Indici reddituali del defunto e suo apporto alla famiglia: onere probatorio e obbligo di motivazione del giudice

Il notorio, la comune esperienza, i criteri presuntivi e la equità troppo spesso orfane di dignità giuridica che, invece, la Suprema Corte celebra. La loro importanza per la prova di alcune poste risarcitorie.

Così la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con sentenza n. 31549/18 depositata il 06/12/2018. Il caso. A causa ed in dipendenza di una malattia professionale, contratta per l'esposizione a polveri ed a sostanze tossiche in assenza di mezzi di protezione predisposti dal datore di lavoro, un uomo decedeva. Inevitabile era la conseguente azione giudiziaria dei suoi congiunti, moglie e figli, finalizzata a veder riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da fatto illecito. Orbene, se anche in primo grado ed in appello il richiesto risarcimento veniva accordato, la sentenza di secondo grado veniva impugnata presso la Suprema Corte, dagli eredi del lavoratore defunto, per alcuni vizi della pronuncia relativi –in sostanza al riconoscimento di alcune voci di danno nonché alla relativa quantificazione. Innanzitutto, i ricorrenti assumevano che la Corte di Appello aveva reso una motivazione non adeguata ai criteri di legge. In particolare, deducevano che la corte territoriale, pur richiamando le tabelle del tribunale di Milano, non aveva fornito alcuna risposta alle critiche avanzate, violando così l’obbligo motivazionale, essendosi limitata a confermare la decisione di primo grado che, a sua volta, si era attestata sui valori intermedi del range in esse fissato, omettendo del tutto di rendere comprensibili le valutazioni articolate in relazione alla sofferenza interiore soggettiva di ciascun congiunto nonché delle ricadute dinamico-relazionali personali che il decesso dell’uomo rispettivamente, coniuge e padre aveva determinato alle loro esistenze. Inoltre, essi lamentavano la nullità del procedimento impugnatorio per non essere stati riconosciuti gli interessi compensativi derivanti dal ritardo col quale il debito di valore era stato liquidato. In particolare, censuravano il diniego della detta voce risarcitoria, fondato sulla assenza di prova delle modalità di investimento e, dunque, del lucro cessante che il ritardo avrebbe pregiudicato. Tanto in contrasto –secondo la tesi dei ricorrenti della giurisprudenza consolidata la quale affermava che la prova del pregiudizio poteva essere raggiunta anche con presunzioni, senza necessità di dimostrare la concreta produttività delle somme liquidate. Da ultimo, ma non meno importante, i ricorrenti eccepivano che la corte territoriale si era limitata ad aderire acriticamente alla motivazione del tribunale che aveva ritenuto che la assenza di prova degli indici reddituali, sui quali rapportare in via presuntiva l'apporto del coniuge deceduto, impediva di riconoscere la posta risarcitoria richiesta. Possibile la motivazione in appello per relationem se il richiamo è sufficientemente articolato. Il primo motivo veniva ritenuto infondato. Gli Ermellini ricordano che sotto il profilo dell'obbligo motivazionale esiste il dovere, per il giudice di merito, di tener conto a fini risarcitori di ‘tutte le conseguenze’ derivanti al pregiudizio subìto, seppur con il ‘concorrente limite’ di evitare duplicazioni risarcitorie e di non oltrepassare la soglia minima di apprezzabilità. Ma con riferimento al caso di specie, la Suprema Corte rammenta che ciò può essere correttamente realizzato dal giudice di appello anche attraverso il richiamo, sufficientemente articolato, alle statuizioni della sentenza di primo grado, purché il rinvio venga operato in maniera tale da rendere possibile il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e della identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio. Interessi compensativi e svalutazione monetaria la prova. La critica mossa dai ricorrenti con riferimento a questo aspetto, viene accolta. Gli Ermellini ricordano che, anche in passato con un orientamento consolidato, è stato chiarito che qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari, che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno che questo provi essere stato provocato dal ritardo nel pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte, e riconosciuta dal giudice, mediante criteri presuntivi ed equità, qual è –ad esempio l’attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento a singoli momenti, da stabilirsi in concreto e secondo le circostanze del caso, con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria od in base ad un indice medio. Gli Ermellini precisano ulteriormente che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria, quali