La Suprema Corte sul risarcimento del danno permanente da incapacità di lavoro patito dal minore

Nella fattispecie in esame, gli Ermellini si trovano ad affrontare la complessa quanto rilevante questione sulla liquidazione del danno futuro dei minori. In particolare questo è il caso di un bambino nato con un’invalidità al 100% a causa di una grave ipossia cerebrale per la ritardata esecuzione del parto cesareo.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 31235/18, depositata il 4 dicembre. La vicenda processuale. I genitori di un minore convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Mantova per vedersi risarcire i danni subiti, l’Azienda ospedaliera, il medico di turno e il primario del reparto, presso cui nacque il bambino, il quale, sano durante la gestazione, patì una grave ipossia cerebrale per la ritardata esecuzione del parto cesareo, che gli arrecò un’invalidità al 100%. La Corte d’Appello, adita in secondo grado, riteneva che il medico, primario del reparto, tenne una condotta sì colposa ma priva di efficienza causale nella determinazione del danno. La decisione di secondo grado viene impugnata, in questa sede, dal medico di turno al momento dell’accaduto, in via principiale e dall’azienda ospedaliera, in via incidentale. La liquidazione del danno futuro. Il Supremo Collegio, nel caso in esame, si trova ad affrontare il tema della liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa per i minori. Al riguardo, gli Ermellini affermano un nuovo principio di diritto secondo cui la liquidazione del danno permanente da incapacità di lavoro, patito da un fanciullo, deve avvenire dapprima moltiplicando il reddito annuo, che si presume sarà perduto, per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente alla presumibile età in cui il danneggiato avrebbe iniziato a produrre reddito proseguendo poi sul punto con la considerazione che riducendo il risultato così ottenuto attraverso la moltiplicazione di esso per un coefficiente di minorazione, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento di presumibile inizio, da parte della vittima, dell’attività lavorativa . Su tale punto, dunque, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo esame del gravame, la quale dovrà applicare il principio di diritto sopra esposto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 ottobre – 4 dicembre 2018, n. 31235 Presidente Travaglino – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. L’esposizione dei fatti sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. Nel 1999 Ta.Ab. e B.N. , dichiarando di agire sia in proprio che quali rappresentanti ex art. 320 c.c. del figlio minore Ta.Am. , convennero dinanzi al Tribunale di Mantova, sezione staccata di Castiglione delle Stiviere, l’Azienda Ospedaliera omissis d’ora innanzi, per brevità, l’Azienda , T.P.B. che decederà nelle more del giudizio, e la cui posizione processuale sarà coltivata dagli eredi, ovvero D.R.M.L. , T.V. e T.M. , e C.L. , esponendo che - il omissis , nell’ospedale di gestito dall’Azienda convenuta nacque il loro figlio Ta.Am. - il neonato, sano durante la gestazione, patì una grave ipossia cerebrale a causa della ritardata esecuzione del parto cesareo, ascrivibile a colpa del medico di turno, dott.ssa C.L. , e del primario del reparto, dott. T.P.B. - l’ipossia intra partum provocò gravissimi postumi permanenti, consistiti in una tetraparesi. Chiesero, perciò, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni rispettivamente patiti. 2. T.P.B. e l’Azienda si costituirono, negando la propria responsabilità. C.L. rimase invece contumace. Il Tribunale di Mantova, sezione di Castiglione delle Stiviere, con sentenza 6 marzo 2007 n. 33 accolse la domanda nei confronti di tutti i convenuti. La sentenza venne appellata da tutte le parti. 3. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza 28 marzo 2013 n. 413, rigettò l’appello dei danneggiati, accolse quello degli eredi T. e, in parte, quelli proposti dall’Azienda e da C.L. . La Corte d’appello ritenne che - T.P.B. tenne sì una condotta colposa, ma essa fu priva di efficienza causale nel determinismo del danno infatti anche se egli avesse praticato il parto cesareo non appena avvisato del rischio, il danno non sarebbe stato evitato e neppure limitato , dal momento che il feto aveva già patito l’insulto ipossico - la stima del danno non patrimoniale e patrimoniale patito dalla vittima primaria Ta.Am. compiuta dal Tribunale fosse corretta - dai danni risarcibili andasse escluso il pregiudizio patito dalla sig.a B.N. , e consistito nella rinuncia al lavoro retribuito, per potersi occupare stabilmente del figlio - andasse corretto il conteggio del danno da mora e lo scomputo degli acconti pagati prima della sentenza, rispetto a come era stato calcolato dal Tribunale. