Per l’operatività della garanzia RCA è necessario che il veicolo mantenga tutte le sue caratteristiche

Ai fini dell’operatività della garanzia per la RCA occorre che il veicolo mantenga le caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia dell’automezzo, sempreché rientri in quello proprio rispetto alle sue caratteristiche .

Sul tema la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1280/19, depositata il 18 gennaio. Il caso. La moglie citava dinanzi al Tribunale il marito per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito della morte della loro figlia e di una sua amichetta poiché, avendo costui parcheggiato la vettura su una pendenza ed essendosi allontanato dall’auto, le bambine sarebbero salite sull’auto che, a motore spento, aveva iniziato a muoversi prendendo velocità ed andandosi a schiantare contro la porta di una cascina con conseguente decesso della loro figlia e gravi lesioni dell’altra minore. Il padre della bimba ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado che, confermando la pronuncia del Tribunale, aveva respinto la sua domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicuratrice per essere tenuto indenne dalla condanna di risarcimento del danno. La posizione di arresto del veicolo. Con riferimento al caso in esame la Suprema Corte ha ritenuto di dover cassare la sentenza con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione per nuovo esame alla luce del seguente principio di diritto nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’articolo 2054 cod. civ. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in relazione alla partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia dell’automezzo, sempreché rientri in quello proprio rispetto alle sue caratteristiche .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 ottobre 2018 – 18 gennaio 2019, n. 1280 Presidente Amendola – Relatore Di Florio Ritenuto Che 1. N.M. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia che, confermando la pronuncia del Tribunale di Bergamo, aveva respinto la domanda di manleva da lui proposta nei confronti della Liguria Ass.ni Spa per essere tenuto indenne dalla condanna al risarcimento del danno che, in relazione al medesimo incidente, lo stesso Tribunale aveva pronunciato in favore sia della moglie B.C.A. per il decesso della figlia N.S. , sia di R.V. per le lesioni subite dalle figlie minori B.I. e Y. . 2. L’intimata ha resistito con controricorso. Considerato Che 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la erronea applicazione della clausola n. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione per violazione dell’art. 1322 c.comma e art. 1362 c.c. assume che la Corte d’Appello aveva omesso di interpretare la seconda parte della clausola contrattuale nella quale era stato pattuito che la garanzia assicurativa veniva prestata, oltre che per la responsabilità civile obbligatoria, in conformità alle norme di legge e di regolamento, anche per i danni causati dalla circolazione del veicolo in area privata . 1.1. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360, n. 4, la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della clausola n. 1 delle CGA. 1.3. Con il terzo motivo rilevando l’erronea indicazione dei suoi dati anagrafici M. al posto di M. , chiede che questa Corte provveda alla relativa correzione. 2. I primi due motivi devono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione logica che li collega essi sono entrambi fondati. 2.1. Deve premettersi che B.C.A. e R.V. convennero dinanzi al Tribunale di Bergamo N.M. , marito della C. , per ottenere il risarcimento dei danni rispettivamente patiti a seguito della morte della minore N.S. figlia della C. e del convenuto e delle lesioni subite dalle minori B.I. e Y. figlie della R. , amiche della piccola S. ed affidate temporaneamente all’odierno ricorrente i drammatici eventi si verificarono in quanto - dopo che il N. aveva parcheggiato l’autovettura della moglie da lui condotta su una pendenza adiacente al prato di sua proprietà nel quale era andato a svolgere lavori all’aperto, allontanandosi dal luogo della sosta - le bambine erano salite sull’autoveicolo che, a motore spento, aveva iniziato a muoversi, prendendo velocità ed andando a schiantarsi contro la porta della cascina posta alla fine della discesa, con conseguente decesso della piccola S. e gravi lesioni delle altre due minori. Per ciò che interessa in questa sede, il N. chiamò in causa la Liguria Ass.ni Spa, compagnia di assicurazione per la RCA dell’autovettura, per essere manlevato dalle pretese delle controparti il Tribunale di Bergamo accolse la domanda risarcitoria, accertando la sua responsabilità e condannandolo a risarcire il danno per perdita parentale in favore della C. ed il danno biologico in favore delle minori B. per le lesioni riportate, ma respinse la domanda di manleva spiegata nei confronti della società, assumendo che il sinistro non era garantito dalla polizza RCA, in quanto si era verificato in un’area privata ed al di fuori della circolazione stradale. 2.2. La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado, convergendo, in motivazione, sull’esclusione dell’operatività della polizza, non essendosi il sinistro verificato nell’ambito della circolazione stradale cfr. pag. 9 , concetto che ricorre solo in area pubblica o destinata al pubblico transito, ossia accessibile ad un numero indeterminato di persone che mai potrebbe identificarsi con un’area privata qual è il prato che circonda una cascina accessibile soltanto ai proprietari, loro parenti o conoscenti cfr. pag. 10 della sentenza impugnata . 3. Tanto premesso sullo sviluppo fattuale della vicenda, questo Collegio osserva che il secondo motivo - che si pone come antecedente logico del primo - è fondato. Con esso il N. deduce, infatti, la nullità della sentenza per omessa motivazione sulla specifica censura proposta nella parte in cui, in relazione al contratto di assicurazione tempestivamente prodotto dinanzi al primo giudice, aveva lamentato l’erronea interpretazione di esso in quanto la polizza garantiva, oltre alla responsabilità civile obbligatoria, anche i danni verificatisi per la circolazione in area privata a ciò conseguiva, secondo la sua tesi, la fondatezza della domanda di garanzia spiegata. 