componenti indispensabili del risarcimento tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni, e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti pure in grado di appello, senza perciò solo incorrere in ultrapetizione. Secondo la Suprema Corte, pertanto, la corte territoriale aveva errato nel rigettare il motivo di appello col quale la sentenza del tribunale era stata censurata per l'omesso riconoscimento degli interessi compensativi, statuito –in sostanza sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale non condiviso ormai da tempo. La posta risarcitoria correlata al contributo reddituale del coniuge defunto il fatto notorio e la comune esperienza. Da ultimo, con riferimento alla critica sulla motivazione del tutto apparente della corte di appello, circa la assenza di prova degli indici reddituali sui quali rapportare in via presuntiva l'apporto del coniuge deceduto alla di lui consorte/ricorrente, la Suprema Corte ne conferma la fondatezza. Infatti, secondo gli Ermellini risulta erroneo il fatto che i giudici di appello, su questa specifica censura, abbiano confermato la situazione del tribunale di rigetto della posta risarcitoria assumendo che non erano stati offerti elementi utili alla configurazione della rispettiva posizione economica, così da poter calcolare almeno in via presuntiva il contributo reddituale ricevuto e ricevibile dal coniuge. Tuttavia, così facendo, la corte territoriale ha omesso di considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di una persona deceduta a seguito di un fatto illecito, e ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che il defunto avrebbe presumibilmente portato, assumono l'aspetto del lucro cessante. Con riferimento ad essi, il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro apporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge. La prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta di dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge. Oppure avrebbe apportato allo stesso utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno. Nel caso di specie risultava provato che il defunto svolgeva un'attività lavorativa remunerata ed era incontestato che con essa egli contribuiva al mantenimento della famiglia. Il danno patrimoniale, pertanto, secondo la Corte deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito professionale, dall'altro.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 25 ottobre – 6 dicembre 2018, n. 31549 Presidente Travaglino – Relatore Di Florio Ritenuto che 1. C.A. , D.C.M.G. e L. ricorrono, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto con la quale la Ribelt Sud Srl e S.S. , in qualità di responsabile dello stabilimento, erano stati condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti per il decesso del congiunto D.V. rispettivamente coniuge e padre conseguente alla malattia professionale contratta per l’esposizione alle polveri e sostanze tossiche, in assenza di mezzi di protezione predisposti dal datore di lavoro. 2. Gli intimati hanno resistito, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi e memoria, rispetto al quale le controparti si sono difese con controricorso. considerato che 1. Sul ricorso principale. 1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 co 1 n 3 e 4 cpc, la nullità del procedimento in relazione agli artt. 2,3,13,24,32 Cost., artt. 112, 113, 114,115 e 116 cpc ed artt. 1226, 2043, 2056, 2059 e 2727 c.c Assumono che la Corte d’Appello, a fronte della specifica censura da loro proposta sulla quantificazione del danno per la perdita del congiunto - ritenuta insoddisfacente e priva di adeguata personalizzazione - aveva reso una motivazione asfittica cfr, pag. 13 del ricorso con la quale, pur richiamando le tabelle del Tribunale di Milano, non aveva fornito alcuna risposta alle critiche avanzate lamentano, in sostanza che i giudici d’appello, confermando la decisione di primo grado che si era attestata sui valori intermedi del range in esse fissato, avevano omesso del tutto di rendere comprensibili le valutazioni articolate in relazione alla sofferenza interiore soggettiva di ciascun congiunto ed alle ricadute dinamico - relazionali personali che il suo decesso aveva determinato nelle loro esistenze. 1.1. La censura è infondata. Si osserva, infatti, che la Corte d’Appello pur limitandosi a ritenere ineccepibile la liquidazione del quantum debeatur sulla base delle tabelle milanesi e a definire congrue le relative consistenze monetarie cfr. pag. 7 della sentenza impugnata attraverso la mera enunciazione degli elementi di cui aveva tenuto conto il Tribunale età delle vittima, età di ciascuno dei congiunti, intensità del rapporto parentale, rapporto di convivenza e natura dei fatti ha fatto una corretta applicazione - per ciò che si dirà - dei principi in materia di liquidazione del danno per perdita parentale, fattispecie configurabile come pregiudizio non patrimoniale da liquidarsi nel suo complesso e senza la differente quantificazione dei vari aspetti che lo compongono. 