Riflessioni sulla liquidazione del danno subito dal proprietario a causa della tardiva consegna dell’immobile

In tema di responsabilità professionale per la tardiva consegna di un immobile, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo egli agire in giudizio e dimostrare di aver patito una lesione patrimoniale effettiva.

È il principio affermato dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 31233/18, depositata il 4 dicembre, ha accolto in parte il ricorso avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Ancona che aveva confermato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione ad una controversia per responsabilità professionale di un geometra incaricato di progettare e dirigere i lavori di costruzione di un fabbricato. Danno. Tra le diverse doglianze proposte, la Corte accoglie il motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. in ordine alla quantificazione della responsabilità risarcitoria rapportata al c.d. danno figurativo da mancato godimento dell’immobile. La Corte d’Appello ha infatti ritenuto congruo parametro per la liquidazione del danno l’importo di un ipotetico canone di locazione per il periodo di ritardo nella consegna dell’immobile facendo applicazione del principio secondo cui il danno subito dal proprietario è in re ipsa in caso di ritardo nella messa a disposizione o di perdita della disponibilità del bene. Tale principio è però stato oggetto di un’approfondita rivisitazione da parte della giurisprudenza di legittimità sulla base della netta distinzione tra fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, produttivo del danno ed il danno stesso. Ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale sul tema, il Collegio giunge ad affermare che nel caso di ritardo nella consegue di un immobile, quale conseguenza dell’inadempimento dell’incarico di opera professionale, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistenza in re ipsa , atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione della pretesa creditoria ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non è copertura normativa , creando così un contrasto con la giurisprudenza v. SS.UU. 26372/08 e 16601/17 . Da tale premessa discende dunque che il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno è tenuto a provare di aver effettivamente subito una lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare l’immobile o per aver pero l’occasione di venderlo a prezzo conveniente, oppure per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli. La valutazione è riservata al giudice di merito che può anche avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base di elementi indiziari diversi però dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso nei termini summenzionati e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 5 ottobre – 4 dicembre 2018, numero 31233 Presidente Travaglino – Relatore Iannello Rilevato in fatto 1. Si ricava dalla narrativa della sentenza impugnata che - S.D. , V.M.L. e S.G. convennero in giudizio davanti al Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, il geom. R.F. chiedendone la condanna al risarcimento del danno per responsabilità professionale - dedussero di avergli conferito nell’anno 1991 l’incarico di progettare e dirigere i lavori di costruzione di un fabbricato, del quale, però, al termine dei lavori, non poterono ottenere l’abitabilità per errori riguardanti sia la superficie occupata, sia la distanza dal confine - lamentarono inoltre la mancanza della prevista rete elettrosaldata sul massetto del pavimento del piano rialzato e del primo piano, la realizzazione dell’isolamento termico in misura inferiore a quella pattuita e la difformità dell’impianto fognario rispetto al progetto assentito - instaurato il contraddittorio ed istruita la causa l’adito tribunale dichiarò cessata la materia del contendere relativamente alle questioni riguardanti l’errata rappresentazione delle superfici del lotto edificabile e dell’ingombro del fabbricato, la violazione delle distanze legali e l’inidoneità del progetto e della correlativa esecuzione al fine di ottenere l’abitabilità dell’immobile accolse per il resto la domanda, condannando il convenuto al risarcimento dei danni in favore degli attori per la mancanza della rete elettrosaldata nel massetto, per il ridotto spessore dell’isolamento termoacustico nonché per il ritardo nella consegna dell’opera, tenuto conto del valore locativo del bene, del tempo di presumibile completamento di quest’ultimo, all’epoca allo stato grezzo, e del rilascio del certificato di abitabilità - liquidò tali danni rispettivamente in Euro 639,00 per la mancanza della prevista rete elettrosaldata , Euro 549,00 quale maggior costo indebitamente sostenuto per l’isolamento termico ed Euro 570,00 al mese dal gennaio 1995 al maggio 2008 per il ritardo nella consegna dell’opera , importi maggiorati di rivalutazione secondo gli indici Istat prezzi al consumo ed interessi sino al maggio 2008, dei soli interessi legali dal maggio 2008 al saldo . 2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Ancona ha rigettato il gravame interposto dal soccombente, condannandolo alle spese del grado. 3. Avverso tale decisione R.F. propone ricorso per cassazione sulla base di nove motivi, cui resistono gli intimati, depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza art. 360 numero 4 c.p.c. per violazione dell’art. 81 c.p.c. in ordine alla verifica della legittimazione ad agire quanto all’attore S.G. . Osserva che la sentenza dà per presupposto che tutti e tre gli attori abbiano subito il danno figurativo per la mancata disponibilità dell’immobile in quanto proprietari . Rileva che però nell’atto di citazione, terzo capoverso di pag. 1, gli attori affermano che unico proprietario del bene in questione è S.G. e non anche i due genitori S.D. e Maria V. . Rimarca inoltre che egli viene ritenuto responsabile per inadempimento di due contratti d’opera professionale, essendo però incontroverso tra le parti che questi sono intercorsi soltanto con i coniugi S. e V. , giusta premessa contenuta a pag. 1, secondo capoverso, dell’atto di citazione, donde il difetto di legittimazione attiva, in capo a S.G. . 1.1. La censura è palesemente infondata. Secondo costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadito da Cass. Sez. U. 16/02/2016, numero 2951 pure citata dallo stesso ricorrente , la legittimazione ad causam attiene al diritto all’azione , ossia al diritto di agire e resistere in giudizio. Ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui , essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, la parte è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ai fini dunque di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, ciò che rileva è la prospettazione discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell’azione e che, anch’essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell’obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio . Nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l’attore come titolare del diritto di cui si chiede l’affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l’azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all’esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo o che la controparte non era titolare del relativo obbligo , ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L’attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla così, in motivazione, Cass. Sez. U. numero 2951 del 2016, § § 27 - 32 . Nel caso di specie non è dubbio, essendo affermato anche in ricorso, che gli attori tutti, e tra essi in particolare anche S.G. , abbiano agito in giudizio per far valere un diritto di credito risarcitorio di cui ciascuno di essi si afferma titolare. Ciò, per quanto detto, basta per riconoscere la sussistenza della legittimazione attiva in capo a ciascuno di essi, mentre a detti fini nessun rilievo può assumere la circostanza, su cui inutilmente fa leva la censura in esame, che soltanto due degli attori fossero parti del contratto d’opera professionale, trattandosi di elemento che fosse o meno incontroverso in giudizio ovvero, in tesi, comunque emergente dalle prove acquisite pertiene al merito della domanda e non vale comunque ad escludere la contestata legittimazione ad agire, volta che come detto, comunque, ciascuno degli attori si era nondimeno affermato in domanda titolare della pretesa azionata. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per nullità della domanda ex art. 164 co. 4 c.p.c. in relazione al requisito di cui al numero 3 e numero 4 dell’art. 163 co. 1 c.p.c., in ordine alla causa petendi della domanda di condanna proposta da S.G. nonché della pretesa solidarietà attiva fra i tre attori . Rileva che, non essendo S.G. , come evidenziato in citazione, parte dei contratti de quibus, ne deriva anche la nullità della domanda dallo stesso proposta per indeterminatezza della causa petendi. 2.1. La censura è inammissibile, non risultando che la questione sia stata dedotta in appello. Secondo l’insegnamento di questa Corte, l’eventuale nullità, non sanata, dell’atto introduttivo, carente dei requisiti prescritti dall’art. 163, comma 1, numero 3 e 4 c.p.c. - cui fa riferimento l’art. 164, comma 4, c.p.c. - risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove non sia fatta valere nel giudizio di appello né dal soccombente né dal vincitore, assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti, non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa della intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall’art. 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d’impugnazione Cass. 05/02/2018, numero 2755 03/11/2000, numero 14348 15/11/1995, numero 11827 . La nullità avrebbe dovuto quindi essere sollevata in primo grado. Il profilo dedotto, peraltro, non ha impedito al R. di difendersi in giudizio, per cui non risulta essere stato menomato il suo diritto di difesa. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce ingiustizia art. 360 co. 1 numero 3 c.p.c della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. e comunque dei principi generali in tema di individuazione delle parti del contratto, dell’inadempimento del contratto e delle regole della solidarietà attiva art. 1294 e 1297 c.c. . Rileva che, stante la già evidenziata estraneità di S.G. ai due contratti d’opera professionale, la sentenza impugnata incorre anche in error in iudicando per aver pronunciato anche in suo favore, quale creditore solidale, condanna al risarcimento del danno da inadempimento pur non potendosi lo stesso ritenere titolare di alcuna pretesa contrattuale. 3.1. Il motivo è inammissibile, per due ragioni, ciascuna di per sé idonea a condurre da sola alla detta conclusione. 3.1.1. È anzitutto evidente l’aspecificità della censura, che non si misura con le motivazioni poste a fondamento della decisione ma anzi da esse prescinde postulando un accertamento in realtà non contenuto nella sentenza. In nessuna parte di questa infatti si dà atto che l’incarico professionale fosse stato conferito dai soli coniugi S.D. e V.M.L. e non anche dal loro figlio S.G. , affermandosi piuttosto, già nella parte narrativa, che a fondamento della domanda parte attrice locuzione che, in mancanza di alcun’altra precisazione, deve intendersi riferita a tutti e tre i soggetti prima indicati come attori in giudizio deduceva di aver conferito al suddetto professionista nell’anno 1991 l’incarico di progettare e dirigere i lavori per la costruzione di un fabbricato su un appezzamento di terreno edificabile . Né la fondatezza di tale assunto risulta in alcun modo posta in dubbio nella parte motiva della sentenza. Può pertanto ritenersi che, diversamente da quanto postulato in ricorso, la sentenza impugnata muove dal presupposto che il rapporto contrattuale sia intercorso nei confronti di tutti e tre gli odierni controricorrenti. 3.1.2. Ove poi possa ritenersi che la censura attinga proprio il predetto accertamento, per denunciarne l’erroneità, la stessa si rivelerebbe inammissibile poiché diretta a contestare la ricognizione del fatto e si porrebbe pertanto al di fuori del dedotto vizio di violazione o falsa applicazione del diritto. Essa è, comunque, anche lontana dal nuovo paradigma del vizio di motivazione, che come noto attribuisce rilievo cassatorio solo all’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ , come modificato dall’art. 54, comma 1, lett. b, d.l. 22 giugno 2012, numero 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, numero 134 . 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia poi ingiustizia della sentenza art. 360 co. 1 numero 3 c.p.c per violazione e falsa applicazione delle regole di esegesi contrattuale in specie, degli artt. 1363, 1367, 1369, 1973 c.c. in relazione all’accordo transattivo formalizzato in corso di causa . Lamenta che erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto estranee a tale conciliazione le pretese risarcitorie legate al ritardo nel conseguimento della disponibilità del fabbricato derivante dagli inadempimenti del professionista, omettendo di considerare la premessa dell’accordo transattivo medesimo nella quale le parti dichiarano transatte le domande risarcitorie per tutti i titoli della citazione e la natura transattiva dell’accordo come tale implicante la rinuncia almeno a parte delle pretese, rinuncia secondo il ricorrente non apprezzabile se limitata alla sola pretesa di arretramento dell’immobile onde ottenere il rispetto delle distanze legali, posto che la stessa era comunque divenuta infondata per effetto della cessione da parte del R. del c.d. frustolo di terreno confinante ne deriva, in tesi, la violazione dell’art. 1369 cod. civ., che impone di attribuire alle espressioni usate il senso più conveniente la natura dell’oggetto del contratto, e dell’art. 1371 cod. civ., che impone di attribuire al contratto a titolo oneroso, ove rimasto oscuro, il senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti. Secondo il ricorrente, in conclusione, il giudice di merito avrebbe errato nell’attribuire rilievo alla riserva di proseguire il giudizio, espressa nell’atto transattivo, sebbene la sua eccessiva ampiezza e indeterminatezza ne rivelassero la funzione di semplice completamento formale mera clausola di stile . 