Risarcimento diretto: il provvedimento IVASS su costi e franchigie per la compensazione tra assicurazioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2018 è stato pubblicato il provvedimento 14 novembre 2018 dell’Istituto sulla Vigilanza delle Assicurazioni contenente il criterio per il calcolo dei costi per la compensazione tra imprese di assicurazioni nell'ambito del risarcimento diretto.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2018 è stato pubblicato il provvedimento 14 novembre 2018 dell’Istituto sulla Vigilanza delle Assicurazioni. Il provvedimento. L’IVASS stabilisce il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 d.lgs. n. 209/2005, in attuazione dell'art. 29 d.l. n. 1/2012, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività , convertito con l. n. 27/2012. Come si legge nella relazione dell'Istituto, la ratio sottostante tale scelta del legislatore è di incentivare l'efficienza produttiva, e in particolare il controllo dei costi e l'individuazione delle frodi. L'Istituto ha ritenuto necessario, durante il suo periodo di monitoraggio del sistema di risarcimento diretto, effettuare una revisione del modello CARD, perfezionandolo ed integrandolo secondo l'esperienza maturata e sulla base delle modifiche intervenute sulle variabili considerabili. Le seguenti principali innovazioni del nuovo modello CARD mirano al perfezionamento della cd. misura dell'efficienza delle imprese - il costo medio dei sinistri, per il quale vengono considerati i soli sinistri definiti con responsabilità esclusiva, ossia a carico di uno solo dei veicoli coinvolti - l'introduzione di una nuova componente dedicata all'efficienza dell'attività antifrode nella fase di liquidazione dei sinistri - la nuova formulazione della velocità di liquidazione - l'estensione, a partire dal 2020, della componente costo persona alle lesioni di lieve entità dei terzi trasportati L’allegato provvedimento, che si compone di 13 articoli suddivisi in 3 titoli e di 1 allegato, entrerà in vigore il 1 gennaio 2019. Fonte ridare.it

Provvedimento_IVASS