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione - in via principale da C.L. , con ricorso fondato su cinque motivi - in via incidentale parzialmente adesiva dall’Azienda, con ricorso fondato su tre motivi. Hanno resistito con controricorso D.R.M.L. e T.M. , le quali hanno altresì depositato memoria. Ta.Ab. , B.N. e T.V. non si sono difesi in questa sede. 5. La causa, fissata per l’udienza pubblica del 3 dicembre 2015, con ordinanza del 19 febbraio 2016 n. 3364 venne rinviata a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite di questa Corte si pronunciassero sul problema dei limiti e dell’operatività dell’istituto della compensatio lucri cum damno, problema posto dal quinto motivo del ricorso principale e dal secondo motivo del ricorso incidentale. Con sentenza n. 13372 del 30.6.2016, tuttavia, le Sezioni Unite ritennero non rilevante, nel ricorso ad esse sottoposto, il tema della compensatio lucri cum damno, sicché tale questione di massima di particolare importanza rimase irrisolta. Fissata nuovamente la discussione del presente ricorso per la pubblica udienza del 12.1.2017, questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 15537 del 22.6.2017, previa riconvocazione della camera di consiglio, sottopose nuovamente alle Sezioni Unite i seguenti quesiti di diritto A se, in tema di risarcimento del danno, ai fini della liquidazione dei danni civili il giudice deve limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuato al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla cd. compensatio lucri cum damno istituto o principio non individuabile nell’ordinamento giuridico e di conseguenza stabilire, quando l’evento causato dall’illecito costituisce il presupposto per l’attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall’illecito, se di essi il giudice deve tenere conto nella stima del danno, escludendone l’esistenza per la parte ristorata dall’intervento del terzo B se il risarcimento del danno patrimoniale patito dalla vittima di lesioni personali, e consistente nelle spese da sostenere per l’assistenza personale ed infermieristica, vada liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della l. 21 novembre 1988 n. 508, oppure di cui all’art. 5, comma 1, I. 12 giugno 1984 n. 222. 6. Con sentenza 22.5.2018 n. 12567 le Sezioni Unite di questa Corte, a composizione dei precedenti contrasti, hanno stabilito il seguente principio di diritto dall’ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l’assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall’ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall’illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto . Hanno, di conseguenza, accolto il quinto motivo del ricorso principale proposto da C.L. , ed il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dall’Azienda, rimettendo a questa Sezione la decisione sui restanti motivi di ricorso. 7. Il ricorso è stato così nuovamente fissato per la pubblica udienza del 16 ottobre 2018, ove è stato discusso e trattenuto in decisione. Ragioni della decisione 1. Questioni preliminari. 1.1. Va preliminarmente rilevato come la relazione di notificazione del ricorso principale, ritualmente notificato a Ta.Ab. e B.N. , non indichi che la notifica è avvenuta anche nella loro qualità di legali rappresentanti del figlio minore all’epoca della notificazione Ta.Am. . Tale circostanza tuttavia è irrilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso, dal momento che la qualità degli intimati è stata correttamente indicata nel frontespizio del ricorso. Trova dunque applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui non è la relazione di notificazione, ma l’atto da notificare che deve indicare la qualità di rappresentante del destinatario ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 14230 del 08/07/2015 . 