4.1. Anche tale motivo è inammissibile. Esso, com’è evidente, prospetta questione, quale l’interpretazione di una scrittura contrattuale, riservata al giudice del merito e non sindacabile in cassazione se non per violazione dei criteri legali di ermeneutica negoziale ovvero per vizi di motivazione nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal già sopra richiamato nuovo testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. . Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ed ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo v. Cass. 20/08/2015, numero 17049 09/10/2012, numero 17168 31/05/2010, numero 13242 20/11/2009, numero 24539 con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa Cass. 26/10/2007, numero 22536 . Sul punto, va altresì ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l’interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni. Nella specie, non si ricava dalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i richiamati criteri legali di ermeneutica negoziale. La Corte d’appello non trascura affatto il criterio letterale, né risulta faccia applicazione di criteri di valutazione contrastanti con le norme richiamate, ma ben diversamente, giunge, motivatamente, ad un esito diverso da quello auspicato dal ricorrente. La premessa dell’atto transattivo, cui fa riferimento il ricorrente, è infatti testualmente richiamata in sentenza, per ampi stralci, evidenziandosi che in essa è espressamente previsto che la cessione di cui sopra è convenuta quale contropartita di parte del maggior danno azionato dagli attori e si precisa che le parti danno atto reciprocamente che detto trasferimento lascia impregiudicata la domanda di risarcimento del danno per tutte le causali dedotte in atti, nessuna esclusa, intendendo rimetterla alla decisione del giudizio, ivi compresa la regolamentazione delle spese del giudizio . Proprio sulla base di tale premessa osservano i giudici a quibus che dunque la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione al mancato rispetto delle distanze legali non pregiudica, una volta accertata la responsabilità derivante dagli inadempimenti del professionista, la condanna del medesimo per il ritardo nella disponibilità del fabbricato conseguente a tali inadempimenti, atteso che l’accordo raggiunto non ha in alcun modo riguardato il danno derivante da siffatto ritardo . A fronte di un siffatto apparato argomentativo appare evidente come le censure mosse col ricorso si risolvono in ultima analisi nella mera assertiva contrapposizione di un esito diverso dell’attività esegetica riservata al giudice del merito e legittimamente nella specie compiuta. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, in subordine, nullità della sentenza art. 360 co. 1 numero 4 c.p.c per omessa pronuncia su eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c. . Rileva che, in relazione all’alternativo fondamento extracontrattuale della responsabilità fatta valere in citazione da S.G. , egli aveva reiterato in appello l’eccezione di prescrizione, sulla quale la Corte territoriale non si è pronunciata fermandosi alla questione, diversa, della prescrizione dell’azione contrattuale. 5.1. L’infondatezza della censura traspare evidente dalla sua stessa prospettazione. Lo stesso ricorrente evidenzia invero che la Corte d’appello non ha preso in esame l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale contestualmente proposta dagli attori per avere attribuito alla pretesa azionata fondamento contrattuale, ciò che evidentemente escludeva alcun utile esame della questione medesima, in quanto assorbita delle ragioni poste a fondamento dell’accoglimento della domanda. Come questa Corte ha più volte chiarito, il vizio d’omessa pronuncia, configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza. Cass. 26/01/2016, numero 1360 25/02/2005, numero 4079 . 6. Con il sesto motivo il R. deduce poi, in ulteriore subordine, ingiustizia della sentenza art. 360 co. 1 numero 3 c.p.c per violazione del combinato disposto degli artt. 2947 e 2043 c.c. . Osserva che, se la pretesa risarcitoria azionata da S.G. ha fondamento extracontrattuale, la Corte d’appello ha errato nel non rilevarne l’eccepita prescrizione, stante il decorso di oltre cinque anni dall’illecito, in assenza di alcun atto interruttivo intermedio. 6.1. Le medesime considerazioni sopra esposte con riferimento al quinto motivo rendono palese l’inammissibilità anche di tale motivo. Esso postula invero un contenuto della sentenza ipotetico e comunque contrastante con quello effettivo. La Corte d’appello, come già detto e come del resto più volte rimarcato dallo stesso ricorrente, attribuisce alla pretesa risarcitoria azionata dagli attori, tutti, chiaramente, fondamento contrattuale. 7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, in subordine, violazione e falsa applicazione della regola dell’onere della prova art. 360 co. 1 numero 3 per mancato assolvimento dell’onere della prova art. 2697 c.c. della fonte artt. 1218 e 1223 c.c. quanto ai danni asseritamente subiti dai resistenti . Lamenta che la Corte di merito ha pronunciato condanna di esso ricorrente al risarcimento dei danni anche in favore di S.G. , per inadempimento contrattuale, pur in mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi del proprio diritto. 7.1. La censura è inammissibile. Come s’è già evidenziato a proposito del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata muove esplicitamente dal presupposto che a fondamento della pretesa risarcitoria gli attori, tutti, abbiano posto il conferimento al convenuto di incarico professionale relativo alla progettazione e direzione dei lavori di costruzione di un fabbricato la fondatezza di tale allegazione non è poi in alcun modo posta in dubbio nella parte motiva della sentenza. 7.1.1. Il rilievo pertanto che mancasse un’allegazione in tal senso nella domanda introduttiva non trova alcun riscontro nella sentenza e, ove con esso s’intenda per l’appunto segnalare l’erroneità della stessa nel muovere dall’opposto presupposto, il rilievo medesimo si risolverebbe nella prospettazione di un errore della Corte d’appello nella percezione stessa non nella mera valutazione giuridica di un fatto processuale il contenuto della domanda , da farsi valere come tale non mediante ricorso per cassazione, bensì con il mezzo della revocazione ex art. 395, num. 4, cod. proc. civ. cfr. Cass. 20/12/2011, numero 27555 . 