L'accertamento della scopertura assicurativa nel giudizio penale vincola il giudice civile

Nel caso in cui la parte che contesta tale accertamento abbia partecipato al giudizio penale.

Così la Terza Sezione della Cassazione Civile, nell'ordinanza n. 31947/18, depositata l’11 dicembre. Il caso. Gli eredi di un soggetto deceduto a seguito delle lesioni riportate in un sinistro stradale convennero in giudizio il responsabile nonché l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada. Infatti nel corso del procedimento penale relativo al medesimo fatto e la cui sentenza di primo grado fu pubblicata prima della notifica dell'atto di citazione del primo grado del procedimento civile , il Tribunale aveva accertato che il responsabile al momento del sinistro era privo di copertura assicurativa per non aver pagato il relativo premio, pagato solo qualche giorno dopo la causazione del sinistro, peraltro omettendo di informare del fatto la propria compagnia assicurativa. Nel corso del giudizio civile, sia in primo che in secondo grado, la compagnia incaricata dal Fondo di Garanzia ha evidenziato come nel rapporto redatto sul luogo del sinistro i verbalizzanti avessero indicato, e ciò sulla base della lettura del contrassegno, che l'assicurazione del responsabile sarebbe scaduta successivamente all'evento. Tale argomentazione non è stata accolta né dal Tribunale che dalla Corte d'Appello, ed è stato quindi riproposto nel ricorso per cassazione. Ribadito l'orientamento sull'effetto vincolante del giudicato penale definitivo. La Terza Sezione ha respinto il ricorso, confermando appieno la statuizione della Corte d'Appello. In particolare la Corte ha ribadito il proprio orientamento in tema di efficacia della sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, rinviando la liquidazione ad un separato giudizio. In tale ipotesi, la sentenza penale ha effetti vincolanti in sede civile relativamente alla declaratoria iuris ” di generica condanna al risarcimento, mentre rimane la necessità che il giudice civile si pronunci sull'esistenza e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di causa tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati. Applicando tale principio al caso in esame, la Terza Sezione ha precisato che l'accertamento fattuale, relativo alla mancata copertura assicurativa, compiuto nel processo penale cui aveva partecipato anche la compagnia incaricata dal Fondo di Garanzia e la conseguente affermazione della responsabilità penale dell'imputato con condanna dello stesso, in solido con la compagnia assicurativa delegata dal Fondo di Garanzia quale responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, non può non fare stato nei confronti della compagnia assicurativa, trattandosi di accertamento in fatto che ha costituito il presupposto stesso della condanna generica .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 21 giugno – 11 dicembre 2018, n. 31947 Presidente Vivaldi – Relatore Cigna Fatti di causa Con citazione 26-1-2010 R.G. e M.R. M. , quali eredi del defunto M.F. rispettivamente madre e fratello , convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna R.U. e la Fondiaria-SAI SpA, rispettivamente quale proprietario-conducente dell’autovettura Opel Citroen C5 tg e quale impresa designata per la Regione Emilia Romagna del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada L. n. 990 del 1969, ex art. 19, lett. b , ratione temporis applicabile, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni e del conseguente decesso del proprio congiunto, avvenuto in esito a sinistro stradale verificatosi il omissis sulla S.S. . A seguito di disposta integrazione del contradditorio si costituirono M.G. , T.V. , T.C. e T.C. , quali eredi di T.E. , conducente di altra auto Honda Civic coinvolta nello stesso incidente, deceduto per cause indipendenti dallo stesso, i quali chiesero il risarcimento dei danni per le lesioni subite dal congiunto in conseguenza del sinistro. Si costituirono, inoltre, D.S.D.M. moglie del defunto M.F. , M.M. figlia e S.C.D. , quale esercente la potestà genitoriale sul minore M.L. figlio , e chiesero anch’essi il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso di M.F. in particolare M.M. e S.C.D. chiesero ed ottennero la chiamata in causa di Sara Assicurazioni