1.2. Al riguardo, pur vero che il giudice di merito deve dare conto, soprattutto ove applichi un valore tabellare fissato attraverso un range che va da un minimo ad un massimo , delle ragioni per le quali la valutazione della personale sofferenza interiore di ciascun congiunto è riconducibile alla somma finale oggetto di condanna, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha articolato una motivazione per relationem, pienamente legittima, con la quale ha richiamato, sia pur in modo sintetico, i criteri e gli indici di personalizzazione già oggetto di congrua motivazione del giudice di primo grado che ha tenuto conto ed ha valorizzato la peculiare sofferenza che la perdita del D. ha determinato in relazione alla vita di ciascun congiunto il Tribunale, nelle argomentazioni poste à sostegno della diversificata quantificazione Euro 180.000 in favore della moglie ed Euro 195.000,00 ed Euro 205.000,00 rispettivamente, in favore della prole , ha fatto riferimento alla maggiore gravità del pregiudizio subito dai figli minori rispetto alla madre, affermando che l’apporto della figura paterna rappresenta elemento fondamentale per la formazione della personalità dei figli sia nella tenera età che nel periodo travagliato dell’adolescenza , motivando adeguatamente sia sulle differenti ripercussioni della perdita rispetto allo specifico momento di crescita dei minori, sia in ordine alla somma liquidata alla C. , inferiore in ragione dell’attenuazione del danno che la presenza dei due figli aveva prodotto in relazione alla recisione del legame affettivo con il marito cfr. pag. 9 e 10 della sentenza del Tribunale di Taranto prodotta con il ricorso . 1.3. La Corte territoriale, in definitiva, mostrando piena adesione alla motivazione resa dal Tribunale, ha fatto corretta applicazione dei principi che la giurisprudenza di legittimità ha predicato sul danno non patrimoniale del quale è stata ribadita la natura unitaria ed onnicomprensiva, con riferimento a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica è stato, al riguardo, chiarito che la quantificazione di esso deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di vulnus interno al patrimonio del creditore , quanto sotto il profilo dell’alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante , quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all’esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato cfr. Cass. 901/2018 ed ancora prima Cass. SSUU 6572/2006 . 1.4. E, tanto premesso, sotto il profilo dell’obbligo motivazionale deve conseguentemente affermarsi il dovere, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dal pregiudizio subito, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie talvolta riconducibili anche ad imprecisioni o equivoci di carattere semantico , e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità. Ciò può essere correttamente realizzato dal giudice d’appello anche attraverso il richiamo - sufficientemente articolato - alle statuizioni della sentenza di primo grado purché, come nel caso in esame, il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio cfr. ex multis Cass. 21978/2018 Cass. 7347/2012 il motivo, pertanto, deve essere rigettato. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 360 co 1 n 3 cpc, la violazione degli artt. 2043, 1223, 2697 e 2729 c.c ed, ex art. 360 co 1 n 4 cpc in relazione all’art. 112 cpc, la nullità del procedimento per non essere stati riconosciuti gli interessi compensativi derivanti dal ritardo con il quale il debito di valore era stato liquidato in particolare censurano il diniego della voce risarcitoria fondato sull’assenza di prova delle modalità di investimento e, dunque, del lucro cessante che il ritardo avrebbe pregiudicato, laddove la giurisprudenza, ormai consolidata aveva affermato che la prova del pregiudizio poteva essere raggiunta anche ricorrendo alle presunzioni,senza la necessità di dimostrare la concreta produttività delle somme liquidate. 2.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha chiarito, con orientamento consolidato che qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente , con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva anche se adottata in sede di rinvio , è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l’attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell’illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutàzione monetaria, ovvero in base ad un indice medio cfr. Cass.SSUU 1712/1995 Cass. 18480/2006 ed è stato altresì affermato che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori regolati dall’art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria di esso che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale . Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l’altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione . cfr. ex multis Cass. 18243/2015 . 2.2. La Corte territoriale, dunque, ha errato nel rigettare il motivo d’appello con il quale la sentenza del Tribunale è stata censurata per l’omesso riconoscimento degli interessi compensativi statuito sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale Cass. 3268/2008 che questa collegio ritiene di non condividere e che risulta sia contrastante con il principio generale contenuto nel primo arresto sopra riportato reso a sezioni unite sia superato dai successivi prevalenti orientamenti in materia cfr. anche, sulla specifica questione trattata che concerne la manleva assicurativa Cass. 10488/2009 . 3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 co. 1 n 3 cpc, la violazione degli artt. 2043, 1223 c.c., 143 c.c., 433 c.comma 3 e 2 c e 2697 c.comma nonché la nullità del procedimento lamentando che la Corte d’Appello aveva reso una motivazione del tutto apparente sul rigetto della domanda di danno patrimoniale in favore della C. . 3.1. Lamentano che la Corte territoriale si era limitata ad aderire acriticamente alla motivazione resa dal Tribunale di Taranto che aveva ritenuto che l’assenza di prova degli indici reddituali sui quali rapportare in via presuntiva l’apporto del coniuge impediva di riconoscere la posta risarcitoria richiesta. 3.2. Il motivo è fondato. I giudici d’appello, infatti, sulla specifica censura proposta, hanno confermato la statuizione del Tribunale assumendo che non erano stati offerti elementi utili alla configurazione della rispettiva posizione economica così da poter calcolare almeno in via presuntiva il contributo reddituale ricevuto o ricevibile dal defunto coniuge ma, così facendo, hanno omesso di considerare che questa Corte ha ripetutamente affermato che i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi artt. 143, 433 cod. civ. che per la pratica di vita improntata a regole etico - sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l’aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno cfr. ex multis Cass. 4205/2002, citata, nonché Cass. 12124/2003 Cass. 16490/2006 24802/2008 . 3.3. Questo Collegio intende dare seguito al principio sopra riportato in quanto il defunto svolgeva un’attività lavorativa remunerata e risulta incontestato che con essa egli contribuisse al mantenimento della famiglia il danno patrimoniale, pertanto, deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, a carattere satisfattivo, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito professionale, dall’altro che avrebbero certamente consentito alla C. di utilizzare le erogazioni future provenienti dal reddito del coniuge per soddisfare le esigenze sue ed egli altri componenti della famiglia per il mantenimento del tenore di vita consentito anche dal reddito del D. . 4. In conclusione, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale devono essere accolti la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione che dovrà riesaminare la controversia in relazione ad essi alla luce dei seguenti principi di diritto a. gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori regolati dall’art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria di esso che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale . Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni. La prova ad essi relativa può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l’attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell’illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio b. i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi artt. 143, 433 cod. civ. che per la pratica di vita improntata a regole etico - sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l’aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno . 5. Sul ricorso incidentale. 5.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 360 co 1 n 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost. e degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059 e 2727 c.c circa la quantificazione dei danni, per non aver tenuto conto della concausa rappresentata dalla condizione patologica pregressa del lavoratore epatite virale richiama la motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce resa in sede penale che aveva accertato che la condotta del datore di lavoro aveva soltanto aggravato la patologia pregressa del lavoratore. 