7.1.2. Anche l’ulteriore rilievo secondo cui comunque tale domanda sarebbe stata accolta in mancanza di prova è inammissibile. Non vi è infatti indicazione alcuna delle affermazioni in diritto che, nella sentenza impugnata, si porrebbero in contrasto con le medesime. La censura di violazione della regola sull’onere della prova non è dedotta nei termini in cui può esserlo secondo Cass. Sez. U. 05/08/2016, numero 16598 principio affermato in motivazione, pag. 33, § 14, secondo cui la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni . La contestazione, peraltro generica e meramente oppositiva, attiene piuttosto al merito della valutazione operata circa l’assolvimento di tale onere e come tale impinge nel diverso piano della sufficienza e della intrinseca coerenza della motivazione adottata, non certo in quello del rispetto delle regole di riparto dell’onere probatorio. 8. Con l’ottavo motivo rubricato ingiustizia della sentenza per violazione e/o falsa applicazione 360 co. 1 numero 3 c.p.c dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 2697 in tema di onere della prova il ricorrente svolge analoga censura anche con riferimento alla posizione degli altri due attori. Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha riconosciuto a questi ultimi il c.d. danno figurativo per il preteso mancato godimento dell’immobile sebbene gli stessi non fossero mai stati proprietari dell’immobile progettato dal ricorrente per aver donato il terreno su cui lo stesso è stato realizzato e, comunque, in assenza di allegazione e prova al riguardo da parte degli stessi. 8.1. Anche tale motivo è inammissibile per le medesime considerazioni svolte con riferimento al motivo che precede, che possono qui ripetersi mutatis mutandis in relazione alla posizione degli altri attori, S.D. e V.M.L. . Occorre premettere che il danno riconosciuto in sentenza presuppone solo la disponibilità dell’immobile, la quale dunque come tale non postula necessariamente la titolarità del diritto di proprietà cfr. ex aliis Cass. 20/12/2017, numero 30550 28/07/2016, numero 15719 . Ciò posto, va comunque rilevato che la sentenza impugnata riconosce il diritto al risarcimento del danno in favore di tutti e tre gli attori appellati , e dunque anche dei predetti, sull’implicito ma inequivoco presupposto che tutti e tre fossero titolari del diritto di proprietà sull’immobile posto ad oggetto dell’incarico professionale. 8.1.1. Il rilievo pertanto che mancasse un’allegazione in tal senso nella domanda introduttiva non trova alcun riscontro nella sentenza e, ove con esso s’intenda per l’appunto segnalare l’erroneità della stessa nel muovere dall’opposto presupposto, il rilievo medesimo si risolverebbe nella prospettazione di un errore revocatorio v. supra § 7.1.1 . 8.1.2. L’illustrazione poi anche del motivo in esame omette di indicare le affermazioni in diritto che, nella sentenza impugnata, si porrebbero in contrasto con le norme di cui si lamenta la violazione la censura di violazione della regola sull’onere della prova non è dedotta nei termini in cui può esserlo secondo Cass. Sez. U. numero 16598 del 2016 e si risolve in una mera inammissibile quaestio facti. 9. Con il nono motivo il ricorrente denuncia infine, in subordine, ingiustizia della sentenza per violazione e/o falsa applicazione art. 360 co. 1 numero 3 c.p.c. degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. in ordine alle modalità di quantificazione della responsabilità risarcitoria del ricorrente rapportata al c.d. danno figurativo da mancato godimento dell’immobile. Unitamente a nullità della sentenza per insufficienza motivatoria art. 360 co. 1 numero 4 in relazione all’art. 132 c.p.c. . Lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto congruo parametro, per la liquidazione del danno, l’importo di un ipotetico canone locativo per il periodo che va dal 1993 al 2008, rapportato al 1995 e rivalutato al 2008, con gli interessi, in mancanza di prova alcuna, da parte dell’effettivo proprietario, di aver subito pregiudizio per non aver potuto locare o altrimenti utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente. 9. Il motivo è fondato. La pronunzia impugnata - in assenza di alcun riferimento a circostanze concrete relative, ad es., alle condizioni o all’ubicazione dell’immobile, alle sue potenzialità di utilizzo e/o a occasioni di concessione in locazione a terzi - conferma la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il danno in questione nella misura sopra indicata, limitandosi a richiamare il principio di diritto ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il danno subito dal proprietario è in re ipsa, raccordandosi al semplice fatto del ritardo nella messa a disposizione o della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all’impossibilità per costui di conseguire l’utilità di regola ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso la quantificazione del risarcimento ben può essere stabilita dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite v., ex plurimis, tra le meno recenti, Cass. 16/04/2013, numero 9137 28/05/2014, numero 11992 08/05/2006, numero 10498 11/02/2008, numero 3251 10/02/2011, numero 3223 . Siffatto principio, tralaticiamente ribadito ancora di recente v. Cass. 28/08/2018, numero 21239 06/08/2018, numero 20545 24/04/2018, numero 10057 19/04/2018, numero 9648 05/03/2018, numero 5050 31/01/2018, numero 2364 , è stato posto ad oggetto di approfondita rivisitazione da Cass. 25/05/2018, numero 13071, che in un caso in cui si verteva di pretesi danni da occupazione abusiva di immobile e che pertanto poneva, sul piano del relativo riconoscimento e liquidazione, questioni certamente assimilabili a quella qui dibattuta, in entrambi i casi il danno scaturendo dal mancato godimento e dalla indisponibilità dell’immobile ha espresso un motivato e qui pienamente condiviso dissenso circa la possibilità - in un contesto ermeneutico ormai consolidato specie a seguito delle note sentenze c.d. di San Martino del 2008 in senso contrario alla predicabilità, in ambito patrimoniale come in quello non patrimoniale, di un danno in re ipsa - di continuare invece a configurarlo nella particolare ipotesi predetta. 