1.2. Ancora in via preliminare, va rilevato come nell’epigrafe del controricorso proposto dagli eredi di T.P.B. compaiano le generalità di tre persone D.R.M.L. , T.M. e T.V. . Di quest’ultima, tuttavia, manca la sottoscrizione in calce alla procura speciale inoltre nella procura alle liti le parole T.V. sono cancellate da una linea orizzontale. Il controricorso proposto formalmente da T.V. va pertanto dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso principale. 2.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere un valido nesso di causa tra la condotta di T.P.B. e il danno lamentato dagli attori. Assume che gli errori della Corte d’appello sarebbero stati i seguenti - non avere correttamente valutato le consulenze tecniche d’ufficio così il ricorso, p. 7 e 10 - essere caduta in contraddizione, nell’affermare da un lato che la condotta di T.P.B. fu negligente, ma nell’escludere dall’altro che essa avesse causato o concausato il danno ibidem, p. 8 - non avere considerato che le registrazioni del battito cardiaco fetale erano state interrotte tra le ore 23.00 e le ore 1.00 del giorno successivo ibidem, p. 13 - avere escluso la sussistenza del nesso di causa applicando un criterio scorretto, giacché non vi era alcuna probabilità vicina alla certezza che, se il dott. T.P.B. avesse eseguito il parto cesareo prima di quanto fece, il danno si sarebbe verificato comunque ibidem. pp. 13-16 . 2.2. Il motivo è inammissibile. Deve escludersi, in primo luogo, che sia mancato l’esame d’un fatto controverso e decisivo . La condotta del dott. T.P.B. , la sua natura colposa, la sua incidenza causale sono tre circostanze esaminate dalla Corte d’appello. Né l’omesso esame di questo o quell’elemento istruttorio può integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, ove si afferma che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti . 2.3. Infondato, poi, è il motivo nella parte in cui lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata. Nessuna contraddizione, infatti, può esservi tra l’affermare da un lato che la condotta d’un sanitario fu negligente, ed il soggiungere dall’altro che quella condotta non provocò alcun danno. È infatti evidente che il primo giudizio investe la conformità della condotta del sanitario rispetto alle leges artis, il secondo giudizio investe il diverso problema del nesso di causa. Ed è sin troppo ovvio che una condotta colposa può essere priva di conseguenze, così come anche una condotta diligente può provocare conseguenze dannose. 2.4. Del pari inammissibile è il primo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta la violazione, da parte della Corte d’appello, delle regole sull’accertamento della causalità. L’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., mentre l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014 . Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto in punto di fatto che un più tempestivo intervento da Parte di T.P.B. non avrebbe evitato né attenuato il danno, con alta credibilità razionale . L’affermazione, voltata in forma affermativa, sta a significare evidentemente che un più tempestivo intervento da parte del primario avrebbe avuto possibilità di successo quasi nulle. La Corte, dunque, ha applicato un criterio di causalità addirittura più svantaggioso per il responsabile, e più favorevole per la vittima, posto che sarebbe stato sufficiente il criterio c.d. della probabilità dell’evidenza , o del più sì che no ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011 . Per affermare la responsabilità del sanitario, alla luce di questo criterio, la Corte si sarebbe potuta limitare ad accertare che un parto cesareo, eseguito più tempestivamente, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo la Corte invece è andata oltre, accertando in fatto che un più tempestivo intervento avrebbe avuto possibilità di successo non già probabili , ma pressoché inesistenti. Se, infatti, un intervento tempestivo certamente non avrebbe evitato il danno, a fortiori dovrà ammettersi che non l’avrebbe evitato nemmeno probabilmente . L’applicazione del corretto criterio di causalità, dunque, avrebbe addirittura rafforzato la statuizione di esclusione del nesso di causa. Stabilire, poi, se la suddetta valutazione fu corretta o meno alla luce delle prove acquisite, è questione di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di questa Corte. 2. Il secondo motivo del ricorso principale. 2.1. Col secondo motivo C.L. lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di motivazione carente, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia . Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare per prima la sussistenza del nesso di causa, e solo dopo la sussistenza della colpa del primario. Se lo avesse fatto, avrebbe dovuto ritenere sussistente il nesso tra la condotta del medico e il danno al neonato, perché avrebbe dovuto rilevare come nel caso di specie sussisteva la necessità di estrarre il feto in tempi rapidi . Il motivo si conclude con l’affermazione secondo cui l’esame preliminare dell’aspetto della colpevolezza quanto al comportamento del primario è corrisposto ad un effettivo accertamento di responsabilità in capo a quest’ultimo . 2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile non solo perché prospetta un vizio l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione previsto da una norma non più applicabile ratione temporis al presente giudizio ovvero l’art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche di cui all’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 ma soprattutto per carenza di interesse. Se, infatti, la Corte d’appello avesse esaminato per prima la questione del nesso di causa, e poi quella della colpa, non si vede come sarebbe potuta pervenire a conclusioni diverse anche in tal caso infatti avrebbe, secondo il suo insindacabile giudizio sul fatto, escluso il nesso, e si sarebbe anzi persino potuta astenere dal passare a sindacare l’esistenza della colpa. Costituisce, infatti, una petizione di principio quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, ovvero che l’esito d’un giudizio di responsabilità possa cambiare a seconda che si esamini per primo il problema della causalità o quello della colpevolezza. Il giudizio sulla causalità e quello sulla colpevolezza della condotta sono infatti tra loro indipendenti, sicché il rispettivo esito non potrebbe mai mutare, sol perché si muti l’ordine con cui vengano esaminati. 3. Il terzo motivo del ricorso principale. 3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c È denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 7 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 e 63 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761. Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente trascurato di considerare un ulteriore profilo di colpa del primario, consistito nel non avere adeguatamente vigilato sull’operato dei suoi medici e non aver dato loro istruzioni puntuali, in violazione delle norme che all’epoca dei fatti disciplinavano la responsabilità del primario. 3.2. Il motivo è inammissibile perché prospetta una questione nuova. Nella sentenza impugnata, infatti, non si dà conto che le parti abbiano mai prospettato od abbiano mai discusso, nei gradi di merito, della questione concernente la sussistenza d’una responsabilità di T.P.B. per culpa in vigilando, ovvero per negligente organizzazione dei servizi del reparto a lui affidato. Né la ricorrente - in violazione del principio di specificità del ricorso, di cui all’art. 366, nn. 3 e 6 c.p.c. - indica in quale atto processuale od in quali termini abbia mai sollevato, nei gradi di merito, tale questione. Indicazione, quest’ultima, tanto più necessaria in un caso in cui l’odierna ricorrente rimase contumace in primo grado, e dunque non avrebbe potuto sollevare per la prima volta in appello questioni che erano rimaste sottratte al dibattito processuale nella prima fase del giudizio. Delle due, pertanto, l’una - se la questione della culpa in vigilando del primario non fu mai introdotta nei gradi di merito, il motivo è inammissibile per la sua novità - se la questione della culpa in vigilando del primario fu ritualmente introdotta nei gradi di merito, il motivo è inammissibile per la sua aspecificità, poiché in esso non si indica in quale atto ed in quale fase processuale quella questione fu dedotta. 4. Il quarto motivo del ricorso principale. 4.1. Col quarto motivo di ricorso C.L. lamenta, ancora, il vizio di carente, insufficiente e contraddittoria motivazione . Deduce che la Corte d’appello ha ritenuto il piccolo Ta.Am. invalido al 100%, mentre i consulenti avevano stimato il grado di invalidità permanete causato dalla tetraplegia pressoché totale e molto prossimo al 100% . Soggiunge che comunque il Tribunale di Mantova, con statuizione confermata in appello, aveva nei fatti liquidato il danno biologico patito da Ta.Am. monetizzando una invalidità permanente del 98,5%, e non del 100%. 