SpA, indicata nel rapporto dei CC di Ravenna quale Compagnia assicuratrice per la RCA della Citroen C5, di proprietà e condotta dal R. . Sara Assicurazioni eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza di copertura assicurativa del R. al momento dell’incidente, atteso che quest’ultimo aveva effettuato il pagamento del rateo dopo la scadenza e senza informare la Compagnia del sinistro in cui era stato coinvolto. Con sentenza 16 giugno 2014 l’adito Tribunale, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del R. nella causazione dell’incidente in questione, lo condannò, in solido con la Fondiaria-SAI SpA, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 300.000,00 per ciascuno in favore di R.G. , M.M. e M.L. e della somma di Euro 150.000,00 in favore di M.R. M. . Con sentenza 6-4-2016 la Corte d’Appello di Bologna ha ribadito l’esclusiva responsabilità del R. e, accertata la mala gestio impropria di Fondiaria SAI divenuta Unipol Sai , ha determinato il credito residuo all’attualità ed al netto degli acconti versati dei danneggiati D.S.D.M. , M.M. , M.L. , R.G. , M.R. M. ed eredi T. , condannando in solido R.U. ed Unipol Sai al pagamento dei relativi importi ed accogliendo la domanda di regresso della seconda nei confronti del primo la Corte, infine, nell’ambito della complessiva regolamentazione delle spese riguardante tutte le parti, ha condannato i soccombenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di D.S.D.M. , liquidando i compensi in Euro 15.000,00 per il procedimento di primo grado ed in Euro 18.000,00 per quelle di secondo. In particolare, per quanto ancora rileva, la Corte d’Appello ha evidenziato che, in esito al procedimento penale instauratosi a seguito del sinistro, con sentenza 22-6-2009 confermata dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza 9-5-2013, non impugnata e passata quindi in giudicato il Tribunale penale di Ravenna aveva condannato il R. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione nonché lo stesso R. e la responsabile civile Fondiaria Sai al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti delle parti civili, cui aveva riconosciuto anche una provvisionale che nella detta sentenza, dopo ampio esame ed adeguata motivazione, era stato accertato che il R. era privo di copertura assicurativa al momento del sinistro, in quanto aveva pagato in ritardo il omissis il premio assicurativo sinistro del omissis , e non aveva informato con evidente malafede la propria ignara compagnia assicuratrice Sara del grave sinistro verificatosi tanto, secondo il Tribunale, consentiva di superare l’affermazione contenuta nel rapporto redatto dai CC, secondo cui, in base al semplice esame del contrassegno, l’assicurazione sarebbe scaduta il 16-3-2005 che, pertanto, sia l’affermazione della penale responsabilità del R. sia la responsabilità civile di Fondiaria SAI per mancanza di copertura assicurativa, dovevano ritenersi accertate con efficacia di giudicato, e non era quindi consentito alla Corte di esaminare nuovamente la questione del pagamento tardivo, riproposta in appello da Unipol SAI SpA ex Fondiaria . Avverso detta sentenza Unipolsai Assicurazioni SpA propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. Resistono con controricorso R.G. e M.M. , M.M. , M.L. , M.G. , T.V. , T.C. e T.C. , quali eredi di T.E. , e Sara Assicurazioni. D.S.D.M. resiste con controricorso e ricorso incidentale, cui resiste a sua volta UnipolSai con controricorso. Unipolsai Assicurazioni SpA ha presentato memorie ex art. 380 bis 1 cpc. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente Unipolsai, denunciando -ex art. 360 n. 3 cpc - violazione e falsa applicazione degli artt. 651 cpp e 115 cpc, lamenta che la Corte d’Appello non abbia considerato che, come previsto dall’art. 651 cpp, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato, ed è quindi vincolante nel processo civile di risarcimento del danno, solo quanto all’accertamento del fatto e della sua illiceità ma non con riferimento alle valutazioni ed alle qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia erroneamente, pertanto, la Corte, in ordine alla circostanza che la rata di premio assicurativo era stata pagata in ritardo, si era limitato ad accogliere acriticamente quanto affermato nella sentenza penale, senza procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e senza quindi considerare che i pubblici ufficiali Carabinieri intervenuti nell’immediatezza dell’occorso avevano accertato, in base al semplice esame del contrassegno, che per il veicolo Citroen C5 del R. esisteva copertura assicurativa valida sino al 16-3-2005. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando - ex art. 360 n. 3 cpc - violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cpc e 2700 cc nonché - ex art. 360, comma 1, n. 5 cpc - omesso esame circa un fatto decisivo e rilevante, si duole che la Corte, omettendo di vagliare gli elementi desunti dal giudizio penale, non abbia tenuto conto del particolare valore probatorio, facente fede sino a querela di falso, del contenuto dei rilievi eseguiti dai CC di Ravenna, che nel relativo verbale avevano dato atto della presenza della copertura assicurativa. Il primo motivo è infondato, con conseguente assorbimento del secondo. Come già precisato da questa S.C., la sentenza del giudice penale che, accertando l’esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell’accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati Cass. 5560 del 2018 conf. Cass. 18352/2014 . Ne consegue che l’accertamento fattuale, relativo alla mancata copertura assicurativa, compiuto nel processo penale, in cui ha partecipato quale responsabile civile anche la Unipolsai che ha peraltro in tale sede espressamente sollevato la relativa eccezione , e che si è concluso con l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato e la condanna dello stesso, in solido con la responsabile civile Fondiaria Sai ora UnipolSai , al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, non può non fare stato nei confronti della detta responsabile civile, trattandosi di accertamento in fatto che ha costituito il presupposto stesso della condanna generica della Fondiaria, quale impresa designata, al risarcimento dei danni. Con il primo motivo di ricorso incidentale D.S.D.M. denunzia ex art. 360 n. 4 cpc - nullità della sentenza per omessa motivazione, ovvero motivazione apparente, in ordine alla liquidazione delle spese di lite operata in suo favore dalla Corte d’Appello. Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando - ex art. 360 n. 3 cpc - violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 D.M. 55/2014, lamenta l’erronea applicazione di dette disposizioni da parte della Corte d’Appello in relazione alla liquidazione delle spese di lite. Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando - ex art. 360 n. 3 cpc - violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 8 D.M. 55/2014, lamenta che la Corte, pur evocando il parametro dell’ impegno difensivo , apparentemente non ha poi applicato alcun aumento ai valori medi di compenso. I motivi, da esaminare unitariamente in quanto tra loro connessi, sono infondati, avendo la Corte espressamente evidenziato che la liquidazione delle spese di lite teneva conto, da un lato, del valore reale della controversia e, dall’altro, sia del rilevante numero di parti, sia dell’impegno difensivo richiesto dalla presente causa art. 4, comma 8, DM 55/2014 siffatta liquidazione è in linea con i parametri di legge. In conclusione, quindi, vanno rigettati sia il ricorso principale, sia quello incidentale della D.S. . In considerazione del rigetto di entrambi i ricorsi, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra la ricorrente principale Unipolsai Assicurazioni SpA e la ricorrente incidentale D.S.D.M. le spese del presente giudizio di legittimità. Le spese processuali sostenute dagli altri resistenti, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, poiché i ricorsi sono stati presentati successivamente al 30-1-2013 e sono stati rigettati, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale dichiara compensate tra la ricorrente principale Unipolsai Assicurazioni SpA e la ricorrente incidentale D.S.D.M. le spese del presente giudizio di legittimità condanna la Unipolsai Assicurazioni SpA al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità sostenute da R.G. e M.M. , M.M. , M.L. , M.G. , T.V. , T.C. e T.C. , quali eredi di T.E. , e Sara Assicurazioni, che si liquidano, per ciascuna delle parti resistenti, in Euro 6.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.