9.1. È invero ormai generalmente riconosciuta, almeno in via di principio, l’antiteticità di un tale concetto - il quale, anche letteralmente, postula la coincidenza del danno risarcibile con l’evento dannoso e al quale pure, in passato, non va dimenticato, si era fatto ricorso, per giustificare la risarcibilità del danno biologico, attraverso l’elaborazione del concetto, sovrapponibile, di danno-evento v. Corte cost. numero 184 del 1986 - rispetto al sistema di responsabilità civile, fondato all’opposto sulla netta distinzione, ex artt. 1223 e 2056 cod. civ., tra fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, produttivo del danno e il danno stesso, da identificare nelle conseguenze pregiudizievoli di quel fatto, nella loro duplice possibile fenomenologia di danno emergente danno interno , che incide sul patrimonio già esistente del soggetto e di lucro cessante che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed esterna , come tale apprezzabile sia in ambito patrimoniale che non patrimoniale v. Cass. 17/01/2018, numero 901, in motivazione, pag. 27 perdita-danno emergente-sofferenza interiore, da un lato, e, dall’altro, mancato guadagno-lucro cessante-danno alla persona nei suoi aspetti esteriori/relazionali. In ambito di responsabilità aquiliana ciò è definitivamente chiarito dalle già richiamate sentenze c.d. di San Martino Cass. Sez. U. 11/11/2008, nnumero 26972-5 che, con riferimento al danno non patrimoniale, ma alla stregua di considerazioni che prescindono da tale natura del danno e dalle ragioni di antigiuridicità del fatto che lo ha prodotto, evidenziano come il sistema fornisce una struttura dell’illecito articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l’evento dannoso, e dal danno che da quello consegue danno-conseguenza , essendo l’evento dannoso rappresentato dalla lesione dell’interesse protetto . Pertanto quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato non è accettabile la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, ovvero come danno-evento, e parimenti da disattendere è la tesi che colloca il danno appunto in re ipsa, perché così snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo . Può peraltro al riguardo rammentarsi che già Cass. Sez. U. 11/01/2008, numero 576, di poco anteriore, in materia di responsabilità da trasfusione di sangue infetto, avvertiva che il danno rileva sotto due profili diversi come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica. Il danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria aquiliana è esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo di cui è un elemento l’evento lesivo . Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l’obbligazione risarcitoria . 9.2. Anche con specifico riferimento all’ipotesi qui considerata, tale evidente incompatibilità concettuale tra danno in re ipsa e sistema della responsabilità civile era stata già rimarcata da Cass. 17/06/2013, numero 15111, che - richiamando pure un precedente anteriore alle sentenze di San Martino Cass. 11/01/2005, numero 378 -in motivazione così osservava il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l’evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti . L’impostazione del danno in re ipsa non è sostenibile. Ed invero sostenere ciò significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi l’inadempimento, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio debba ritenersi come eccezionale. Così operando si pone a carico del convenuto inadempiente l’onere della prova contraria all’esistenza del danno in questione, senza che esso sia stato provato dall’attore . 9.3. La portata di tali precedenti è stata però depotenziata dalle successive pronunce, giunte a negare che gli stessi valgano a segnare una effettiva sostanziale discontinuità con l’orientamento tradizionale. Così Cass. 09/08/2016, numero 16670, nell’aderire all’orientamento maggioritario, afferma che i due precedenti di Cass. numero 378 del 2005 e numero 15111 del 2013 nella sostanza non si discostano da questa impostazione, benché precisando che non di danno in re ipsa si tratta, ma di danno-conseguenza che va provato dal danneggiato, il quale può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni . Nel caso esaminato la S.C. ha confermato la decisione della Corte d’appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’occupazione senza titolo di immobile un vano cantina i soccombenti avevano dedotto violazione di legge e dei principi in materia di onere della prova la Cassazione ha ritenuto la censura infondata, per essersi la Corte di merito conformata al principio sopra enunciato, circa la configurabilità nella fattispecie di un danno in re ipsa. Sulla stessa linea si colloca Cass. 31/01/2018, numero 2342, che ha confermato la decisione di merito predicativa di un danno in re ipsa da occupazione di immobile senza titolo, richiamando i numerosi precedenti in tal senso e rilevando che non si discosta da questa impostazione il precedente richiamato dai ricorrenti Cass. numero 378 del 2005 il quale, sebbene precisi che non di danno in re ipsa si tratta, ma di danno-conseguenza che va provato dal danneggiato, tuttavia, nella sostanza, ritiene che questi possa pur sempre avvalersi di presunzioni . Espressione di un tale orientamento tendente a negare l’esistenza di un contrasto o almeno a minimizzarne la portata può considerarsi anche Cass. 15/12/2016, numero 25898, che però si pronuncia in una fattispecie inversa. In quel caso il giudice di merito aveva rigettato la pretesa risarcitoria del danno da ritardato rilascio di immobile concesso in comodato rilevando che a non si tratta di danno in re ipsa b la ricorrente avrebbe dovuto allegare ed anche provare l’esistenza di un pregiudizio. La Corte di cassazione ha confermato tale decisione ma ha respinto la censura che ne denunciava il contrasto con l’indirizzo maggioritario predicativo del danno in re ipsa ha ritenuto, infatti, insussistente tale contrasto, osservando che il riferimento al danno in re ipsa va inteso in senso descrittivo, di normale inerenza del pregiudizio all’impossibilità stessa di disporre del bene, e non fa comunque venir meno l’onere per l’attore in primo luogo quanto meno di allegare, ed anche di provare - con l’ausilio delle presunzioni - il fatto base da cui il pregiudizio discende ovvero il fatto che, ove il proprietario comodante avesse immediatamente recuperato la disponibilità della casa l’avrebbe effettivamente impiegata per una finalità produttiva, fosse essa il godimento diretto o la locazione . Nello stesso senso si esprime sostanzialmente anche Cass. 21/08/2018, numero 20859, che, pure in premessa dà espressamente atto dell’esistenza di orientamenti contrastanti in giurisprudenza, ma sembra poi far propria la valutazione secondo la quale si tratterebbe di contrasto soltanto apparente in quanto, la lesione del danno in re ipsa non prescinde dal predetto accertamento, ma si limita ad affidarlo alla prova logica presuntiva , finendo nel caso di specie con la conferma della decisione di merito che aveva riconosciuto il danno, sul rilievo che essa aveva compiuto in tal senso un positivo accertamento mediante prova presuntiva, sulla base di elementi oggettivi e concordi, quali la lunga durata della occupazione abusiva, i vari tentativi di recuperare l’immobile nonché le caratteristiche del bene stesso . In termini anche il precedente, ivi citato, di Cass. 27/06/2016, numero 13224, secondo cui il contrasto giurisprudenziale deve ritenersi soltanto apparente in quanto, la tesi del danno in re ipsa non prescinde dal predetto accertamento, ma si limita ad affidarlo alla prova logica presuntiva, ritenendo che la allegazione da parte del danneggiato di determinate caratteristiche materiali e specifiche qualità giuridiche del bene