4.2. Il motivo è inammissibile. Da un lato, infatti, la stima del danno non patrimoniale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in questa sede solo ove sia illegittimo il criterio da quegli adottato, e non l’applicazione pratica di esso. Dall’altro lato, il motivo è altresì inammissibile per difetto di interesse è la stessa ricorrente, infatti, ad ammettere pag. 28, secondo capoverso, del ricorso che la somma di denaro accordata alla vittima a titolo di risarcimento del danno biologico corrisponde ad una invalidità del 98,5%, ovvero quella ritenuta dai consulenti, e non quella solo astrattamente proclamata dalla Corte d’appello. Sicché la ricorrente, in sostanza, si duole di un errore che essa stessa ammette non avere prodotto effetti per lei svantaggiosi. 5. Il quinto motivo del ricorso principale. 5.1. Col quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta formalmente - il vizio di motivazione carente, insufficiente e contraddittoria circa la stima del danno patrimoniale. Al di là di tale intitolazione formale, tuttavia, nella illustrazione del motivo deduce che la Corte d’appello ha sovrastimato il danno patrimoniale patito dalla vittima primaria e consistito nelle spese di assistenza, perché non ha detratto da esso né il valore capitalizzato dell’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS al minore, né il valore economico delle prestazioni pubbliche di assistenza domiciliare. 5.2. Il motivo, come già detto, è stato ritenuto fondato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 12567 del 2018, in precedenza ricordata. 6. Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale dell’Azienda. 6.1. Col primo e col secondo motivo del proprio ricorso incidentale l’Azienda propone censure coincidenti con quelle proposte dalla ricorrente principale nei motivi quarto e quinto del suo ricorso. Per le ragioni già esposte, quindi, il primo motivo del ricorso incidentale andrà rigettato il secondo è già stato accolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza ricordata al § precedente. 7. Il terzo motivo del ricorso incidentale. 7.1. Col terzo motivo del proprio ricorso incidentale l’Azienda lamenta il vizio di motivazione carente, insufficiente e contraddittoria . Ad onta di questa intitolazione formale, nella illustrazione del motivo viene svolta una censura riassumibile come segue. La Corte d’appello, osserva l’amministrazione ricorrente, ha liquidato il danno patrimoniale futuro, consistente sia nelle spese future che Ta.Am. e la sua famiglia avrebbero dovuto sostenere per l’assistenza infermieristica, sia nel mancato guadagno causato dalla perdita della capacità di lavoro, a valori attuali e con capitalizzazione attualizzata , senza però applicare la riduzione per anticipata corresponsione . Secondo l’Azienda tale modalità di liquidazione sarebbe erronea perché la Corte d’appello avrebbe dovuto, invece, applicare la riduzione per anticipata corresponsione rectius, il c.d. coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata . 7.2. Prima di esaminare il motivo nel merito, v’è da rilevare come il suo contenuto non sia coerente con la sua intitolazione. L’Azienda infatti, pur lamentando formalmente un difetto di motivazione vizio, come già rilevato, non più censurabile in sede di legittimità, se non nei limitati casi di motivazione totalmente inesistente o totalmente incomprensibile , nella sostanza lamenta la violazione delle regole sulla stima del danno in particolare, delle regole dettate dagli artt. 1223 e 1226 c.c. , censura che rientra nel differente vizio di violazione di legge, di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c Questo errore nell’inquadramento della censura, tuttavia, non è di ostacolo all’esame nel merito del quinto motivo di ricorso. Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. vizio di sussunzione e cioè erri nell’inquadrare, in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c., l’errore commesso dal giudice di merito , il ricorso non può per ciò solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile il vizio censurato, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 . Nel caso di specie, l’illustrazione contenuta nelle pp. 12-14 del ricorso è sufficientemente chiara nel prospettare la violazione, da parte della Corte d’appello, della regola dettata dall’art. 1223 c.c. e quindi il motivo è ammissibile, previa qualificazione d’ufficio come denuncia d’un error in iudicando. 