3.1. Il Collegio osserva che, effettivamente, la sentenza impugnata non da affatto conto del contenuto del contratto di assicurazione docomma 1 fascicolo di primo grado, richiamato nel ricorso in esame cfr. pag. 10 che, dopo aver richiamato i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione , prevede espressamente nell’art. 1, primo cpv, che l’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private il contratto è stato tempestivamente prodotto a sostegno della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia ed è stato invocato a fondamento della garanzia supplementare stipulata ed ignorata, in motivazione, dal primo giudice cfr. pag. 9 atto d’appello . 3.2. I giudici d’appello, pertanto, sono incorsi nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c 3.3. Al, riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che la violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 per la motivazione della sentenza, è individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità di essa di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale , di motivazione apparente , di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile cfr. Cass. 23940/2017 Cass 22598/2018 ad esse devono logicamente essere associati i casi di omesso esame di una argomentazione decisiva sviluppata nei motivi di gravame che si risolve in violazione dell’art. 112 c.p.comma e ricade sulla logicità e coerenza del percorso argomentativo sviluppato nella sentenza rispetto alle censure proposte. 4. Ma, tanto premesso, anche il primo motivo risulta fondato, in quanto all’assenza di motivazione circa la mancata applicazione della clausola contenuta nell’art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazione si unisce l’erronea applicazione delle norme in materia di interpretazione del contratto. La Corte territoriale, infatti, nell’esaminare il concetto di circolazione dei veicoli ha affermato che esso ricorre soltanto laddove il transito avvenga in un’area pubblica o destinata al pubblico transito in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone. 4.1. Sulla base di tale argomentazione ha rigettato l’appello confermando la motivazione di primo grado e richiamando, al riguardo, alcuni arresti di questa Corte, invero risalenti infatti, i giudici d’appello non hanno tenuto conto dell’evoluzione ermeneutica riguardante la specifica fattispecie rispetto alla quale la tutela del danneggiato risulta ampliata attraverso l’introduzione del rischio statico connesso alla circolazione con il quale la copertura assicurativa viene estesa anche ai fatti che accadono durante o a causa del parcheggio dell’autovettura. 4.2. È stato infatti affermato che l’art. 2054 c.c., pur costituendo la trasposizione di una norma del Codice della Strada del 1933, non fa specifico riferimento alle norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas traibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali. Il che non vuol dire ancorare l’operatività della garanzia assicurativa alla mera occasione dell’allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area ad essa parificata quanto piuttosto valorizzare proprio quella interazione tra veicolo e circolazione che è il fondamento della particolare ipotesi di responsabilità da attività pericolosa che è quella di cui all’art. 2054 c.c E poiché il veicolo deve essere considerato, in tutte le sue componenti e con tutte le caratteristiche, strutturali e funzionali, che, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, ne consentono l’individuazione come tale ai sensi del codice della strada, l’uso che di esso si compia su aree destinate alla circolazione - sempre che sia quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può avere - costituisce circolazione del veicolo stesso ai sensi dell’art. 2054 c.c. ragione per cui la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata. In definitiva, va affermato il principio secondo cui nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 c.comma è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia di esso, sempreché che rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere. cfr. Cass. SU 8620/2015 Cass. 3527/2016 . 4.3. Il principio è stato ancor più recentemente confermato è stato infatti statuito che rientrano nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c., dando luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A., anche la sosta nonché, quando avvengono sulla via pubblica, le operazioni di carico o scarico del veicolo - in funzione del suo avvio alla circolazione - ovvero qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti quale apertura, chiusura sportelli, ecc. . Ne consegue che, per l’operatività della garanzia per R.C.A., è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali cfr. Cass. 27759 /2017 . 4.4. Nel caso in esame, la Corte territoriale, oltre ad aver omesso del tutto di esaminare la specifica clausola contrattuale che prevedeva la copertura assicurativa anche nella circolazione in aree private , ha escluso dal concetto di circolazione tutte le attività prive di dinamica che, per quanto sopra argomentato, la giurisprudenza più recente di questa Corte ha ritenuto possano essere in essa ricomprese ed incluse nella obbligatoria copertura assicurativa della polizza RCA , non tenendo affatto conto dei nuovi principi predicati e della eventuale estendibilità di essi al caso in esame. 5. La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto a. integra il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 l’omessa pronuncia su uno o più dei motivi di appello proposti, ove le censure con essi prospettate abbiano per oggetto l’omessa valutazione delle prove dedotte, trattandosi di un difetto di attività del giudice di secondo grado, configurabile come error in procedendo per violazione degli artt. 134 e 112 c.p.c. particolare rilievo assumono le prove documentali tempestivamente prodotte dalle parti onerate ed, ove l’oggetto della controversia riguardi l’adempimento contrattuale, la valutazione dovrà essere riferita alle clausole negoziali con riferimento a tutte le pattuizioni in esse contenute, secondo le regole generali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.comma b. nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 c.comma è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia dell’automezzo, sempreché che rientri in quello proprio rispetto alle sue caratteristiche . 6. La Corte di rinvio provvederà anche alla correzione dell’errore materiale denunciato ed alla decisione in ordine alla spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello Brescia in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.