immobile, consentano di pervenire alla prova - fondata su una ragionevole certezza, la cui rispondenza logica deve essere verificata alla stregua del criterio probabilistico dell’id quod plerumque accidit - che quel tipo di bene immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero . A ben vedere tutti i precedenti sopra menzionati postulano una sostanziale uniformità della giurisprudenza in materia e così, a loro volta, finiscono con il dare continuità all’orientamento tradizionale, pur facendone applicazione per confermare la correttezza di decisioni di merito che sul punto avevano dato soluzioni diverse e in alcuni casi opposte ed infatti, nel caso, ad es., di Cass. numero 16670 del 2016 si ritiene che il giudice di merito che aveva accolto la pretesa risarcitoria abbia correttamente giudicato in applicazione del principio del danno in re ipsa, ritenendo che lo stesso non sia in sostanza contrastato dai precedenti del 2005 e del 2013 in quello di Cass. numero 25898 del 2016 si ritiene altresì conforme a quell’orientamento la decisione della Corte di merito che però aveva negato il chiesto risarcimento in mancanza di allegazione e prova dei pregiudizi subiti la Corte di merito, come visto, aveva anche negato che potesse parlarsi di danno in re ipsa , e a tanto si giunge rileggendo quel principio alla luce dei precedenti del 2005 e del 2013, come se questi valessero solo a meglio illustrare quel principio non anche a contrastarlo. Tali esiti ambigui e potenzialmente contraddittori mostrano la debolezza di fondo dell’operazione compiuta, la quale sta proprio nel tentativo di conciliare impostazioni in realtà radicalmente divergenti. In effetti, come osserva condivisibilmente Cass. numero 13071 del 2018, non emerge dagli arresti citati del 2005 e del 2013 una linea compatibile con quella maggioritaria , essendo in essi chiaramente evidenziato come il danno in re ipsa non possa sussistere in luogo del danno conseguenza, perché altrimenti verrebbe a crearsi una presunzione che non solo esonera chi sarebbe danneggiato dall’onere probatorio onere per il cui adempimento, qui come in ogni fattispecie per cui non sia prescritta una determinata forma ad probationem, chi lamenta il danno può avvalersi dello strumento della presunzione semplice , ma altresì impone al preteso danneggiante, per sciogliersi dall’avversa pretesa, di fornire una prova negativa . 9.4. Si verifica dunque anche in questo caso quel rischio di confusione semantica e ambiguità esegetica efficacemente segnalato - seppur con riferimento ad altro tema processuale distinzione tra mutatio ed emendatio libelli - da Cass. Sez. U. 15/06/2015, numero 12310, laddove essa avvertiva § 2c, pag. 14 che l’utilizzo di formule brevi e icastiche può servire a semplificare la comunicazione ed a favorire il richiamo convenzionale di concetti, deve tuttavia trattarsi di formule che abbiano, appunto, un indiscusso retroterra concettuale, essendosene preventivamente stabilito in modo convenzionale ed inequivoco il significato, mentre il richiamo a termini il cui significato resta oscuro serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l’ambiguità concettuale nonché la pigrizia esegetica, inducendo a cedere alla tentazione sbrigativa e autoritaria della formuletta che, ripetuta acriticamente ed in rapporto a situazioni eterogenee, finirebbe in ogni caso, perfino se preceduta da una seria e condivisa ricognizione di senso, per usurarsi . Ebbene, nel caso che occupa, il rischio che si corre perpetuando l’uso della locuzione danno in re ipsa poco o nulla attenuato dalle precisazioni che a volte, non sempre, q. affiancano sta evidentemente nel favorire un corto-circuito logico che porta a sovrapporre due costruzioni concettuali in realtà profondamente diverse da un lato, la presunzione del danno direttamente discendente, omisso medio, dal mancato godimento/disponibilità dell’immobile la normale inerenza del pregiudizio all’impossibilità stessa di disporre del bene di cui parla Cass. numero 26858 del 2016 dall’altro, la possibilità di provare che da tale danno-evento discenda un danno-conseguenza quantificabile nella perdita di occasioni di vendita o sfruttamento locativo, anche per mezzo di presunzioni semplici, ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., sulla base però di elementi indiziari da allegare e provare da parte del preteso danneggiato diversi dalla mera perduta o ritardata disponibilità del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell’esistenza di tale danno-conseguenza, sia, ovviamente, del suo collegamento causale con l’evento lesivo. Se è vero infatti che, come afferma Cass. numero 15111 del 2013, chi chiede il risarcimento del danno in questione, per assolvere all’onere della prova su di lui incombente ex art. 2697 cod. civ., può certamente avvalersi di presunzioni che siano gravi, precise e concordanti , non è però meno vero che egli deve, a tal fine, pur sempre prima allegare e poi dimostrare la sussistenza di elementi indiziari e circostanze fattuali diversi dalla mera indisponibilità dell’immobile che costituisce il fatto lesivo idonei a fondare la presunzione che da quella perdita egli abbia tratto un pregiudizio economico. In altre parole, una cosa è dire che il danno è presunto con inversione dell’onere della prova, addossandosi al danneggiante quello di provare il contrario , altra è dire che può essere provato per presunzioni v. ancora, in termini, Cass. numero 15111 del 2013, in motivazione, pag. 7, § 4.2 . La presunzione del danno, in quest’ultima corretta prospettiva, è solo il risultato finale della valutazione da compiere ed equivale a dire convincimento basato su ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ex art. 2729 cod. civ. , il quale però non può mancare e deve poter essere verificabile nei termini che saranno appresso esposti. Nel senso usato invece secondo l’orientamento tradizionale, mancando sovente ogni riferimento a tale necessario passaggio logico intermedio, esso acquista il diverso significato di mera regola di giudizio che solleva il presunto danneggiato dall’onere di fornire elementi indiziari diversi rispetto al mero fatto lesivo che possano giustificare quel convincimento e pone piuttosto l’onere della prova contraria a carico del presunto danneggiante. Può certo ammettersi che, in taluni casi, specie di danno emergente es. la riduzione del valore di mercato del bene leso , la vicinanza causale del danno all’evento dannoso è tale da potersi ricavare la prova del primo dalla stessa dimostrazione del secondo. Ciò però lascia intatta la possibilità e la necessità di distinguere i due momenti da un lato la lesione dell’interesse protetto o della pretesa creditoria in ambito contrattuale , dall’altro la conseguenza pregiudizievole che ne deriva cfr. Cass. 26/09/2018, numero 22824, che, in ipotesi di danno da inquinamento delle falde acquifere presenti nel fondo di proprietà dell’attore in seguito alla fuoriuscita di