ormai abrogata, non applicabile nella fattispecie in ragione della data di emissione della decisione impugnata. Tale decisione è, in diritto, del tutto conforme ai principi in tema di responsabilità da cose in custodia costantemente affermati da questa Corte e recentemente ribaditi e precisati, secondo i quali a il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi b il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima c in particolare, il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale o della causalità adeguata , senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode d le modifiche improvvise della struttura della cosa tra cui ad es. buche, macchie d'olio ecc. divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere e la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso si vedano, in proposito Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25856 del 2017 Sez. 3, Ordinanza n. 2478 del 01/02/2018 Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018, Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018 Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 07/04/2010, Rv. 612442 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017, Rv. 644285 - 01 Sez. 3, Ordinanza n. 25856 del 2017 . In particolare, la decisione risulta conforme ai precedenti di questa Corte in tema di responsabilità da custodia di beni demaniali nelle specifiche ipotesi di insidie presenti sul manto stradale, secondo i quali la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013 conformi, in precedenza Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 6 giugno 2008 Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25 luglio 2008 Sez. 3, Sentenza n. 8157 del 3 aprile 2009 Sez. 3, Sentenza n. 24419 del 19 novembre 2009 Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 20 novembre 2009 Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13 luglio 2011 Sez. 3, Sentenza n. 15720 del 18 luglio 2011 Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18 ottobre 2011 più di recente, sempre nel medesimo senso, si vedano anche Cass., Sez. 3, Sentenze n. 4768 del 11 marzo 2016, n. 5622 del 22 marzo 2016 e n. 5695 del 23 marzo 2016, non massimate . Nella specie, il Tribunale ha escluso la responsabilità del comune convenuto e ritenuto dimostrata la sussistenza di una ipotesi di caso fortuito, avendo accertato in fatto che la macchia d'olio presente sul manto stradale che aveva causato l'incidente in cui era rimasto danneggiato l'attore si era appena formata e l'ente custode della strada, preposto alla sua manutenzione, non aveva avuto la possibilità di porvi rimedio in alcun modo. Si tratta di accertamenti di fatto fondati sulla valutazione degli elementi di prova regolarmente acquisiti nel corso del giudizio e sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile in sede di legittimità. Sotto questo profilo, il ricorso in sostanza finisce per risolversi integralmente nella inammissibile contestazione dei suddetti accertamenti di fatto e nella inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove. 2. Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Per questi motivi La Corte - rigetta il ricorso - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.