7.3. Nel merito, il motivo è in parte fondato. Rispetto al momento in cui viene compiuta la liquidazione, i danni patrimoniali futuri e permanenti possono essere di due specie a quelli che si stanno già producendo nel momento della liquidazione, e che continueranno a prodursi in futuro nel nostro caso, le spese sanitarie e di assistenza b quelli che, pur essendo certi od altamente verosimili nel loro avverarsi, al momento della sentenza non si sono ancora avverati, perché inizieranno a prodursi solo dopo un certo periodo di tempo dalla liquidazione nel nostro caso, il lucro cessante derivante dalla perdita della capacità di lavoro . 7.4. I danni del primo tipo cioè i danni che si stanno già producendo al momento della liquidazione possono essere liquidati in due modi a moltiplicando l’importo annuo del danno per il numero di anni per i quali il pregiudizio verosimilmente si produrrà b oppure, come è più frequente, moltiplicando l’importo annuo del danno per un coefficiente di capitalizzazione anticipata. 7.4.1. Se si sceglie la prima modalità, il risultato ottenuto dovrà essere ridotto non con un coefficiente di minorazione, come invoca la ricorrente, ma attraverso lo sconto matematico o commerciale pari al compenso spettante a chi paga un debito prima della scadenza , in base alla nota formula ovvero moltiplicando il capitale per il saggio di sconto, e dividendo il prodotto per il tempo di anticipazione, espresso in dodicesimi . Se si sceglie la seconda modalità capitalizzazione , non vi è bisogno né di sconto, né di riduzioni di sorta, perché qualsiasi coefficiente di capitalizzazione, restituendo il valore attuale di una rendita pagabile per n anni, ingloba in sé il calcolo dello sconto. 7.5. I danni patrimoniali futuri che, pur producendosi de die in diem, non sono ancora venuti ad esistenza al momento della liquidazione nel nostro caso, la perdita della capacità di guadagno, danno che avrebbe iniziato a prodursi solo quando il minore avrebbe raggiunto l’età lavorativa , possono essere liquidati anch’essi col sistema della capitalizzazione, vale a dire moltiplicando l’importo annuo del reddito presumibilmente perduto dalla vittima, per un coefficiente di capitalizzazione. In questo caso tuttavia, il principio di indifferenza del risarcimento sancito dall’art. 1223 c.c. impone al giudice di tenere conto del fatto che sta liquidando oggi un danno che si verificherà tra n anni. È dunque necessario in questo caso tenere conto dello scarto temporale tra il momento della liquidazione ed il successivo momento in cui il danno inizierà a prodursi, e per farlo sarà necessario ridurre il risultato ottenuto dall’operazione di capitalizzazione, moltiplicandolo per un numero decimale inferiore ad uno, denominato coefficiente di minorazione per capitalizzazione anticipata , il quale restituisce il valore attuale di un Euro pagabile solo fra n anni. 7.6. Questo essendo il quadro dei principi che governano la materia della liquidazione del danno patrimoniale futuro e permanente, nel nostro caso i danni patrimoniali futuri per spese mediche e per assistenza sanitaria appaiono liquidati in modo ad essi conforme. È la stessa Azienda, infatti, ad allegare che i suddetti pregiudizi sono stati capitalizzati . E poiché ogni operazione di capitalizzazione, per quanto detto, necessariamente presuppone lo sconto matematico, nessun errore vi fu da parte della Corte d’appello. Né andava applicato alcun coefficiente di minorazione sul risultato ottenuto, come vorrebbe la ricorrente, perché per quanto detto il danno per spese mediche e di assistenza era già in fase di produzione al momento della liquidazione, e dunque non v’era alcuno iato temporale tra tale momento, e quello in cui il danno avrebbe iniziato a prodursi. Nei termini che precedono deve ritenersi qui corretta la motivazione della Corte d’appello, che obiettivamente non è molto chiara su tale questione. 