5.2. Il motivo è infondato. Il processo penale richiamato dal ricorrente incidentale - che vedeva il S. imputato per lesioni colpose causate dall’inosservanza delle norme di prevenzione degli infortuni ed igiene sui luoghi di lavoro - venne definito con sentenza della Corte d’Appello di Lecce che dichiarò di doversi procedere per prescrizione del reato. Ma successivamente, a seguito della morte del D. , venne promosso un altro procedimento penale per omicidio colposo, nel quale i congiunti del D. si costituirono parte civile, conclusosi con sentenza del Tribunale di Taranto che accertò la responsabilità della società e del responsabile dello stabilimento per il reato loro ascritto. La pronuncia venne confermata in grado d’appello dalla Corte leccese con la sentenza n. 580/2006, passata in giudicato avendo resistito anche al successivo ricorso per cassazione. 5.3. Per ciò che interessa in questa sede, dunque, l’accertamento dei fatti oggetto della prima sentenza resa in relazione all’imputazione di lesioni colpose, deve ritenersi superato dalla successiva pronuncia, ormai definitiva, per il reato di omicidio colposo con la quale è stata accertata la responsabilità del datore di lavoro in via esclusiva in quella sede gli eredi D. si erano costituiti parte civile. Per tale ragione il secondo giudizio non può considerarsi, come asserito dai ricorrenti incidentali, un fatto neutro , rappresentando invece il presupposto imprescindibile della controversia in esame proprio in relazione esso non è consentito accedere ad una diversa ed inferiore quantificazione del danno e la statuizione resa nel precedente processo per lezioni colpose, conclusosi oltretutto con dichiarazione di prescrizione del reato, non assume alcuna significativa ricaduta sul presente giudizio. 6. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 360 co 1 n 3 cpc, la violazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059, 2727 c.c con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale. Contestano l’applicabilità delle tabelle milanesi, tenuto conto delle condizioni del territorio dove tale danaro dovevà essere impiegato cfr. pag. 11 ricorso incidentale . 6.1. Il motivo è inammissibile. Al riguardo, deve richiamarsi il noto arresto di questa Corte in base al quale nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono. L’applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell’applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito cfr. Cass. 12408/2011 nel caso in esame, il motivo da un parte non prospetta la corrispondente doglianza già avanzata nel grado d’appello e dall’altra non deduce ragioni, diverse da un mero generico pregiudizio, idoenee a far ritenere che il valore della sofferenza umana possa essere quantitativamente declinata in modo diverso a seconda del territorio in cui viene vissuta. 6.2. Dalle considerazioni che precedono deriva la violazione del principio di autosufficienza del motivo che non consente neanche di esaminare il senso delle censure in esso contenute. 7. Con la terza critica, infine, i ricorrenti lamentano, ex art. 360 co 1 n 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. e degli artt. 1226,2043,2056, 2059 e 2727 con riferimento alla quantificazione del danno patrimoniale, lamentando che la Corte d’Appello non aveva tenuto conto che il D. era titolare di una rendita per accertata invalidità e che a seguito del suo decesso tale prestazione si era devoluta, sia pur nella misura del 50% ai superstiti aggiungono a C. percepiva la pensione di reversibilità e che tali introiti dovevano determinare una congrua riduzione della specifica voce di danno. 7.1. Anche tale motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza. Premesso, infatti, che alla C. il danno patrimoniale non è stato riconosciuto dalla sentenza impugnata, tanto che la questione è stata oggetto di uno specifico motivo di ricorso principale, la critica risulta incoerente e generica anche in relazione alle poste risarcitorie di cui si chiede il diffalco che non sono state chiaramente indicate va, al riguardo, precisato che comunque, in relazione alla pensione di reversibilità il recente arresto di questa Corte cfr. Cass. SU 12564/2018 esclude la possibilità di detrazione della provvidenza da eventuali poste risarcitorie omogenee. In conclusione il ricorso incidentale deve essere rigettato. P.Q.M. La Corte, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo ed il terzo rigetta il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione per il riesame della controversia in relazione ai motivi accolti ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.