carburante dalle cisterne della stazione di servizio con esso confinante, ha rilevato che la prova del fatto dannoso ben potesse valere anche a dimostrare l’esistenza di un danno conseguenza, quale pregiudizio incidente sul valore e sulle potenzialità economiche del bene della vita di cui si lamenta il danneggiamento , suscettibile di valutazione equitativa da parametrarsi nella differenza tra il valore commerciale del terreno prima dell’inquinamento e quello stimabile successivamente ad esso . In tale occasione la S.C. ha espressamente escluso che tale operazione postuli un danno in re ipsa e confonda il danno evento o evento lesivo con il danno conseguenza, distinto presupposto del credito risarcitorio, che definisce, a valle, la perdita o il mancato guadagno conseguente a quella lesione il dimostrato inquinamento delle falde acquifere è infatti - essa ha osservato - indubitabilmente esso stesso un danno conseguenza, comportando una grave ed evidente compromissione di una risorsa preziosa del terreno, suscettibile di valutazione economica . Non è questa però certamente l’ipotesi qui considerata, nella quale, trattandosi evidentemente non di danno emergente, ma di lucro cessante, è maggiore la distanza logica e fattuale tra perdita della disponibilità dell’immobile e perdita di potenzialità di sfruttamento locativo dello stesso. Ed è proprio questa distanza che occorre coprire - con prove, anche presuntive, ma pur sempre tali - affinché il convincimento eventualmente positivo non risulti fondato sul nulla. Affermare dunque in tale ipotesi che il fatto stesso della mancata disponibilità dell’immobile di per sé legittimi - in assenza di alcuna altra allegazione circa le oggettive possibilità e le concrete occasioni di sfruttamento del bene - la presunzione della sussistenza, sempre e comunque, di un pregiudizio patrimoniale quantificabile sulla base del valore locativo, comporta, da un lato, la violazione delle regole che, desunte dalle citate norme codicistiche, presiedono alla valutazione della prova per presunzioni dall’altro, e per l’effetto, finiscono con il far coincidere il danno risarcibile con l’evento stesso di danno, così attribuendo al risarcimento una funzione non più compensativa ma sanzionatoria, in assenza di copertura normativa. 9.4.1. Sotto il primo profilo giova rammentare che, ai sensi dell’art. 2727 cod. civ., le presunzioni c.d. semplici sono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato . A norma dell’art. 2729, comma secondo, cod. civ., poi, tali presunzioni sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti . Secondo pacifico insegnamento, in tali termini intesa la presunzione semplice costituisce un mezzo di prova critica, in relazione al quale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la formulazione dell’inferenza dal fatto noto a quello ignoto. Il collegamento inferenziale tra fatto noto e fatto da provare, ancorché discrezionale, non è comunque svincolato dal rispetto delle regole logiche e conoscitive, dovendo il giudice accuratamente motivare il proprio ragionamento al fine di consentire il necessario controllo sulla razionalità del procedimento deduttivo. Il valore conoscitivo del ragionamento presuntivo è dunque determinato dai criteri utilizzati per operare l’inferenza dal fatto noto a quello ignoto tali criteri sono costituiti dalle massime di esperienza che il giudice utilizza ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ La dottrina sottolinea il carattere ampio e indefinito del concetto di massima di esperienza e riconduce sotto tale espressione ipotesi tra loro assai eterogenee e dotate di differenti gradi di utilità conoscitiva, quali ad esempio leggi naturali e logiche, nozioni scientifiche, generalizzazioni empiriche, regole del senso comune, frequenze statistiche e nozioni volgarizzate e superficiali di psicologia, economia, sociologia, etc. di cui il giudice può servirsi per formulare inferenze e valutazioni nell’ambito del giudizio di fatto. A un siffatto ragionamento inferenziale tuttavia può accedersi, come detto, solo in presenza di fatti noti gravi, precisi e concordanti, i quali rappresentano i presupposti per il valido impiego del ragionamento inferenziale, escludendo che, in loro assenza, le presunzioni stesse possano fornire al giudice la piena prova del fatto ignoto. In particolare, la gravità implica necessità di un elevato grado di attendibilità della presunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di produrre in capo al giudice ciò non significa certo che l’affermazione dell’esistenza del fatto ignorato debba desumersi dal fatto noto con assoluta certezza, ma è pur sempre necessario almeno un grado di probabilità superiore a quello che spetta all’opposta tesi della sua inesistenza ciò che del resto è coerente con la struttura del ragionamento presuntivo e con la natura delle massime d’esperienza su cui esso si fonda salvo i casi eccezionali in cui esse corrispondano a leggi naturali o scientifiche, le massime di esperienza non sono, infatti, di regola idonee a conferire certezza assoluta alla conoscenza del fatto ignorato, esprimendo per lo più una connessione meramente probabile fra questo ed il fatto noto. Il requisito della precisione evoca a sua volta un concetto di non equivocità, valendo ad escludere la validità del ragionamento presuntivo ove da esso derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare. Analogamente a quanto detto circa il requisito della gravità, la conseguenza circa l’esistenza del factum probandum non deve necessariamente configurarsi come l’unica possibile, essendo sufficiente che essa sia la più probabile tra quelle che possono derivare dal fatto noto. Tale requisito della precisione impone tuttavia che i fatti noti non siano vaghi, ma ben determinati v. Cass. 24/02/2004, numero 3646 22/03/2001, numero 4168 . Inoltre, occorre che le presunzioni non costituiscano una mera enunciazione di criteri astratti o di generiche regole di esperienza Cass. 14/07/2004, numero 13054 . Le argomentazioni del giudice devono infine essere immuni da incoerenza logica e da omissioni vertenti su elementi decisivi che abbiano formato oggetto di rituali deduzioni. Come più volte affermato, infatti, affinché l’apprezzamento dell’efficacia sintomatica dei fatti noti sfugga al sindacato del giudice di legittimità, è necessario, non solo che essi vengano considerati sia singolarmente che nella loro globalità, all’esito di un giudizio di sintesi, per come testè esplicitato, ma anche che del convincimento così maturato il decidente dia una motivazione adeguata e corretta sotto il profilo logico e giuridico cfr. Cass. 28/10/2014, numero 22801 Cass. 06/06/2012, numero 9108 . Il che, specularmente, comporta la sindacabilità di una valutazione che abbia pretermesso, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, un’oggettiva portata indiziante v. Cass. 13/11/2015, numero 23201 . 