7.7. Non altrettanto correttamente sono stati liquidati dalla Corte d’appello i danni patrimoniali futuri da perdita della capacità di guadagno. Vittima dell’illecito fu infatti un minore. Il danno patrimoniale da perduta capacità di procacciarsi un reddito da lavoro, pertanto, sarebbe insorto nel patrimonio della vittima solo quando quest’ultima avrebbe raggiunto l’età lavorativa. Solo allora, infatti, si sarebbe realizzato il deficit tra reddito atteso e reddito ottenuto. Il Tribunale, per liquidare questo danno, si è limitato a moltiplicare il presunto reddito che la vittima avrebbe percepito se fosse rimasta sana,, per il numero di anni lavorativi sperati, e la Corte d’appello ha reputato corretta tale operazione. Così giudicando, tuttavia, la Corte d’appello ha trascurato sia di attualizzare col metodo dello sconto o col metodo della capitalizzazione, sopra descritti il danno futuro sia di ridurre comunque il risultato applicando il c.d. coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata nei fanciulli, tenendo conto di uno scarto di non meno di 18 anni tra la data dell’illecito e la data di ingresso nel mondo del lavoro. Non facendo ciò, la Corte d’appello ha violato l’art. 1223 c.c. ed il principio di corrispondenza tra danno e risarcimento, perché il minore - se fosse rimasto sano - avrebbe cominciato a guadagnare solo molti anni dopo la nascita, e di questo decalage temporale si doveva tenere conto nella liquidazione, attraverso il suddetto coefficiente di minorazione. 7.8. La Corte d’appello di Brescia, sul punto, ha rigettato il motivo di gravame affermando che nessuna riduzione andava applicata al risarcimento del danno futuro, perché il denaro si svaluta . Ciò tuttavia appare paradossale la minorazione per anticipata liquidazione va compiuta, infatti, proprio per tenere conto del fatto che di norma il denaro si deprezza. È, infatti, proprio la svalutazione del denaro a far sì che il pagamento anticipato costituisca un maggior sacrificio per il debitore in virtù del principio plus dat qui cito dat . La Corte d’appello, in definitiva, ha addotto a giustificazione del proprio errore proprio il principio in virtù del quale avrebbe dovuto emendarlo. 7.9. La sentenza va dunque cassata su questo punto, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, la quale nel riesaminare il gravame proposto dall’Azienda applicherà il seguente principio di diritto la liquidazione del danno permanente da incapacità di lavoro, patito da un fanciullo, deve avvenire dapprima moltiplicando il reddito annuo, che si presume sarà perduto, per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente alla presumibile età in cui il danneggiato avrebbe iniziato a produrre reddito e poi riducendo il risultato così ottenuto attraverso la moltiplicazione di esso per un coefficiente di minorazione, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento di presumibile inizio, da parte della vittima, dell’attività lavorativa . 7.10. Questa Corte ritiene doveroso aggiungere una considerazione finale. Ta.Am. , vittima dell’illecito, nacque il OMISSIS , ed ha quindi oggi OMISSIS 20 anni compiuti. Non è quindi da escludere che il giudice di rinvio, nell’esercizio dei suoi poteri di accertamento del fatto, possa ritenere che, al momento in cui tornerà ad effettuare la liquidazione del danno da lucro cessante, Ta.Am. abbia già raggiunto l’età in cui, se fosse rimasto sano, avrebbe iniziato un’attività lavorativa. Tale circostanza tuttavia non rende privo di rilevanza il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dall’Azienda. Se, infatti, non fosse rimossa la sentenza impugnata, l’Azienda sarebbe tenuta ad adempiere una obbligazione - ed i relativi accessori - calcolata nel 2007 e sovrastimata rispetto all’epoca della liquidazione, perdendo il c.d. interusurium. Va da sé che, se il giudice del rinvio, al momento in cui provvederà alla nuova liquidazione del danno patrimoniale, riterrà già raggiunta da Ta.Am. l’età in cui questi avrebbe presumibilmente iniziato l’attività lavorativa se fosse rimasto sano, si asterrà dall’applicare il suddetto coefficiente di minorazione per capitalizzazione anticipata, secondo i principi esposti al § 7.4 della presente sentenza. 8. Le spese. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. - dà atto che il quinto motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale sono stati accolti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12567 del 2018 - rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale - rigetta il primo motivo del ricorso incidentale - accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, nei limiti di cui in motivazione - cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.