9.4.2. Orbene, l’affermazione su cui poggia la giurisprudenza maggioritaria secondo cui dalla indisponibilità o dal mancato godimento di un immobile consegue sempre, secondo normale inerenza , il mancato guadagno dei frutti ricavabile secondo il valore locativo, costituisce frutto di un assioma piuttosto che di un ragionamento presuntivo che abbia i requisiti suindicati, rimandando essa ad un criterio inferenziale vago e oggettivamente non verificabile, in mancanza di una massima di esperienza che possa ad esso fornire copertura logica solida e coerente. Ed infatti l’assunto di un normale e sempre presumibile godimento diretto o indiretto attraverso i frutti civili ricavabili dall’immobile contrasta sia con l’esperienza collocabile nel notorio di case lasciate vuote e inutilizzate pari in Italia secondo una recente indagine statistica a circa il 22,5% del totale , sia - come nota ancora Cass. numero 13071 del 2018 - con un dato ricavabile dallo stesso ordinamento, la previsione cioè dell’istituto dell’usucapione che, consentendo come noto l’acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale sull’immobile per il possesso continuato per venti anni art. 1158 cod. civ. , con la conseguente estinzione o limitazione del diritto in capo al precedente proprietario, dimostra ictu oculi che non sempre il proprietario mette a frutto il suo immobile, non traendone così per sua scelta alcun guadagno . 9.4.3. Varrà del resto ancora sul punto osservare che in altro ambito argomentativo - quello del maggior danno ex art. 1591 cod. civ. dovuto dal conduttore per mancata restituzione dell’immobile locato - la giurisprudenza di questa Corte ha sempre costantemente affermato che tale maggior danno deve essere concretamente provato dal locatore, richiedendosi la specifica prova dell’esistenza del danno medesimo, in rapporto alle condizioni dell’immobile, alla sua ubicazione e alle possibilità di nuova sua utilizzazione, nonché all’esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsene il godimento dietro corrispettivo, dalle quali emerga il verificarsi di un’effettiva lesione del patrimonio Cass. 12/12/2008, numero 29202 16/09/2008, numero 23720 . Costituisce, del resto, affermazione risalente e pacifica che, in via generale, la prova del maggior danno non sorge automaticamente, sulla base del valore locativo presumibilmente ricavabile dalla astratta configurabilità di ipotesi di locazione o vendita del bene v. ex plurimis Cass. 03/02/2011, numero 2552 27/03/2007, numero 7499 28/01/2002, numero 993 04/06/1997, numero 4968 , ma richiede la specifica dimostrazione di un’effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato, nel non averlo potuto utilizzare direttamente e tempestivamente, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente od in altre analoghe situazioni pregiudizievoli Cass. 07/02/2006, numero 2525 13/06/2006, numero 13653 26/09/2006, numero 20829 , con la precisazione che l’onere di detta prova è a carico del locatore, tenuto a dar conto dell’esistenza di ben determinate proposte di locazione o d’acquisto e di concreti propositi di utilizzazione Cass. 06/06/1995, numero 6359 10/02/1999, numero 1133 numero 4864 del 14/04/2000 01/07/2002, numero 9545 13/07/2005, numero 14753 . Ebbene, non si vede ragione per la quale analogo rigore valutativo non debba essere applicato nel caso di danno da lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità dell’immobile per ragioni diverse da quelle legate alla mancata restituzione al termine di un rapporto locativo. Può anzi rilevarsi che, mentre in quest’ultimo caso la stessa preesistenza di un rapporto locativo giustifica la presunzione di concrete potenzialità di sfruttamento di ugual genere dell’immobile riguardando la specifica prova richiesta solo l’allegazione della perduta possibilità di fruirne a condizioni più vantaggiose , negli altri casi, tra i quali quello che qui occupa, il fatto dannoso non porta con sé analogo significato indiziario, sicché a fortiori si rende necessario un vaglio attento delle effettive e concrete potenzialità di sfruttamento dell’immobile. 9.4.4. In mancanza di tale allegazione e prova il riconoscimento di un danno risarcibile comporta - e si viene così al secondo dei profili sopra evidenziati § 9.4, ultimo capoverso - la sovrapposizione tra danno-evento e danno-conseguenza, con il che, come condivisibilmente nota Cass. numero 13071 del 2018, si trasmoda dal tradizionale danno compensativo/ripristinatorio a quello del risarcimento con funzione punitiva in contrasto anche con l’ulteriore, recentissimo intervento nomofilattico di Cass. Sez. U. 05/07/2017, numero 16601, che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l’ordinamento ponendo però come limite l’espressa sua previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost Ogni elemento sanzionatorio che venga a sostituire - in ultima analisi - quello rìsarcitorio non può, dunque, derivare da volontà del giudicante, bensì esige riserva di legge. 9.5. Deve in conclusione affermarsi il seguente principio di diritto nel caso di ritardo nella consegna di immobile conseguente all’inadempimento di incarico d’opera professionale progettazione e direzione dei lavori di costruzione il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione della pretesa creditoria ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa, ponendosi così in contrasto sia con l’insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. sent. numero 26972 del 2008 secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente intervento nomofilattico sent. numero 16601 del 2017 che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l’ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari da allegare e provare da parte del preteso danneggiato diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell’esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l’evento lesivo . 10. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata nella parte in cui conferma la condanna del R. a risarcire le controparti per l’asserito danno da ritardo nella consegna dell’opera, con rinvio ad altra sezione della corte territoriale che, esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa, dovrà accertare se gli attori appellati hanno allegato e provato il danno-conseguenza che potrebbe essere loro derivato da tale ritardata consegna, come - si indica meramente per esempio dovendosi il giudice di merito rapportare alle effettive allegazioni compiute - la loro intenzione concreta di concederlo in locazione se ne avessero avuto la disponibilità, o l’avere sostenuto spese che altrimenti non avrebbe dovuto affrontare per renderlo fruibile a tale scopo, aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli. Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il nono motivo, nei termini di cui in motivazione rigetta il primo e il quinto dichiara inammissibili i rimanenti cassa la sentenza in relazione al motivo accolto rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.